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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1531/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.2.2025 da
1) Parte_1 nata Livorno cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'avv. Michele M. Gaetani e la abogada avvocato stabilitoVeronica Brognoli presso i quali hanno eletto domicilio telematico agli indirizzi pec, rispettivamente, e Email_1 Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Livorno (LI) in data 21-9-2013
(anno 2013 atto n. 117 – P. 2 – S. A - 2013)
In regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-2-2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Pt_3
alternato presso le abitazioni degli stessi. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ovvero quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori, verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i minori;
2) la casa coniugale sita in Milano, via Ugo Tognazzi n.
9 - via Tremelloni nel condominio denominato “Residenza Aquitania”, attualmente di proprietà per l'1% del signor per il Pt_2
99% della signora verrà assegnata a quest'ultima; Parte_1
3) i figli trascorreranno, alternativamente con ciascun genitore un weekend a testa, concretamente:
- weekend con la madre dal venerdì (al ritiro da scuola) al martedì mattina con accompagnamento a scuola;
- con il padre dal martedì (dall'orario di ritiro da scuola) al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- con la madre dal giovedì (dall'orario di ritiro da scuola) al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- weekend con il padre dal venerdì (al ritiro da scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- con la madre dal lunedì (al ritiro da scuola) al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
- con il padre dal mercoledì (al ritiro da scuola) al venerdì mattina con accompagnamento a scuola.
Sono in ogni caso fatti salvi i diversi accordi che i coniugi raggiungeranno nell'interesse dei minori con un preavviso di almeno 48h;
4) ciascun genitore trascorrerà con i figli 15/20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. I figli, almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età, trascorreranno -alternativamente negli anni- con ciascuno dei genitori i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel 2025 i figli staranno con il padre dal
24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio 2026. Nell'anno scolastico in corso, per le Festività Pasquali, le scuole resteranno chiuse dal 17 al 27 aprile 2025, e i figli trascorreranno quindi i giorni dal 17 a 24 aprile 2025 con il padre e i successivi dal 25 al 27 aprile 2025 con la madre;
per gli anni a seguire i genitori alterneranno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta. I figli trascorreranno i giorni dei propri compleanni con entrambi i genitori;
il tutto compatibilmente con le eventuali esigenze lavorative dei coniugi e con i desideri dei figli, e comunque sempre previo accordo tra le parti;
5) il signor otrà trascorrere con i figli, previo accordo con la signora una Pt_2 Parte_1 settimana di vacanza nella stagione invernale ed una settimana nella stagione estiva presso la casa di proprietà della signora sita in Carona (BG), via Carisole s.n.; Parte_1
6) la signora verserà al signor a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Pt_2
figli la somma di euro 400 (euro 200 per ciascuno di essi), importo che sarà versato anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. In tale somma devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione (escluso quello specifico sportivo), le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario su c/c intestato al signor IBAN Parte_2
[...];
7) l'assegno unico INPS verrà interamente percepito (100%) dal signor Pt_2
8) la signora terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati
da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) la signora inoltre, per consentire al signor “il raggiungimento in Parte_1 Pt_2
concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (Cass. SS.UU. n.
18287/2018, Cass. n. 1882/2019 e Cass. n. 5603/2020), verserà a quest'ultimo, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 200 entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario su c/c intestato al signor BAN [...]; Parte_2
10) i genitori si autorizzano vicendevolmente fin da ora al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, carta d'identità o altro documento di riconoscimento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro valido anche per i minori;
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano altresì
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
a) il mutuo cointestato tra i coniugi e ancora in essere per l'immobile sito in Milano, via Ugo
Tognazzi n.
9 - via Tremelloni nel condominio denominato “Residenza Aquitania” (ex casa coniugale), verrà pagato mensilmente al 100% (circa euro 1.400) dalla signora la Parte_1
quale si impegna a rinegoziare con la Banca il relativo contratto diventando unica obbligata;
ciò, entro luglio 2025;
b) i coniugi hanno concordemente quantificato che l'apporto economico del signor Pt_2
nella casa coniugale che resterà alla signora (includendo anche quanto speso per la Parte_1
ristrutturazione e l'acquisto dell'arredo) è da quantificarsi in complessivi euro 80.000.
Per tale ragione, la signora a titolo di parziale rimborso, si impegna: Parte_1
I) a trasferire, con atto pubblico da sottoscrivere innanzi al Notaio che verrà scelto di comune accordo, entro il termine di 60 (sesanta) giorni dalla omologazione della separazione consensuale,
termine prorogabile su accordo delle parti, al signor 'intera proprietà del “box ad Parte_2
uso autorimessa al piano secondo interrato interno n. 119 censito al catasto dei fabbricati al – Foglio
110, particella 93, subalterno 828, Via Tognazzi Ugo n. 9, piani S2, zona censuaria 3, categoria C/6,
classe 7, consistenza mq. 21, totale superficie catastale mq. 22, rendita catastale Euro 122,56…
Confini: unità immobiliare contigua, area di manovra, unità immobiliare contigua, area di manovra”
sito nel complesso immobiliare di Milano, via Ugo Tognazzi n. 9 piano S2; detta unità immobiliare è
stata acquistata dalla signora in data 14-12-2021 per euro 22.000, con atto del Notaio dott. Parte_1
di Milano repertorio n. 11759; Persona_2
II) a corrispondere al signor in caso di superamento del periodo di prova Parte_2
presso l'attuale nuovo posto di lavoro della signora euro 5.000 entro il 30-3-2025; Parte_1
III) a corrispondere al signor uro 30.000 (rivalutati al giorno della vendita, Parte_2
secondo l'indice Istat) all'atto della futura eventuale vendita dell'immobile (ex casa coniugale) sita in Milano, via Ugo Tognazzi n. 9 – via Tremelloni nel condominio denominato “Residenza Aquitania”;
IV) come di fatto già avvenuto, a intestare al signor n. 2 opere d'arte, Parte_2
rispettivamente, di “Nello Petrucci dal titolo “Gorky” anno 2019 – opera unica 120 x 100” e di “
[...]
dal titolo Dea Bendata” opera unica 100 x 100”, attualmente presso la Mac-art & Event Pt_4 S.r.l. in Milano via Ceresio n. 3, del complessivo valore di euro 24.400;
c) il signor i impegna a trasferire, contestualmente a quanto di cui al punto Parte_2
b I) di cui sopra, con atto pubblico da sottoscrivere innanzi al Notaio che verrà scelto di comune accordo, entro il termine di 60 (sesanta) giorni dalla omologazione della separazione consensuale, termine prorogabile su accordo delle parti, alla signora (già Parte_1
proprietaria della quota di 99/100) la propria quota pari ad 1/100 (un centesimo) delle seguenti unità immobiliari site nel comune di Milano:
- appartamento ad uso abitazione al piano decimo (undicesimo fuori terra) di cinque vani,
servizi, disimpegno, ripostiglio e balconi, interno n. 114, con cantina al piano primo interrato interno n. 114, facenti parte dell'edificio "B", scala "D", il tutto censito al catasto dei fabbricati al foglio 110, particella 93, subalterno 1063, via Ugo Tognazzi n. 9, piani 10-S1,
scala D edificio B, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 8, vani 6,5, totale superficie metri quadrati 142, rendita euro 956,74, rendita proposta ai sensi del D.M. 701-94;
- box ad uso autorimessa al piano secondo interrato pertinenziale, interno n. 88, censito al catasto dei fabbricati al foglio 110, particella 93, subalterno 797, via Ugo Tognazzi n. 9, piano
S2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 16, totale superficie mq 17,
rendita euro 93,38.
Con l'indicato passaggio di proprietà in assenza di corrispettivo, la signora diventerà Parte_1
unica proprietaria dei detti due immobili sopra indicati.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in Livorno il 21-9-2013; Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.2.2025 da
1) Parte_1 nata Livorno cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'avv. Michele M. Gaetani e la abogada avvocato stabilitoVeronica Brognoli presso i quali hanno eletto domicilio telematico agli indirizzi pec, rispettivamente, e Email_1 Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Livorno (LI) in data 21-9-2013
(anno 2013 atto n. 117 – P. 2 – S. A - 2013)
In regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-2-2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Pt_3
alternato presso le abitazioni degli stessi. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ovvero quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori, verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i minori;
2) la casa coniugale sita in Milano, via Ugo Tognazzi n.
9 - via Tremelloni nel condominio denominato “Residenza Aquitania”, attualmente di proprietà per l'1% del signor per il Pt_2
99% della signora verrà assegnata a quest'ultima; Parte_1
3) i figli trascorreranno, alternativamente con ciascun genitore un weekend a testa, concretamente:
- weekend con la madre dal venerdì (al ritiro da scuola) al martedì mattina con accompagnamento a scuola;
- con il padre dal martedì (dall'orario di ritiro da scuola) al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- con la madre dal giovedì (dall'orario di ritiro da scuola) al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- weekend con il padre dal venerdì (al ritiro da scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- con la madre dal lunedì (al ritiro da scuola) al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
- con il padre dal mercoledì (al ritiro da scuola) al venerdì mattina con accompagnamento a scuola.
Sono in ogni caso fatti salvi i diversi accordi che i coniugi raggiungeranno nell'interesse dei minori con un preavviso di almeno 48h;
4) ciascun genitore trascorrerà con i figli 15/20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. I figli, almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età, trascorreranno -alternativamente negli anni- con ciascuno dei genitori i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel 2025 i figli staranno con il padre dal
24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio 2026. Nell'anno scolastico in corso, per le Festività Pasquali, le scuole resteranno chiuse dal 17 al 27 aprile 2025, e i figli trascorreranno quindi i giorni dal 17 a 24 aprile 2025 con il padre e i successivi dal 25 al 27 aprile 2025 con la madre;
per gli anni a seguire i genitori alterneranno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta. I figli trascorreranno i giorni dei propri compleanni con entrambi i genitori;
il tutto compatibilmente con le eventuali esigenze lavorative dei coniugi e con i desideri dei figli, e comunque sempre previo accordo tra le parti;
5) il signor otrà trascorrere con i figli, previo accordo con la signora una Pt_2 Parte_1 settimana di vacanza nella stagione invernale ed una settimana nella stagione estiva presso la casa di proprietà della signora sita in Carona (BG), via Carisole s.n.; Parte_1
6) la signora verserà al signor a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Pt_2
figli la somma di euro 400 (euro 200 per ciascuno di essi), importo che sarà versato anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. In tale somma devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione (escluso quello specifico sportivo), le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario su c/c intestato al signor IBAN Parte_2
[...];
7) l'assegno unico INPS verrà interamente percepito (100%) dal signor Pt_2
8) la signora terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati
da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) la signora inoltre, per consentire al signor “il raggiungimento in Parte_1 Pt_2
concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (Cass. SS.UU. n.
18287/2018, Cass. n. 1882/2019 e Cass. n. 5603/2020), verserà a quest'ultimo, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 200 entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario su c/c intestato al signor BAN [...]; Parte_2
10) i genitori si autorizzano vicendevolmente fin da ora al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, carta d'identità o altro documento di riconoscimento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro valido anche per i minori;
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano altresì
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
a) il mutuo cointestato tra i coniugi e ancora in essere per l'immobile sito in Milano, via Ugo
Tognazzi n.
9 - via Tremelloni nel condominio denominato “Residenza Aquitania” (ex casa coniugale), verrà pagato mensilmente al 100% (circa euro 1.400) dalla signora la Parte_1
quale si impegna a rinegoziare con la Banca il relativo contratto diventando unica obbligata;
ciò, entro luglio 2025;
b) i coniugi hanno concordemente quantificato che l'apporto economico del signor Pt_2
nella casa coniugale che resterà alla signora (includendo anche quanto speso per la Parte_1
ristrutturazione e l'acquisto dell'arredo) è da quantificarsi in complessivi euro 80.000.
Per tale ragione, la signora a titolo di parziale rimborso, si impegna: Parte_1
I) a trasferire, con atto pubblico da sottoscrivere innanzi al Notaio che verrà scelto di comune accordo, entro il termine di 60 (sesanta) giorni dalla omologazione della separazione consensuale,
termine prorogabile su accordo delle parti, al signor 'intera proprietà del “box ad Parte_2
uso autorimessa al piano secondo interrato interno n. 119 censito al catasto dei fabbricati al – Foglio
110, particella 93, subalterno 828, Via Tognazzi Ugo n. 9, piani S2, zona censuaria 3, categoria C/6,
classe 7, consistenza mq. 21, totale superficie catastale mq. 22, rendita catastale Euro 122,56…
Confini: unità immobiliare contigua, area di manovra, unità immobiliare contigua, area di manovra”
sito nel complesso immobiliare di Milano, via Ugo Tognazzi n. 9 piano S2; detta unità immobiliare è
stata acquistata dalla signora in data 14-12-2021 per euro 22.000, con atto del Notaio dott. Parte_1
di Milano repertorio n. 11759; Persona_2
II) a corrispondere al signor in caso di superamento del periodo di prova Parte_2
presso l'attuale nuovo posto di lavoro della signora euro 5.000 entro il 30-3-2025; Parte_1
III) a corrispondere al signor uro 30.000 (rivalutati al giorno della vendita, Parte_2
secondo l'indice Istat) all'atto della futura eventuale vendita dell'immobile (ex casa coniugale) sita in Milano, via Ugo Tognazzi n. 9 – via Tremelloni nel condominio denominato “Residenza Aquitania”;
IV) come di fatto già avvenuto, a intestare al signor n. 2 opere d'arte, Parte_2
rispettivamente, di “Nello Petrucci dal titolo “Gorky” anno 2019 – opera unica 120 x 100” e di “
[...]
dal titolo Dea Bendata” opera unica 100 x 100”, attualmente presso la Mac-art & Event Pt_4 S.r.l. in Milano via Ceresio n. 3, del complessivo valore di euro 24.400;
c) il signor i impegna a trasferire, contestualmente a quanto di cui al punto Parte_2
b I) di cui sopra, con atto pubblico da sottoscrivere innanzi al Notaio che verrà scelto di comune accordo, entro il termine di 60 (sesanta) giorni dalla omologazione della separazione consensuale, termine prorogabile su accordo delle parti, alla signora (già Parte_1
proprietaria della quota di 99/100) la propria quota pari ad 1/100 (un centesimo) delle seguenti unità immobiliari site nel comune di Milano:
- appartamento ad uso abitazione al piano decimo (undicesimo fuori terra) di cinque vani,
servizi, disimpegno, ripostiglio e balconi, interno n. 114, con cantina al piano primo interrato interno n. 114, facenti parte dell'edificio "B", scala "D", il tutto censito al catasto dei fabbricati al foglio 110, particella 93, subalterno 1063, via Ugo Tognazzi n. 9, piani 10-S1,
scala D edificio B, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 8, vani 6,5, totale superficie metri quadrati 142, rendita euro 956,74, rendita proposta ai sensi del D.M. 701-94;
- box ad uso autorimessa al piano secondo interrato pertinenziale, interno n. 88, censito al catasto dei fabbricati al foglio 110, particella 93, subalterno 797, via Ugo Tognazzi n. 9, piano
S2, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 16, totale superficie mq 17,
rendita euro 93,38.
Con l'indicato passaggio di proprietà in assenza di corrispettivo, la signora diventerà Parte_1
unica proprietaria dei detti due immobili sopra indicati.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in Livorno il 21-9-2013; Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________