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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 22.6.2022 al n. 1177 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Pistoia n. 1029 pubblicata il 13.12.2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
Parte_1 corrente in Pistoia, e elettivamente Parte_2 domiciliati in Pistoia, presso e nello studio dell'avv.
Alessandro Fagni, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado
-appellanti- contro
Controparte_1
-appellata contumace- nonché contro
per il Controparte_2 tramite della mandataria Controparte_3
corrente in Torino, elettivamente domiciliata in
[...]
1 Firenze, presso e nello studio dell'avv. Andrea Ghelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-terza intervenuta-
All'udienza dell'8-10.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI: per Parte_1
e : Parte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- riformare la sentenza n. 1029/2021, Repert. n.
2169/2021, del 13.12.2021, pubbl. il 13.12.2021, del
Tribunale di Pistoia:
1) nel punto in cui respinge le domande attoree sull'erroneo presupposto che fosse onere di parte attrice depositare il contratto di conto corrente;
2) nella parte in cui ritiene inattendibile
l'espletata CTU per la pretesa carenza documentale e, per
l'effetto,
Voglia accogliere le conclusioni formulate in atto di citazione di primo grado come riportate di seguito:
1. Accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata in concreto dalla banca convenuta nei rapporti di c/c n.
3485.30 e n. 68771.92 e conseguentemente dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione (o in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo);
2. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sui predetti c/c, applicando in luogo degli stessi, ai sensi dell'art.
2 1284, comma 3, c.c., gli interessi al saggio legale tempo per tempo;
3. Accertare e dichiarare la nullità della pattuizione relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto nei rapporti intrattenuti dagli attori con la banca perché non concordata e comunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto o priva di causa negoziale, ordinando che i saldi dei contratti di conto corrente in questione siano depurati della commissione stessa;
4. dichiarare illegittimi e quindi non dovuti gli addebiti operati dalla banca in virtù della c.d. pratica del “gioco delle valute”, ovvero di antergazione e/o postergazione dei “giorni di valuta” a danno dell'utente, nonché per l'applicazione di spese forfettarie, ordinando che i saldi dei contratti di conto corrente siano ricalcolati senza detti importi;
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, perché eccedente il c. d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento (come da tabella allegata alla CTP) con
l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2 comma c.c. della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
6. Accertare e dichiarare la violazione da parte della delle regole di correttezza e buona CP_4 fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
7. per effetto di tutte le suddette violazioni, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto bancario per grave inadempimento dell'istituto;
3
8. rideterminare ed accertare l'effettivo “dare ed avere” tra le parti in costanza dei rapporti di c/c dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge;
9. in virtù del predetto accertamento, condannare la
previa compensazione fra poste attive e CP_4 passive, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, prudentemente quantificate in €
112.408,16, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa;
10. accertare e dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia
e/o nullità delle fideiussioni rilasciate in suo favore e che nulla deve il Sig. in qualità di Parte_2 garante della società;
11. Condannare la banca, oltre alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite per le causali appena illustrate ai precedenti punti, al risarcimento di tutti i danni subiti o subendi patiti dagli istanti in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 e 2059 c.c., comprese le spese sostenute per la CTP, quelle per il tentativo di conciliazione e quelle per la fase stragiudiziale del processo, osservandosi come nella condotta della banca sia astrattamente ravvisabile il reato di appropriazione indebita;
il tutto da determinarsi equitativamente da parte del Tribunale e fin
d'ora quantificato in euro 5.000,00;
12. condannare la banca al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme indebitamente percepite, nonché di quelle liquidabili a titolo di risarcimento, somma che - ove restituita e posseduta ex tunc - sarebbe stata investita per ricavarne
4 un lucro finanziario, determinando in via equitativa detta somma di denaro secondo i criteri di cui all'art.
2056 co. I° c.c., e quelli del più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995,
n. 1712);
13. condannare la banca alla consegna della documentazione bancaria relativa all'incasso delle cambiali precisamente indicate negli allegati al presente atto, n. 13, 14, 15 e 16 già indicati;
14. condannarla ex art. 96 c.p.c. al pagamento all'attrice della somma di euro 10.000,00 o quella minore
o maggiore ritenuta di giustizia;
15. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, comprensiva anche delle spese per l'attivazione del tentativo di conciliazione”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello avversario in quanto completamente infondato in fatto e in diritto.
Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese e ai compensi anche del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(ora Parte_1 [...]
- di seguito anche solo Parte_1 la “ ”) e quest'ultimo in Pt_3 Parte_2 proprio e quale garante della Società, convenivano in giudizio (di Controparte_1 seguito anche solo “ O “ ) al fine di sentirla CP_5 CP_4 condannare, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti, alla restituzione della somma di euro
112.408,16 dalla Banca indebitamente percepita a titolo
5 di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto e di irregolare antergazione e postergazione delle valute, come da perizia di parte che veniva allegata.
Esponevano in particolare gli attori che i rapporti di conto corrente n. 3485.30 e di conto anticipi s.b.f.
n. 68771.92 intrattenuti dalla Società con la dal CP_4
1994 difettavano di regolare pattuizione scritta, rendendo perciò illegittime le condizioni economiche applicate nel corso del rapporto bancario nonché priva di efficacia la garanzia fideiussoria rilasciata da
Deducevano quindi gli attori il Parte_2 comportamento non corretto tenuto dalla che neppure CP_4 aveva dato seguito alle istanze ex art. 119 TUB avanzate dalla Società al fine di ottenere la richiesta documentazione contrattuale e contabile. Concludevano quindi gli attori chiedendo, oltre alla restituzione dell'indebito di cui sopra, la condanna di : - al CP_5 risarcimento dei danni sia patrimoniali, comprensivi delle spese sostenute per la ctp, per il tentativo di conciliazione e per la fase stragiudiziale, sia di quelli non patrimoniali, derivanti dal mancato godimento delle somme indebitamente percepite;
- al pagamento di euro
10.000 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.; -alla consegna della documentazione relativa all'incasso delle cambiali indicate negli allegati 13, 14
e 15 dell'atto di citazione.
In via istruttoria avanzavano gli attori istanza ex artt. 119 TUB e 210 c.p.c., volta all'acquisizione degli estratti conto mancanti e della documentazione riguardante i contratti di apertura di credito, chiedendo altresì disporre ctu contabile.
Non si costituiva inizialmente che veniva CP_5 pertanto dichiarata contumace.
6 La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile.
si costituiva in giudizio ad istruttoria CP_5 conclusa chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice nonché l'integrazione della ctu con i conteggi effettuati;
richiesta che tuttavia veniva respinta dal
Tribunale in quanto avanzata tardivamente.
Con sentenza n. 1029 pubblicata il 13.12.2021 il
Tribunale di Pistoia rigettava la domanda degli attori in quanto sfornita di supporto probatorio, stante la mancanza del contratto di apertura del c/c e della serie completa degli estratti conto;
conseguentemente, giudicava non utilizzabili le risultanze della ctu espletata;
compensava, infine, le spese di lite avuto riguardo alla condotta poco collaborativa della Banca costituitasi tardivamente.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, hanno interposto gravame Parte_1
(già e
[...] Parte_1 chiedendo, in accoglimento del Parte_2 proposto appello, la riforma integrale della impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione così riassumibili:
- erronea e contraddittoria motivazione sulla pretesa violazione dell'onere probatorio
- erronea e contraddittoria motivazione riguardo la pretesa inattendibilità della CTU perché basata su documentazione incompleta; hanno quindi reiterato gli appellanti le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di primo grado, chiedendo, in sintesi: - accertare e dichiarare la nullità degli addebiti illegittimamente applicati a titolo di interessi anatocistici, di interessi usurari, di commissione di massimo scoperto, di erronea
7 regolamentazione delle valute, di spese e commissioni e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare avere tra le parti con condanna della alla restituzione di CP_4 dette somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quantificate in euro 112.408,16 o nella maggior o minor somma accertata in corso di causa;
- accertare per l'effetto l'inefficacia e/o nullità della fideiussione rilasciata da e che nulla Parte_2
è da lui dovuto;
- condannare la al risarcimento CP_4 dei danni ex artt. 1337, 1338, 1366, 1376 e 20159 c.c., comprese le spese sostenute per la ctp, per il tentativo di mediazione e per la fase stragiudiziale, da quantificarsi in euro 5.000,00 o in via equitativa;
- condannare la al risarcimento del danno da lucro CP_4 cessante in ragione del mancato godimento delle somme indebitamente riscosse;
-condannare la banca alla consegna della documentazione relativa all'incasso delle cambiali come indicate negli allegati 13, 14, 15 e 16 prodotti in primo grado;
condannare la ex art. 96 CP_4
c.p.c. al pagamento della somma di euro 10.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, hanno reiterato gli appellanti la richiesta di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Si è costituita in giudizio Controparte_2
per il tramite della mandataria
[...] [...]
quale soggetto subentrato, per Controparte_3 effetto di scissione, nei rapporti a
[...]
a sua volta concludendo per il Controparte_1 rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza dell'8-10.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata
8 trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto le domande da essi avanzate sfornite di prova in ragione della mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente in esame, senza considerare che gli stessi ne avevano contestato l'inesistenza e la non aveva fornito prova CP_4 contraria.
Deducono altresì gli appellanti che, in ogni caso, il primo Giudice avrebbe dovuto quantomeno accogliere la domanda con riguardo all'anatocismo essendo a tal fine irrilevante la produzione del contratto.
Il motivo è fondato per quanto riguarda quest'ultimo rilievo.
Dagli atti di causa risulta infatti che il conto corrente in esame sia stato aperto dalla Società nel
1994, periodo nel quale vigeva la nullità ex art. 1283
c.c. di qualsiasi forma di capitalizzazione nei rapporti bancari: ciò, fino alla modifica dell'art. 120 TUB (ad opera dell'art. 25, commi 1 e 2, d.lgs. 4.8.1999, n. 342) che ha demandato al CICR di stabilire le modalità di adeguamento da parte dell'istituto bancario per l'applicazione dell'anatocismo con pari periodicità anche per i contratti stipulati anteriormente al 22.4.2000
(data di entrata in vigore della delibera CICR del
9.2.2000), quindi, anche per il contratto in esame.
Ciò detto, considerato che la non ha dimostrato CP_4 di essersi adeguata alla nuova normativa che, nella specie, avrebbe richiesto la prova dell'avvenuta specifica approvazione per iscritto della relativa
9 clausola da parte della è da Controparte_6 considerarsi illegittima l'applicazione della capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della richiamata Delibera CICR
(cfr. sul punto Cass., sez. I, sent., 19.5.2020, n. 9140 richiamata dalla più recente Cass., sez I, sent.,
4.11.2024, n. 28215).
Discende da quanto sopra che il primo Giudice, pur in assenza del contratto di apertura del c/c ed anche in virtù della pronuncia della Cassazione n. 6480 del 2021 che peraltro richiama in motivazione (cfr. pp.
3-4 sentenza impugnata), avrebbe dovuto dichiarare illegittima l'applicazione degli interessi anatocistici.
Ad ogni modo, nel quesito posto al ctu il Tribunale aveva correttamente chiesto al consulente di epurare il c/c n. 3485 degli interessi anatocistici per l'intero periodo considerato (partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto prodotto in giudizio relativo al terzo trimestre 1999 – doc. 33 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.): degli esiti della espletata ctu si terrà pertanto conto ai fini della determinazione del saldo finale, fatto salvo quanto si dirà a breve.
Per quanto riguarda la dedotta usurarietà degli interessi applicati ed illegittimità della commissione di massimo scoperto il discorso è infatti diverso e ai fini della loro disamina non può prescindersi dal contenuto delle relative pattuizioni contrattuali, della cui produzione in giudizio restava onerata nella specie la
Società correntista.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente
“ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei
10 pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/ 2022, n. 35979;
19/01/2022, n. 1550; Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n.
33009)” precisandosi anche che “nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della Banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 119 non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte
l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (cfr. Cass., Sez. I,
29/11/2022, n. 35039)” (così in motivazione Cass., sez.
I, 29/08/2023, n.25417; vedi anche, in motivazione, Cass. sez. I, 29/02/2024, n.5369).
Il conto corrente ordinario n. 3485, come si è già detto, risale al 1994 mentre la prima missiva ex art. 119
TUB con cui è stata richiesta “copia del contratto di apertura di conto corrente del 1995 sottoscritto dal sig.
è stata avanzata dalla Società Parte_2 correntista in data 23.2.2015 (doc. 7 citazione I° grado), ossia vent'anni dopo l'apertura del conto corrente medesimo e senza che, in precedenza, la Società
11 abbia mai contestato, sempre in via stragiudiziale, il mancato rispetto delle previsioni ex art. 117 TUB quanto alla forma scritta del contratto.
La non era quindi tenuta alla conservazione CP_4 della documentazione contrattuale (come del resto di quella contabile) oltre il termine decennale (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020, n. 12178:
“il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”), conseguendone l'assenza di responsabilità in capo alla stessa per non aver dato seguito alle richieste ex art. 119 TUB avanzate dalla Società.
In mancanza, pertanto, della necessaria documentazione contrattuale non si può procedere alla declaratoria di nullità dei tassi di interesse applicati né della commissione di massimo scoperto.
Ne consegue che il saldo finale del c/c n. 3485 alla data del 31.10.2016 deve rideterminarsi in euro 73.979,66
a credito per la Società (partendo dal saldo negativo pari ad euro -61.853,58, risultante dall'estratto c/c alla medesima data, cfr. doc. 1 citazione I° grado, al quale va sommato l'importo degli interessi pari ad euro
135.833,24 quantificato dal ctu – cfr. p. 25): somma della quale l'odierna appellata è tenuta alla restituzione in favore della Società correntista, essendo il c/c in esame stato chiuso a far data dal 3.2.2017
(come da comunicazione di del 22.6.2017 - cfr. doc. CP_5
30 citazione I° grado), il tutto oltre interessi legali dalla notifica della domanda di mediazione, trattandosi di debito di valuta e non avendo la società correntista
12 dedotto specifico danno da ritardo e non potendosi la considerarsi versare in mala fede. CP_4
Non si tiene invece conto dei ricalcoli effettuati sul conto anticipi trattandosi di conto tecnico sul quale, come affermato dal ctu (p. 25), non poteva prodursi l'effetto anatocistico.
Il secondo motivo di gravame – con cui viene censurata la decisione del primo Giudice di disattendere le risultanze della ctu in quanto redatta in assenza della necessaria documentazione contrattuale – risulta quindi anch'esso fondato nei termini di cui sopra e deve ritenersi assorbito in ragione del parziale accoglimento del primo motivo.
Alla luce di quanto sopra, l'appello merita parziale accoglimento con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Risultando il saldo finale a credito per la Società correntista, nulla è pertanto dovuto da Parte_2
nella sua qualità di fideiussore della Società
[...] medesima.
Non vi sono invece i presupposti per il richiesto risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non avendo gli appellanti allegato alcun effettivo pregiudizio subito in conseguenza della condotta della
, risultando del tutto irrilevante la prospettazione CP_4 di un danno meramente ipotetico.
Neppure sussistono le condizioni per la condanna della Banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c. essendo comunque risultate fondate le sue argomentazioni in punto di onere probatorio per quanto riguarda la questione degli interessi usurari e della commissione di massimo scoperto.
(già Parte_1
ha, infine, diritto Parte_1
13 alla consegna della documentazione attestante il regolare incasso delle cambiali indicate negli allegati 13 e ss. all'atto di citazione in primo grado, come da sue richieste avanzate in data 5 novembre 2014 e 25 novembre
2014 (docc. 14 e 15 citazione I° grado).
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione
– oggetto della effettiva contestazione – da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 - ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado (valori medi) e ai sensi del D.M.
147/2022 per il secondo grado (valori medi senza la fase istruttoria) e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio che ha visto gli odierni appellanti per lo più vittoriosi, sono compensate per 1/5 e poste a carico dell'odierna appellata per i restanti 4/5.
Le spese della ctu contabile espletata nel primo grado di giudizio vengono ripartite come sopra e sono compensate per 1/5 e poste a carico dell'odierna appellata per i restanti 4/5.
Si riconosce, infine, il diritto degli appellanti al rimborso dei 4/5 delle spese sostenute nella fase stragiudiziale e per la procedura di mediazione ammontanti, rispettivamente, ad euro 2.000,00 ed euro
910,92, come da documentazione allegata (docc. 21 e 19-20 citazione I° grado) nonché dei costi per la perizia di parte, pari ad euro 1.172,00 come da fattura allegata
(doc. 31 citazione I° grado).
I capi di condanna sono disposti a carico solidale di e Controparte_1 [...]
in ragione di quanto disposto Controparte_2 dall'art. 2506-quater, ult. comma, c.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione,
14 sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza
[...] Parte_2 del Tribunale di Pistoia n. 1029 pubblicata il
13.12.2021:
1) accoglie parzialmente l'appello e ridetermina in euro 73.979,66 il saldo finale del c/c n. 3485 alla data del 31.10.2016 a credito della società correntista e, per l'effetto, condanna Controparte_1
e in Controparte_2 solido fra loro, alla restituzione di detto importo in favore di
[...]
(già Parte_1 [...]
, oltre interessi Parte_1 legali dalla notifica della domanda di mediazione al saldo;
2) dichiara che nulla è dovuto da Parte_2
nella sua qualità di garante di
[...] [...]
(già Parte_1
; Parte_1
3) liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
4) dichiara tenute e condanna
[...]
e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido fra loro, alla CP_2 rifusione in favore di
[...]
e Parte_1 Parte_2
dei 4/5 di dette spese e compensa tra le
[...] parti il restante 1/5;
5) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 9.991,00 per compensi avvocato, CAP e
IVA, come per legge;
15 6) dichiara tenute e condanna
[...]
e Controparte_1 CP_2 Controparte_2
in solido fra loro, alla
[...] rifusione in favore di
[...]
e Parte_1 Parte_2
dei 4/5 di dette spese e compensa tra le
[...] parti il restante 1/5;
7) pone le spese della ctu contabile disposta nel primo grado di giudizio per i 4/5 a carico di e Controparte_1 [...]
in solido fra Controparte_2 loro, e per il rimanente 1/5 a carico solidale di Parte_1
(già
[...] Parte_1
) e;
[...] Parte_2
8) dichiara tenute e condanna
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
in solido fra loro, al rimborso
[...] in favore di Parte_1
e dei 4/5 delle
[...] Parte_2 seguenti somme: euro 2.000,00 per spese stragiudiziali, euro 910,92 per spese della procedura di mediazione ed euro 1.172,00 per spese relative alla consulenza tecnica di parte;
9) dichiara tenute Controparte_1
e
[...] Controparte_2 in solido fra loro, alla consegna in favore di
Parte_1
(già della Parte_1 documentazione attestante il regolare incasso delle cambiali indicate negli allegati 13 e ss. all'atto di citazione in primo grado.
Così deciso in Firenze, il 21.5.2025
Il Presidente rel.
16 17
Ludovico Delle Vergini