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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/04/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GAIARDONI LUCILLA, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GAIARDONI LUCILLA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui alle note sostitutive di udienza dep. 04/04/2025, contenenti le condizioni congiunte di separazione come modificate rispetto al ricorso originario, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto delle note sostitutive di udienza dep. 04/04/2025, contenenti le condizioni congiunte di separazione,
come modificate rispetto al ricorso originario;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (parte resistente nata in [...]; entrambe le parti sono residenti in Italia); CP_1
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19 UE,
che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della pagina 2 di 4 domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento (CE)
n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare,
poiché nel caso di specie madre e prole risiedono abitualmente in provincia di
Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alla domanda di separazione, in base all'art. 8 del Regolamento (UE) n.
1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il Protocollo
pagina 3 di 4 dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto,
dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto che, nel merito, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui alle note sostitutive di udienza dep. CP_1
04/04/2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune competente (matrimonio celebrato il 17/05/2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di FORLI' (FC) al Num. 11 - PARTE 2 - SERIE A - ANNO 2015).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GAIARDONI LUCILLA, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GAIARDONI LUCILLA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui alle note sostitutive di udienza dep. 04/04/2025, contenenti le condizioni congiunte di separazione come modificate rispetto al ricorso originario, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto delle note sostitutive di udienza dep. 04/04/2025, contenenti le condizioni congiunte di separazione,
come modificate rispetto al ricorso originario;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (parte resistente nata in [...]; entrambe le parti sono residenti in Italia); CP_1
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19 UE,
che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della pagina 2 di 4 domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento (CE)
n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare,
poiché nel caso di specie madre e prole risiedono abitualmente in provincia di
Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alla domanda di separazione, in base all'art. 8 del Regolamento (UE) n.
1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il Protocollo
pagina 3 di 4 dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto,
dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto che, nel merito, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui alle note sostitutive di udienza dep. CP_1
04/04/2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune competente (matrimonio celebrato il 17/05/2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di FORLI' (FC) al Num. 11 - PARTE 2 - SERIE A - ANNO 2015).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4