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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 365/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 365/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
UE NATALE, giusta procura in atti,
RICORRENTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies presentato in data 4.2.2025 , e Parte_2 Parte_1
hanno agito nei confronti della formulando, per le ragioni che si stanno Parte_3 Controparte_1 per esaminare, le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni di proprietà dei Sig.ri
, e come in narrativa (ipoteca identificata con Registro Parte_2 Parte_1 Parte_3
Generale n° 2823; Registro Particolare n° 323, presentazione n° 9 del 18.03.2014) derivante da Atto
Giudiziario - Decreto Ingiuntivo identificato con n° di Repertorio 567/2014 – data 7.03.2014 –
Tribunale di Teramo per intervenuta dichiarazione di nullità dell'atto giudiziario ( DI recante n. rep.
567/2014 del Tribunale di Teramo);
-per l'effetto, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale (ipoteca definita con Registro Generale n° 2823;
Registro Particolare n° 323, presentazione n° 9 del 18.03.2014 derivante da Atto Giudiziario - Decreto
Ingiuntivo identificato con n° di Repertorio 567/2014 – data 7.03.2014 – Tribunale di Teramo).
Con condanna alle spese e onorari del presente giudizio”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto in fatto quanto segue:
- L'allora oggi Controparte_2 [...] in forza di fusione per incorporazione di e Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 in (come da All. n° 1 – visura storica della Controparte_4 CP_1 promuoveva ricorso per Decreto Ingiuntivo iscritto a ruolo n° R.G. 766/2014 del Tribunale di Teramo
(All. n° 2) contro gli odierni ricorrenti nonché contro il Sig. (deceduto come da All. 3 Persona_1
– certificato di morte del 26.06.2024);
- In forza di Decreto Ingiuntivo n° 349/2014 del Tribunale di Teramo – n. rep. 567/2014 (all. n. 2), reso nel procedimento di cui sopra, l'allora Controparte_2
oggi iscriveva ipoteca giudiziale (identificata con Registro
[...] Parte_4
Generale n° 2823; Registro Particolare n° 323, presentazione n° 9 del 18.03.2014) derivante da Atto
Giudiziario - Decreto Ingiuntivo identificato con n° di Repertorio 567/2014 – data 7.03.2014 –
Tribunale di Teramo, con Capitale € 46.259,29, Interessi 4.078,92, Spese 4.661,79, Totale € 55.000,00
(come da All. 4 – ispezione ipotecaria n. T1 354087 del 29.11.2024) sui seguenti beni immobili:
pagina 2 di 5 A) immobile di proprietà della Sig.ra e del Sig. (deceduto il 25.06.2016) – Parte_3 Persona_1
e, oggi, dei suoi eredi e - sito in Montesilvano (PE) al Corso Parte_1 Parte_2
RT I n° 27, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 2, Particella
24, subalterno 11;
B) immobile di proprietà del Sig. sito in Montesilvano (PE) al Corso RT I n° Parte_2
23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 2, Particella 24, subalterno
6;
C) immobile di proprietà della Sig.ra sito in Montesilvano (PE) al Corso RT I n° Parte_1
27, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 2, Particella 24, subalterno
25 nonché immobile, di medesima proprietà, sito in Montesilvano (PE) al Corso RT I n° 27, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 2, Particella 24, subalterno 26;
- con la Sentenza n° 1591/2014 del Tribunale di Teramo, resa nel procedimento n° RGAC 1968/2014 di opposizione al Decreto ingiuntivo n° 349/2014 da parte degli odierni ricorrenti, veniva dichiarata l'incompetenza per Territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il decreto ingiuntivo n° 349/2014, e per l'effetto veniva dichiarata la nullità del medesimo decreto ingiuntivo, che veniva revocato;
- dal 24.11.2014, data di pubblicazione della Sentenza di cui sopra favorevole agli odierni ricorrenti,
l'allora oggi fusa per Controparte_2 incorporazione in non ha più riproposto l'azione per l'asserito credito Parte_4 di cui al decreto ingiuntivo dichiarato nullo dal giudice teramano, né promosso alcuna azione in sede stragiudiziale;
- la predetta Sentenza, come per tabulas (all. n. 5), non è stata appellata da controparte, essendo così passata in giudicato con definitivo annullamento del Decreto Ingiuntivo n° 349/14 del Tribunale di
Teramo, n° rep. 567/14.
Ed ha quindi sostenuto in diritto l'illegittimità della predetta ipoteca giudiziale in quanto:
- la sentenza con cui è stato dichiarato nullo il decreto ingiuntivo è passata in giudicato;
- per l'effetto l'Istituto Bancario avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale trascritta sugli immobili;
- sono trascorsi inutilmente dieci anni per la per promuovere qualsivoglia azione in Controparte_1 relazione all'asserito credito che, dunque, è da considerarsi estinto per intervenuta prescrizione.
pagina 3 di 5 La parte convenuta è rimasta contumace.
…………….
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti sub 1/6 risulta che:
1. La oggi ha Controparte_2 Controparte_1 iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili descritti in narrativa, di proprietà dei ricorrenti, per un totale di € 55.000,00 (di cui € 46.259,29 per capitale, € 4.078,92 per interessi e il resto per spese) in forza del decreto ingiuntivo n. 349/2014 (rep. N.567/14), emesso dal Giudice del Tribunale di Teramo nei confronti di , e;
Persona_1 Parte_2 Controparte_5 Parte_3
2. in accoglimento dell'opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo, il Giudice del Tribunale di Teramo, con sentenza n. 1591/2014, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo ad emettere detto decreto ingiuntivo, che ha conseguentemente dichiarato nullo, revocandolo;
3. avverso la predetta sentenza non è stata proposta impugnazione nei termini di legge, essendo così passata in giudicato.
La dichiarazione di nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo), titolo esecutivo in base al quale era stata iscritta l'ipoteca giudiziale, ha determinato l'illegittimità ab origine del vincolo ipotecario (Cass. 5007/1997) e, quindi, chi ha chiesto l'iscrizione aveva l'obbligo di provvedere a chiedere la cancellazione.
Va, pertanto, in accoglimento della domanda in esame, emesso un ordine di cancellazione dell'ipoteca ex art. 2884 c.c..
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, quanto ai compensi secondo i parametri prossimi ai minimi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale per causa di valore compreso tra € 52.000 e 260.000, vanno poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Accoglie la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Pescara – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, identificata con Registro Generale n° 2823; Registro
Particolare n° 323, presentazione n° 9 del 18.03.2014;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.288,20, di cui € 788,20 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi ed, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP ed
Iva come per legge.
Pescara 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 365/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
UE NATALE, giusta procura in atti,
RICORRENTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies presentato in data 4.2.2025 , e Parte_2 Parte_1
hanno agito nei confronti della formulando, per le ragioni che si stanno Parte_3 Controparte_1 per esaminare, le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni di proprietà dei Sig.ri
, e come in narrativa (ipoteca identificata con Registro Parte_2 Parte_1 Parte_3
Generale n° 2823; Registro Particolare n° 323, presentazione n° 9 del 18.03.2014) derivante da Atto
Giudiziario - Decreto Ingiuntivo identificato con n° di Repertorio 567/2014 – data 7.03.2014 –
Tribunale di Teramo per intervenuta dichiarazione di nullità dell'atto giudiziario ( DI recante n. rep.
567/2014 del Tribunale di Teramo);
-per l'effetto, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale (ipoteca definita con Registro Generale n° 2823;
Registro Particolare n° 323, presentazione n° 9 del 18.03.2014 derivante da Atto Giudiziario - Decreto
Ingiuntivo identificato con n° di Repertorio 567/2014 – data 7.03.2014 – Tribunale di Teramo).
Con condanna alle spese e onorari del presente giudizio”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto in fatto quanto segue:
- L'allora oggi Controparte_2 [...] in forza di fusione per incorporazione di e Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 in (come da All. n° 1 – visura storica della Controparte_4 CP_1 promuoveva ricorso per Decreto Ingiuntivo iscritto a ruolo n° R.G. 766/2014 del Tribunale di Teramo
(All. n° 2) contro gli odierni ricorrenti nonché contro il Sig. (deceduto come da All. 3 Persona_1
– certificato di morte del 26.06.2024);
- In forza di Decreto Ingiuntivo n° 349/2014 del Tribunale di Teramo – n. rep. 567/2014 (all. n. 2), reso nel procedimento di cui sopra, l'allora Controparte_2
oggi iscriveva ipoteca giudiziale (identificata con Registro
[...] Parte_4
Generale n° 2823; Registro Particolare n° 323, presentazione n° 9 del 18.03.2014) derivante da Atto
Giudiziario - Decreto Ingiuntivo identificato con n° di Repertorio 567/2014 – data 7.03.2014 –
Tribunale di Teramo, con Capitale € 46.259,29, Interessi 4.078,92, Spese 4.661,79, Totale € 55.000,00
(come da All. 4 – ispezione ipotecaria n. T1 354087 del 29.11.2024) sui seguenti beni immobili:
pagina 2 di 5 A) immobile di proprietà della Sig.ra e del Sig. (deceduto il 25.06.2016) – Parte_3 Persona_1
e, oggi, dei suoi eredi e - sito in Montesilvano (PE) al Corso Parte_1 Parte_2
RT I n° 27, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 2, Particella
24, subalterno 11;
B) immobile di proprietà del Sig. sito in Montesilvano (PE) al Corso RT I n° Parte_2
23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 2, Particella 24, subalterno
6;
C) immobile di proprietà della Sig.ra sito in Montesilvano (PE) al Corso RT I n° Parte_1
27, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 2, Particella 24, subalterno
25 nonché immobile, di medesima proprietà, sito in Montesilvano (PE) al Corso RT I n° 27, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 2, Particella 24, subalterno 26;
- con la Sentenza n° 1591/2014 del Tribunale di Teramo, resa nel procedimento n° RGAC 1968/2014 di opposizione al Decreto ingiuntivo n° 349/2014 da parte degli odierni ricorrenti, veniva dichiarata l'incompetenza per Territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il decreto ingiuntivo n° 349/2014, e per l'effetto veniva dichiarata la nullità del medesimo decreto ingiuntivo, che veniva revocato;
- dal 24.11.2014, data di pubblicazione della Sentenza di cui sopra favorevole agli odierni ricorrenti,
l'allora oggi fusa per Controparte_2 incorporazione in non ha più riproposto l'azione per l'asserito credito Parte_4 di cui al decreto ingiuntivo dichiarato nullo dal giudice teramano, né promosso alcuna azione in sede stragiudiziale;
- la predetta Sentenza, come per tabulas (all. n. 5), non è stata appellata da controparte, essendo così passata in giudicato con definitivo annullamento del Decreto Ingiuntivo n° 349/14 del Tribunale di
Teramo, n° rep. 567/14.
Ed ha quindi sostenuto in diritto l'illegittimità della predetta ipoteca giudiziale in quanto:
- la sentenza con cui è stato dichiarato nullo il decreto ingiuntivo è passata in giudicato;
- per l'effetto l'Istituto Bancario avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale trascritta sugli immobili;
- sono trascorsi inutilmente dieci anni per la per promuovere qualsivoglia azione in Controparte_1 relazione all'asserito credito che, dunque, è da considerarsi estinto per intervenuta prescrizione.
pagina 3 di 5 La parte convenuta è rimasta contumace.
…………….
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti sub 1/6 risulta che:
1. La oggi ha Controparte_2 Controparte_1 iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili descritti in narrativa, di proprietà dei ricorrenti, per un totale di € 55.000,00 (di cui € 46.259,29 per capitale, € 4.078,92 per interessi e il resto per spese) in forza del decreto ingiuntivo n. 349/2014 (rep. N.567/14), emesso dal Giudice del Tribunale di Teramo nei confronti di , e;
Persona_1 Parte_2 Controparte_5 Parte_3
2. in accoglimento dell'opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo, il Giudice del Tribunale di Teramo, con sentenza n. 1591/2014, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo ad emettere detto decreto ingiuntivo, che ha conseguentemente dichiarato nullo, revocandolo;
3. avverso la predetta sentenza non è stata proposta impugnazione nei termini di legge, essendo così passata in giudicato.
La dichiarazione di nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo), titolo esecutivo in base al quale era stata iscritta l'ipoteca giudiziale, ha determinato l'illegittimità ab origine del vincolo ipotecario (Cass. 5007/1997) e, quindi, chi ha chiesto l'iscrizione aveva l'obbligo di provvedere a chiedere la cancellazione.
Va, pertanto, in accoglimento della domanda in esame, emesso un ordine di cancellazione dell'ipoteca ex art. 2884 c.c..
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, quanto ai compensi secondo i parametri prossimi ai minimi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale per causa di valore compreso tra € 52.000 e 260.000, vanno poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Accoglie la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Pescara – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, identificata con Registro Generale n° 2823; Registro
Particolare n° 323, presentazione n° 9 del 18.03.2014;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.288,20, di cui € 788,20 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi ed, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP ed
Iva come per legge.
Pescara 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
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