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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4041/2024, assunta in decisione all'udienza del 27/06/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. .IVA ), REA RM Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
– 624970, con sede in Colleferro (RM), Via Vittorio Emanuele snc, in persona del liquidatore Dott. nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Leo, nonché C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Velletri, Viale C.A. Dalla Chiesa n. 2, in virtù della procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
(P.IVA , in persona del liquidatore e legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore Dott. , con sede legale in Roma, Via Rosa Controparte_3
MO GA n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Beneduci, nonché elettivamente domiciliata presso il relativo studio, sito in Cassino (FR), Corso della Repubblica n. 128, in virtù della procura in calce all'atto di comparsa e risposta.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
Per l'attrice-opponente : “Voglia l'Ill.mo Signor Parte_1
Giudice Unico del Tribunale di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1 e reietta, in accoglimento della presente opposizione e dei motivi tutti sopra illustrati in premessa, qui da intendersi partitamente ribaditi e trascritti:
• in via preliminare disporre anticipatamente, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto opposto;
• nel merito ed in ogni caso dichiarare che la non ha diritto di procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
• condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di oltre € 2.000,000,00 e che, pertanto, il contributo unificato dovuto ammonta ad euro 1.686,00.”
Per la convenuta opposta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare: in via preliminare:
-accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione a precetto e, per l'effetto rigettarla;
-accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare l'efficacia giuridica del precetto opposto nei confronti della Parte_1
e ogni altra domanda connessa;
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'atto Controparte_2 di precetto da quest'ultima notificato in data 19 luglio 2024, in forza del titolo esecutivo, contestualmente notificato, costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1005/2024, emesso dal Tribunale di Velletri in data 11 luglio 2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 3066/2024.
Con l'atto di opposizione, in particolare, l'attore ha chiesto la sospensione in via cautelare del titolo esecutivo, nonché dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, contestando la pretesa creditoria fatta valere sia con riferimento alla mancanza di prova del diritto azionato, contestando, specificamente, la documentazione versata nel ricorso monitorio, sia la determinazione degli interessi moratori di cui al D. LGS. 231/2002.
Costituitasi in data 7 novembre 2024, l'opposta ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto vertente questioni da far
2 valere mediante il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, nonché ha contestato l'infondatezza nel merito delle doglianze sollevate.
Effettuate le verifiche preliminari e concessi termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. l'attore ha prodotto, altresì, prova dell'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, R.G. n. 4645/2024, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Velletri.
All'udienza del 31 gennaio 2025 il Giudice ha rigettato l'istanza sospensiva cautelare e, stante il carattere documentale della trattazione, ha rinviato all'udienza del 27 giugno 2025 per la decisione della causa, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Nelle more, le parti depositavano memorie ex art. 189 c.p.c. e l'opponente depositava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4645/2024, con la quale è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 27 giugno 2025 le parti si riportavano alle proprie memorie conclusionali ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierna opposizione per le motivazioni che seguono.
Deve osservarsi, in primo luogo, che il titolo esecutivo è costituito da decreto ingiuntivo e che, pertanto, eventuali questioni sottese all'accertamento del diritto in esso contenute e alla relativa quantificazione del credito devono essere azionate esclusivamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al contrario, il rimedio dell'opposizione al precetto può essere adottato al solo fine di contestare vizi afferenti alla regolarità formale del titolo di natura giudiziale azionato o, per quanto riguarda vizi inerenti all'an o al quantum del credito, per questioni sorte successivamente alla formazione del titolo.
Ed invero, deve esser chiaro che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra un'opposizione a decreto ingiuntivo ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo: l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione al precetto, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.
Ed infatti, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, oggetto di opposizione pendente, le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale
3 determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi, nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. altresì in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui
“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012).
Ebbene, nel caso di specie, le questioni sollevate dall'opponente concernono la pretesa creditoria fatta valere dalla ricorrente in sede di ricorso a decreto ingiuntivo, contestandosi la documentazione sottesa al credito fatto valere nel giudizio monitorio, nonché la determinazione degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002, circostanze queste dedotte anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
A fronte di ciò, le rimostranze aventi ad oggetto l'inidoneità delle fatture prodotte a fondare il diritto di credito e la relativa inapplicabilità degli interessi moratori concernono la formazione stessa del titolo esecutivo di natura giudiziale e, in quanto tali, sono necessariamente devolute alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla luce dei motivi sin qui esposti, l'odierna opposizione a precetto deve essere dichiarata inammissibile.
Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese, l'intervenuta sospensione del titolo esecutivo azionato nell'ambito del giudizio di opposizione a d.i. (n. 4645/2024) determina giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile l'opposizione a precetto promossa da Parte_1
[...]
Compensa le spese di lite. Così deciso in Velletri, lì 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4041/2024, assunta in decisione all'udienza del 27/06/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. .IVA ), REA RM Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
– 624970, con sede in Colleferro (RM), Via Vittorio Emanuele snc, in persona del liquidatore Dott. nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Leo, nonché C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Velletri, Viale C.A. Dalla Chiesa n. 2, in virtù della procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
(P.IVA , in persona del liquidatore e legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore Dott. , con sede legale in Roma, Via Rosa Controparte_3
MO GA n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Beneduci, nonché elettivamente domiciliata presso il relativo studio, sito in Cassino (FR), Corso della Repubblica n. 128, in virtù della procura in calce all'atto di comparsa e risposta.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
Per l'attrice-opponente : “Voglia l'Ill.mo Signor Parte_1
Giudice Unico del Tribunale di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1 e reietta, in accoglimento della presente opposizione e dei motivi tutti sopra illustrati in premessa, qui da intendersi partitamente ribaditi e trascritti:
• in via preliminare disporre anticipatamente, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto opposto;
• nel merito ed in ogni caso dichiarare che la non ha diritto di procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
• condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di oltre € 2.000,000,00 e che, pertanto, il contributo unificato dovuto ammonta ad euro 1.686,00.”
Per la convenuta opposta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare: in via preliminare:
-accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione a precetto e, per l'effetto rigettarla;
-accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare l'efficacia giuridica del precetto opposto nei confronti della Parte_1
e ogni altra domanda connessa;
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'atto Controparte_2 di precetto da quest'ultima notificato in data 19 luglio 2024, in forza del titolo esecutivo, contestualmente notificato, costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1005/2024, emesso dal Tribunale di Velletri in data 11 luglio 2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 3066/2024.
Con l'atto di opposizione, in particolare, l'attore ha chiesto la sospensione in via cautelare del titolo esecutivo, nonché dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, contestando la pretesa creditoria fatta valere sia con riferimento alla mancanza di prova del diritto azionato, contestando, specificamente, la documentazione versata nel ricorso monitorio, sia la determinazione degli interessi moratori di cui al D. LGS. 231/2002.
Costituitasi in data 7 novembre 2024, l'opposta ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto vertente questioni da far
2 valere mediante il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, nonché ha contestato l'infondatezza nel merito delle doglianze sollevate.
Effettuate le verifiche preliminari e concessi termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. l'attore ha prodotto, altresì, prova dell'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, R.G. n. 4645/2024, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Velletri.
All'udienza del 31 gennaio 2025 il Giudice ha rigettato l'istanza sospensiva cautelare e, stante il carattere documentale della trattazione, ha rinviato all'udienza del 27 giugno 2025 per la decisione della causa, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Nelle more, le parti depositavano memorie ex art. 189 c.p.c. e l'opponente depositava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4645/2024, con la quale è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 27 giugno 2025 le parti si riportavano alle proprie memorie conclusionali ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierna opposizione per le motivazioni che seguono.
Deve osservarsi, in primo luogo, che il titolo esecutivo è costituito da decreto ingiuntivo e che, pertanto, eventuali questioni sottese all'accertamento del diritto in esso contenute e alla relativa quantificazione del credito devono essere azionate esclusivamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al contrario, il rimedio dell'opposizione al precetto può essere adottato al solo fine di contestare vizi afferenti alla regolarità formale del titolo di natura giudiziale azionato o, per quanto riguarda vizi inerenti all'an o al quantum del credito, per questioni sorte successivamente alla formazione del titolo.
Ed invero, deve esser chiaro che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra un'opposizione a decreto ingiuntivo ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo: l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione al precetto, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.
Ed infatti, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, oggetto di opposizione pendente, le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale
3 determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi, nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. altresì in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui
“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012).
Ebbene, nel caso di specie, le questioni sollevate dall'opponente concernono la pretesa creditoria fatta valere dalla ricorrente in sede di ricorso a decreto ingiuntivo, contestandosi la documentazione sottesa al credito fatto valere nel giudizio monitorio, nonché la determinazione degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002, circostanze queste dedotte anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
A fronte di ciò, le rimostranze aventi ad oggetto l'inidoneità delle fatture prodotte a fondare il diritto di credito e la relativa inapplicabilità degli interessi moratori concernono la formazione stessa del titolo esecutivo di natura giudiziale e, in quanto tali, sono necessariamente devolute alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla luce dei motivi sin qui esposti, l'odierna opposizione a precetto deve essere dichiarata inammissibile.
Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese, l'intervenuta sospensione del titolo esecutivo azionato nell'ambito del giudizio di opposizione a d.i. (n. 4645/2024) determina giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile l'opposizione a precetto promossa da Parte_1
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Compensa le spese di lite. Così deciso in Velletri, lì 22 luglio 2025
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Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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