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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1806/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5842/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I008762021 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Agenzia delle Entrate, recependo i rilievi della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA importi qualificati come ricavi non dichiarati. Nello specifico,
l'Ufficio aveva riqualificato i versamenti effettuati dal socio unico nelle casse sociali (pari a euro 75.080,53)
e le restituzioni operate dalla società in favore del medesimo socio (pari a euro 283.505,00) non come operazioni di finanziamento, bensì come ricavi occulti e successiva distribuzione di utili extracontabili.
La società contribuente impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, eccependo l'infondatezza della pretesa nel merito, sostenendo la natura reale dei finanziamenti soci supportata dalle scritture contabili (mastrini), la capacità finanziaria del socio derivante dalla vendita di immobili personali negli anni precedenti e lamentando vizi procedurali relativi alla firma digitale degli allegati alla notifica e alla mancata indicazione dei motivi del controllo ex art. 12 della L. 212/2000.
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 5842/2023, rigettavano il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio in assenza di bilanci depositati e di delibere assembleari aventi data certa che potessero giustificare la natura di finanziamento delle somme movimentate. La Corte territoriale riteneva altresì non provata la capacità di spesa del socio e respingeva le eccezioni preliminari di natura procedurale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società contribuente, affidandosi a tre motivi principali. Con il primo motivo lamenta l'error in iudicando nel merito, ribadendo che la contabilità interna (libro giornale e mastrini) tracciava puntualmente le operazioni, che la mancata pubblicazione del bilancio costituisce violazione non fiscale e che la tassazione sia dei versamenti che delle restituzioni integrerebbe una illegittima doppia imposizione. La società insiste inoltre sulla provenienza lecita delle somme, derivanti dalle vendite di immobili effettuate dal socio nel 2013 e 2014. Con il secondo e terzo motivo, l'appellante ripropone le eccezioni di nullità della notifica per difetto di firma digitale su alcuni file allegati (in particolare il file
"InfoProtocollo") e di nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 12, comma 2, dello Statuto del
Contribuente, a causa della genericità delle ragioni del controllo indicate nel verbale di avvio.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio difendendo la correttezza della sentenza impugnata. La causa è stata posta in decisione all'esito della trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminati gli atti di causa e le argomentazioni delle parti, ritiene che l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. sia infondato e debba essere respinto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di carattere procedurale riproposte dall'appellante. Quanto alla doglianza relativa alla mancata sottoscrizione digitale di alcuni file allegati alla PEC di notifica, segnatamente i file con estensione .txt o di protocollo informatico, si osserva che tali documenti costituiscono meri dati tecnici generati automaticamente dai sistemi di protocollazione e non costituiscono l'atto impositivo vero e proprio. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'atto sostanziale, ovvero l'avviso di accertamento, risulta regolarmente sottoscritto digitalmente e notificato, garantendo la piena conoscenza legale da parte del contribuente e il pieno esercizio del diritto di difesa. L'assenza di firma sui file accessori di sistema non inficia la validità della notifica dell'atto principale. Parimenti infondato è il motivo di appello concernente la presunta violazione dell'art. 12, comma 2, della
Legge n. 212/2000. L'appellante lamenta che l'indicazione nel verbale di apertura della verifica ("al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria") sia troppo generica.
Tuttavia, tale formula è idonea a rendere edotto il contribuente che l'amministrazione sta procedendo a un controllo generale della posizione fiscale, attività che rientra nei poteri istituzionali degli organi verificatori senza necessità di specificare a priori "indizi" di evasione specifici come "causa di innesco". La giurisprudenza di legittimità, anche quella citata a contrario dall'appellante (Cass. SS.UU. n. 18184/2013), quando sanziona la violazione dello Statuto, si riferisce prevalentemente al mancato rispetto del termine dilatorio (comma 7)
o a specifiche garanzie procedimentali qui non violate. Nel caso di specie, il controllo è stato ampio e il contribuente è stato posto nelle condizioni di interloquire sin dall'avvio delle operazioni.
Venendo al merito della pretesa tributaria, la decisione dei primi giudici merita conferma. Il fulcro della controversia riguarda la qualificazione delle movimentazioni bancarie (versamenti e prelievi) come finanziamenti soci o come ricavi in nero. È principio consolidato che, in una società a responsabilità limitata,
l'erogazione di denaro dal socio alla società debba trovare riscontro in atti aventi data certa e in una contabilità ufficiale opponibile ai terzi. Nel caso in esame, è pacifico che la società non abbia depositato i bilanci d'esercizio presso la Camera di Commercio per l'anno in questione e per quelli immediatamente precedenti, né sono state prodotte delibere assembleari aventi data certa anteriore alla verifica che autorizzassero o ratificassero i finanziamenti.
La tesi appellante secondo cui la mera annotazione nel libro mastro "Socio Nominativo_1 c/anticipazioni" sia sufficiente a vincere la presunzione di ricavi non può essere accolta. La contabilità interna, non supportata dal deposito del bilancio (che è lo strumento di pubblicità legale verso i terzi e l'Erario), è inidonea a garantire la certezza e la cronologia delle operazioni finanziarie. In assenza di tali requisiti formali e sostanziali, legittimamente l'Ufficio presume che i versamenti siano l'emersione di ricavi occulti e che le successive restituzioni siano la distribuzione di tali utili in nero.
Né appare dirimente la documentazione prodotta relativa alle vendite immobiliari effettuate dal socio nel
2013 e 2014 per giustificare la provvista nel 2016. La disponibilità finanziaria generata anni prima non costituisce prova automatica che, a distanza di due o tre anni, quelle specifiche somme siano state versate nelle casse sociali, mancando un tracciamento puntuale del flusso di denaro che colleghi inequivocabilmente il ricavato delle vendite ai versamenti del 2016. La Corte di prime cure ha correttamente ritenuto che, a fronte di una contabilità inattendibile (per mancato deposito dei bilanci) e in assenza di delibere certe, l'onere della prova contraria gravante sul contribuente non sia stato assolto.
Anche l'eccezione sulla "doppia imposizione" è priva di pregio. La ripresa a tassazione dei versamenti come ricavi e delle restituzioni come utili non duplicati colpisce due fenomeni diversi: la produzione del reddito occulto in capo alla società (al momento dell'incasso/versamento) e la sua distrazione dal patrimonio sociale
(al momento della restituzione ingiustificata), fenomeni che l'Amministrazione ha correttamente ricostruito nel quadro di una gestione extracontabile dell'azienda.
Tenuto conto, tuttavia, della particolarità della vicenda e della complessità delle questioni di diritto trattate, in particolare riguardo all'interpretazione dei requisiti formali per i finanziamenti soci in rapporto alla giurisprudenza di legittimità citata dalle parti, il Collegio stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1806/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5842/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I008762021 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Agenzia delle Entrate, recependo i rilievi della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA importi qualificati come ricavi non dichiarati. Nello specifico,
l'Ufficio aveva riqualificato i versamenti effettuati dal socio unico nelle casse sociali (pari a euro 75.080,53)
e le restituzioni operate dalla società in favore del medesimo socio (pari a euro 283.505,00) non come operazioni di finanziamento, bensì come ricavi occulti e successiva distribuzione di utili extracontabili.
La società contribuente impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, eccependo l'infondatezza della pretesa nel merito, sostenendo la natura reale dei finanziamenti soci supportata dalle scritture contabili (mastrini), la capacità finanziaria del socio derivante dalla vendita di immobili personali negli anni precedenti e lamentando vizi procedurali relativi alla firma digitale degli allegati alla notifica e alla mancata indicazione dei motivi del controllo ex art. 12 della L. 212/2000.
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 5842/2023, rigettavano il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio in assenza di bilanci depositati e di delibere assembleari aventi data certa che potessero giustificare la natura di finanziamento delle somme movimentate. La Corte territoriale riteneva altresì non provata la capacità di spesa del socio e respingeva le eccezioni preliminari di natura procedurale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società contribuente, affidandosi a tre motivi principali. Con il primo motivo lamenta l'error in iudicando nel merito, ribadendo che la contabilità interna (libro giornale e mastrini) tracciava puntualmente le operazioni, che la mancata pubblicazione del bilancio costituisce violazione non fiscale e che la tassazione sia dei versamenti che delle restituzioni integrerebbe una illegittima doppia imposizione. La società insiste inoltre sulla provenienza lecita delle somme, derivanti dalle vendite di immobili effettuate dal socio nel 2013 e 2014. Con il secondo e terzo motivo, l'appellante ripropone le eccezioni di nullità della notifica per difetto di firma digitale su alcuni file allegati (in particolare il file
"InfoProtocollo") e di nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 12, comma 2, dello Statuto del
Contribuente, a causa della genericità delle ragioni del controllo indicate nel verbale di avvio.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio difendendo la correttezza della sentenza impugnata. La causa è stata posta in decisione all'esito della trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminati gli atti di causa e le argomentazioni delle parti, ritiene che l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. sia infondato e debba essere respinto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di carattere procedurale riproposte dall'appellante. Quanto alla doglianza relativa alla mancata sottoscrizione digitale di alcuni file allegati alla PEC di notifica, segnatamente i file con estensione .txt o di protocollo informatico, si osserva che tali documenti costituiscono meri dati tecnici generati automaticamente dai sistemi di protocollazione e non costituiscono l'atto impositivo vero e proprio. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'atto sostanziale, ovvero l'avviso di accertamento, risulta regolarmente sottoscritto digitalmente e notificato, garantendo la piena conoscenza legale da parte del contribuente e il pieno esercizio del diritto di difesa. L'assenza di firma sui file accessori di sistema non inficia la validità della notifica dell'atto principale. Parimenti infondato è il motivo di appello concernente la presunta violazione dell'art. 12, comma 2, della
Legge n. 212/2000. L'appellante lamenta che l'indicazione nel verbale di apertura della verifica ("al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria") sia troppo generica.
Tuttavia, tale formula è idonea a rendere edotto il contribuente che l'amministrazione sta procedendo a un controllo generale della posizione fiscale, attività che rientra nei poteri istituzionali degli organi verificatori senza necessità di specificare a priori "indizi" di evasione specifici come "causa di innesco". La giurisprudenza di legittimità, anche quella citata a contrario dall'appellante (Cass. SS.UU. n. 18184/2013), quando sanziona la violazione dello Statuto, si riferisce prevalentemente al mancato rispetto del termine dilatorio (comma 7)
o a specifiche garanzie procedimentali qui non violate. Nel caso di specie, il controllo è stato ampio e il contribuente è stato posto nelle condizioni di interloquire sin dall'avvio delle operazioni.
Venendo al merito della pretesa tributaria, la decisione dei primi giudici merita conferma. Il fulcro della controversia riguarda la qualificazione delle movimentazioni bancarie (versamenti e prelievi) come finanziamenti soci o come ricavi in nero. È principio consolidato che, in una società a responsabilità limitata,
l'erogazione di denaro dal socio alla società debba trovare riscontro in atti aventi data certa e in una contabilità ufficiale opponibile ai terzi. Nel caso in esame, è pacifico che la società non abbia depositato i bilanci d'esercizio presso la Camera di Commercio per l'anno in questione e per quelli immediatamente precedenti, né sono state prodotte delibere assembleari aventi data certa anteriore alla verifica che autorizzassero o ratificassero i finanziamenti.
La tesi appellante secondo cui la mera annotazione nel libro mastro "Socio Nominativo_1 c/anticipazioni" sia sufficiente a vincere la presunzione di ricavi non può essere accolta. La contabilità interna, non supportata dal deposito del bilancio (che è lo strumento di pubblicità legale verso i terzi e l'Erario), è inidonea a garantire la certezza e la cronologia delle operazioni finanziarie. In assenza di tali requisiti formali e sostanziali, legittimamente l'Ufficio presume che i versamenti siano l'emersione di ricavi occulti e che le successive restituzioni siano la distribuzione di tali utili in nero.
Né appare dirimente la documentazione prodotta relativa alle vendite immobiliari effettuate dal socio nel
2013 e 2014 per giustificare la provvista nel 2016. La disponibilità finanziaria generata anni prima non costituisce prova automatica che, a distanza di due o tre anni, quelle specifiche somme siano state versate nelle casse sociali, mancando un tracciamento puntuale del flusso di denaro che colleghi inequivocabilmente il ricavato delle vendite ai versamenti del 2016. La Corte di prime cure ha correttamente ritenuto che, a fronte di una contabilità inattendibile (per mancato deposito dei bilanci) e in assenza di delibere certe, l'onere della prova contraria gravante sul contribuente non sia stato assolto.
Anche l'eccezione sulla "doppia imposizione" è priva di pregio. La ripresa a tassazione dei versamenti come ricavi e delle restituzioni come utili non duplicati colpisce due fenomeni diversi: la produzione del reddito occulto in capo alla società (al momento dell'incasso/versamento) e la sua distrazione dal patrimonio sociale
(al momento della restituzione ingiustificata), fenomeni che l'Amministrazione ha correttamente ricostruito nel quadro di una gestione extracontabile dell'azienda.
Tenuto conto, tuttavia, della particolarità della vicenda e della complessità delle questioni di diritto trattate, in particolare riguardo all'interpretazione dei requisiti formali per i finanziamenti soci in rapporto alla giurisprudenza di legittimità citata dalle parti, il Collegio stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.