Articolo 7 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 aprile 1952
>
Versione
22 marzo 1960
Art. 7.
L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 2860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 2970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
lire 3090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
lire 3320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. ((7)) ------------------ AGGIORNAMENTO (7) La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 2) che "Nei confronti del personale contemplato nell' art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , il disposto dell' articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 3860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 3970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
lire 5690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2390 per ciascuna delle altre persone di famiglia, acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
lire 7520 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si osservano a tal fine le norme di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Nei confronti del personale contemplato nell' art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , il disposto dell' art. 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 luglio 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 4360 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2800 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 4470 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2850 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
lire 6190 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2890 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
lire 8020 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2970 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si osservano a tal fine le norme di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ".
Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.
Entrata in vigore il 22 marzo 1960
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