Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:07 mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 159/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENSI Parte_1 C.F._1
MICHELE e dell'avv. MENSI LAVINIA
PARTE RICORRENTE
Contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1
Controparte_2
IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F. ,
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAIORANO GESSICA
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F.
, con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO P.IVA_3
PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9
CCNL scuola, pari a € 1.420,95 per le differenze retributive maturate sulla retribuzione percepita negli ultimi 5 anni oltre alle somme dovute a titolo di differenze retributive negli anni precedenti e nelle ulteriori somme dovute a titolo di maggiorazione dell'assegno pensionistico percepito a partire dal 1.9.21 o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetarla dal dovuto al saldo, in ogni caso entro lo scaglione di valore”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato nell'area professionale personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola primaria, con decorrenza giuridica ed economica dall'1settembre 2007 quale vincitrice di concorso. Lamentava la che la ricostruzione di Pt_1 carriera operata dall'Amministrazione convenuta sulla base della legge nazionale, superato l'anno di prova dopo l'immissione in ruolo, aveva originato una discriminazione vietata ex art. 4 Direttiva
1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato. L'odierna attrcie, in altri termini, lamenta in ricorso di aver subito una discriminazione, rilevante ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, in punto di corresponsione dello stipendio rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato in assenza di ragioni obiettive a giustificazione di tale differenziazione di trattamento retributivo, di talché la stessa si è vista illegittimamente “ritardare” la corresponsione dei miglioramenti economici derivanti alla progressione stipendiale (per scaglioni). La poi, deduceva che il servizio prestato da essa Pt_1 ricorrente dall'1.9.2018 al 31.8.2019 non veniva valutato ai fini della progressione di carriera per effetto di un provvedimento disciplinare con il quale era stata disposta la sospensione pagina 2 di 9 dall'insegnamento per n. 3 giorni, sanzione poi convertita in avvertimento scritto e, parimenti, non era computato l'anno 2013.
Si costituiva il variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso Controparte_1 del quale, pertanto, chiedeva il rigetto argomentando sulla scorta della normativa primaria ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione ed evidenziando altresì una discrepanza nel calcolo del servizio tra quello indicato in ricorso e quello svolto dalla scuola.
Si costituiva altresì INPS dichiarandosi pronto a ricevere la contribuzione eventualmente dovuta dal CP_3
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, e previa CTU contabile, era infine discussa alla udienza odierna e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Giova anzitutto ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che, “l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. Cass., Sez. Lav., 31149/2019).
In sostanza, per valutare la compatibilità della normativa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre-ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 D.Lgs. 297/1994 (dove invece vengono valorizzati i periodi non lavorati: 180 gg = 1 anno intero).
Nel caso di specie, secondo quanto dedotto in ricorso, risulta che prima Parte_1 dell'immissione in ruolo, abbia lavorato in virtù di contratti a tempo determinato presso scuole statali per complessivi 7 anni e 9 mesi e le sono stati riconosciuti 6 anni, 10 mesi e 18 giorni di anzianità pre-ruolo, con una differenza di 11 mesi e 18 giorni.
pagina 3 di 9 Con la propria memoria difensiva il convenuto riconosceva un totale di giorni di servizio CP_1 pre-ruolo desumibili dal certificato di servizio di 7 anni, 10 mesi e 18 giorni e conseguentemente la ricorrente, con note autorizzate del 18.11.2022, aderiva a tale conteggio.
Pertanto, sussistono le condizioni per disapplicare la normativa di cui all'art. 485, D. Lgs. 297/1994
e per l'effetto deve dichiararsi il diritto di al riconoscimento, alla data del Parte_1
1.9.2007, di 7 anni, 10 mesi e giorni 18 di servizio pre-ruolo agli effetti della ricostruzione della carriera (aspetto in relazione al quale, come detto, anche le parti hanno concordato).
Sotto altro profilo, poi, come anticipato, la deduce da un lato che non le era riconosciuto, Pt_1 nella ricostruzione di carriera, il servizio prestato dall'1.9.2018 al 31.8.2019 in ragione della sospensione dal servizio dal giorno 23 gennaio 2019 al giorno 25 gennaio 2019, sanzione poi convertita nell'avvertimento scritto e, dall'altro, che non le era computato, sotto il profilo giuridico, il periodo compreso tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2013.
Ora, in punto, sotto il primo profilo non può mancare di osservarsi che, come pure rilevato a verbale di udienza del 18.6.2024, l'unica differenza tra il conteggio della scuola e quello della ricorrente attiene alla valutazione dell'anno 2013 o meno.
In punto deve allora osservarsi che l'art. 9, co. 21 del D.L. 78/2010, come noto, prevede “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Dalla lettura della disciplina della ricostruzione di carriera richiamata anche in ricorso emerge chiaramente che l'anzianità di servizio c.d. pre-ruolo produce effetti in primo luogo giuridici da cui derivano (solo) in seconda battuta anche effetti economici, nei limiti di cui all'art. 485 D. Lgs.
297/94 e dell'art. 4, co. 3, L. 399/1988; il tenore letterale dell'art. 9, co. 21 D.L. 78/2010, rivela pagina 4 di 9 invece la volontà del Legislatore di escludere, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica i soli effetti economici quanto al servizio prestato nell'anno 2013 (unico oggetto di contestazione nel caso di specie).
Deve poi rilevarsi che, nelle more del presente giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che “(..)
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi edegli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici»ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di unadisciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato pagina 5 di 9 che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere Controparte_4 dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_5
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi
[...] previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto
2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni direcupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito deglistanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122. ». 2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1 economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento pagina 6 di 9 delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del
2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012. (..)2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nellefasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_1 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.” (cfr., in parte motiva, Cass., Sez. Lav., 13619/2025).
Sollevato il contraddittorio delle parti sulla pronuncia appena richiamata il procuratore della ricorrente rinunciava alla domanda per differenze retributive e contributive con riferimento all'A.S.
pagina 7 di 9 2013 e, diversamente da quanto precisato con le note del 22.5.2025, richiamato l'allegato 6 all'elaborato peritale, insisteva unicamente per la condanna del all'adozione di un nuovo CP_1 decreto che collocasse la in fascia 21, entro l'agosto 2021, chiedendo la condanna alle Pt_1 differenze retributive e contributive con riferimento al cedolino di agosto 2021.
Il procuratore del , per parte sua, preso atto delle rinunce si associava “alla richiesta di parte CP_1 ricorrente in punto di ipotesi sub a)” dell'elaborato peritale (cfr. verbale di udienza del 3.6.2025).
Veniva, dunque, chiamato a chiarimenti in punto il CTU nominato il quale affermava “considerando che la sia posta in fascia 21 entro l'agosto 2021, per l'ultimo mese in cui era in forza vi sono differenze Pt_1 retributive pari a 183,71 euro lordi di cui 12,67 di incidenza TFR” (cfr. verbale di udienza odierna), mentre i procuratori tutti prendevano atto dei chiarimenti resi senza muovere alcuna critica.
Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi delle conclusioni del CTU, tenuto conto delle rinunce formulate dal procuratore della ricorrente (cfr. verbale di udienza del 3.6.2025 e verbale di udienza odierna) deve concludersi per la condanna del resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive in misura pari ad euro 183,71 lordi (comprensivi di euro 12,67 di incidenza
TFR) e conseguente regolarizzazione contributiva.
Sull'importo in questione, poi, spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
La novità della questione relativa all'anno 2013 e il contrasto esistente in materia nella giurisprudenza di merito in uno col dato che il precedente di legittimità specifico sulla questione per cui è causa è intervenuto solo nel maggio 2025 giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente ed il . CP_1
Nei rapporti con l'INPS, del pari, appare equa la compensazione integrale delle spese di lite essendo, come detto, l' convenuto in giudizio solo per motivi processuali in relazione alla CP_6 domanda di regolarizzazione ed avendo l'Ente unicamente chiesto l'esonero dal pagamento delle spese in caso di condanna. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico del resistente attesa la soccombenza in punto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di all'atto della immissione in ruolo al Parte_1 riconoscimento integrale dei periodi di servizio effettivamente prestati alle dipendenze del in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato nei Controparte_7
pagina 8 di 9 termini indicati in parte motiva e ordina al di provvedere Controparte_7 all'adozione di un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera che tenga conto di tali periodi e di quanto argomentato in parte motiva;
- condanna il al pagamento a favore di Controparte_7 Parte_1 delle differenze stipendiali pari a € 183,71, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94;
- condanna il a regolarizzare la posizione contributiva di Controparte_7 in conseguenza delle differenze stipendiali sopra riconosciute;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico del
[...]
. Controparte_7
LIVORNO, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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