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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 708 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliata in Marsala nella Via San Giovanni Parte_1
Bosco n. 48, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Bonomo che la rappresenta e difende. appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo. Appellato
All'udienza di discussione del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l' 11 settembre 2020, innanzi il Tribunale G.L. di
Marsala, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.176/2020 notificatole il 24 agosto 2020, con il quale l' le aveva richiesto la CP_1 restituzione dell'importo di € 5.547,87, indebitamente pagato sulla pensione AS n.04015905, nel periodo 1.1.2014- 30.11.2015, lamentandone l'illegittimità, per avere l'Istituto errato nella determinazione delle somme erogate e nella individuazione della misura dei rediti da lei percepiti, e chiedendone l'annullamento. Aveva chiesto, altresì, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo credito a titolo di assegno sociale per il periodo 2013-2015 pari ad € 2.704,66 o, in subordine, pari ad € 1.863,81 o in quella maggiore o minore da accertare in giudizio.
1 L' aveva contestato la domanda, evidenziando gli errori di calcolo nella CP_1 misura dei redditi percepiti e dichiarati dalla ricorrente.
Con sentenza n. 1001/2021, emessa in data 29 dicembre 2021, il Tribunale ha respinto l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo. Ha premesso che, secondo la Cassazione civile, sez. lav. del 9/11/2010 n.
23477, con riferimento alle prestazioni legate al reddito e, in particolare, in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale, e che tale prova non fosse stata fornita dalla ricorrente, nonostante il creditore opposto avesse documentato l'entità delle somme erogate alla stessa;
ha valutato che le allegazione difensive secondo cui non rileverebbero ai fini del calcolo del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale quelli derivanti da immobili, è rimasta smentita dal contenuto della “domanda di ricostituzione reddituale” presentata dalla stessa ricorrente, in data 4/2/2016, con numero domanda 2192697400008, protocollo
8290.04/02/2016.0002208, pratica 5594623355, “nella quale risulta CP_1 chiaramente come tra i redditi in precedenza dichiarati e quelli attestati nella presente domanda, vi sia una palese incongruenza” atteso che con riferimento ai redditi relativi agli anni in contestazione, la stessa ricorrente “per gli anni 2013/2016 … indica, per ciascun anno, reddito € 899,00 (per la casa di abitazione) ed € 3319,00 per altri immobili (terreni e fabbricati)” questi ultimi quindi rilevanti ai fini del calcolo, dal quale va(nno) esclusa (la) sola rendita dell'abitazione principale;
ha ritenuto che fosse, di conseguenza, priva di riscontri la proposta domanda riconvenzionale.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 21 giugno 2022, la quale ripropone, in forma di doglianza, le ragioni a sostegno dell'insussistenza della pretesa, lamentando la violazione dell'art.3 comma 6 della legge n.335/1995 secondo cui “alla formazione del reddito concorrono i redditi al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”; ribadisce, quindi, che l' aveva Controparte_2 erroneamente preso in considerazione la somma dei redditi immobiliari indicati nelle dichiarazioni dei redditi (ad esclusione della prima abitazione), senza tuttavia sottrarre le spese da lei sostenute - e documentate - a titolo di imposizione fiscale e contributiva, con conseguente riduzione del reddito utile ai fini del calcolo dell'assegno sociale.
2 Evidenzia, in particolare, che le difese dell' erano state carenti proprio sul CP_1 mancato computo dell'imposizione fiscale sugli immobili ai fini della determinazione del reddito annuo per il riconoscimento dell'Assegno sociale.
L' ha resistito al gravame, con memoria del 15 giugno 2024. CP_1
All'udienza del 6 marzo 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è infondato.
Secondo la difesa della ricorrente il reddito immobiliare deve essere considerato, ai fini dell'assegno sociale, al netto dell'IMU, imposta municipale unica. La legge 8 agosto 1995 n. 335, recante “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” all'art.3 comma 6 prevede che “[…] l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice Civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. Ne segue che alla determinazione del reddito rilevante per l'assegno sociale concorrono, oltre che i redditi esenti da imposte, anche quelli fiscalmente imponibili, ma da considerare al netto dell'imposizione fiscale. Tuttavia, il reddito deve essere decurtato delle imposte che colpiscono il reddito stesso e tale non può ritenersi l'IMU, che è un'imposta sul patrimonio immobiliare.
L'IMU è, difatti, l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
È stata introdotta, a partire dall'anno 2012, con l'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), poi disciplinata, a decorrere dal 2014 e fino al 2019, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità per il 2014)
3 quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC). Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) è stata abolita, a decorrere dal 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI, rimanendo, invece, in vigore, gli altri due tributi che componevano la IUC, ossia la
TARI e l'IMU, quest'ultima di nuovo disciplinata dalla medesima legge n. 160 del 2019 all'art.1 comma 740. Il possesso di immobili è, dunque, il presupposto per l'applicazione dell'imposta, ossia la circostanza che denota ricchezza e dà luogo alla tassazione. L'IMU non è, quindi, una imposta sul reddito derivante dall'immobile, ma sul patrimonio immobiliare, sicché essa non è detraibile come l'imposta sul reddito. In altri termini, non si può detrarre fiscalmente l'imposta il cui presupposto non sia il reddito stesso ma una componente del patrimonio, ossia l'immobile, e ciò anche se tale immobile è la fonte del reddito stesso.
Ribadisce, invece, la ricorrente che:
“Per espressa previsione normativa ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale si considerano soltanto i redditi assoggettabili all'Irpef, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, con esclusione del reddito dell'abitazione principale.
Conseguentemente, appare evidente che il citato documento prodotto dall' denominato “prospetto redditi dichiarati” datato 21/3/2019 è CP_1 completamente inattendibile.
Ed infatti: con riferimento all'anno 2013, ai fini della corresponsione dell'assegno sociale gli unici redditi rilevanti sono costituiti dalle rendite del terreno agricolo, degli immobili di via turati e del negozio di via Fazio per un totale di euro 3.335,00 e che al netto dell'imposizione fiscale (IMU 2013 versata per euro 2.286,00) è pari ad Con euro 1.049,00 con conseguente diritto della a ricevere per euro 4.700,90 a Pt_1 fronte della sola somma di euro 2.628,86 ricevuta;
con riferimento all'anno 2014, ai fini della corresponsione dell'assegno sociale gli unici redditi rilevanti sono costituiti dalle rendite del terreno agricolo, degli immobili di via turati e del negozio di via Fazio per un totale di euro 3.340,00 e che al netto dell'imposizione fiscale (IMU 2014 per euro 2.300,00) è pari ad euro
1.035,00 con conseguente diritto della a ricevere AS per euro 4.778,21 a Pt_1 fronte della somma di euro 4.807,00 ricevuta;
con riferimento all'anno 2015, ai fini della corresponsione dell'assegno sociale gli unici redditi rilevanti sono costituiti dalle rendite del terreno agricolo, degli immobili di via turati e del negozio di via Fazio per un totale di euro 3.340,00 e
4 che al netto dell'imposizione fiscale (IMU 2015 per euro 2.408,00 oltre euro 82,00
a titolo di IRPEF) è pari ad euro 850,00 con conseguente diritto della a Pt_1 ricevere AS per euro 4.980,76 a fronte della somma di euro 4.319,35 ricevuta.
Secondo la dunque, anche volendo incrociare i dati dei redditi Pt_1 dichiarati dalla opponente con quelli indicati dall' ma al netto dell'imposizione CP_1 fiscale e con esclusione del reddito dell'abitazione principale, si ricava che la odierna opponente non ha percepito sino al 30/11/2015 somme in più a titolo di AS da restituire all' ma, semmai, è creditrice della somma di euro 2.704,66 (+ euro CP_1
2.072,04 per anno 2013, - euro 28,79 per anno 2014, + euro 661,41 per anno 2015) superiore dunque a quella cui avrebbe diritto in forza delle risultanze di cui alle dichiarazioni dei redditi in atti”, in quanto nel calcolo del reddito annuo l' non CP_1 teneva conto dell'imposizione fiscale sugli immobili di proprietà dell' appellante.
Erroneamente, quindi, la ricorrente pretende di decurtare non le imposte sul reddito dei propri immobili ma l'imposta patrimoniale sugli immobili stessi (l'IMU) che tassa il patrimonio e non il reddito, pervenendo, quindi, ad un ammontare di redditi percepiti per ciascun anno notevolmente inferiore a limite utile per ottenere il godimento dell'assegno sociale nella misura percepita e che, a suo dire, avrebbe, invece, determinato un credito a suo favore.
Non risultano, per il resto, in alcun modo contestati i dati estrapolati dall' CP_1 dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2014 (per il 2013) e 2015 (per il 2014) e dalla “domanda di ricostituzione reddituale” presentata dalla stessa il 4 Pt_1 febbraio 2016, ai fini della quantificazione delle somme già erogate per assegno sociale e di quelle risultate indebite ed in parte recuperate con le riliquidazioni del
3.11.2015, 2.8.2016 e 6.11.2016.
Ne deriva che legittimamente l' ha recuperato il residuo importo oggetto CP_1 del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza va, quindi, confermata.
Nonostante la soccombenza, l'appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio avendo ritualmente reso la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art.152 disp. att . c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1001/2021 emessa il 29 dicembre 2021 dal Tribunale G.L. di
Marsala.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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