Ordinanza cautelare 4 marzo 2020
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2023
N. 03543/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2020, proposto da
CL DE CH, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 54132 del 20.11.2019, in materia di demanio marittimo, notificato in data 5.12.2019 allo stabilimento balneare denominato “Lido delle Sirene”, della relazione di servizio prot. gen. n. 33767 del 4.7.2018, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 maggio 2023, svoltasi con modalità di cui all’art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente premette di essere titolare di uno stabilimento balneare denominato “Lido delle Sirene” e della relativa concessione demaniale, di avere ottenuto il permesso di costruire n. 23/2012 per la realizzazione di lavori di ammodernamento e riqualificazione e di aver presentato in data 27.5.2014 una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in variante al predetto titolo edilizio.
Con ordinanza n. 79 del 6.7.2018, preceduta da relazione tecnica di sopralluogo del 4.7.2018 (dalla quale emergeva che lo stato dei luoghi non era conforme ai titoli edilizi richiesti e che occorreva un nuovo parere paesaggistico della Soprintendenza), il Comune ordinava la messa in pristino dello stato preesistente secondo i grafici di progetto allegati al permesso di costruire n. 23/2012 autorizzati in conformità al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza dei BB.AA. di Ceserta.
Tanto premesso, con ricorso notificato il 24.1.2020 e depositato in data 11.2.2020 impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Castel Volturno, a riscontro della richiesta di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, avanzata in data 29.10.2019, opponeva il diniego per insussistenza delle ipotesi di cui alla richiamata disposizione.
Avverso tale nota insorge la istante che deduce violazione di legge ed eccesso di potere articolando le censure di seguito compendiate:
- l’azione amministrativa sarebbe illegittima per avere il Comune negato la richiesta di verifica di compatibilità paesaggistica limitandosi ad asserire che le opere “non sono suscettibili di sanatoria paesaggistica in quanto non rientranti nei casi previsti dal citato comma 4 articolo 167 D.Lgs. 42/2004” senza acquisire il parere vincolante della competente Soprintendenza previsto dall’art. 167, comma 5 (“Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”);
- nel merito sussisterebbero i presupposti per la compatibilità paesaggistica ai sensi della richiamata previsione.
Non si è costituito il Comune di Castel Volturno, benchè ritualmente evocato in giudizio.
Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 360/2020 con la seguente motivazione: “ad un sommario esame, l'istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che è stato già accertato, nel ricorso connesso RG n. 3279/2018, e per mezzo di una verificazione, che sono stati realizzati superfici e volumi rilevanti ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004; che l’impugnativa dell’ordinanza n. 79 del 06.07.2018, di riduzione in pristino, effettuata col predetto ricorso RG n. 3279/2018, è stata richiamata dalla stessa parte ricorrente”.
All’udienza del 25.5.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis, non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio della causa avanzata dalla parte ricorrente con l’ultima memoria difensiva; l’invocato differimento collide con il principio della ragionevole durata del processo scolpito dall’art. 111 della Costituzione, trattandosi di giudizio pendente dal 2020, e altresì con il disposto dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. (inserito dall'art. 17, comma 7 lett. ‘a’ n. 2, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 113/2021) che subordina il rinvio della trattazione della causa alla ricorrenza di “casi eccezionali” che, nel caso specifico, non sono stati prospettati e documentati. Peraltro, non vi è ragione di dubitare dell’applicabilità, nel caso di specie, della novella alla luce del principio generale del "tempus regit actum", in forza del quale la norma processuale sopravvenuta, in assenza di una diversa previsione di diritto intertemporale, è destinata ad operare anche per i giudizi già pendenti, essa regolamenti un atto da compiersi in epoca successiva alla sua entrata in vigore (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 25209/2020; Sez. II, n. 21606/2020).
Nel merito, il ricorso è infondato alla luce del contenuto della sentenza n. 5461/2021 con cui è stata acclarata la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 79/2018.
In particolare, si è dato atto che “L’ordinanza impugnata non è illegittima neanche nella parte in cui esclude la sanabilità, sotto il profilo paesaggistico, nei casi di avvenuta creazione di volumetrie aggiuntive, come verificatosi nel caso di specie (e confermato dalla verificazione). Al riguardo, il richiamato articolo 167 prevede, infatti, che ‘L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380’. Il rinvio all’articolo 2 del D.P.R. n. 31 del 2017 (rubricato ‘Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica’), compiuto nel ricorso, è del tutto generico (‘Nessuna delle attività edilizie denunciate con CI presentata in data 27.05.2014, con nota prot. n. 27118, è indicata all’allegato A del richiamato D.P.R’, pagina 7), e in ogni caso tralascia l’esistenza di opere non previste neanche nella ridetta CI (solo con memoria del 6 settembre 2018 la ricorrente invoca il punto 31 del medesimo allegato A, ai fini della tolleranza del ‘due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime’, del che comunque non fornisce prova, riconducendo piuttosto la situazione a scostamenti ben maggiori dalle proporzioni previste nel permesso di costruire n. 23 del 2012)” .
Alla luce delle superiori statuizioni e della rilevata contestazione di volumetrie aggiuntive, resta comprovata l’insussistenza dei presupposti per la compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 con l’ulteriore conseguenza che si palesa superfluo il parere della Soprintendenza posto che, per le ragioni scrutinate, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.
In conclusione, non resta che rigettare il ricorso; nulla in ordine alle spese di giudizio non essendosi costituito il Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla in ordine alle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO