Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19826/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. PATANE' ROBERTA ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 23.5.24, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità o comunque l'inopponibilità alla ricorrente delle clausole contenute:
-nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale FS 2003, nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80:
-nell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
pagina 1 di 11
Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla
Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie
2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, dall'art.31, punto 4 tabella A
e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella
B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016(“indennità di utilizzazione professionale”); e per l'effetto condannare la società c.f./ Controparte_1
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
legale corrente in Piazza della Croce Rossa n.
1 -00161 Roma (RM) al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 7.747,55 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da settembre
2007 al mese di dicembre 2023, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
”.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze di sino al mese di gennaio Controparte_2
2017, quando transitava, ai sensi dell'art 2112 c.c., alle dipendenze di CP_1
e di ricoprire o di aver ricoperto mansioni e qualifica di Macchinista;
[...]
che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003, 2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile del ricorrente venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione pagina 2 di 11 professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile (servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario); che in occasione della fruizione di ferie il ricorrente subisce un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non anche il compenso per assenza da residenza e le componenti dell'indennità di utilizzazione professionale diverse da quella giornaliera;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione
“ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile e il compenso per assenza dalla residenza (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003,
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dal ricorrente.
2.- è rimasta contumace. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre, Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020,
pagina 3 di 11 596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022; 966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23; Tribunale di Venezia n. 306/2023) e di legittimità
(Cass. 25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per CP_2
indennità di assenza dalla residenza, IUP in misura intera, la Corte di Cassazione
(n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-
385/17, ). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle pagina 4 di 11 mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
3.1- Circa il collegamento funzionale tra l'erogazione della indennità di
Con assenza dalla residenza e della e l'esecuzione delle mansioni svolte dal ricorrente, risultano condivisibili le considerazioni espresse dal Tribunale di
Venezia (sentenza n 306/2023), di seguito riportate:
“Orbene, i ricorrenti, che hanno svolto mansioni di “Macchinista”, chiedono l'integrale corresponsione della IUP giornaliera e della IUP variabile, nelle sue diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5,
pagina 5 di 11 Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel 2016). Come emerge dalla ricostruzione di , l'Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP), CP_2
in origine, era composta da una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e dalla c.d. IUP “media di impianto”. Nel succedersi dei Co.
Aziendali, le parti hanno rivisitato le componenti della IUP, mantenendo la parte variabile e sostituendo sia la parte fissa, sia la media di impianto con altre voci.
Dapprima, con l'Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del
16.4.2003, la IUP “media di impianto” è stata sostituita dalla IUP
“giornaliera”, individuata in 3 misure (cfr. art 34, punto 8.4 del predetto
Accordo di Confluenza, doc. 6 memoria).
Nel luglio 2012, con il nuovo Contratto Aziendale di Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo” salario di produttività
(art. 30 CA 2012, doc. 7), il quale è stato quantificato considerando sia la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza del CCNL 2003 sia i successivi incrementi disposti nel 2004. Sempre con il CA 2012 (confermato dal CA 2016), le parti sociali hanno riconosciuto a tutto il Personale di Macchina, a titolo di
IUP giornaliera, l'importo più alto tra i tre previsti dall'art. 34, punto 8.3 dell'Accordo di Confluenza 2003 (cfr. art. 31, punto 5, CA 2012), con l'espressa volontà di riconoscere comunque al Personale di Macchina una quota di IUP variabile anche nelle giornate di prestazione mancante o incompleta (in continuità con la IUP media impianto - cfr. art. 31 CA 2012 e 2016). Le parti sociali in sostanza hanno previsto:
- per le giornate a prestazione completa, la corresponsione della IUP giornaliera ordinaria di cui all'art. 31, comma 4, CA 2016;
- per le giornate a prestazione incompleta, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma 5, CA 2016;
- per le giornate di ferie, nelle quali non viene effettuata alcuna prestazione, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma 5, CA 2016.
Con La , come dice la sua denominazione, è sicuramente riferita a prestazioni proprie dei macchinisti, vale a dire l'attività di condotta dei treni, e modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di conduzione richiesto e del chilometraggio percorso. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai pagina 6 di 11 macchinisti in specifici turni, come durante la cd. riserva, quando il macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei macchinisti, ad essi solo riservate e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione. La circostanza che le stesse siano indicate in importi variabili non è ragione sufficiente per escluderle dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL 2012 (e
2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dall'impianto di titolarità. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa. Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
Con specifico riferimento al personale viaggiante di (in particolare, CP_2
macchinista), la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14089/2024 ha affermato:
“12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023).
pagina 7 di 11 14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
3.2- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella sentenza n. 13932/24 già citata la Corte di
Cassazione ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
'"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non pagina 8 di 11 prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che
"occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di
Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, Pt_2
) - il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente, i cui conteggi sono stati
[...]
sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della pagina 9 di 11 retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Si consideri a titolo di esempio che dal conteggio relativo all'anno 2017 si evince che la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in questione è di circa € 730,00 all'anno, importo che, rapportato alla retribuzione mensile, denota una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
3.3- Circa le questioni solitamente poste nelle presente controversie dalle società datrici di lavoro concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL, si osserva, quanto al primo aspetto, che il ricorrente ha diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva
2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n. 20216/2022, punto 30).
Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le pagina 10 di 11 effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
3.4- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga) in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili (indennità di assenza dalla residenza, IUP e indennità PdM Cargo) individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
4.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali (concernenti le indennità variabili opra esaminate: indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016;) e va riconosciuto al ricorrente l'importo di € 7.747,55, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, esclusa la fase di trattazione stante la contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore del ricorrente della somma di € 7.747,55, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 2110,00, oltre accessori, da distrarsi.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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