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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 990/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Maddaloni alla via Parte_1
Roma n. 43 presso lo studio dell'avv.to UI Russo che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Bellopede ed elettivamente domiciliato CP_1
in Casagiove alla via Caduti sul lavoro n. 38, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Casagiove alla via Controparte_2
Caduti Sul Lavoro n. 38 presso l'avv.to Giuseppe Bellopede che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: Parte_1
- di aver lavorato sin dal 4.11.2012 e, senza soluzione di continuità, fino al 3.6.2014 alle dipendenze della ditta individuale e della svolgendo mansioni di CP_1 Controparte_2
falegname e verniciatore, riconducibili alla categoria F del CCNL “Legno e Arredamento –
Artigianato”;
1 - di essere stato formalmente assunto da titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale per 20 ore settimanali, solo dal 05.12.2013 al 30.12.2013;
- di aver rispettato nel corso di tutto il rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo;
- di aver percepito a titolo di retribuzione la somma mensile di € 800,00 per il periodo dal
04.11.2012 al 31.12.2013 e la somma di € 1.000,00 al mese per il periodo dal 01.01.2014 al
03.06.2014;
- di essere stato licenziato dalla legale rappresentante della società resistente e coniuge del
, , in data 03.06.2014, senza alcun preavviso;
CP_1 Persona_1
- di non aver mai percepito il trattamento economico spettante in ragione della qualità e quantità
del lavoro svolto, la tredicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario, di non aver fruito di ferie e permessi e di non aver percepito neppure l'indennità sostitutiva;
- di non aver percepito nulla a titolo di trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro né l'indennità sostitutiva del preavviso.
Dedotta, dunque, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno svoltosi con le modalità indicate nonché la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “a) accertare e dichiarare la sussistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro, full-time, intercorso tra il sig. e il Parte_1
sig. nonché la in persona del legale rapp.te p.t. , in CP_1 Controparte_2 Persona_1 solido tra loro o chi e come per legge, dal 04.11.2012 al 03.06.2014 e per l'effetto: b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico
e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Legno e Arredamento - Artigianato) per
i lavoratori appartenenti alla categoria F dal 04.11.2012 al 03.06.2014 ; c) condannare il sig. nonché la in persona del legale rapp.te p.t. , in CP_1 Controparte_2 Persona_1
solido tra loro o chi e come per legge, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 23.703,48, di cui 2.488,59 a titolo di TFR, così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
d) in via subordinata, condannare la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
e) condannare la società resistente, in ogni caso, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i resistenti, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal presunto rapporto di lavoro intercorso e la infondatezza nel merito del ricorso. Insistevano entrambi per il rigetto delle domande.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è definita con sentenza, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 10 aprile 2025, sentita la discussione delle parti.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del centro unico di imputazione costituito dalla Controparte_3
e dalla dal 4.11.2012 sino al 3.6.2014, svoltosi con le modalità
[...] Controparte_2
indicate in ricorso.
Ebbene, deve sin da subito affermarsi che la presente controversia va risolta mediante l'applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio. Infatti, all'esito dell'istruttoria orale svolta deve ritenersi che non sono provate le circostanze di fatto dedotte in ricorso, con la conseguenza che l'unico rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa deve ritenersi quello oggetto di formale inquadramento con contratto a tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali, alle dipendenze della ditta individuale nella titolarità di dal CP_1
5.12.2013 al 30.12.2013, data di scadenza del contratto (cfr. unilav prodotto dalla parte resistente e certificato del Centro per l'impiego prodotto dal ricorrente).
Difatti, il teste escusso all'udienza del giorno 14.9.2023, ha dichiarato: Testimone_1
“ADR Ho lavorato per nel 2013. Il mio datore di lavoro era Credo di CP_1 CP_1
aver iniziato a lavorare a settembre 2013. Ho lavorato per circa due/tre mesi. Poi ho smesso di lavorare.
ADR Io facevo il montaggio dei mobili. Prendevo l'occorrente e mi recavo nei luoghi ove dovevo fare il montaggio. Mi recavo a Macerata Campania in via Italia dove c'era l'ufficio
e la falegnameria. mi dava indicazioni sulle attività da svolgere. CP_1
ADR Ho conosciuto il sig. in quanto la mattina quando arrivavo presso la falegnameria Pt_1
lo vedevo lì.
ADR Credo che lavorasse anche lui in falegnameria.
ADR L'ho visto lavorare presso la falegnameria qualche volta.
ADR Io mi recavo in falegnameria verso le 8.00/8.10 ed il era già presente. Pt_1
ADR Dopo lo svolgimento della mia prestazione lavorativa andavo in falegnameria, ma altre volte tornavo direttamente a casa.
ADR Non avevo un orario di lavoro preciso. Quindi non so riferire a che ora terminavo
l'attività di montaggio.
3 ADR Non ricordo di altri dipendenti presso la falegnameria.
ADR Non so riferire con precisione che attività stesse svolgendo il Pt_1
ADR Non sono più stato in falegnameria dopo che è cessato il mio rapporto di lavoro.
ADR In falegnameria mi intrattenevo giusto il tempo di prendere gli attrezzi e me ne andavo.
ADR Non so riferire se il dava indicazioni al Bove in ordine all'attività da svolgere. CP_1
ADR Io sono stato assunto dal sig. e ricevevo le direttive da CP_1 CP_1
ADR Mi pare che già lavorasse presso la falegnameria quando io ho cominciato a Pt_1
lavorare.
ADR Io avevo un contratto di lavoro. La mia posizione lavorativa era regolarizzata.
ADR Il mio rapporto di lavoro è cessato perché avevo trovato un altro lavoro. Mi pare che abbia rassegnato le mie dimissioni, ma non so riferire con precisione. Potrebbe anche essere scaduto il contratto. Sono trascorsi diversi anni e non ricordo con precisione.
ADR Già conoscevo il ricorrente in quanto avevamo lavorato insieme presso un'altra ditta
“Il Falegname”. Ma non so essere preciso sul periodo.
ADR Non so riferire se il ha continuato a lavorare presso la falegnameria dopo che io Pt_1
sono andato via. ha lavorato anche presso altre aziende, ma non so riferire con precisione. Non so Tes_2 riferire se dopo che è cessato il rapporto con la ditta “Il falegname” il abbia lavorato Pt_1
presso altre imprese.
ADR Io lavoravo dal lunedì al venerdì.”
Ebbene, come si evince dalla lettura delle dichiarazioni rese, qui integralmente riportate, non vi sono elementi che consentono di ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato dal
4.11.2012 al 3.6.2014.
Il teste in questione ha dichiarato di aver prestato attività per per circa due – tre mesi CP_1
dal settembre 2013 sicché lo stesso non poteva validamente riferire in ordine al più ampio periodo oggetto di accertamento. Né può ritenersi sufficiente ai fini della sola retrodatazione del rapporto di lavoro sin dal 4.11.2012 quanto riferito dal teste in modo del tutto generico ed impreciso in ordine al lavoro del in falegnameria già prima che lui iniziasse a lavorare. Pt_1
Non può poi tralasciarsi la assoluta genericità delle dichiarazioni rese dal teste che nulla ha riferito in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, all'orario di lavoro osservato dal ed alle attività dallo stesso svolte. Con la conseguenza che Pt_1
altrettanto non provata è la circostanza dello svolgimento di un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente previsto.
4 Del tutto irrilevante è poi la dichiarazione del secondo teste di parte ricorrente, Tes_3
escusso all'udienza del 4.7.2024, fratello del primo teste indotto di parte ricorrente,
[...]
il quale ha dichiarato di non conoscere il ricorrente e di averlo visto esclusivamente quando si recava in falegnameria dal fratello Anche in tal caso il teste intimato Testimone_1
non è a conoscenza diretta dei fatti di causa e quindi nulla può riferire in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Alla luce delle considerazioni esposte, appare evidente che le scarne o meglio del tutto carenti risultanze istruttorie non consentono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sul ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, dal novembre 2012 al giugno 2014 alle dipendenze dapprima della ditta individuale di FA UI e poi alle dipendenze della costituita nel gennaio Controparte_2
2014.
L'insufficienza della piattaforma probatoria in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso e con le modalità ivi descritte comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla sussistenza di un centro unico di imputazione.
In conclusione, può affermarsi che il rapporto di lavoro sia intercorso con la ditta individuale nella titolarità di ed esclusivamente per il periodo dal 5.12.2013 al 30.12.2013 CP_1
(data di scadenza del contratto), a tempo parziale per venti ore settimanali, come documentalmente provato, con conseguente rigetto di ogni ulteriore questione in ordine al diritto al pagamento di differenze retributive in ragione dell'attività lavorativa svolta, del maggior orario di lavoro osservato e in ragione delle modalità di cessazione del rapporto.
Così circoscritto l'oggetto dell'accertamento, e provata la sussistenza dei fatti costitutivi, va riconosciuto in favore del lavoratore il TFR e il rateo di tredicesima mensilità maturato nel corso del rapporto di lavoro come formalmente regolarizzato, in assenza della prova della corresponsione di tali emolumenti da parte del datore di lavoro su cui gravava l'onere della prova.
In ordine alle spettanze in questione, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento. La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
5 Tale principio vale per la tredicesima mensilità e per il trattamento di fine rapporto per cui è causa.
A questo punto va analizzata l'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dalla parte resistente. Sul punto deve evidenziarsi che è tempestiva - ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale, applicabile al caso di specie - la lettera di messa in mora notificata a il 31.12.2018 alla luce del dettato normativo dell'art. 2963 c.c. secondo cui se CP_1
il termine di prescrizione scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Ebbene, nel caso di specie, si precisa che il termine quinquennale, decorrente dal 30.12.2013, scadeva il 30.12.2018, nella giornata di domenica secondo il calendario comune, sicché lo stesso è prorogato al 31.12.2018, data nella quale è pacificamente stata ricevuta la lettera di messa in mora inviata al resistente . CP_1
Quindi, pur ritenendo la natura recettizia dell'atto di interruzione della prescrizione, deve ritenersi che l'eccezione sollevata dal resistente sia infondata.
Venendo infine alla quantificazione delle somme riconosciute, tenuto conto della natura a tempo parziale per venti ore settimanali e della durata del rapporto di circa un mese, delle mansioni svolte dal e della retribuzione corrisposta come indicata in ricorso, si ritiene Pt_1
di poter condannare nella qualità di datore di lavoro del ricorrente, al pagamento CP_1 in favore di quest'ultimo della complessiva somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 432 c.p.c. di euro 180,00, di cui € 82,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di riconoscimento delle spettanze (TFR e tredicesima) nei limiti del rapporto ritenuto accertato, con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o istanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di e si liquidano CP_1
come in dispositivo, tenuto conto del decisum, della non complessità della causa e dello svolgimento dell'istruttoria, ai sensi del DM 55/2014, come successivamente aggiornato. Si ritiene equo invece compensare le spese di lite tra il ricorrente e la società Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 180,00 di cui a titolo di € 82,00 a titolo Parte_1
6 di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in € 450,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) compensa le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta Controparte_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.4.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 990/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Maddaloni alla via Parte_1
Roma n. 43 presso lo studio dell'avv.to UI Russo che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Bellopede ed elettivamente domiciliato CP_1
in Casagiove alla via Caduti sul lavoro n. 38, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Casagiove alla via Controparte_2
Caduti Sul Lavoro n. 38 presso l'avv.to Giuseppe Bellopede che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: Parte_1
- di aver lavorato sin dal 4.11.2012 e, senza soluzione di continuità, fino al 3.6.2014 alle dipendenze della ditta individuale e della svolgendo mansioni di CP_1 Controparte_2
falegname e verniciatore, riconducibili alla categoria F del CCNL “Legno e Arredamento –
Artigianato”;
1 - di essere stato formalmente assunto da titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale per 20 ore settimanali, solo dal 05.12.2013 al 30.12.2013;
- di aver rispettato nel corso di tutto il rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo;
- di aver percepito a titolo di retribuzione la somma mensile di € 800,00 per il periodo dal
04.11.2012 al 31.12.2013 e la somma di € 1.000,00 al mese per il periodo dal 01.01.2014 al
03.06.2014;
- di essere stato licenziato dalla legale rappresentante della società resistente e coniuge del
, , in data 03.06.2014, senza alcun preavviso;
CP_1 Persona_1
- di non aver mai percepito il trattamento economico spettante in ragione della qualità e quantità
del lavoro svolto, la tredicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario, di non aver fruito di ferie e permessi e di non aver percepito neppure l'indennità sostitutiva;
- di non aver percepito nulla a titolo di trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro né l'indennità sostitutiva del preavviso.
Dedotta, dunque, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno svoltosi con le modalità indicate nonché la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “a) accertare e dichiarare la sussistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro, full-time, intercorso tra il sig. e il Parte_1
sig. nonché la in persona del legale rapp.te p.t. , in CP_1 Controparte_2 Persona_1 solido tra loro o chi e come per legge, dal 04.11.2012 al 03.06.2014 e per l'effetto: b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico
e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Legno e Arredamento - Artigianato) per
i lavoratori appartenenti alla categoria F dal 04.11.2012 al 03.06.2014 ; c) condannare il sig. nonché la in persona del legale rapp.te p.t. , in CP_1 Controparte_2 Persona_1
solido tra loro o chi e come per legge, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 23.703,48, di cui 2.488,59 a titolo di TFR, così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
d) in via subordinata, condannare la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
e) condannare la società resistente, in ogni caso, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i resistenti, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal presunto rapporto di lavoro intercorso e la infondatezza nel merito del ricorso. Insistevano entrambi per il rigetto delle domande.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è definita con sentenza, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 10 aprile 2025, sentita la discussione delle parti.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del centro unico di imputazione costituito dalla Controparte_3
e dalla dal 4.11.2012 sino al 3.6.2014, svoltosi con le modalità
[...] Controparte_2
indicate in ricorso.
Ebbene, deve sin da subito affermarsi che la presente controversia va risolta mediante l'applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio. Infatti, all'esito dell'istruttoria orale svolta deve ritenersi che non sono provate le circostanze di fatto dedotte in ricorso, con la conseguenza che l'unico rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa deve ritenersi quello oggetto di formale inquadramento con contratto a tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali, alle dipendenze della ditta individuale nella titolarità di dal CP_1
5.12.2013 al 30.12.2013, data di scadenza del contratto (cfr. unilav prodotto dalla parte resistente e certificato del Centro per l'impiego prodotto dal ricorrente).
Difatti, il teste escusso all'udienza del giorno 14.9.2023, ha dichiarato: Testimone_1
“ADR Ho lavorato per nel 2013. Il mio datore di lavoro era Credo di CP_1 CP_1
aver iniziato a lavorare a settembre 2013. Ho lavorato per circa due/tre mesi. Poi ho smesso di lavorare.
ADR Io facevo il montaggio dei mobili. Prendevo l'occorrente e mi recavo nei luoghi ove dovevo fare il montaggio. Mi recavo a Macerata Campania in via Italia dove c'era l'ufficio
e la falegnameria. mi dava indicazioni sulle attività da svolgere. CP_1
ADR Ho conosciuto il sig. in quanto la mattina quando arrivavo presso la falegnameria Pt_1
lo vedevo lì.
ADR Credo che lavorasse anche lui in falegnameria.
ADR L'ho visto lavorare presso la falegnameria qualche volta.
ADR Io mi recavo in falegnameria verso le 8.00/8.10 ed il era già presente. Pt_1
ADR Dopo lo svolgimento della mia prestazione lavorativa andavo in falegnameria, ma altre volte tornavo direttamente a casa.
ADR Non avevo un orario di lavoro preciso. Quindi non so riferire a che ora terminavo
l'attività di montaggio.
3 ADR Non ricordo di altri dipendenti presso la falegnameria.
ADR Non so riferire con precisione che attività stesse svolgendo il Pt_1
ADR Non sono più stato in falegnameria dopo che è cessato il mio rapporto di lavoro.
ADR In falegnameria mi intrattenevo giusto il tempo di prendere gli attrezzi e me ne andavo.
ADR Non so riferire se il dava indicazioni al Bove in ordine all'attività da svolgere. CP_1
ADR Io sono stato assunto dal sig. e ricevevo le direttive da CP_1 CP_1
ADR Mi pare che già lavorasse presso la falegnameria quando io ho cominciato a Pt_1
lavorare.
ADR Io avevo un contratto di lavoro. La mia posizione lavorativa era regolarizzata.
ADR Il mio rapporto di lavoro è cessato perché avevo trovato un altro lavoro. Mi pare che abbia rassegnato le mie dimissioni, ma non so riferire con precisione. Potrebbe anche essere scaduto il contratto. Sono trascorsi diversi anni e non ricordo con precisione.
ADR Già conoscevo il ricorrente in quanto avevamo lavorato insieme presso un'altra ditta
“Il Falegname”. Ma non so essere preciso sul periodo.
ADR Non so riferire se il ha continuato a lavorare presso la falegnameria dopo che io Pt_1
sono andato via. ha lavorato anche presso altre aziende, ma non so riferire con precisione. Non so Tes_2 riferire se dopo che è cessato il rapporto con la ditta “Il falegname” il abbia lavorato Pt_1
presso altre imprese.
ADR Io lavoravo dal lunedì al venerdì.”
Ebbene, come si evince dalla lettura delle dichiarazioni rese, qui integralmente riportate, non vi sono elementi che consentono di ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato dal
4.11.2012 al 3.6.2014.
Il teste in questione ha dichiarato di aver prestato attività per per circa due – tre mesi CP_1
dal settembre 2013 sicché lo stesso non poteva validamente riferire in ordine al più ampio periodo oggetto di accertamento. Né può ritenersi sufficiente ai fini della sola retrodatazione del rapporto di lavoro sin dal 4.11.2012 quanto riferito dal teste in modo del tutto generico ed impreciso in ordine al lavoro del in falegnameria già prima che lui iniziasse a lavorare. Pt_1
Non può poi tralasciarsi la assoluta genericità delle dichiarazioni rese dal teste che nulla ha riferito in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, all'orario di lavoro osservato dal ed alle attività dallo stesso svolte. Con la conseguenza che Pt_1
altrettanto non provata è la circostanza dello svolgimento di un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente previsto.
4 Del tutto irrilevante è poi la dichiarazione del secondo teste di parte ricorrente, Tes_3
escusso all'udienza del 4.7.2024, fratello del primo teste indotto di parte ricorrente,
[...]
il quale ha dichiarato di non conoscere il ricorrente e di averlo visto esclusivamente quando si recava in falegnameria dal fratello Anche in tal caso il teste intimato Testimone_1
non è a conoscenza diretta dei fatti di causa e quindi nulla può riferire in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Alla luce delle considerazioni esposte, appare evidente che le scarne o meglio del tutto carenti risultanze istruttorie non consentono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sul ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, dal novembre 2012 al giugno 2014 alle dipendenze dapprima della ditta individuale di FA UI e poi alle dipendenze della costituita nel gennaio Controparte_2
2014.
L'insufficienza della piattaforma probatoria in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso e con le modalità ivi descritte comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla sussistenza di un centro unico di imputazione.
In conclusione, può affermarsi che il rapporto di lavoro sia intercorso con la ditta individuale nella titolarità di ed esclusivamente per il periodo dal 5.12.2013 al 30.12.2013 CP_1
(data di scadenza del contratto), a tempo parziale per venti ore settimanali, come documentalmente provato, con conseguente rigetto di ogni ulteriore questione in ordine al diritto al pagamento di differenze retributive in ragione dell'attività lavorativa svolta, del maggior orario di lavoro osservato e in ragione delle modalità di cessazione del rapporto.
Così circoscritto l'oggetto dell'accertamento, e provata la sussistenza dei fatti costitutivi, va riconosciuto in favore del lavoratore il TFR e il rateo di tredicesima mensilità maturato nel corso del rapporto di lavoro come formalmente regolarizzato, in assenza della prova della corresponsione di tali emolumenti da parte del datore di lavoro su cui gravava l'onere della prova.
In ordine alle spettanze in questione, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento. La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
5 Tale principio vale per la tredicesima mensilità e per il trattamento di fine rapporto per cui è causa.
A questo punto va analizzata l'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dalla parte resistente. Sul punto deve evidenziarsi che è tempestiva - ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale, applicabile al caso di specie - la lettera di messa in mora notificata a il 31.12.2018 alla luce del dettato normativo dell'art. 2963 c.c. secondo cui se CP_1
il termine di prescrizione scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Ebbene, nel caso di specie, si precisa che il termine quinquennale, decorrente dal 30.12.2013, scadeva il 30.12.2018, nella giornata di domenica secondo il calendario comune, sicché lo stesso è prorogato al 31.12.2018, data nella quale è pacificamente stata ricevuta la lettera di messa in mora inviata al resistente . CP_1
Quindi, pur ritenendo la natura recettizia dell'atto di interruzione della prescrizione, deve ritenersi che l'eccezione sollevata dal resistente sia infondata.
Venendo infine alla quantificazione delle somme riconosciute, tenuto conto della natura a tempo parziale per venti ore settimanali e della durata del rapporto di circa un mese, delle mansioni svolte dal e della retribuzione corrisposta come indicata in ricorso, si ritiene Pt_1
di poter condannare nella qualità di datore di lavoro del ricorrente, al pagamento CP_1 in favore di quest'ultimo della complessiva somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 432 c.p.c. di euro 180,00, di cui € 82,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di riconoscimento delle spettanze (TFR e tredicesima) nei limiti del rapporto ritenuto accertato, con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o istanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di e si liquidano CP_1
come in dispositivo, tenuto conto del decisum, della non complessità della causa e dello svolgimento dell'istruttoria, ai sensi del DM 55/2014, come successivamente aggiornato. Si ritiene equo invece compensare le spese di lite tra il ricorrente e la società Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 180,00 di cui a titolo di € 82,00 a titolo Parte_1
6 di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in € 450,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) compensa le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta Controparte_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.4.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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