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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'1/4/2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2023 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Carcavallo appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Roberta Cavatoi appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 657 del Tribunale di Barcellona P.G. emessa il 17/11/2023.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 29/12/2022, , titolare di pensione di invalidità Controparte_1
, conveniva in giudizio dinnanzi il Tribunale di Barcellona l' esponendo di avere P.IVA_1 Pt_1 ricevuto una raccomandata datata 9/8/2022 con la quale l' gli comunicava che nonostante i Pt_1
solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, non aveva ricevuto la dichiarazione relativa ai redditi del 2017 entro il 15/9/2021 sicchè procedeva alla revoca definitiva della prestazione per quell'anno - 2017 – ai sensi dell'art 35, comma 10\bis del D.L. 217/2008 conv in L. n. 14/2009 con conseguente indebito per avere corrisposto da gennaio 2018 a dicembre
2018 sulla pensione un pagamento superiore a quanto dovuto pari ad Euro 13.989,80.
Eccepiva la nullità del provvedimento impugnato per mancata notifica della nota di preavviso di sospensione e dell'invito a presentare la predetta dichiarazione nei 60 giorni, come previsto dalla circolare n. 2756 del 28/7/2021 . Pt_1 In ogni caso evidenziava l'irripetibilità delle somme già erogate ai sensi dell'art 52 della L.
9/3/1989 n. 88 e art 13 della L.n. 412/91, attesa la tardività del tentativo di recupero da effettuarsi entro il 2019, afferendo a redditi del 2017.
Nel merito deduceva che esso ricorrente era percettore della pensione inv.civ e dell'assegno ordinario di invalidità lavorativa e dunque solo di redditi conosciuti o conoscibili dall' sicchè Pt_1
era comunque da escludersi ogni ripetibilità.
Si costituiva l' rilevando innanzitutto che lo era titolare di una prestazione Pt_1 CP_1
assistenziale inv civ e non categoria Vo come indicato nella prima parte del ricorso. Ribadiva di avere osservato la procedura che aveva portato alla revoca della prestazione, avendo inviato il preavviso di sospensione a mezzo di raccomandata n. 68978961099-7 in data 2/7/2021, non ritirata per compiuta giacenza come attestato dal relativo avviso di ricevimento. Rilevava l'inconferenza del richiamato art 52 della L. n. 88/1989, trattandosi di indebito non già previdenziale, ma assistenziale.
Il giudice, con sentenza del 17/11/2023, accoglieva il ricorso, dichiarando irripetibili le somme richieste dall' Dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di Pt_1
indebito assistenziale, rilevava risolutivamente che il ricorrente non era titolare di redditi ulteriori rispetto alle somme erogate dall' sicchè non aveva alcun obbligo di comunicazione della Pt_1
dichiarazione dei redditi. Riteneva per tale ragione che lo , titolare esclusivamente di CP_1 pensioni erogate dall' avesse agito in buona fede con conseguente irripetibilità delle somme Pt_1
riscosse.
Avverso detta pronunzia, con atto del 13 dicembre 2023, l' proponeva appello, richiamando Pt_1 la disciplina dell'indebito assistenziale, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità
e mettendo ancor prima in rilievo l'incompatibilità delle due prestazioni godute dallo Sterrantino.
Richiamava in particolare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11026/2022 secondo cui “ nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e\o assistenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art 2033 cc
…. trattandosi di incompatibilità ex lege non è invocabile il principio di affidamento del pensionato”
In applicazione di tale principio il giudice di primo grado avrebbe dovuto, d'ufficio e a prescindere dalle allegazioni delle parti, rilevare detta incompatibilità, avendo lo percepito CP_1
l'assegno ordinario di invalidità insieme alla pensione di invalidità civile. Insisteva pure sull'assenza di buona fede così come comprovata dal mancato invio di ogni comunicazione in ordine alla propria posizione, nonostante le numerose richieste dell'ente. Si costituiva lo , eccependo l'inammissibilità dell'appello, per avere l' eseguito la CP_1 Pt_1 sentenza, ponendovi in tal modo acquiescenza. Contestava l' incompatibilità dedotta per la prima volta in appello, in spregio pure del principio di non contestazione. Ne rilevava comunque l'insussistenza stante la previsione di cui all'art 12 della L. 30/12/1991 n. 412 che consentiva limitatamente agli invalidi civile totali (100%), ai ciechi civili e ai sordi civili, di cumulare la pensione conseguita per l'invalidità civile con altri trattamenti pensionistici di inabilità erogati dall' Puntualizzava, del resto, che il provvedimento dell' non avrebbe accennato Pt_1 Pt_1
minimamente alla predetta incompatibilità, risultando motivato dalla mancata comunicazione reddituale dell'anno 2017. Richiamava comunque le doglianze relative alla eccepita nullità del provvedimento di revoca per mancata notifica del preavviso di sospensione e alla propria buona fede ostativa a qualunque ripetibilità di somme già percepite.
All'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta in esito al deposito di note delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di contro a quanto a quanto eccepito dall'appellata, non vi è stata alcuna acquiescenza alla sentenza da parte dell' che si è solo limitato a darvi esecuzione. Invero, la spontanea Pt_1
esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla controparte non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche solo sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
Va poi pure puntualizzato come non sussista alcuna preclusione a far valere, seppur solo nel presente grado, la dedotta questione dell'incompatibilità delle due prestazioni godute dallo
. Invero trattasi di doglianza non concretante alcuna eccezione, essendo semplicemente CP_1
diretta a sollecitare la corretta applicazione della legge, che in ogni caso questa Corte avrebbe potuto e dovuto esaminare ex officio. E' infatti principio consolidato (Cass. sez. un. n. 10933 del
7 novembre 1997, Cass. n. 11603/08) che il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello e di cassazione, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che in primo grado le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione o anche che vi sia stata una non contestazione delle parti in ordine a detti profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per se sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell'effetto devolutivo o del principio di non contestazione.
Nel merito il rilievo è infondato. L'art 3 della L. 407/1990 (rubricato "Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili") - come modificato dall'art. 12 della L. n. 412/1991 (in materia di "Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") - prevede che "Le prestazioni pensionistiche erogate dal
[...]
con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non CP_2
sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Dunque, alla stregua del chiaro tenore di detta norma, gli invalidi totali sono esclusi dall'ambito applicativo della suddetta norma e, come tali, possono cumulare la pensione conseguita per l'invalidità civile ai sensi dell'art 12 della Legge n. 118 del 1971 con gli altri trattamenti pensionistici richiamati da detta norma. Tale possibilità di cumulo è solo esclusa in relazione all'assegno mensile di assistenza concesso agli invalidi parziali ex art 13 della suddetta Legge n.
118/1971, giusto l'espresso disposto di cui all'art 9 del D.L. n. 791/81 conv nella L. n. 54 del 1982.
Non vi è invece alcuna disposizione specifica relativa all'assegno ordinario di invalidità previsto dalla L. 222/1984 per il quale infatti la giurisprudenza di legittimità e di merito ne ammette la cumulabilità con la pensione di inabilità civile, seppur nel rispetto del limite rappresentato dal reddito complessivo percepito. Del resto, i pronunciamenti della Corte di Cassazione indicati dall' e che avrebbero affermato l'incompatibilità in caso di erogazione contemporanea di Pt_1
pensione di invalidità civile e assegno di invalidità, riguardano, a ben vedere, la diversa ipotesi dell'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, come già detto incompatibile con la pensione diretta di invalidità in base alla L. n. 54 del 1982, art. 9.
Esclusa la dedotta incompatibilità, va adesso affrontata la questione oggi riproposta dall'appellato ex art.346 cpc dell'eccepita nullità del provvedimento di revoca della prestazione che ha dato luogo al contestato indebito. La motivazione posta a base della revoca è, invero, consistita dalla rilevata circostanza della omessa comunicazione da parte dello dei dati reddituali per l'anno CP_1
2017 così come imposta dall'art. 35 comma 10 bis D.L. n. 207/2008 convertito nella L. n.
122/2010. Tale norma prevede che "... ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 l. n. 412/1991, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
In relazione alla “comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti Stessi “, la circolare dell' prevede un primo invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo Pt_1
raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l' procederà alla sospensione Pt_1
della prestazione e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R; allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all'anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). Anche questa comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all'utente con raccomanda A/R.
Nella fattispecie in esame, il preavviso di sospensione della prestazione n. 07121463 per mancata comunicazione redditi anno 2017 datato 2/7/2021 è stato recapitato allo con CP_1
raccomandata n. 68978961099-7 restituita per compiuta giacenza il 24/8/2021. E' poi seguita l'ulteriore nota datata 13/10/2021 avente ad oggetto la comunicazione di sospensione della prestazione per 120 giorni anch'essa recapitata con raccomandata n. 6897855236-8 restituita per compiuta giacenza in data 10/12/2021 . Infine con nota del 9/8/2022 ricevuta il 23/9/2022 l' Pt_1
ha provveduto a revocare la prestazione collegata al reddito 2017 .
La prova della regolarità delle comunicazioni effettuate dall' è affidata alle prodotte copie Pt_1
delle buste recanti i numeri di raccomandata corrispondenti a quelli riportati sulle due note prodotte ( ovvero quella relativa al preavviso di sospensione e quella alla successiva sospensione).
Tuttavia, sulle buste vi è solo il timbro di compiuta giacenza, ma non risulta sbarrata alcuna casella relativa ad una delle possibili ragioni del mancato recapito né vi è alcuna dicitura che attesti “il lasciato avviso” e la relativa data. Nella carenza di tali elementi– e a prescindere dalla questione della necessità o meno della ricevuta CAD – la notifica di detti atti non può dirsi regolare e conseguentemente non può affermarsi che la procedura prevista dall'art 35 comma 10 bis e funzionale alla revoca della prestazione sia stata regolarmente eseguita. Il provvedimento di revoca risulta, dunque, illegittimo e conseguentemente anche quello di indebita corresponsione della somma di euro 13.989,80 che ne è seguito. Stante la riscontrata violazione procedurale, non è necessario affrontare l'ulteriore profilo della carenza o meno della buona fede dello CP_1 su cui pure il giudice di prime cure ha fondato l'accoglimento del ricorso.
Ancorchè per una ragione diversa, la declaratoria di irripetibilità delle somme richieste va confermata.
Anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell' Pt_1
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ( vedi Cass
a sez un del 20/2/2020 n. 4315, secondo cui il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata
è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), eventualmente condizionandola all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 657/2023 del 17/11/23, Pt_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese del presente grado Pt_1 Controparte_1
liquidate in Euro 3100,00, da distrarre in favore del procuratore anticipatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di parte appellante.
Messina, 2/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'1/4/2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2023 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Carcavallo appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Roberta Cavatoi appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 657 del Tribunale di Barcellona P.G. emessa il 17/11/2023.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 29/12/2022, , titolare di pensione di invalidità Controparte_1
, conveniva in giudizio dinnanzi il Tribunale di Barcellona l' esponendo di avere P.IVA_1 Pt_1 ricevuto una raccomandata datata 9/8/2022 con la quale l' gli comunicava che nonostante i Pt_1
solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, non aveva ricevuto la dichiarazione relativa ai redditi del 2017 entro il 15/9/2021 sicchè procedeva alla revoca definitiva della prestazione per quell'anno - 2017 – ai sensi dell'art 35, comma 10\bis del D.L. 217/2008 conv in L. n. 14/2009 con conseguente indebito per avere corrisposto da gennaio 2018 a dicembre
2018 sulla pensione un pagamento superiore a quanto dovuto pari ad Euro 13.989,80.
Eccepiva la nullità del provvedimento impugnato per mancata notifica della nota di preavviso di sospensione e dell'invito a presentare la predetta dichiarazione nei 60 giorni, come previsto dalla circolare n. 2756 del 28/7/2021 . Pt_1 In ogni caso evidenziava l'irripetibilità delle somme già erogate ai sensi dell'art 52 della L.
9/3/1989 n. 88 e art 13 della L.n. 412/91, attesa la tardività del tentativo di recupero da effettuarsi entro il 2019, afferendo a redditi del 2017.
Nel merito deduceva che esso ricorrente era percettore della pensione inv.civ e dell'assegno ordinario di invalidità lavorativa e dunque solo di redditi conosciuti o conoscibili dall' sicchè Pt_1
era comunque da escludersi ogni ripetibilità.
Si costituiva l' rilevando innanzitutto che lo era titolare di una prestazione Pt_1 CP_1
assistenziale inv civ e non categoria Vo come indicato nella prima parte del ricorso. Ribadiva di avere osservato la procedura che aveva portato alla revoca della prestazione, avendo inviato il preavviso di sospensione a mezzo di raccomandata n. 68978961099-7 in data 2/7/2021, non ritirata per compiuta giacenza come attestato dal relativo avviso di ricevimento. Rilevava l'inconferenza del richiamato art 52 della L. n. 88/1989, trattandosi di indebito non già previdenziale, ma assistenziale.
Il giudice, con sentenza del 17/11/2023, accoglieva il ricorso, dichiarando irripetibili le somme richieste dall' Dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di Pt_1
indebito assistenziale, rilevava risolutivamente che il ricorrente non era titolare di redditi ulteriori rispetto alle somme erogate dall' sicchè non aveva alcun obbligo di comunicazione della Pt_1
dichiarazione dei redditi. Riteneva per tale ragione che lo , titolare esclusivamente di CP_1 pensioni erogate dall' avesse agito in buona fede con conseguente irripetibilità delle somme Pt_1
riscosse.
Avverso detta pronunzia, con atto del 13 dicembre 2023, l' proponeva appello, richiamando Pt_1 la disciplina dell'indebito assistenziale, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità
e mettendo ancor prima in rilievo l'incompatibilità delle due prestazioni godute dallo Sterrantino.
Richiamava in particolare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11026/2022 secondo cui “ nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e\o assistenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art 2033 cc
…. trattandosi di incompatibilità ex lege non è invocabile il principio di affidamento del pensionato”
In applicazione di tale principio il giudice di primo grado avrebbe dovuto, d'ufficio e a prescindere dalle allegazioni delle parti, rilevare detta incompatibilità, avendo lo percepito CP_1
l'assegno ordinario di invalidità insieme alla pensione di invalidità civile. Insisteva pure sull'assenza di buona fede così come comprovata dal mancato invio di ogni comunicazione in ordine alla propria posizione, nonostante le numerose richieste dell'ente. Si costituiva lo , eccependo l'inammissibilità dell'appello, per avere l' eseguito la CP_1 Pt_1 sentenza, ponendovi in tal modo acquiescenza. Contestava l' incompatibilità dedotta per la prima volta in appello, in spregio pure del principio di non contestazione. Ne rilevava comunque l'insussistenza stante la previsione di cui all'art 12 della L. 30/12/1991 n. 412 che consentiva limitatamente agli invalidi civile totali (100%), ai ciechi civili e ai sordi civili, di cumulare la pensione conseguita per l'invalidità civile con altri trattamenti pensionistici di inabilità erogati dall' Puntualizzava, del resto, che il provvedimento dell' non avrebbe accennato Pt_1 Pt_1
minimamente alla predetta incompatibilità, risultando motivato dalla mancata comunicazione reddituale dell'anno 2017. Richiamava comunque le doglianze relative alla eccepita nullità del provvedimento di revoca per mancata notifica del preavviso di sospensione e alla propria buona fede ostativa a qualunque ripetibilità di somme già percepite.
All'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta in esito al deposito di note delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di contro a quanto a quanto eccepito dall'appellata, non vi è stata alcuna acquiescenza alla sentenza da parte dell' che si è solo limitato a darvi esecuzione. Invero, la spontanea Pt_1
esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla controparte non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche solo sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
Va poi pure puntualizzato come non sussista alcuna preclusione a far valere, seppur solo nel presente grado, la dedotta questione dell'incompatibilità delle due prestazioni godute dallo
. Invero trattasi di doglianza non concretante alcuna eccezione, essendo semplicemente CP_1
diretta a sollecitare la corretta applicazione della legge, che in ogni caso questa Corte avrebbe potuto e dovuto esaminare ex officio. E' infatti principio consolidato (Cass. sez. un. n. 10933 del
7 novembre 1997, Cass. n. 11603/08) che il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello e di cassazione, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che in primo grado le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione o anche che vi sia stata una non contestazione delle parti in ordine a detti profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per se sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell'effetto devolutivo o del principio di non contestazione.
Nel merito il rilievo è infondato. L'art 3 della L. 407/1990 (rubricato "Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili") - come modificato dall'art. 12 della L. n. 412/1991 (in materia di "Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") - prevede che "Le prestazioni pensionistiche erogate dal
[...]
con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non CP_2
sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Dunque, alla stregua del chiaro tenore di detta norma, gli invalidi totali sono esclusi dall'ambito applicativo della suddetta norma e, come tali, possono cumulare la pensione conseguita per l'invalidità civile ai sensi dell'art 12 della Legge n. 118 del 1971 con gli altri trattamenti pensionistici richiamati da detta norma. Tale possibilità di cumulo è solo esclusa in relazione all'assegno mensile di assistenza concesso agli invalidi parziali ex art 13 della suddetta Legge n.
118/1971, giusto l'espresso disposto di cui all'art 9 del D.L. n. 791/81 conv nella L. n. 54 del 1982.
Non vi è invece alcuna disposizione specifica relativa all'assegno ordinario di invalidità previsto dalla L. 222/1984 per il quale infatti la giurisprudenza di legittimità e di merito ne ammette la cumulabilità con la pensione di inabilità civile, seppur nel rispetto del limite rappresentato dal reddito complessivo percepito. Del resto, i pronunciamenti della Corte di Cassazione indicati dall' e che avrebbero affermato l'incompatibilità in caso di erogazione contemporanea di Pt_1
pensione di invalidità civile e assegno di invalidità, riguardano, a ben vedere, la diversa ipotesi dell'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, come già detto incompatibile con la pensione diretta di invalidità in base alla L. n. 54 del 1982, art. 9.
Esclusa la dedotta incompatibilità, va adesso affrontata la questione oggi riproposta dall'appellato ex art.346 cpc dell'eccepita nullità del provvedimento di revoca della prestazione che ha dato luogo al contestato indebito. La motivazione posta a base della revoca è, invero, consistita dalla rilevata circostanza della omessa comunicazione da parte dello dei dati reddituali per l'anno CP_1
2017 così come imposta dall'art. 35 comma 10 bis D.L. n. 207/2008 convertito nella L. n.
122/2010. Tale norma prevede che "... ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 l. n. 412/1991, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
In relazione alla “comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti Stessi “, la circolare dell' prevede un primo invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo Pt_1
raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l' procederà alla sospensione Pt_1
della prestazione e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R; allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all'anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). Anche questa comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all'utente con raccomanda A/R.
Nella fattispecie in esame, il preavviso di sospensione della prestazione n. 07121463 per mancata comunicazione redditi anno 2017 datato 2/7/2021 è stato recapitato allo con CP_1
raccomandata n. 68978961099-7 restituita per compiuta giacenza il 24/8/2021. E' poi seguita l'ulteriore nota datata 13/10/2021 avente ad oggetto la comunicazione di sospensione della prestazione per 120 giorni anch'essa recapitata con raccomandata n. 6897855236-8 restituita per compiuta giacenza in data 10/12/2021 . Infine con nota del 9/8/2022 ricevuta il 23/9/2022 l' Pt_1
ha provveduto a revocare la prestazione collegata al reddito 2017 .
La prova della regolarità delle comunicazioni effettuate dall' è affidata alle prodotte copie Pt_1
delle buste recanti i numeri di raccomandata corrispondenti a quelli riportati sulle due note prodotte ( ovvero quella relativa al preavviso di sospensione e quella alla successiva sospensione).
Tuttavia, sulle buste vi è solo il timbro di compiuta giacenza, ma non risulta sbarrata alcuna casella relativa ad una delle possibili ragioni del mancato recapito né vi è alcuna dicitura che attesti “il lasciato avviso” e la relativa data. Nella carenza di tali elementi– e a prescindere dalla questione della necessità o meno della ricevuta CAD – la notifica di detti atti non può dirsi regolare e conseguentemente non può affermarsi che la procedura prevista dall'art 35 comma 10 bis e funzionale alla revoca della prestazione sia stata regolarmente eseguita. Il provvedimento di revoca risulta, dunque, illegittimo e conseguentemente anche quello di indebita corresponsione della somma di euro 13.989,80 che ne è seguito. Stante la riscontrata violazione procedurale, non è necessario affrontare l'ulteriore profilo della carenza o meno della buona fede dello CP_1 su cui pure il giudice di prime cure ha fondato l'accoglimento del ricorso.
Ancorchè per una ragione diversa, la declaratoria di irripetibilità delle somme richieste va confermata.
Anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell' Pt_1
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ( vedi Cass
a sez un del 20/2/2020 n. 4315, secondo cui il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata
è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), eventualmente condizionandola all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 657/2023 del 17/11/23, Pt_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese del presente grado Pt_1 Controparte_1
liquidate in Euro 3100,00, da distrarre in favore del procuratore anticipatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di parte appellante.
Messina, 2/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini