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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 2940/2023 avente ad oggetto: contratto d'opera professionale
TRA
( , in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Manelli del Foro di Milano, ATTRICE
E
( ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scigliano del Foro di Castrovillari
CONVENUTA RICONVENZIONALISTA
Conclusioni: All'udienza di discussione del 19.3.2025: La così concludeva: Parte_1
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1 A) In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che Parte_1 ha regolarmente eseguito a favore di Controparte_1
le prestazioni professionali di cui alle fatture n. 161.21 del 19
[...] febbraio 2021, n. 162.21 del 19 febbraio 2021 e n. 163.21 del 19 febbraio 2021 (docc. 11, 12 e 13), e che i lavori oggetto di tali fatture sono stati pagati da parte della committente a Controparte_2 favore di e, Controparte_1 conseguentemente, che la condotta tenuta dalla società convenuta che non ha autorizzato, come previsto dall'art. 7) del contratto di subappalto del 26 aprile 2018, l'attrice ad emettere le suindicate fatture, è illegittima, condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al versamento a favore di Parte_1
della somma complessiva di € 106.047,28 Iva inclusa o di
[...] quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi di mora ex art. 2) D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo. B) In ogni caso: respingere la domanda riconvenzionale proposta da
nella comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 4 maggio 2023, in quanto del tutto generica oltre che infondata e non suffragata da alcuna prova nonché preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza n. 8405/2022 emessa e pubblicata in data 26 ottobre 2022 dal Tribunale Ordinario di Milano.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2) D.M. 13.08.2022 n. 147, IVA e CPA come per legge.” L'attrice, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
La così concludeva: Controparte_1
“in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di parte attrice per abusivo frazionamento ingiustificato del credito;
• in via principale e nel merito, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni spiegate nel presente atto;
• in via riconvenzionale e sempre nel merito, accertato e dichiarato l'inadempimento parziale rispetto alle attività professionali affidate con il contratto di subappalto n. 4600022107, condannare la odierna attrice alla ripetizione integrale delle somme indebitamente percepite e relative
2 alle prestazioni non correttamente eseguite e/o gradatamente alla ripetizione parziale nella diversa misura accertata in corso di causa e, per quanto occorra, anche in via di eccezione di compensazione con quanto dovesse eventualmente accertarsi in favore di parte attrice;
• in ogni caso, condannare la odierna attrice al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2) D.M. 13.08.2022 n. 147, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv. Giuseppe Scigliano.” Anche la convenuta riconvenzionalista, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la in Parte_1 sintesi, deduceva: a) che la con contratto Controparte_1 sottoscritto in data 9.7.2018, le aveva commissionato la “fornitura di risorse umane” per servizi di supporto “project management operativo”, per servizi di cantiere “PM cantieri” e per attività professionali di cantiere nell'ambito dell'attuazione di un programma di “debranding” e “rebranding” della rete di distributori in relazione al quale la committente aveva affidato le Controparte_2 attività di project management ed i servizi tecnici professionali necessari alla medesima b) che, regolarmente Controparte_1 eseguite le prestazioni pattuite, essa attrice, su espressa autorizzazione della aveva emesso un primo Controparte_1 gruppo di fatture per il complessivo importo di € 59.033,36; c) che, tuttavia, tali prime fatture erano state onorate dalla committente solo in parte residuando un credito di essa attrice di € 37.763,88; d) che, pertanto, essa attrice aveva agito in monitorio nei confronti della per ottenere il soddisfacimento del predetto Controparte_1 medesimo residuo credito;
e) che il relativo giudizio d'opposizione promosso dalla era stato definito, in senso Controparte_3 totalmente favorevole ad essa attrice, con la sentenza n. 8405/2022 emessa dal Tribunale ed ormai passata in cosa giudicata per mancata impugnazione nei termini;
f) che, sempre in relazione alle prestazioni
3 eseguite, essa attrice era ancora creditrice degli ulteriori importi di € 79.914,88 di cui alla fattura n. 161.21 emessa per “Servizi di cantiere
– in relazione a 1424 punti vendita, di € 16.470,00 di CP_4 cui alla fattura n. 162.21 emessa “Servizi di Supporto (Project Management Operativo)” resi nell'anno 2020 e di € 9.662,40, di cui alla fattura 163.21 emessa per “Attività professionale di cantiere”…
“(assistenza DL)”; g) che la Ingegneria, che in precedenza CP_1 alcuna contestazione aveva mosso in relazione all'attività professionale resa da essa attrice, solo a seguito dell'emissione delle dette fatture n.ri 161.21, 162.21 e 163.21 aveva mosso generiche contestazioni in ordine all'esistenza dei relativi crediti;
h) che tali contestazioni erano, in ogni caso, destituite di fondamento, atteso: h1) che il numero di punti vendita in relazione ai quali essa attrice aveva svolto l'attività di “ era di € 2182 e, pertanto, CP_4 avendo essa attrice in precedenza fatturato l'attività relativa a 758 punti vendita, restava effettivamente creditrice del compenso relativo agli ulteriori 1424 punti vendita, h2) che, quanto al residuo corrispettivo relativo ai servizi di project managment operativo, in relazione al quale la si era limitata ad invocare Controparte_1
l'operativa della clausola cd. “back to back” contenuta nel contratto, lo stesso era ormai certamente esigibile, trattandosi di attività la cui esecuzione era ormai conclusa da circa tre anni, h3) che costituiva circostanza ormai coperta dal giudicato derivante dalla precedente sentenza n. 8405/2002 il fatto che l' “attività professionale di cantiere” prevista in contratto dovesse consistere in un'attività di mera assistenza alla direzione dei lavori e non nell'assunzione della qualità di direttore dei lavori.
L'attrice formulava, pertanto, la domanda di cui alle conclusioni sopra riportate.
La costituitasi, a sua volta, sempre in Controparte_1 sintesi, deduceva: a) l'inammissibilità della domanda proposta dalla per aver questa operato un abusivo frazionamento del Pt_1 credito;
b) che il credito “portato” dalla fattura n. 161.21 era inesistente poiché la aveva reso la prestazione di “ Pt_1 [...]
limitatamente a soli 680 punti vendita;
c) che, anzi, al CP_4 riguardo, anche la precedente fattura n. 1320.19 emessa dalla CP_5
4
[...] era erronea poiché riferita a 758 punti vendita con la conseguenza che la stessa aveva già incassato una somma maggiore di Pt_1 quella effettivamente dovuta ed era, perciò, tenuta alla relativa restituzione;
d) che, in relazione alla fattura n. 162.21, essa convenuta aveva invocato l'applicazione della clausola di cui all'art. 7 del contratto inter partes in ragione del fatto che la committente
“principale” non aveva provveduto al saldo delle Controparte_2 prestazioni relative al project management operativo; e) che la fondatezza di tale contestazione si evinceva dal fatto che, in sede di esecuzione presso terzi avviata dalla sulla scorta del Pt_1 precedente decreto ingiuntivo, la aveva reso Controparte_2 dichiarazione positiva tanto che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4.3.2022, aveva assegnato alla stessa la somma Pt_1 di € 46.440,24; f) che nulla era, poi, dovuto in relazione alla fattura n. 163.21 poiché la si era resa parzialmente inadempiente Pt_1 rispetto alle obbligazioni assunte relativamente alle “attività professionali di cantiere”, non avendo assunto, tramite propri professionisti, le funzioni di direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ovvero di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione così come contrattualmente previsto ed essendosi limitata ad un'attività di mera assistenza alla direzione dei lavori;
g) che, anzi, in ragione di tanto, la somma di € 124.056,20 già corrisposta alla al Pt_1 riguardo non poteva ritenersi integralmente dovuta con conseguente obbligo della stessa di parziale restituzione della stessa. Pt_1
La Prometeo Ingegneria rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta, dovendosi, per converso, respingere la domanda riconvenzionale restitutoria avanzata dalla . Controparte_1
Preliminarmente, ed in rito, deve respingersi l'eccezione di
“inammissibilità” della domanda attorea formulata dalla convenuta in relazione alla dedotta sussistenza di un abusivo frazionamento del credito da parte della . Pt_1
5 Al riguardo, deve, infatti, osservarsi che, se certamente, in generale, non è consentito al creditore di frazionare abusivamente in più iniziative giudiziali le proprie complessive ragioni creditorie così aggravando la posizione del debitore in termini di necessità difensive e correlati esborsi, tuttavia, un frazionamento della pretese creditorie appartenenti ad un medesimo soggetto deve ritenersi consentito (poiché non abusivo) tutte quelle volte in cui il creditore abbia un apprezzabile interesse a far valere giudizialmente le proprie ragioni in tempi diversi ovvero a mezzo di strumenti processuali diversi.
Orbene, nella specie, rappresenta circostanza pacifica e che, comunque, si evince ex actis, che, mentre le fatture poste dalla a sostegno della precedente domanda monitoria erano state Pt_1 da essa emesse a seguito di espressa autorizzazione alla fatturazione da parte della , le successive fatture indicate nel Controparte_1 presente giudizio sono state emesse (peraltro, successivamente al deposito del precedente ricorso in monitorio) senza una preventiva autorizzazione dell'odierna convenuta.
In un'ottica ex ante, deve, pertanto, ritenersi che sussistesse in capo alla un apprezzabile interesse a far valere i propri crediti Pt_1 sorretti dal più affidabile compendio probatorio scritto costituito dalla precedente autorizzazione alla fatturazione da parte della debitrice attraverso il più celere strumento del procedimento per ingiunzione ed a riservare ad un successivo giudizio ordinario (ossia il presente giudizio) l'ulteriore propria tutela creditoria.
Non potendosi, dunque, ritenere la sussistenza di un frazionamento del credito di natura abusiva o vessatoria, l'eccezione in esame deve essere respinta.
Passando, quindi, al merito della pretesa creditoria della , ed, Pt_1 in particolare, al credito “portato” dalla fattura n. 161.21, deve, poi, osservarsi che, sulla scorta della documentazione prodotta in atti dall'attrice ed, in particolare, delle comunicazioni email di cui ai documenti n.ri 37, 38, 44a e 22 in produzione attorea, può dirsi effettivamente dimostrato che l'attività di “ resa CP_4 dall'attrice ha riguardato complessivamente 2182 punti vendita della
6 rete della atteso che dalle medesime comunicazioni Controparte_2 ben si evince che l'ing. della ha, appunto, Persona_1 Pt_1 consuntivato un'attività conclusasi positivamente in relazione a 2182 punti vendita e che tale consuntivazione è stata, poi, “girata” da parte della senza contestazione o distinguo alcuno, Controparte_1 alla propria committente “principale” Controparte_2
D'altronde, non può non rilevarsi, in aggiunta a quanto appena osservato, come le contestazioni avanzate al riguardo dalla
[...]
si appalesino, in ogni caso, come del tutto generiche CP_1 poiché la convenuta, entro i termini decandenziali di rito, si è sostanzialmente limitata a dedurre, come aveva in precedenza già fatto nella propria missiva dell'11.3.2021 (doc. n. 14 in produzione attorea), che l'attività per la quale è stata emessa la fattura n. 161.21
“risulterebbe essere stata prestata da altri”, senza, tuttavia, minimamente indicare quali sarebbero questi “altri” che avrebbero eseguito le prestazioni in luogo della . Pt_1
Pertanto, avendo la già in precedenza fatturato il proprio Pt_1 corrispettivo per l'attività di “ resa in relazione a 758 CP_4 punti vendita della rete della (ed il relativo credito ha Controparte_2 formato oggetto del precedente giudizio intervenuto tra le parti), correttamente l'attrice pretende oggi il corrispettivo di cui alla fattura n. 161.21 emessa per la medesima attività resa in relazione agli ulteriori rimanenti 1424 punti vendita.
Quanto, poi, al residuo credito indicato nella fattura n. 163.21 in relazione all'esecuzione dell'attività “professionale di cantiere”, è sufficiente rilevare che le uniche contestazioni (sopra compendiate) avanzate al riguardo dalla in relazione Controparte_1 all'effettiva consistenza dell'attività professionale resa dalla Pt_1 rispetto alle obbligazioni dalla stessa – in tesi – assunte risultano
“coperte” dal contrario giudicato derivante dalla precedente sentenza n. 8405/2022 emessa dal Tribunale nella quale si è espressamente accertato che le prestazioni professionali di cantiere all'esecuzione delle quali l'odierna attrice si era effettivamente obbligata attraverso il contratto inter partes avevano ad oggetto un'attività di mera
7 assistenza alla direzione dei lavori e, dunque, esattamente l'attività effettivamente prestata dalla attraverso i propri tecnici. Pt_1
Anche la somma indicata nella fattura n. 163.21 deve, dunque, ritenersi dovuta.
Parimenti dovuta deve, poi, ritenersi la somma indicata nella fattura n. 162.21 per l'attività di supporto al project management operativo.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che la la Controparte_1 quale prima dell'introduzione del presente giudizio, con la propria missiva del 15.2.2021 (doc. n. 15 in produzione attorea), aveva contestato il relativo credito unicamente sotto il profilo della sua esigibilità in forza della clausola di cd. “back to back” di cui all'art. 7 del contratto inter partes in relazione al fatto di non aver ancora ricevuto dalla committente “principale” il saldo Controparte_2 relativo alle attività di project management operativo, nel costituirsi nel presente giudizio, non ha effettivamente dedotto di essere ancora creditrice di somme al riguardo dalla avendo Controparte_2 piuttosto incentrato le proprie difese sul fatto che la condizione di esigibilità del credito prevista dal predetto art. 7 del contratto non si era affatto verificata nell' “aprile/maggio 2021” tanto che in sede di esecuzione presso terzi del decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dalla quest'ultima si era vista assegnata la somma di Pt_1
€ 46.440,24 in data 4.3.2022 a seguito della positiva dichiarazione resa dalla che, dunque, in quel momento, era ancora Controparte_2 debitrice della . Controparte_1
D'altronde la circostanza che attualmente l'attività di project management operativo è stata integralmente remunerata in favore della da parte della può dirsi Controparte_1 Controparte_2 altresì confermata dal deposto dei testi escussi al riguardo.
Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni avanzate (per la prima volta solo nel presente giudizio) dalla circa il fatto Controparte_1 che l'attività di supporto del project management operativo resa dalla nel 2020 sarebbe già stata remunerata con i pagamenti Pt_1 effettuati in precedenza, le stesse si appalesano come assolutamente
8 generiche e, dunque, del tutto inidonee a costituire la rituale allegazione di un fatto estintivo del credito di cui si discute.
Alcun dubbio può, dunque, in definitiva, sorgere in ordine al fatto che la somma indicata nella fattura n. 162.21 emessa dalla Pt_1 sia attualmente dovuta.
Circa l'esatto momento in cui il relativo credito è divenuto esigibile deve, tuttavia, osservarsi che, in mancanza di elementi di segno diverso (non specificamente addotti dall'attrice e non emergenti neppure dal deposto dei testi escussi), va ritenuto che effettivamente la abbia provveduto ad estinguere il proprio debito Controparte_2 nei confronti concernente il saldo delle Controparte_1 competenze relative alle attività di project management operativo soltanto all'atto della predetta assegnazione di somma avvenuta in sede esecutiva.
Conseguentemente, avuto riguardo alle previsioni dell'art. 7 del contratto inter partes, deve ritenersi che il credito della Pt_1 indicato nella fattura 162.21 sia divenuto esigibile nello stesso momento e cioè in data 4.3.2022.
Per tutto quanto innanzi, dunque, la Prometeo Ingegneria, va condannata al pagamento, in favore della , della complessiva Pt_1 somma di € 89.577,28 (pari alla somma degli importi di € 79.914,88 e di € 9.662,40 di cui alle fatture n.ri 161.21 e 163,21) oltre interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, decorrenti dal 30.3.2021 (data di scadenza indicata nelle fatture n.ri 161.21 e 163.21) nonché dell'ulteriore somma di € 16.470,00 (importo indicato nella fattura n. 163.21) oltre interessi, sempre al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, decorrenti dal 4.3.2022.
Va, infine, respinta la domanda riconvenzionale restitutoria avanzata dalla . Controparte_1
Al riguardo, in disparte ogni considerazione circa la genericità della stessa domanda, e fermo restando che la restituzione di quanto pagato in esecuzione del precedente decreto ingiuntivo confermato
9 dalla sentenza n. 8405/2022 neppure appare ipotizzabile in ragione del contrario giudicato, deve, infatti, osservarsi che la
[...]
ha fondato la propria domanda restitutoria sulle medesime CP_1 ragioni già sopra scrutinate nell'esaminare la fondatezza della domanda attorea – ragioni delle quali, dunque, per gli stessi motivi sopra esposti, non può che ribadirsi l'infondatezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la
[...] al pagamento, in favore della a) Controparte_1 Parte_1 della somma di € 89.577,28 oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 30.3.2021 e fino al soddisfo, b) della somma di € 16.470,00 oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 4.3.2022 e fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
Controparte_1
3) condanna la al rimborso, in favore della Controparte_1
delle spese di lite liquidate in € 786,00 per esborsi Parte_1 ed in € 14.103,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato. Milano, lì 20.3.2025. Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico
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