Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 29772/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 30.6.2021 da
Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dagli avv. Giuseppe
Lombardi, Marco Delle Noci, Francesca Benedetta Tremolada e Vincenzo Stancanelli, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in LA - via Barozzi, 1
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio de' Sanna e Roberto de' Sanna, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e successiva nomina, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in LA - piazza Mondadori, 4
- CONVENUTO -
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
nel merito quanto alla pronuncia dell'invalidità e/o inefficacia dei contratti di compravendita di masche- rine e filtri di ricambio conclusi inter partes
1) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 e ss. c.c. di tutti i contratti di acquisto di ma- scherine e dei relativi filtri di ricambio intercorsi fra e Parte_2 Parte_1 [...]
nel 2020, per le ragioni indicate in atti;
CP_2
ovvero, in via alternativa
2) annullare per vizio del consenso tutti i contratti di acquisto di Parte_3
del 2 e dei relativi filtri di ricambio intercorsi fra la e nel 2020, e Parte_1 CP_1
in particolare, per dolo determinante ai sensi dell'art. 1439 c.c., o, in subordine, per er- rore ai sensi degli artt. 1429, n. 2) e 1431 c.c., per le ragioni indicate in atti;
ovvero, in via alternativa
3) pronunciare la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. di tutti i con- tratti di acquisto di mascherine U-Mask Model 2 e dei relativi filtri di ricambio intercor- si fra la e nel 2020, per consegna di aliud pro alio, ovvero, in su- Parte_1 CP_1
bordine, per la mancanza delle qualità promesse o essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c.; quanto alla restituzione dei corrispettivi d'acquisto pagati da Parte_1
4) in conseguenza della nullità o, in alternativa, dell'annullamento o, in alternativa, della risoluzione, dei contratti di compravendita conclusi inter partes, condannare al- CP_1
la restituzione integrale delle somme versate da in corrispettivo degli ac- Parte_1
quisti di mascherine e filtri di ricambio venduti da , meglio dettagliate nel pre- CP_1
sente atto, e ammontanti a Euro 2.028.893,50, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei pagamenti fino all'effettiva restituzione (interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda); quanto al risarcimento del danno, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di
[...]
CP_2
5) con riferimento al danno patrimoniale, per la sola denegata ipotesi in cui non fosse ac- colta la domanda di nullità o annullamento o risoluzione dei contratti e di conseguente pagina 2 di 31 R.G. N. 29772/2021
restituzione del prezzo, condannare a un risarcimento pari a tutti gli esborsi so- CP_1
stenuti da per il pagamento dei corrispettivi d'acquisto delle mascherine e Parte_1
dei filtri di ricambio venduti da medesima, ammontanti a Euro 2.028.893,50, o CP_1
nella diversa somma che risulterà in causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ciascun esborso fino all'effettivo soddisfo;
6) sempre con riferimento al danno patrimoniale, in ogni caso, condannare al ri- CP_1
sarcimento pari ai costi sostenuti dalla per il confezionamento di mascherine e Pt_4
filtri e la predisposizione dei kit da distribuire al personale per l'importo di Euro 17.690 indicato in atti, o nella diversa somma che risulterà in causa, oltre rivalutazione e inte- ressi dalla data degli esborsi fino all'effettivo soddisfo;
7) con riferimento al danno non patrimoniale, in ogni caso, condannare al risarci- CP_1
mento del danno all'immagine subito dalla Banca, nella misura di Euro 100.000, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, per le ragioni indicate in atti;
in ogni caso
8) condannare al pagamento di compensi e spese di lite, oltre accesso- Controparte_1
ri, come per legge.
per Controparte_1
in via istruttoria
1) in modifica dell'ordinanza del 31.10.2023, disporre la rinnovazione della c.t.u. (con ri- petizione delle analisi da svolgersi a cura di altro laboratorio), per le ragioni dedotte nel- le “osservazioni del c.t.p. di parte convenuta sull'“esito delle prove effettuate presso il laboratorio RC s.r.l.” del 26.7.2023, nelle “osservazioni del c.t.p. di parte convenuta sulla “bozza di relazione consulenza tecnica d'ufficio” del 13.9.2023 e reiterate all'udienza del 26.10.2023, da intendersi qui interamente trascritte e ribadite;
2) rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, in quanto inammissibili e irrilevanti per le ragioni esposte nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 5.4.2022; nel merito pagina 3 di 31 R.G. N. 29772/2021
3) rigettare in toto ogni domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, man- dando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
in ogni caso
4) con vittoria delle spese processuali e dei compensi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del giudizio
[... Con atto di citazione notificato in data 30.6.2021, (di seguito anche solo Parte_1
) conveniva in giudizio (di seguito anche solo “ ”) ed Pt_5 Controparte_1 CP_1
esponeva quanto segue.
Nell'aprile del 2020, nel pieno della prima ondata di pandemia da Covid-19, aveva contattato
, start-up attiva nel settore delle biotecnologie, per l'acquisto di un innovativo model- CP_1
lo di mascherina, la , da fornire ai propri dipendenti. Parte_2
Sulla base delle dettagliate informazioni tecniche fornite da , che attestava una durata CP_1
protettiva fino a 150-200 ore e qualità paragonabili alle mascherine FFP3, la aveva de- Pt_4
ciso di acquistare in diverse tranche tali dispositivi. La fornitura si era protratta fino a novem- bre 2020, con la corresponsione totale da parte della di 2.028.893,50 Euro. Pt_4
A partire dal gennaio 2021, un noto programma televisivo aveva denunciato in numerose pun- tate i difetti delle mascherine e le irregolarità nel processo di valutazione dell'efficacia protet- tiva delle stesse. Nell'arco dei mesi successivi seguivano: (i) le indagini da parte dei NAS dei
Carabinieri, dalle quali erano emerse gravi violazioni da parte del laboratorio di analisi di
ZA che aveva certificato le caratteristiche delle;
(ii) il sequestro di al- Parte_2
cuni campioni di prodotto da parte della Procura della Repubblica di LA nel corso di un procedimento penale per frode in commercio (art. 515 c.p.); (iii) un provvedimento del
[...]
che aveva disposto in via d'urgenza il divieto di commercializzazione e il Parte_6
ritiro dal mercato delle mascherine;
(iv) l'avvio di un procedimento sanzionatorio dell'AGCM per pubblicità ingannevole.
Nel corso di tale periodo la aveva chiesto più volte informazioni e chiarimenti a Pt_4 [...]
, che tuttavia non aveva mai risposto in modo esaustivo. Nel marzo 2021, quindi, aveva CP_2
contestato il grave inadempimento commesso.
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Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità, l'annullamento o, in via alternativa, la risolu- zione dei contratti di vendita per aliud pro alio ovvero per mancanza di qualità essenziali e promesse, oltre che la restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva ritualmente , contestando le prospettazioni avversarie. CP_1
Affermava che le mascherine avevano le proprietà pubblicizzate e comunicate all'attore, co- me dimostrato dalla documentazione trasmessa. Evidenziava che il provvedimento del Mini- stero della Salute era stato annullato dal TAR Lazio e che il provvedimento dell'AGCM era stato impugnato per i medesimi vizi riscontrati nell'atto ministeriale.
Chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via istruttoria, disporsi c.t.u. sulle proprietà del- le . Parte_2
All'udienza del 13.1.2022 il giudice, su istanza delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alla successiva udienza del 25.5.2022 le parti chiedevano concordemente un breve differi- mento per trattative;
lo stesso accadeva all'udienza del 7.7.2022. All'udienza del 5.10.2022 le parti davano atto del fallimento delle trattative e il giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 24.10.2022 il giudice disponeva c.t.u.. All'udienza del 9.2.2023 il giudice dichiarava l'inammissibilità delle note difensive depositate dall'attore il 30.1.2023 e dal con- venuto il 25.1.3023 (nella sola parte successiva al paragrafo 3) e il 6.2.2023. Seguivano il giu- ramento del c.t.u., la formulazione del quesito e la fissazione dei termini.
All'udienza del 26.1.2023 il giudice autorizzava la produzione documentale chiesta dall'attore e si riservava sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti. A scioglimento della riserva, con or- dinanza del 31 ottobre 2023 il giudice, ritenuto non necessario procedere allo svolgimento di ulteriori indagini di laboratorio richieste dalla convenuta e considerata la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, trattenendo poi la causa in deci- sione con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
2. I fatti di causa
I fatti di causa possono riassumersi come segue, sulla base degli atti e della documentazione prodotta.
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Part 2.1. Il 7.4.2020 l'Ufficio Acquisti di scriveva a per l'acquisto di mascherine U- CP_1
Mask Model 2 da distribuire ai suoi ventiduemila dipendenti.
La rispondeva il giorno successivo, inviando dei link con la presentazione del prodot- CP_1
to e le relative certificazioni.
Anzitutto, trasmetteva la “scheda tecnica U-Mask model 2” (doc. 5 attore), nella quale si spiegava che la mascherina era costituita da due parti: “la prima riutilizzabile indefinitamente in quanto lavabile e sterilizzabile”, la cover, e la seconda “intercambiabile composta da 4 strati filtranti di cui uno antiproliferativo che permette una durata fino a 150/200 ore di uti- lizzo effettivo”, il refill.
Specificava che la mascherina forniva protezione “da e verso chi la indossa” e che essa costi- tuiva un dispositivo medico di Classe I - ossia, come si vedrà ampiamente, una mascherina chirurgica - fornita di marcatura CE. La certificazione dell'attività antibatterica del supporto
“Biolayer”, peculiare materiale contenuto nei filtranti delle mascherine, era stata rilasciata dal
“Laboratorio Clodia di ZA”.
Si certificava la conformità alla normativa tecnica vigente, tra cui la norma tecnica UNI EN
14683:2019 su “Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova”.
Dal secondo link inviato dalla produttrice era consultabile la “Certificazione dell'attività anti- batterica del supporto 'biolayer' contenuto nei filtranti facciali u-mask - report tecnico com- missionato da u-earth biotech limited”, redatto dal laboratorio di analisi microbiologiche
“Clodia” di ZA, datato 18.3.2020 (doc. 6 attore).
Nella certificazione si attestava che “i test effettuati sui materiali di normale utilizzo per il confezionamento di maschere facciali con caratteristiche FFP2/N95 quindi utili al conteni- mento delle polveri e indicati per queste prove come 'materiali non trattati' hanno conferma- to la loro inefficacia nel contenere la proliferazione batterica;
gli stessi materiali abbinati al tessuto non tessuto trattato con antibatterico naturale “BIOLAYER MIX” hanno invece supe- rato sia singolarmente che assemblati in configurazione finale le prove microbiologiche e ri- sultano quindi paragonabili alle prestazioni di efficacia raccomandata per la protezione mi- crobiologica delle maschere facciali FFP3/N99 confermando quanto già indicato dai test ef- fettuati sul principio attivo naturale”.
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Dunque, tale certificazione si riferiva chiaramente a prestazioni di efficacia “paragonabili” a quella fornita dalle mascherine FFP3.
Ancora, nel documento si leggeva: “Test di invecchiamento e efficacia nel tempo. A seguito delle prove di invecchiamento sul principio attivo utilizzato (3 anni) possiamo affermare che Cont BioLayer Mix applicato su ha la stessa durata di vita alla produzione. In condizioni di normale utilizzo data la sollecitazione sui materiali dovuta sia a trazione meccanica che al microclima creato dalla respirazione (calore ed umidità) consigliamo un utilizzo della parte costituita da strati di TNT sovrapposti denominata “Refill” per un uso effettivo (anche in tur- ni separati) di massimo 200 ore consecutive. La parte esterna in Lycra invece può essere uti- lizzata per tempi legati alla vita stessa del tessuto in quanto lavabile a 40° con sterilizzanti specifici”.
Quindi, si attestava una durata del refill arrivava fino a 200 ore consecutive. Evidentemente si trattava di una peculiarità significativa rispetto alle “ordinarie” mascherine, generalmente “usa e getta”.
Il confronto con le è presente anche in un'altra parte dello stesso documento: C.F._1
“Reversibilità protettiva. I test fatti attraverso gli strati valgono in entrambe le direzioni, sono quindi protettivi per chi indossa la maschera ed impediscono la fuoriuscita di particelle di aria verso l'esterno. Ciò è possibile anche grazie all'assenza di una valvola (solitamente pre- sente nelle FFP2/ FFP3) limitando la diffusione di microparticelle dall'interno all'esterno altrimenti veicolati dal flusso d'aria respirato e non filtrato in uscita dalla valvola”.
inviava anche la dichiarazione di conformità CE del 24.3.2020, emessa “sotto la re- CP_1 sponsabilità esclusiva del fabbricante”, che attestava la conformità delle alle Parte_2
norme vigenti, tra cui la norma tecnica UNI EN 14683:2019 (doc. 7 attore).
Veniva altresì trasmessa l'avvenuta registrazione del prodotto presso il Ministero della Salute nell'elenco dei dispositivi medici classe I (ossia le mascherine chirurgiche).
Infine, anticipava alla potenziale acquirente le istruzioni d'uso e lavaggio inserite nel- CP_1
la confezione del prodotto (doc. 9 attore). La produttrice vantava di aver scoperto una moleco- la in grado di inibire la crescita di microbi e batteri, in modo da limitare fortemente il rischio di trasmettere il rischio di agenti patogeni umani. Tale “miscela polimerica” veniva fissata su uno strato di tessuto di filtrazione della mascherina, denominata “BioLayer”, per la protezione pagina 7 di 31 R.G. N. 29772/2021
di chi indossava il dispositivo e delle persone circostanti. In dette istruzioni si specificava che grazie a tale tecnologia avanzata il refill rimaneva attivo “contro i patogeni per un massimo di
150-200 ore di uso respiratorio effettivo” e la mascherina avrebbe fornito “una protezione ineguagliabile contro la contaminazione incrociata rispetto alle mascherine chirurgiche, alle maschere N95/FPP” e a tutte le maschere da smog riutilizzabili”.
Sulla base della documentazione fornita, la decideva di acquistare le attraverso Pt_4 Pt_2
diversi ordini effettuati fino a gennaio 2021, dapprima relativi alle mascherine nella loro inte- rezza, in seguito ai soli refill.
Gli ordini e i relativi costi sono stati ricostruiti puntualmente dall'attore, per un costo totale di
2.028.893,50 Euro (cfr. pp. 60 e 61 dell'atto di citazione). Tale ricostruzione non è stata con- testata dalla convenuta e, in ogni caso, risulta pienamente provata dai documenti depositati con l'atto introduttivo del giudizio. Inizialmente si pattuiva un prezzo di 20,50 Euro + Iva per ciascun dispositivo;
successivamente di Euro 19,82 + Iva per ogni mascherina completa di fil- tro e di 7,60 Euro + Iva per ogni filtro di ricambio (successivamente l'Agenzia delle Entrate chiariva l'esenzione Iva in base alla disciplina emergenziale).
Già nel maggio 2020 l'acquirente aveva riscontrato e segnalato delle prime anomalie, come il deterioramento precoce di alcuni filtri. Tuttavia, in tali occasioni la produttrice si dimostrava collaborativa e procedeva alla sostituzione del prodotto difettoso, ribadendo che il filtro era progettato per mantenere una capacità di filtraggio per almeno 150-200 ore di utilizzo effetti- vo (doc. 21, risposta di del 22.5.2020 alla Banca). CP_1
2.2. È a causa dei numerosi servizi di “inchiesta” della trasmissione Striscia La Notizia, andati Part in onda da gennaio a marzo 2021, che iniziava davvero a dubitare dell'attendibilità delle informazioni trasmesse dalla produttrice e dell'efficacia delle mascherine acquistate. Nel mi- rino del programma televisivo vi era, in particolare, l'effettiva capacità filtrante delle Pt_2
che, contrariamente a quanto dichiarato dalla produttrice, sarebbe stata persino inferiore alle comuni mascherine chirurgiche, le quali, naturalmente, avevano un costo di gran lunga infe- riore. Il programma televisivo denunciava anche la confusione ingenerata nel pubblico tra le mascherine in questione, registrate come chirurgiche presso il Ministero competente, e le
FFP2/FFP3, di categoria superiore.
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Il contenuto dei servizi veniva riportato anche dalla stampa (doc. 43 attore, articolo del Cor- riere della ). Pt_7
L'agenzia Ansa diffondeva poi la notizia del sequestro disposto dalla Procura di LA di mascherine nell'ambito di un procedimento penale per il reato di frode nell'esercizio Pt_2
del commercio. Le analisi di laboratorio effettuate nel corso delle indagini avrebbero appurato una capacità di filtraggio ben inferiore a quello dichiarato dalla società (doc. 47 attore).
I servizi televisivi e la stampa rendevano noto, ancora, che il laboratorio “Clodia” di ZA, che aveva certificato le qualità delle come da documento trasmesso alla (doc. Pt_2 Pt_4
6 attore), era stato sottoposto a sequestro penale per mancanza di autorizzazioni sanitarie ed esercizio abusivo della professione da parte del suo direttore.
Come esposto in premessa, la veniva a conoscenza anche dell'avvio di un procedimen- Pt_4
to da parte dell'AGCM (doc. 61 attore). In sintesi, l'Autorità Indipendente contestava alla start-up di svolgere attività di commercializzazione con modalità ingannevoli e aggressive e di pubblicizzare un prodotto privo della capacità filtrante dichiarata e in assenza di un'adeguata prova in merito all'efficacia protettiva per 150/200 ore. Ancora, l'AGCM ritene- va che il prodotto sarebbe stato impropriamente comparato con dispositivi di protezione indi- viduale, quali le FFP3.
Infine, il Ministero della Salute adottava un provvedimento d'urgenza di ritiro dal mercato delle mascherine con divieto di commercializzazione, a fronte delle rilevate irregolarità e per prevenire rischi rilevanti per la salute (doc. 62 attore, nota ANSA).
Apprese tali notizie allarmanti, la sospendeva i pagamenti in corso e chiedeva rassicu- Pt_4
razioni a (doc. 41 attore). CP_1
rispondeva negando la veridicità dei servizi di Striscia La Notizia e ribadendo la con- CP_1
formità dei prodotti alla normativa vigente. Inviava alla Banca ulteriori certificazioni e test di
2 (doc. 55 attore), tra cui: un test tossicologico volontario del laboratorio “Vi- Parte_2 troscreen” di LA (doc. 56 attore), il referto delle prove di filtrazione batterica richiesto dalla norma UNI EN 14683:2019 emesso da laboratorio “Clodia” di ZA nel marzo 2020
(doc. 57 attore), gli esiti delle altre prove previste dalla norma 14683 per le maschere facciali a uso medico (respirabilità e pulizia microbica) e di valutazione biologica effettuate dall'Università di Bologna (doc. 58-60 attore).
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In particolare, con mail dell'11.2.2021 la società non solo rassicurava nuovamente la Banca, ma ribadiva che le prestazioni di vista la sua particolare struttura, erano superiori a Pt_2
quelle di una semplice mascherina chirurgica e che il prodotto era utilizzabile fino a 200 ore
(doc. 64 e 65 attore).
Anche a fine febbraio del 2021, tuttavia, il suddetto programma televisivo metteva in luce ul- teriori irregolarità delle mascherine, puntualizzando che i test effettuati sulle da vari Pt_2
enti (come l'Università di Bologna o il laboratorio milanese “Vitroscreen”) erano stati effet- tuati solo su base bibliografica, non su campioni di prodotto.
Quanto al test del laboratorio “Clodia”, trasmesso anche alla in fase di trattative, si evi- Pt_4
denziava che, nonostante il documento desse conto di prove effettuate nel marzo 2020, nel formato digitale si poteva constatare la creazione del medesimo documento solo il 25.1.2021 ore 18:55, con firma digitale apposta il 25.1.2021 ore 22,48. Peraltro, si trattava di date suc- cessive allo “scandalo” e alla registrazione al Ministero. Part 2.3. Dinanzi a tali circostanze, contestava formalmente a il gravissimo inadem- CP_1
pimento delle obbligazioni relative alla compravendita delle U-Mask e dei relativi filtri, con- siderando non veritiere le indicazioni contenute nelle analisi di laboratorio trasmesse alla
Banca e ampiamente riportate nei claim commerciali dell'azienda circa l'assimilabilità delle mascherine alle FFP2 e FFP3 in termini di capacità protettiva e alla durata di 150/200 ore
(doc. 71 attore). In mancanza di un riscontro, veniva inviata una nuova diffida il 13.4.2021
(doc. 72 attore).
rispondeva alle due missive il 13 e il 29.4.2021 (doc. 72 e 73 attore), evidenziando CP_1
che il provvedimento Ministero della Salute era stato impugnato al TAR Lazio e ribadendo che le erano rispettose delle norme tecniche. Pt_2
Non ritenendo soddisfacenti le generiche rassicurazioni della società, la Banca agiva in giudi- zio affermando l'inidoneità e l'inutilizzabilità delle , essendo state presentate Parte_2
come mascherine protettive delle vie respiratorie ad alta performance, con prestazioni parago- nabili alle FFP3 o, quantomeno, non inferiori a un dispositivo medico classe I conforme alla normativa tecnica UNI EN 14683:2019 (categoria di registrazione presso il Ministero della
Salute, benché fossero vantate prestazioni superiori).
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Si osserva sin d'ora che in base alla UNI EN 14683:2019, norma tecnica per le mascherine chirurgiche, queste devono avere un'efficienza di filtrazione batterica (BFE - Bacterical Fil- tration Efficiency) di coefficiente non inferiore al 95% per mascherine di classe I, ossia la ca- tegoria in cui le erano state registrate. Parte_2
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore contestava integralmente quanto affermato dalla convenuta e ribadito la carenza dei requisiti dichiarati.
In particolare, con la memoria n.
2 - e quindi in maniera tempestiva, a differenza di quanto genericamente sostenuto da - produceva una corposa relazione tecnica rilasciata dalla CP_1
società BPSEC s.r.l., operatore accreditato nell'attività di testing nel settore ambiente e sicu- rezza, cui la aveva chiesto di sottoporre ad apposite verifiche di laboratorio le masche- Pt_4
rine rimaste nella sua disponibilità e di esaminare la documentazione tecnica Parte_2
prodotta in atti da (doc. n. 82 attore). La relazione tecnica attestava una capacità pro- CP_1
tettiva filtrante inferiore a quella di una mascherina chirurgica di tipo I, pari al 90,03%. Inol- tre, appurava che le mascherine non avevano caratteristiche paragonabili a quella di una ma- scherina FFP2/3, sulla base della norma tecnica UNI EN 149:2009, a differenza di quanto millantato dalla produttrice.
Inoltre, l'attore contestava il “metodo alternativo” che, come si dirà ampiamente, era stato impiegato dalla convenuta nei test effettuati sulle ritenendo applicabile il metodo Pt_2
standard previsto dalla normativa tecnica di settore.
2.4. Di contro, la convenuta sin dalla comparsa di costituzione sosteneva la piena conformità delle U-Mask Model 2 alla disciplina di settore, ribadendo che esse hanno le caratteristiche di Parte una mascherina di tipo chirurgico, oltre che le peculiarità comunicate a .
La stessa puntualizzava che in base alla regola tecnica UNI EN 14683:2019, art. 5.2.2, per la determinazione del requisito di prestazione relativo all'efficienza di filtrazione batterica
(BFE) sono previste due diverse metodiche: una standard e una alternativa ed equivalente. La società sosteneva che il metodo standard può non essere sufficiente per le mascherine a becco d'anatra o a coppa, quali sono le mascherine in questione. Come si dirà, il c.t.u. ha pienamen- te condiviso il metodo alternativo suggerito da parte convenuta.
La produttrice ribadiva che le erano caratterizzate da un'efficienza di filtra- Parte_2
zione batterica (BFE) pari al 99%, ben superiore allo standard del 95% richiesto per i disposi-
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tivi medici classe I (mascherine chirurgiche). Sul punto, la convenuta citava, in particolare,
l'analisi effettuata con il suddetto metodo alternativo equivalente nel marzo 2020 dal “Labo- ratorio Clodia Diagnostics & Services s.r.l.” (doc. 10 convenuta).
La convenuta sosteneva, fino alla comparsa conclusionale, che sulla base dei test effettuati da diversi laboratori le mascherine garantivano una protezione fino a 200 ore e, oltre alle caratte- ristiche delle mascherine chirurgiche, offrivano prestazioni paragonabili alle FFP2.
A riprova delle qualità dichiarate produceva anche i test eseguiti nel marzo 2021 dal CP_4
(doc. 11 convenuta), da
[...] Parte_8 [...]
(doc. 12 convenuta) e da (doc. 13 e 14). Controparte_5 CP_6
Inoltre, depositava la sentenza del TAR Lazio, che aveva annullato il provvedimento adottato dal Ministero della Salute (doc. 27 convenuta). Nonostante non abbia rilevanza centrale nel presente giudizio, va osservato che - come puntualizzato dall'attore - l'annullamento disposto dal giudice amministrativo si fonda sulla carenza di motivazione e di istruttoria autonome, es- sendosi il Ministero attenuto soltanto ai risultati delle indagini dei NAS dei Carabinieri in me- rito al laboratorio cui si era affidata . Pertanto, la decisione non è entrata nel merito CP_1
della conformità del prodotto alla disciplina vigente.
Infine, la convenuta contestava la relazione tecnica depositata dall'attore con la seconda me- moria, dal momento che era stato impiegato il metodo standard previsto dalla normativa tec- nica, anziché un metodo alternativo equivalente, l'unico adatto alla particolare forma delle U-
Mask Model 2. Inoltre, riteneva del tutto inconferente l'analisi condotta sulla base della norma tecnica relativa alle FFP2, essendo le U-Mask Model 2 registrate solo come mascherine chi- rurgiche.
3. La consulenza tecnica d'ufficio
Come sopra accennato, i rapporti commerciali tra le parti, la conclusione di diverse compra- vendite e il prezzo complessivo sono incontestati. Punti controversi sono la conformità delle
U-Mask Model 2 alla disciplina di settore e la sussistenza delle caratteristiche specifiche pro- messe dalla produttrice, oltre che, a monte, dei requisiti minimi per la classificazione quali mascherine chirurgiche.
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Quindi, essendo necessario valutare le qualità del bene oggetto delle compravendite sulla base di specifiche competenze tecnico-scientifiche, è stata disposta una c.t.u. con il seguente quesi- to: “esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna e necessaria, sentite le parti e i loro c.t.p.; previa individuazione e acquisizione, nel contraddittorio delle parti, di un numero sufficiente di campioni delle mascherine U-Mask Model 2 oggetto di causa attualmente nella disponibili- tà dell'attore in quanto riferibili alla fornitura oggetto di controversia, effettuata ogni più opportuna prova di laboratorio, rispondente alle normative tecniche di settore e sulla base di un protocollo tecnico previamente definito in contraddittorio tra le par- ti, verifichi l'efficienza di filtrazione batterica delle mascherine sopra indicate e descriva gli esiti dei test effettuati;
ove l'efficienza di filtrazione batterica della sia valutata conforme alle nor- Parte_2
me tecniche all'esito delle prove sopra indicate, verifichi se tale efficienza sia mantenuta inal- terata per la durata di 200 ore e senza controindicazioni, pericoli per la salute o rischi tossi- cologici”.
La c.t.u. si è svolta nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, secondo le seguenti mo- dalità e tempistiche.
Il 22.2.2023, alla presenza dei c.t.p. e dei legali di entrambe le parti, si è definito il calendario delle operazioni, che si sarebbero svolte come segue:
- una prima parte, nella quale discutere le normative e le modalità di prove di laboratorio,
prelevare i campioni di mascherina, selezionare un laboratorio per le analisi;
- una seconda parte, nella quale eseguire le prove tramite il laboratorio selezionato;
- una terza parte, nella quale commentare i risultati delle prove di laboratorio.
3.1. Le tipologie di mascherine
Per una migliore comprensione degli esiti della consulenza, nella relazione finale vi è una premessa relativa alle varie tipologie di mascherine.
Anzitutto vi sono le mascherine chirurgiche, che, come chiarito dal Ministero della Salute,
“sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste
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dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione”. Si tratta di dispositivi medici di classe I (doc. 6 convenuta).
Le mascherine FFP2 e FFP3 rientrano invece nella categoria dei dispositivi di protezione in- dividuale (“D.P.I.”) che, sempre secondo le indicazioni del Ministero, sono “raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in contesto lavorativo (operatori sanitari, addetti alle pulizie, tecnici di laboratorio, pazienti con/senza sintomi, accompagnatori, ambu- lanzieri etc.)”; “sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere
l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol)”
(doc. 3 convenuta).
Esse sono certificate ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009, doc. A12 relazione c.t.u.).
Infine, vi sono le semplici “mascherine di comunità”, non soggette a particolari certificazioni, non trattandosi né dispositivi medici, né di protezione individuale.
3.2 Le caratteristiche delle e le norme tecniche applicabili per i test Parte_2
Le U-Mask Model 2 sono composte da due parti: (i) una cover realizzata in nylon rigenerato;
(ii) un filtro removibile, inseribile in fessure presenti ai lati della cover, in corrispondenza del- le guance e appena sotto gli zigomi, e costituito da quattro strati termosaldati.
Il filtro removibile, che è la parte principale della mascherina, è composto da due membrane piatte, reciprocamente connesse lungo una linea di giunzione spezzata (sotto in giallo) e costi- tuita da un segmento centrale rettilineo e due segmenti periferici, uno superiore, retto, ed uno inferiore curvo.
Il 24.3.2020 la , dotata di marcatura di conformità CE in regime di autocerti- Parte_2
ficazione come previsto dalla normativa (doc. 3 convenuta), è stata registrata dal Ministero della Salute nella Banca Dati dei dispositivi medici come dispositivo medico di classe I, ossia come mascherina chirurgica, ai sensi del d. lgs. n. 46/1997 (doc. A14 relazione c.t.u.).
Pertanto, il c.t.u. e le parti sono sempre stati concordi nel sottoporre le alle prove pre- Pt_2
viste dalla norma UNI EN 14683:2019, relativa ai dispositivi medici classe I, sia da nuove sia dopo un invecchiamento di 200 ore, come richiesto dal quesito.
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Invece, la convenuta non ha condiviso la realizzazione delle prove anche secondo la normati- va UNI EN 149:2009, relativa alle FFP2/FFP3. Infatti, ha dichiarato che le mascheri- CP_1
ne in esame non erano mai state testate né registrate come D.P.I. ai sensi di tale norma tecnica e che, pertanto, tali prove esulavano dal quesito del c.t.u..
L'attore ha invece insistito, nelle memorie e nel corso della c.t.u., affinché le mascherine fos- sero testate anche sulla base della norma tecnica relativa alle FFP2/FFP3. Ciò poiché CP_1
ha sempre dichiarato che la , pur essendo registrata come dispositivo medico Parte_2
e non come D.P.I., ha un'efficacia superiore a quella di una normale mascherina chirurgica, a partire dal fatto che, come una FFP2, assicura un effetto protettivo dall'esterno all'interno che la chirurgica non produce. Inoltre, ha evidenziato che anche l'AGCM ha ritenuto indebiti i ri- ferimenti alle FFP2 e FFP3 contenuti nei claim pubblicitari di , poiché il prodotto sa- CP_1
rebbe stato impropriamente comparato con dispositivi di protezione individuale. Anche nello scambio di e-mail, sopra sintetizzato, la produttrice ha ribadito le proprietà superiori a normali mascherine chirurgiche, “paragonabili” alle FFP2 (v. doc. 64 attore).
Il c.t.u. ha deciso - in maniera condivisibile - di realizzare anche le prove pre e post invec- chiamento secondo la norma UNI EN 149:2009, sebbene secondarie rispetto alle prove UNI
EN 14683:2019. Lo svolgimento di tali ulteriori analisi è apparso giustificato, in particolare, dalla “Certificazione dell'attività antibatterica del supporto 'biolayer' contenuto nei filtranti facciali u-mask - report tecnico commissionato da u-earth biotech limited”, redatto dal labora- torio di analisi microbiologiche “Clodia” di ZA del 18.3.2020, trasmesso dalla convenuta all'attore nel corso delle trattative (doc. 6 attore). In tale certificazione si attesta chiaramente un'efficacia delle mascherine paragonabile alle FFP3.
Non risulta convincente, allora, quanto sostenuto dalla convenuta, ossia che il riferimento alle
FFP3 era dovuta solo alla particolare forma delle mascherine (così nota di parte convenuta
CTP2-Con, pagg. 10 e 11). In realtà nel test di laboratorio “Clodia” non si fa riferimento solo alla forma o alla indossabilità, ma all'efficacia protettiva delle mascherine.
Il Tribunale osserva che il paragone con le FFP2/3 compare anche nelle istruzioni fornite da
Part
a (doc. 9 attrice). Il c.t.u. ha quindi opportunamente effettuato i test anche sulla CP_1
base della diversa norma tecnica.
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3.3 Il metodo di esecuzione delle prove secondo le normative UNI EN 14683 2019
La prova UNI 14683:2019 prevede che un provino del materiale della maschera sia bloccato tra un impattatore a cascata a sei stadi e una camera per aerosol. Poi un aerosol di Staphylo- coccus Aureus è introdotto nella camera per aerosol e fatto passare attraverso il materiale del- la maschera e l'impattatore in depressione. L'efficienza di filtrazione batterica (BFE) della maschera è data dal numero di unità formanti colonie che attraversano il materiale della ma- schera facciale a uso medico espresso come percentuale del numero di unità formanti colonie presenti nell'aerosol di prova.
La prova deve essere ripetuta per almeno cinque campioni. Nel corso della c.t.u. si sono ana- lizzati cinque campioni appena aperti e cinque campioni sottoposti ad invecchiamento di 200 ore, in conformità al quesito.
Il c.t.u. ha spiegato che secondo la normativa tecnica i provini, larghi 100 mm x 100 mm, de- vono essere tagliati da maschere complete e comprendere tutti gli strati della maschera nell'ordine in cui vi sono inseriti. Quindi, è necessario aprire la maschera per sottoporre a prova una superficie il più possibile piana.
Punto assai controverso tra le parti è stato quanto previsto dall'art.
5.2.2 della norma tecnica, secondo cui per le maschere spesse e rigide, come quelle a becco d'anatra o a coppa, il meto- do di prova standard può non essere idoneo in quanto non è possibile mantenere una tenuta adeguata nell'impattatore a cascata. In questi casi occorre deve utilizzare un metodo alternati- vo equivalente, di cui si è già accennato sopra.
All'esito di un'articolata discussione tra le parti e i relativi consulenti, il c.t.u. ha scartato i metodi suggeriti dall'attore, il quale, anche negli altri atti di causa, ha sostenuto l'utilizzabilità del metodo standard previsto dalla norma tecnica. Il c.t.u., accogliendo le tesi della convenuta, ha ritenuto invece non idonee tali modalità (indicate nella relazione come “metodo 1” e “me- todo 2”), considerando la particolare forma della mascherina analizzata.
Il c.t.u. ha ritenuto, invece, di procedere secondo il metodo suggerito dal c.t.p. della convenuta
(“metodo n. 4”), che comporta l'utilizzo dell'impattatore a cascata con la mascherina disposta piana tramite apertura della linea di giunzione lungo i due segmenti periferici e chiusura degli interstizi con nastro di carta (cfr. pag. 21 relazione c.t.u.).
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L'impiego di tale metodo, individuato dal c.t.u. all'esito di un ampio e articolato contradditto- rio tra le parti, appare pienamente conforme alla normativa tecnica e scevro da criticità.
Quanto alle prove secondo la norma UNI EN 149:2009, relativa alle FFP2/3, esse erano con- testate solo nell'an, come detto sopra. Invece, non è stato contestato il quomodo.
3.4 L'invecchiamento artificiale
Anche rispetto all'invecchiamento artificiale, volto a verificare se l'efficienza delle mascheri- ne rimanga inalterata per 200 ore, il c.t.u. ha accolto le tesi del c.t.p. di parte convenuta.
L'attore ha richiesto che fossero anche valutate le condizioni più severe di utilizzo da parte di un cliente medio non professionale, sottoponendo il dispositivo a numerosi altri test. Il c.t.u. ha escluso la necessità di tali ulteriori test, dovendosi valutare l'efficacia protettiva delle ma- scherine secondo un uso standard, come osservato dalla convenuta.
Veniva quindi utilizzata una camera climatica a temperatura e umidità controllati e costanti corrispondenti a una temperatura di 37 °C e umidità superiore all'80% per un tempo di 200 ore.
3.4 Il laboratorio
A seguito del prelievo casuale di campioni di mascherine, tra quelle in giacenza presso la il c.t.u. ha individuato il laboratorio presso cui effettuare i test necessari per rispondere Pt_4
ai quesiti.
Scartati i laboratori in evidente conflitto di interessi per aver lavorato direttamente con le par- ti, il c.t.u. ha scelto il laboratorio RC s.r.l. di Pisa, altamente specializzato, come si evince dal curriculum allegato (doc. A18) e valutato dal c.t.u. in posizione di sufficiente terzietà.
Le analisi si sono svolte nel rispetto delle modalità suddette, alla presenza delle parti.
3.5. I risultati
Quanto al test pre-invecchiamento secondo la regola tecnica UNI EN 14683:2019, si rammen- ta preliminarmente che il BFE deve essere maggiore o uguale al 95% per le mascherine chi- rurgiche di tipo I.
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Nessuno dei campioni ha superato detta misura minima, ponendosi notevolmente al di sotto di essa (doc. A04 relazione c.t.u.):
- Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) - Provino 1 = % 89,40
- Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) - Provino 2 = % 89,00
- Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) - Provino 3 = % 89,53
- Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) - Provino 4 = % 89,70
- Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) - Provino 5 = % 89,68
Anche il test post-invecchiamento ha dato esiti negativi su tutti i campioni analizzati (doc.
A07 relazione c.t.u.):
Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) – Provino 1 = % 90,33
Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) – Provino 2 = % 89,74
Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) – Provino 3 = % 91,14
Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) – Provino 4 = % 91,22
Efficienza Di Filtrazione Batterica (Bfe) – Provino 5 = % 91,13
Anche i risultati delle analisi condotte secondo la regola tecnica UNI EN 149:2009 (per le mascherine FFP2/3) sono stati negativi per tutti i 12 campioni utilizzati (doc. A12 relazione c.t.u.).
3.6 Le contestazioni di parte convenuta
All'esito della c.t.u., la convenuta ha lamentato un conflitto di interessi, in quanto una società del gruppo di appartenenza del laboratorio, produce e commercializza purificatori CP_7
d'aria e prodotti di sanificazione, come . CP_1
ha poi contestato che RC non abbia fotografato le piastre che riportavano i risultati CP_1
dei test, poi smaltite, così impedendo di avere immediata visione di quanto emerso.
Infine, ha sottolineato che RC aveva già effettuato in passato alcuni test sulle mascherine, pur senza conoscerne il marchio, i cui risultati erano stati diversi (molto più bassi, dal 77,44 al
79,94%) da quelli emersi dalla c.t.u.
In risposta alla prima contestazione, il c.t.u. ha osservato che RC e sono società diffe- CP_7
renti e che non vi sono ragioni per dubitare della sufficiente terzietà del laboratorio. Peraltro, il mero fatto che un'altra società del gruppo, al quale appartiene il laboratorio scelto dal c.t.u.,
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commerci prodotti di sanificazione dell'aria (peraltro non di mascherine) non pare possa aver seriamente influenzato il test. Le operazioni sono state dirette dal consulente nominato dal
Tribunale, si sono svolte nel pieno rispetto delle indicazioni e dei protocolli da questo indicati, secondo il metodo suggerito proprio dalla convenuta1, e alla presenza delle parti. Inoltre, os- serva il Tribunale che quella compiuta dal laboratorio è stata un'attività meramente esecutiva, non caratterizzata da alcun margine di discrezionalità e di valutazione.
Circa la mancanza di materiale fotografico, il c.t.u. ha evidenziato che il c.t.p. non ha forma- lizzato alcuna richiesta in tal senso. Infatti, la stessa convenuta (pag. 2 osservazioni sulla boz- za conclusiva e pag. 45 della comparsa conclusionale) ha ammesso di aver richiesto tali prove fotografiche solo oralmente a uno dei tecnici di RC, mentre avrebbe ben potuto formulare la richiesta al c.t.u., essendo presente alle operazioni peritali. Il c.t.u., che ha appreso di tale richiesta solo dopo la comunicazione dell'esito alle parti, ha poi evidenziato che la normativa tecnica non prevede la necessità di allegare immagini fotografiche al report dei risultati;
tale circostanza è stata in realtà ammesso dalla convenuta (pag. 2 osservazioni sulla bozza conclu- siva e pag. 45 comparsa conclusionale). Il c.t.u. ha spiegato, inoltre, che dopo le letture, le piastre vengono eliminate, poiché si tratta di materiale biologico deteriorabile contenente un microrganismo patogeno la cui conservazione, oltre ad essere inutile, costituirebbe pure un ri- schio biologico per il personale del laboratorio.
Nemmeno tale aspetto, in definitiva, ha inficiato il risultato delle accurate analisi svolte, es- sendosi svolta la c.t.u. nel pieno rispetto della normativa tecnica applicabile e nel contraddit- torio tra le parti.
Circa la significativa diversità dei risultati rispetto a precedenti analisi svolte da RC, il c.t.u. ha evidenziato che essa è dovuta al differente metodo impiegato in precedenza. Appare singolare che proprio la convenuta abbia denunciato tale difformità. Infatti, si aspet- CP_1
tava di superare i test a causa della differente modalità di prova e che la diversità dei risultati pagina 19 di 31 R.G. N. 29772/2021
fosse ancora maggiore, ma a suo vantaggio. In effetti, i test hanno dimostrato che la modalità di prova classica senza modifiche, proposta dall'attore e precedentemente praticata da RC, era davvero penalizzante per le mascherine U-Mask Model 2, come sostenuto dalla convenuta.
Tuttavia, nonostante le prova più correttamente realizzata, seguendo il modello suggerito da
, le mascherine non hanno superato il test. CP_1
3.6 Conclusioni
Appaiono quindi pienamente condivisibili e non inficiate sotto alcun aspetto le conclusioni cui perviene il c.t.u., ossia che “le mascherine Model 2 prelevate e oggetto di causa Pt_2
non siano conformi alle norme tecniche e non possano essere omologate come mascherine chirurgiche né, anche se secondario, come DPI di tipo FFP3. In entrambi i casi, né da appe- na aperte né in seguito a 200 ore di utilizzo”.
Si ribadisce che il c.t.u. è pervenuto a tali conclusioni univoche nonostante l'adozione dei cor- rettivi suggeriti dalla convenuta sia rispetto all'invecchiamento delle mascherine, sia e soprat- tutto rispetto al metodo di realizzazione del test.
4. I rimedi azionati dall'attore
Part Venendo ora alle azioni esperite da , in principalità la stessa ha chiesto di dichiarare la nullità o l'annullamento per dolo o per errore o la risoluzione per inadempimento a causa del- la consegna di un aliud pro alio dei contratti di vendita. In subordine, ha chiesto la risoluzione del contratto per mancanza di qualità essenziali o promesse (art. 1497 c.c.).
4.1 Anzitutto, l'attore ha chiesto la declaratoria di nullità dei contratti stipulati con CP_1
per illiceità dell'oggetto e/o per violazione di norme imperative (art. 1418, comma 1 e 2, c.c.).
A sostegno della domanda ha evidenziato che sin dall'origine le mascherine non avevano le caratteristiche necessarie per essere vendute quali dispositivi medici CE, considerando l'assenza di un regolare processo valutativo e i difetti delle medesime. Ha sostenuto, ancora, che la nullità deriverebbe dall'incommerciabilità dei beni acquistati e dalla violazione di nor- me imperative inerenti alla compravendita di dispositivi medici.
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Parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza della domanda, essendo esclusivamente fondata su un provvedimento del Ministero della Salute annullato con effetti ex tunc dal TAR Lazio il
4.8.2021. Mancherebbe l'incommerciabilità del bene.
Ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento della nullità dei contratti di vendita sia infondata.
L'oggetto dei contratti, pur affetto dalle irregolarità emerse chiaramente dalla c.t.u., non è di per sé illecito. L'illiceità è data da un giudizio di riprovevolezza da parte dell'ordinamento giuridico per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico, buon costume, che riguarda in sé il bene.
Nel caso di specie evidentemente non viene in rilievo la violazione dell'ordine pubblico né del buon costume. Manca anche una norma imperativa che in sé vieti di commerciare il pro- dotto oggetto del contratto. Basti osservare che, come rilevato nella relazione finale del c.t.u., tra le mascherine senz'altro commerciabili vi sono anche quelle c.d. “di comunità”, non sog- gette a particolari autorizzazioni e certificazioni, cui sostanzialmente le sono parago- Pt_2
nabili.
Non appaiono calzanti i riferimenti giurisprudenziali citati dall'attore (ad es. Cass 27 agosto
2020, n. 17930), essendo relativi a casi totalmente differenti (come la incommerciabilità di animali), in cui anzi si specifica la necessità di un'espressa previsione normativa in tal senso, dovendosi altrimenti fare applicazione delle norme in materia di vizi o mancanza di qualità promesse o aliud pro alio.
Né può invocarsi la nullità virtuale di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.. La norma, secondo l'interpretazione tradizionale alla quale il Tribunale aderisce, richiede che a monte sia indivi- duabile una norma imperativa che vieti proprio il contratto o un determinato contenuto con- trattuale (c.d. regole di validità, come nel caso di vendita di sostanze stupefacenti o di patto corruttivo), non individuabile nel caso di specie.
Part 4.2 In via alternativa, ha chiesto l'annullamento del contratto per dolo determinante (art. 1439 c.c.), assumendo di essere stata ingannata da e indotta a concludere un contratto CP_1
che altrimenti non avrebbe stipulato, ovvero per errore su qualità essenziali dell'oggetto ex art. 1429 n. 2 c.c. La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo la conformità
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delle mascherine alla normativa tecnica e comunque la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del dolo.
La domanda di annullamento del contratto va parimenti respinta.
Quanto al dolo, come affermato da consolidata giurisprudenza, esso “è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avreb- be prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto;
in particolare, il dolus malus ricorre solo se, tenuto conto delle circostanze di fatto e delle qualità e condizioni dell'altra parte, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza” (Cass. 23 giugno 2009, n. 14628).
Nel caso di specie non sono emersi specifici artifizi e raggiri posti in essere da nei CP_1
Part confronti di . È vero che il c.t.u. ha ritenuto il prodotto venduto non conforme alla nor- mativa tecnica vigente;
tuttavia, non è emerso con sufficiente chiarezza che nella fase precon- trattuale la produttrice abbia fornito informazioni, certificazioni e analisi - poi rivelatesi caren- ti e inattendibili, ma comunque sussistenti e rilasciate da diversi enti - proprio al fine di indur- re in errore l'acquirente. In ipotesi potrebbe addebitarsi la carenza delle qualità promesse a mera sciatteria e incompetenza o comunque non ad uno specifico intento fraudolento.
Del pari, va esclusa l'annullabilità per errore, che va distinto dalla mancanza delle qualità promesse o essenziali. L'errore sopra una qualità dell'oggetto del contratto (art. 1429 n. 2 c.c.) consiste in una falsa conoscenza del contenuto del contratto, nel senso che il soggetto si in- ganna su ciò che gli spetta in base a un'interpretazione oggettiva del negozio. Invece, nel caso in cui il venditore garantisca una certa qualità, in realtà insussistente, non ricorre l'errore del compratore quale vizio della volontà, ma l'inadempimento del venditore. In dottrina si fa l'esempio di colui che compra una borsa credendo che sia di pelle naturale, quando invece è sintetica (errore), distinto dal caso in cui il venditore garantisce al compratore che la pelle è naturale, mentre è sintetica (mancanza delle qualità promesse).
4.3 Va del pari respinta la domanda alternativa di risoluzione per inadempimento consistente nella consegna dell'aliud pro alio, mentre va accolta la domanda di risoluzione per mancanza di qualità essenziali o promesse ex art. 1497 c.c., proposta in via subordinata.
Secondo i principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità, in tema di compravendita il vi- zio redibitorio (art. 1490) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497), pur pre-
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supponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del me- desimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie anziché in un'altra.
Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi della consegna aliud pro alio, che ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o
è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o presenti difetti che la rendano del tutto inservibile;
in tale ultimo caso, è ne- cessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da en- trambe le parti, nella negoziazione (ex multis Cass. 24 aprile 2018, n. 10045, relativa all'acquisto di un'autovettura con specifica richiesta di installazione nella parte anteriore di un sedile girevole a novanta gradi, in modo tale da poter consentire al compratore, affetto da di- sabilità, di utilizzare il veicolo).
Nel caso di specie i difetti di conformità emersi dalla c.t.u. non paiono tali da determinare l'appartenenza del prodotto a un genus totalmente estraneo a quello pattuito, né comunque la cosa era assolutamente priva delle caratteristiche funzionali e strutturali necessarie ad assolve- re le sue basilari funzioni. Tant'è vero che, comunque, le mascherine acquistate sono state di- stribuite e utilizzate dai dipendenti e non si sono rivelate del tutto inservibili, quantomeno come “mascherine di comunità”.
Dunque, le difformità emerse non appaiono tanto radicali da indurre a considerare le Pt_2
un aliud rispetto a quanto promesso, ma sono tali da far sì che esse appartengano a
[...]
una categoria inferiore di mascherine, anziché a quella superiore dichiarata. In definitiva, la diversità di composizione e struttura della cosa consegnata non assurge a elemento di identifi- cazione del bene, come nell'ipotesi di consegna di bene diverso (aliud pro alio).
Invece, ricorre la mancanza di qualità essenziali e promesse (art. 1497 c.c.), con conseguente risoluzione per inadempimento secondo le regole generali (artt. 1453 e ss. c.c.).
Occorre primariamente richiamare le qualità promesse da nella fase delle trattative. CP_1
Come sopra ricostruito, sin dal primo contatto, la produttrice ha offerto:
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(i) dispositivi medici di classe I, ossia mascherine chirurgiche, conformi alla normativa tecni- ca vigente, tra cui la norma tecnica UNI EN 14683:2019 (doc. 5, 7 attrice);
(ii) una durata dell'efficacia protettiva fino a 200 ore, “da e verso chi” indossa le mascherine
(doc. 5, 6, 9 attrice);
(iii) prestazioni “paragonabili” alle FFP3, vista la particolare composizione e l'uso di tecnolo- gie innovative (doc. 6, 9 attrice).
È vero che non ha mai affermato che le erano D.P.I. e vere e proprie CP_1 Parte_2
mascherine FFP3. Tuttavia, è stato dimostrato in via documentale che la stessa abbia promes- so un'efficacia superiore a quella di normali mascherine chirurgiche, paragonabile alle FFP3.
Di qui la rilevanza dei test effettuati dal c.t.u. in base alla regola tecnica UNI EN 149:2009.
Peraltro, queste caratteristiche sono state ribadite dalla convenuta nel corso dell'intero giudi- zio.
L'attore ha fornito la prova che le mascherine acquistate non erano conformi alla normativa di settore relativa alle mascherine chirurgiche, né tantomeno a quella delle mascherine FFP3, producendo copiosa documentazione a sostegno della tesi (servizi del telegiornale satirico, provvedimenti del Ministero della Salute e dell'AGCM, comunicato dei NAS dei Carabinieri)
e una dettagliata consulenza tecnica (con la memoria n. 2). Ha messo in luce le criticità dei processi valutativi cui le 2 erano state sottoposte, come sopra ricostruito, a Parte_2 partire dalle riscontrate anomalie della certificazione rilasciata dal laboratorio “Clodia”.
All'esito della c.t.u., il cui svolgimento è stato ampiamente analizzato supra, non residuano dubbi in ordine alla mancanza delle suddette qualità promesse da , a conferma di CP_1
quanto sostenuto dall'attore. Si rammenta, in particolare, che le analisi sono state condotte proprio adottando gli accorgimenti richiesti dalla convenuta, condivisi dal c.t.u., in merito alle modalità di invecchiamento e di svolgimento del test attraverso un metodo equivalente alter- nativo a quello standard previsto dalla norma tecnica.
È emersa l'assenza dei requisiti minimi per l'omologazione delle come mascherine Pt_2
chirurgiche, pre e post invecchiamento di 200 ore. Pertanto, può ritenersi che i prodotti acqui- stati fossero anche privi delle qualità essenziali, nel periodo pandemico, ad assicurare il soddi- sfacimento dell'uso cui era normalmente destinate, ossia l'efficace protezione delle persone che le indossavano in luoghi aperti al pubblico (la banca).
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Risulta evidente che la mancanza di qualità promesse superi il livello di normale tollerabilità
(art. 1497 c.c.) e integri un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455
c.c., considerando che nessuno dei ventidue campioni di mascherine ha superato il livello mi- nimo di efficienza di filtrazione batterica, né pre né post invecchiamento, che è emerso uno scarto significativo rispetto alla percentuale minima di efficienza e tenendo conto anche della delicatezza del momento in cui la ha acquistato le mascherine. Pt_4
5. La domanda di restituzione del prezzo
L'attore ha chiesto, in conseguenza della risoluzione del contratto, la condanna alla restituzio- ne del prezzo complessivo versato, pari a 2.028.893,50 Euro, oltre a interessi legali, calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, e rivalutazione dalla data dei pagamenti fino all'effettiva restituzione.
5.1 Ha sostenuto che l'impossibilità di restituire i beni acquistati, salvo le mascherine residue che è disposta a rendere a (1880 cover e 20.100 refill), non sia ostativa CP_1
all'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo, invo- cando l'estinzione dell'obbligazione restitutoria per impossibilità non imputabile (art. 1256
c.c.) e l'applicazione dell'art. 2037 c.c.
Nella comparsa di costituzione la convenuta ha eccepito che il prezzo da ripetere dovrebbe eventualmente essere soltanto quello relativo alle mascherine che la dichiara di avere Pt_4 ancora in giacenza residua, non essendo “configurabile un obbligo restitutorio in capo all'esponente al quale non corrisponda l'analogo obbligo di restituzione del prodotto in capo alla banca acquirente” (pag. 43). In subordine, ha affermato che in assenza di restituzione in Part natura della eadem res, essendo stato il bene consumato, sarebbe comunque tenuta alla devoluzione dell'equivalente monetario”, il cui ammontare ha eccepito in compensazione ri- spetto al proprio obbligo restitutorio.
Part La somma totale versata da a non è contestata ed è provata documentalmente. CP_1
La domanda di condanna alla restituzione del prezzo versato va accolta, come conseguenza della risoluzione del contratto.
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La questione da affrontare è quella della sorte delle prestazioni restitutorie, conseguenti alla risoluzione di un contratto con prestazioni corrispettive, quando una di esse risulti impossibi- le.
Sebbene il punto non sia contestato dalla convenuta, è utile premettere che “la naturale im- possibilità della specifica reintegrazione delle posizioni giuridiche anteriori al contratto non preclude l'esperibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento” (così Cass. 20 ottobre
1997, n. 10256). D'altronde, la restituzione costituisce un effetto e non certo un presupposto della risoluzione.
Anche se si estendesse alla mancanza di qualità essenziali o promesse la preclusione di cui all'art. 1492, comma 3, c.c. - in realtà ritenuta da una parte della dottrina norma eccezionale - nel caso di specie la norma non potrebbe trovare applicazione. Infatti, secondo costante giuri- sprudenza, per negare la redibitoria non basta l'oggettiva impossibilità della restitutio in inte- grum, ma si richiede altresì un'attività che manifesti la volontà univoca dell'acquirente di ac- cettare il bene nonostante i vizi: “l'alienazione o la trasformazione del bene impediscono
l'azione redibitoria solo in quanto costituiscono una non equivoca manifestazione della vo- lontà di accettare il bene nonostante la presenza dei vizi” (così ex multis Cass. 29 novembre
2004, n. 1434; Cass. 10 dicembre 2008, n. 29029).
Nel caso di specie è evidente che la distribuzione delle mascherine ai dipendenti, prima di co- noscere le gravi irregolarità dei dispositivi, non abbia costituito una manifestazione della vo- lontà di accettare il bene nonostante la mancanza di qualità.
Ciò premesso, è pacifico che, a seguito della risoluzione del contratto con efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c., trovino applicazione le norme sulla ripetizione dell'indebito oggettivo ex artt. 2033 ss. c.c. (si veda ex multis Cass 30 novembre 2022, n. 35280). Infatti, la ripetizione dell'indebito ricomprende, in generale, tutte le ipotesi di mancanza di titolo, da qualunque causa dipenda (nullità, annullamento, rescissione, risoluzione oppure titolo mancante in origi- ne). L'efficacia retroattiva della risoluzione e dell'annullamento comporta che il pagamento effettuato in esecuzione de contratto divenga pagamento non dovuto.
Ciò detto, se le obbligazioni corrispettive sono state adempiute da ambo i lati e sono integral- mente ed esattamente ripetibili, la restitutio in integrum non pone particolari problemi, sem- pre che sia proposta una domanda restitutoria ex artt. 2033 o 2037, comma 1, c.c..
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Il problema sorge quando, come nel caso di specie, risulti impossibile la ripetizione di una delle due prestazioni, definitivamente consumata. Infatti, come sopra osservato, non può certo negarsi in radice il rimedio caducatorio del contratto.
Ritiene il Tribunale che le obbligazioni restitutorie, le quali trovano fondamento nella legge, essendo l'indebito un fatto idoneo a generare obbligazioni in conformità all'ordinamento giu- ridico (art. 1173 c.c., ultima parte), siano tra loro indipendenti l'una dall'altra. Pertanto, la sor- te dell'una non può incidere su quella dell'altra, non sussistendo alcun nesso sinallagmatico tra le due e non potendosi, in ipotesi, sollevare eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).
Della controprestazione rimasta possibile, quindi, può essere chiesta la restituzione, senza che possa applicarsi la disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 ss.
c.c.). L'impossibilità in natura dell'altra resta, invece, a carico del creditore (il solvens - alie- nante, che perde il diritto alla ripetizione del bene in natura, ma deve restituire il prezzo). In dottrina si osserva che tale meccanismo può essere designato con l'espressione latina mortuus redhibetur: la quale richiama la regola romanistica che, in caso di condictio indebiti, faceva gravare sul venditore il pericolo della morte dello schiavo o dell'animale alienato.
Dunque, la disciplina della ripetizione dell'indebito fa gravare sul solvens il rischio di peri- mento o deterioramento della cosa consegnata, qualora l'accipiens l'abbia ricevuta in buona fede, ancorché il perimento dipenda da fatto proprio di quest'ultimo. L'obbligo di costui è in- fatti limitato alla locupletazione ancora sussistente al tempo della domanda ai sensi dell'art. 2037, comma 3, c.c. (norma relativa proprio alla restituzione di cose determinate).
Risultano invece destituite di fondamento le tesi - invocate dalla convenuta nella comparsa conclusionale - relative alla “teoria del saldo” o alla necessità per l'acquirente di corrisponde- re l'equivalente in denaro, qualora questi sia in buona fede, ossia adempiente al contratto. In- fatti, l'art. 2037 c.c. prevede l'obbligo di corrispondere il valore della prestazione ricevuta in- debitamente e poi perita solo in capo al contraente in mala fede. Invece, chi ha ricevuto il be- ne in buona fede è liberato dall'obbligazione restitutoria laddove, come nel caso di specie, la restituzione risulti impossibile e non residui un suo arricchimento, pur potendo esigere la ripe- tizione del corrispettivo versato.
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D'altronde, l'inamovibilità delle prestazioni già effettuate è sancita dal codice civile solo in specifiche ipotesi, come in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 1360
c.c. per la condizione risolutiva, art. 1373 per il recesso, art. 1458 c.c. per la risoluzione).
Occorre poi osservare che in caso di risoluzione del contratto le posizioni delle parti sono equiparabili a quelle dei contraenti di buona o mala fede, ai fini dell'applicazione degli artt.
2033 e ss. c.c.. Infatti, la parte fedele che riceve la prestazione (nel caso di specie l'attore) è in posizione analoga all'accipiens di buona fede, in quanto ignora senza colpa la precarietà del titolo contrattuale e la necessità di ripetere la prestazione ricevuta. Posizione analoga all'accipiens di mala fede è invece quella della parte inadempiente (la convenuta che ha con- segnato beni privi delle qualità essenziali o promesse, con diritto potestativo dell'altra di otte- nere la risoluzione dei contratti).
Applicando le norme sull'indebito e i suddetti principi, la domanda di restituzione del prezzo va accolta, mentre l'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta nella comparsa di risposta va rigettata.
Solo in comparsa conclusionale la convenuta ha eccepito una compensazione con l'eventuale arricchimento conseguito dall'attore. Tuttavia, ha quantificato tale arricchimento tenendo con- to, ancora, di una durata protettiva delle fino a 200 ore e comparando il prodotto alle Pt_2
mascherine chirurgiche. L'eccezione non può essere accolta, anzitutto in quanto tardiva per- ché formulata solo in comparsa conclusionale;
inoltre, si basa su un calcolo fallace, non po- tendosi paragonare le alle mascherine chirurgiche e non avendo esse una du- Parte_2
rata protettiva fino a 200 ore alla luce della c.t.u.; infine, non residua in capo all'attore alcun arricchimento, considerando anche il costo molto più elevato delle rispetto alle “nor- Pt_2 mali” chirurgiche. Part Quanto alle mascherine in giacenza presso , la convenuta non ne ha chiesto la restituzio- ne.
5.2 L'attore ha chiesto anche la condanna agli interessi legali dalla data dei pagamenti fino all'effettiva restituzione, calcolati ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda.
La domanda di condanna al pagamento degli interessi in misura legale, con decorrenza dal giorno dei diversi pagamenti fino all'effettiva restituzione, va accolta in applicazione dell'art. 2033 c.c.. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la sentenza di risoluzione per ina-
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dempimento produce, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto recuperatorio ex tunc,
e, pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente” (così Cass. 20 giugno 2023, n.
17572; in senso conforme Cass. 5 novembre 2015, n. 22664).
Ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dal giorno della domanda giudiziale (30 giugno 2021) gli interessi vanno commisurati al saggio previsto dal d. lgs. n. 231/2002 sul ritardo di paga- mento nelle transazioni commerciali, non essendo prevista una diversa misura.
5.3 La domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione va invece re- spinta. Infatti, l'obbligazione restitutoria di una somma di denaro ex art. 2033 c.c. integra pa- cificamente un debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c. Pertanto, la somma non è soggetta a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, che è onere del creditore provare eventualmente tramite presunzioni, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali (cfr. ex multis Cass. 12 marzo 2014, n. 5639: “La ri- soluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che
l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quel- lo soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c.”). Part
ha tuttavia omesso qualunque tipo di allegazione e prova in merito a tale maggior dan- no.
6. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
6.1 La Banca ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale commisurato ai costi sostenuti per il confezionamento delle mascherine e dei filtri e la predisposizione di kit da distribuire al personale per l'importo di 17.690 Euro, oltre a rivalutazione e interessi. Ha esposto di aver affidato tale servizio alla cooperativa sociale “Sollicitudo” (doc. 76-79 attore).
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale non può essere accolta.
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Infatti, non sussiste alcun nesso causale, il cui onere della prova grava sul creditore, tra l'inadempimento di , consistente nella consegna di mascherine prive delle qualità es- CP_1
Part senziali e promesse, e i costi sostenuti da per il confezionamento e la distribuzione di dette mascherine. Tali ulteriori spese sono state frutto di una scelta unilaterale e non obbligata dell'attore e, pertanto, non costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c., interpretato alla luce della teoria della regolarità causale.
6.2 Infine, la ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali per le- Pt_4
sione della propria immagine nella misura di 100.00 Euro o nella diversa misura di giustizia.
Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va rigettata.
Part Infatti, non ha provato, né invero specificamente allegato, i danni non patrimoniali subi- ti. Il fatto che nei servizi del programma televisivo la sia stata menzionata tra i clienti Pt_4
di non può dimostrare, nemmeno in via presuntiva, una lesione all'immagine della CP_1
medesima, che anzi è stata rappresentata come la vittima di una “frode” da parte dalla produt- trice.
L'attore non ha poi allegato alcuna specifica circostanza in merito al discredito presso i propri dipendenti, ai quali sono state distribuite le mascherine, cagionato dalla diffusione di notizie sull'inefficacia del prodotto (ad esempio lamentele, lettere di protesta, segnalazioni di sinda- cati, articoli di giornale, ecc.).
Non sono state poi allegati e provati in alcun modo gli effettivi danni conseguenza subiti a fronte dell'altrettanto indimostrata lesione dell'immagine ex artt. 1223 e 2056 c.c.
In assenza di una prova del danno evento e dei danni conseguenza la domanda risarcitoria non può quindi trovare accoglimento.
7. Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità in fatto e in diritto, dello svolgimento della complessa fase istruttoria, con partecipazione attiva alla c.t.u., si liquidano in favore di parte attrice complessivi 69.000 Euro, di cui 60.000 Euro
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per compenso delle prestazioni professionali forensi e 9.000 Euro per rimborso forfettario del- le spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di LA, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la risoluzione dei contratti di vendita conclusi dalle parti per mancanza di quali- tà essenziali e promesse e, per l'effetto,
- condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1
2.028.893,50 Euro, oltre agli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma
1, c.c. dal giorno dei pagamenti fino alla data della domanda giudiziale e nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
- respinge tutte le altre domande svolte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
69.000,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
Così deciso in LA il 7 gennaio 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Gaetano Alemanna
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella relazione di laboratorio si legge che, nel pieno rispetto di quanto disposto dal c.t.u. (e chiesto dalla con- venuta), le analisi erano così realizzate: “A seguito di quanto concordato tra il c.t.u. e le parti, prima dell'esecuzione della prova sono state praticate 2 incisioni di circa 3 cm lungo le saldature del filtro (una per ciascun bordo termosaldato), in modo da rendere piana la superficie dell'area di prova. Nonostante il taglio non interessasse o interessasse minimamente l'area di prova, a titolo preventivo l'area di taglio è stata ricoper- ta con un pezzo di nastro-carta (v. Allegato 1). Test eseguito su un provino di almeno 100 cm2, esponendo all'aerosol batterico la faccia interna del campione/mascherina. Dimensioni area testata 50 cm2. Flusso di aspirazione 28,3 l/minuto” (doc. A04 allegato alla relazione del c.t.u.).