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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n 562\2020 r.g. vertente TRA
nato a [...] Parte_1
02.08.1951 CF: elettivamente domiciliato C.F._1 in Messina via Camiciotti 102 presso lo studio professionale dell'avv. Paolo Starvaggi che lo rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_1
Appellante E CF: nella qualità di CP_1 C.F._2 erede di e CF: Persona_1 Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliati a Sant'Agata di Militello C.F._3 via Emilia 8 presso lo studio professionale dell'avv. Antonino Liuzzo che li rappresenta e difende per procura agli atti Pec: Email_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.378\2019 emessa e pubblicata in data 28.06.2019. Conclusioni delle parti:come da note di trattazione scritta dell'udienza del 15.01.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 02.09.2020 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti di erede di CP_1
e di la sentenza indicata in oggetto Persona_1 Controparte_2 con cui il Tribunale di Patti ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto ed ha dichiarato risolti i due contratti preliminari stipulati dalle parti per grave inadempimento degli attori ed ha altresì statuito la restituzione degli importi versati dai promittenti compratori per mancanza di causa nonché la restituzione degli immobili ( due box) al promittente venditore;
ha compensato tra le parti le spese di lite. L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto la riforma della stessa nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in una somma corrispondente alle somme versate dai promittenti compratori- inadempienti, oltre alla condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 07.01.2021 si costituivano e nella qualità, le quali Controparte_2 CP_1 contestavano i motivi di gravame e ne chiedevano il rigetto;
in via condizionata le appellate formulavano appello incidentale sul capo della sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto che esse non avessero fornito la prova dell'inadempimento del promittente venditore. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 03.03.2021 la causa veniva rinviata alla data del 15.01.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 03.03.2021, come si è riportato sopra. Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha accolto la domanda di parte appellata di restituzione delle somme versate dalla stessa alla sottoscrizione dei preliminari. Ad avviso dell'appellante, ha errato il primo giudice a ritenere che tali somme corrisposte contestualmente alla sottoscrizione dei preliminari, fossero imputabili al pagamento del prezzo e non invece a titolo di caparra confirmatoria. Contesta l'appellante la statuizione del primo giudice il quale, ritenendo che nel caso in esame i contratti preliminari vanno qualificati come contratti ad effetti anticipati, accertato l'inadempimento dei promissari compratori e dichiarata la risoluzione dei detti contratti, ha disposto la restituzione delle somme versate dal promittente compratore, imputate erroneamente a titolo di prezzo. Evidenzia l'appellante che i contratti sottoscritti dalle parti, costituiscono preliminari c.d. puri, con effetti obbligatori e non anticipatori e pertanto le somme corrisposte vanno inquadrate nella figura della caparra confirmatoria e non del prezzo della promessa vendita. Pertanto, ad avviso dell'appellante, dichiarata la risoluzione per inadempimento di parte promittente acquirente, le somme da questa corrisposte, devono essere trattenute dalla parte non inadempiente a titolo di risarcimento danni.
Con il secondo motivo parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha, erroneamente, rigettato la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo ritendo, inesattamente, che di tale voce di danno parte promittente venditore non avesse fornito alcuna prova .
Ha motivato il primo giudice, citando i principi affermati dalla Suprema Corte la quale ha evidenziato come , al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento, sia necessario fornire la prova precisa e puntuale del danno subito dall' inadempimento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo( Cass. civ. 24632\2015). Afferma l'appellante che è principio pacifico in giurisprudenza che in caso di occupazione senza titolo di immobile altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, ed il criterio di liquidazione non può che essere che quello del valore locativo del bene usurpato. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione del primo giudice che ritenendo sussistente reciproca soccombenza ha pronunciato la compensazione totale delle spese. Rileva che l'odierna appellante ha fornito la prova dell'inadempimento degli attori e l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento della controparte stride con la statuizione di reciproca soccombenza e compensazione delle spese. Con appello incidentale condizionato, le appellate contestano il capo della sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto non provato l'inadempimento del venditore ed ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento dei compratori. Il primo motivo è infondato. Afferma parte appellante che gli importi versati da parte dei promissari compratori hanno natura di caparra confirmatoria. Sulla scorta di tale premessa richiamando i principi della giurisprudenza formatasi in vicende simili ( come ricostruita dall'appellante) sostiene la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha dichiarato il diritto della parte promittente venditrice di ritenere le somme versate a titolo di caparra confirmatoria. Nel caso in esame, diversamente da quanto descritto dall'appellante parte promittente compratore ha versato il prezzo ( seppur privo dell'importo dovuto per iva) dell'immobile e di contro parte venditore ha consegnato il possesso del bene.
Tali accordi risultano provati sia dal contenuto dei contratti che dalle dichiarazioni rese dai testi e da nessuna parte risulta l'accordo tra le parti volto ad attribuire alle somme versate la funzione di caparra confirmatoria. In tali ipotesi di contratto, come ha chiarito la Cassazione ( Sez. Unit- n. 7930\2008), “ quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori”. Dichiarata la risoluzione dei contratti correttamente il primo
Giudice, ha riconosciuto il diritto dei compratori alla restituzione del prezzo versato. La giurisprudenza richiamata dall'appellante, a sostegno del motivo di gravame, non è pertinente al caso in esame poiché essa si riferisce alla diversa situazione in cui la natura di caparra confirmatoria delle somme versate dal promittente compratore non è stata posta in discussione dalle parti. A norma dell'art. 1458 cc, la risoluzione del contratto comporta, per l'effetto retroattivo sancito dal citato articolo, l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta. Nel caso in esame, per effetto della risoluzione il promittente compratore ha restituito i box auto ed il venditore ha restituito il prezzo corrisposto, posto che le somme versate non avevano la natura di caparra confirmatoria ma di esecuzione della prestazione. Anche il secondo motivo è infondato . Parte appellante ha chiesto in primo luogo il diritto a ritenere le somme corrisposte dal compratore a “ titolo di previa e contrattuale determinazione dei danni conseguiti dall'inadempimento della controparte “ e successivamente con note I termine art . 183 6c Cpc ha chiesto comunque il risarcimento del danno da occupazione senza titolo da quantificarsi con il criterio del canone di locazione o in via equitativa. Escluso per quanto sopra esposto il diritto a ritenere le somme, va altresì escluso il diritto al risarcimento dei danni nei termini richiesti. Ed infatti è principio espresso dalla Suprema Corte che il danno oggetto di risarcimento è il danno conseguenza e non il danno evento ( Cass. civ. sez. unit. n.26972\2008) . Chiarisce la Cassazione che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto ( Cass. civ. 14268\21 ). Nel caso in esame parte appellante non ha allegato né provato il danno richiesto affermando che esso è costituito dal mancato godimento del bene che costituisce danno in re ipsa. A rafforzare quanto sopra già motivato da questa Corte per il rigetto della censura giova riportare l'ulteriore pronuncia della Cassazione che chiarisce che il mancato godimento da solo non costituisce danno risarcibile :
“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. ( Sez. Un. n. 33645\22) . Va però chiarito che seppur nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, in caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore essa determina l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo ( Cass. civ. n. 28381\17). Parte venditrice, però, non ha formulato alcuna domanda in tali termini, avendo ripetutamente affermato il diritto al risarcimento dai danni che nel caso in esame, a dire dell'appellante, è in re ipsa . Va pertanto confermata la statuizione impugnata e rigettata la domanda nei termini formulata. Corretta è anche la statuizione censurata in ordine alla reciproca compensazione delle spese operata dal primo giudice a fronte della reciproca soccombenza delle parti, avendo accolto il primo giudice la domanda degli attori di restituzione delle somme versate e quella del Convenuto di inadempimento dei compratori.
3.Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore dichiarato ( tra E.
5.201 ed E 26.000 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 378\2019 emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio rg 100254\2007 e resa anche nei confronti di
[...]
n.q. e così decide: CP_1 Controparte_2
- Rigetta l'appello
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore di parte appellata in E 5.809,00 di cui €. 1134,00 per compensi per fase studio, €. 921,00 per fase introduttiva €. 1843,00 per trattazione ed €. 1911,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e CPA sui compensi;
- Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 22.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n 562\2020 r.g. vertente TRA
nato a [...] Parte_1
02.08.1951 CF: elettivamente domiciliato C.F._1 in Messina via Camiciotti 102 presso lo studio professionale dell'avv. Paolo Starvaggi che lo rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_1
Appellante E CF: nella qualità di CP_1 C.F._2 erede di e CF: Persona_1 Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliati a Sant'Agata di Militello C.F._3 via Emilia 8 presso lo studio professionale dell'avv. Antonino Liuzzo che li rappresenta e difende per procura agli atti Pec: Email_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.378\2019 emessa e pubblicata in data 28.06.2019. Conclusioni delle parti:come da note di trattazione scritta dell'udienza del 15.01.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 02.09.2020 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti di erede di CP_1
e di la sentenza indicata in oggetto Persona_1 Controparte_2 con cui il Tribunale di Patti ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto ed ha dichiarato risolti i due contratti preliminari stipulati dalle parti per grave inadempimento degli attori ed ha altresì statuito la restituzione degli importi versati dai promittenti compratori per mancanza di causa nonché la restituzione degli immobili ( due box) al promittente venditore;
ha compensato tra le parti le spese di lite. L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto la riforma della stessa nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in una somma corrispondente alle somme versate dai promittenti compratori- inadempienti, oltre alla condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 07.01.2021 si costituivano e nella qualità, le quali Controparte_2 CP_1 contestavano i motivi di gravame e ne chiedevano il rigetto;
in via condizionata le appellate formulavano appello incidentale sul capo della sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto che esse non avessero fornito la prova dell'inadempimento del promittente venditore. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 03.03.2021 la causa veniva rinviata alla data del 15.01.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 03.03.2021, come si è riportato sopra. Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha accolto la domanda di parte appellata di restituzione delle somme versate dalla stessa alla sottoscrizione dei preliminari. Ad avviso dell'appellante, ha errato il primo giudice a ritenere che tali somme corrisposte contestualmente alla sottoscrizione dei preliminari, fossero imputabili al pagamento del prezzo e non invece a titolo di caparra confirmatoria. Contesta l'appellante la statuizione del primo giudice il quale, ritenendo che nel caso in esame i contratti preliminari vanno qualificati come contratti ad effetti anticipati, accertato l'inadempimento dei promissari compratori e dichiarata la risoluzione dei detti contratti, ha disposto la restituzione delle somme versate dal promittente compratore, imputate erroneamente a titolo di prezzo. Evidenzia l'appellante che i contratti sottoscritti dalle parti, costituiscono preliminari c.d. puri, con effetti obbligatori e non anticipatori e pertanto le somme corrisposte vanno inquadrate nella figura della caparra confirmatoria e non del prezzo della promessa vendita. Pertanto, ad avviso dell'appellante, dichiarata la risoluzione per inadempimento di parte promittente acquirente, le somme da questa corrisposte, devono essere trattenute dalla parte non inadempiente a titolo di risarcimento danni.
Con il secondo motivo parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha, erroneamente, rigettato la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo ritendo, inesattamente, che di tale voce di danno parte promittente venditore non avesse fornito alcuna prova .
Ha motivato il primo giudice, citando i principi affermati dalla Suprema Corte la quale ha evidenziato come , al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento, sia necessario fornire la prova precisa e puntuale del danno subito dall' inadempimento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo( Cass. civ. 24632\2015). Afferma l'appellante che è principio pacifico in giurisprudenza che in caso di occupazione senza titolo di immobile altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, ed il criterio di liquidazione non può che essere che quello del valore locativo del bene usurpato. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione del primo giudice che ritenendo sussistente reciproca soccombenza ha pronunciato la compensazione totale delle spese. Rileva che l'odierna appellante ha fornito la prova dell'inadempimento degli attori e l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento della controparte stride con la statuizione di reciproca soccombenza e compensazione delle spese. Con appello incidentale condizionato, le appellate contestano il capo della sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto non provato l'inadempimento del venditore ed ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento dei compratori. Il primo motivo è infondato. Afferma parte appellante che gli importi versati da parte dei promissari compratori hanno natura di caparra confirmatoria. Sulla scorta di tale premessa richiamando i principi della giurisprudenza formatasi in vicende simili ( come ricostruita dall'appellante) sostiene la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha dichiarato il diritto della parte promittente venditrice di ritenere le somme versate a titolo di caparra confirmatoria. Nel caso in esame, diversamente da quanto descritto dall'appellante parte promittente compratore ha versato il prezzo ( seppur privo dell'importo dovuto per iva) dell'immobile e di contro parte venditore ha consegnato il possesso del bene.
Tali accordi risultano provati sia dal contenuto dei contratti che dalle dichiarazioni rese dai testi e da nessuna parte risulta l'accordo tra le parti volto ad attribuire alle somme versate la funzione di caparra confirmatoria. In tali ipotesi di contratto, come ha chiarito la Cassazione ( Sez. Unit- n. 7930\2008), “ quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori”. Dichiarata la risoluzione dei contratti correttamente il primo
Giudice, ha riconosciuto il diritto dei compratori alla restituzione del prezzo versato. La giurisprudenza richiamata dall'appellante, a sostegno del motivo di gravame, non è pertinente al caso in esame poiché essa si riferisce alla diversa situazione in cui la natura di caparra confirmatoria delle somme versate dal promittente compratore non è stata posta in discussione dalle parti. A norma dell'art. 1458 cc, la risoluzione del contratto comporta, per l'effetto retroattivo sancito dal citato articolo, l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta. Nel caso in esame, per effetto della risoluzione il promittente compratore ha restituito i box auto ed il venditore ha restituito il prezzo corrisposto, posto che le somme versate non avevano la natura di caparra confirmatoria ma di esecuzione della prestazione. Anche il secondo motivo è infondato . Parte appellante ha chiesto in primo luogo il diritto a ritenere le somme corrisposte dal compratore a “ titolo di previa e contrattuale determinazione dei danni conseguiti dall'inadempimento della controparte “ e successivamente con note I termine art . 183 6c Cpc ha chiesto comunque il risarcimento del danno da occupazione senza titolo da quantificarsi con il criterio del canone di locazione o in via equitativa. Escluso per quanto sopra esposto il diritto a ritenere le somme, va altresì escluso il diritto al risarcimento dei danni nei termini richiesti. Ed infatti è principio espresso dalla Suprema Corte che il danno oggetto di risarcimento è il danno conseguenza e non il danno evento ( Cass. civ. sez. unit. n.26972\2008) . Chiarisce la Cassazione che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto ( Cass. civ. 14268\21 ). Nel caso in esame parte appellante non ha allegato né provato il danno richiesto affermando che esso è costituito dal mancato godimento del bene che costituisce danno in re ipsa. A rafforzare quanto sopra già motivato da questa Corte per il rigetto della censura giova riportare l'ulteriore pronuncia della Cassazione che chiarisce che il mancato godimento da solo non costituisce danno risarcibile :
“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. ( Sez. Un. n. 33645\22) . Va però chiarito che seppur nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, in caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore essa determina l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo ( Cass. civ. n. 28381\17). Parte venditrice, però, non ha formulato alcuna domanda in tali termini, avendo ripetutamente affermato il diritto al risarcimento dai danni che nel caso in esame, a dire dell'appellante, è in re ipsa . Va pertanto confermata la statuizione impugnata e rigettata la domanda nei termini formulata. Corretta è anche la statuizione censurata in ordine alla reciproca compensazione delle spese operata dal primo giudice a fronte della reciproca soccombenza delle parti, avendo accolto il primo giudice la domanda degli attori di restituzione delle somme versate e quella del Convenuto di inadempimento dei compratori.
3.Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore dichiarato ( tra E.
5.201 ed E 26.000 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 378\2019 emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio rg 100254\2007 e resa anche nei confronti di
[...]
n.q. e così decide: CP_1 Controparte_2
- Rigetta l'appello
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore di parte appellata in E 5.809,00 di cui €. 1134,00 per compensi per fase studio, €. 921,00 per fase introduttiva €. 1843,00 per trattazione ed €. 1911,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e CPA sui compensi;
- Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 22.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini