Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 80
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Sentenza 7 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Milano dal giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, riguarda una controversia tra due parti in merito alla validità di contratti di compravendita di mascherine e filtri di ricambio. L'attore ha richiesto la dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti, sostenendo che le mascherine non rispettassero le qualità promesse e fossero prive di conformità alle normative vigenti. In particolare, ha invocato la nullità per illiceità dell'oggetto e l'annullamento per dolo o errore, chiedendo anche la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni. La controparte ha contestato le pretese, sostenendo la conformità del prodotto e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Il giudice ha accolto la domanda di risoluzione per mancanza di qualità essenziali, evidenziando che le mascherine non soddisfacevano i requisiti minimi di efficienza di filtrazione batterica previsti dalla normativa. Ha ritenuto infondate le domande di nullità e annullamento, sottolineando che l'oggetto del contratto non era di per sé illecito. La decisione si basa su una consulenza tecnica che ha dimostrato l'inadeguatezza delle mascherine rispetto alle caratteristiche promesse, confermando la responsabilità della parte convenuta e ordinando la restituzione delle somme versate, oltre agli interessi legali. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 80
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 80
    Data del deposito : 7 gennaio 2025

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