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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 546 /2017 promossa da:
(DECEDUTA nelle more del giudizio), nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_3 [...]
, C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. FAGIANI MIRKO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gubbio via del Bottagnone n.20, giusta procura in calce all'atto di appello;
-APPELLANTI=
contro pagina 1 di 4 , corrente in Milano, C.so Como n.17, in persona del suo Controparte_1
procuratore, C.F. e P. Iva n. , con il patrocinio unito e disgiunto dell'avv. P.IVA_1
BATTISTELLI PAOLO e dell'avv. TOMASSONI MARCO, elettivamente domiciliata in PANICALE (PG), fraz. Tavernelle, via TOGLIATTI n.1 presso il difensore avv.
BATTISTELLI PAOLO, giusta procura estesa in calce alla copia passiva dell'atto di citazione in riassunzione del primo grado;
-APPELLATA=
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI:
per parte appellante come all'atto di appello;
per la parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestata Corte di Appello al fine di sentir riformare la Parte_3
sentenza n.669/2017 emessa dal Tribunale di Perugia il 7.4.2017, che ha rigettato la domanda proposta dagli appellanti in qualità di eredi di -diretta ad Persona_1
ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale verificatosi il 3.7.2005- e li ha condannati al pagamento delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, ha resistito all'impugnazione deducendo CP_2
l'infondatezza dell'appello proposto ed ha concluso in conformità, chiedendo altresì la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 10.1.2019 il procuratore costituito dell'appellante Parte_1
ha prodotto il certificato di morte della propria assistita e la Corte ha disposto
[...]
l'interruzione della causa a norma dell'art. 300 cpc. pagina 2 di 4 La causa non è stata più riassunta.
*****
Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 305 cpc.
All'udienza del 10.1.2019 è stata dichiarata l'interruzione della causa per l'intervenuto decesso dell'appellante . Parte_1
A norma di legge “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi” (art. 305 cpc) e nella fattispecie il termine “a quo” decorre dalla data dell'udienza in cui è stato dichiarato e portato a conoscenza di tutte le parti l'evento interruttivo, cioè la morte dell'appellante.
Ciò posto risultano trascorsi circa sei anni dall'emissione dell'ordinanza di interruzione pronunciata in udienza, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa,
quindi ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 codice di rito.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale delle parti in causa – che con la loro inerzia hanno dimostrato di non aver avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio – per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(DECEDUTA nelle more del giudizio), e
[...] Parte_2
nei confronti di in persona del suo Parte_3 CP_2
procuratore, contrariis reiectis, così provvede:
- visto l'art. 305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 8 gennaio 2025 pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 546 /2017 promossa da:
(DECEDUTA nelle more del giudizio), nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_3 [...]
, C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. FAGIANI MIRKO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gubbio via del Bottagnone n.20, giusta procura in calce all'atto di appello;
-APPELLANTI=
contro pagina 1 di 4 , corrente in Milano, C.so Como n.17, in persona del suo Controparte_1
procuratore, C.F. e P. Iva n. , con il patrocinio unito e disgiunto dell'avv. P.IVA_1
BATTISTELLI PAOLO e dell'avv. TOMASSONI MARCO, elettivamente domiciliata in PANICALE (PG), fraz. Tavernelle, via TOGLIATTI n.1 presso il difensore avv.
BATTISTELLI PAOLO, giusta procura estesa in calce alla copia passiva dell'atto di citazione in riassunzione del primo grado;
-APPELLATA=
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI:
per parte appellante come all'atto di appello;
per la parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestata Corte di Appello al fine di sentir riformare la Parte_3
sentenza n.669/2017 emessa dal Tribunale di Perugia il 7.4.2017, che ha rigettato la domanda proposta dagli appellanti in qualità di eredi di -diretta ad Persona_1
ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale verificatosi il 3.7.2005- e li ha condannati al pagamento delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, ha resistito all'impugnazione deducendo CP_2
l'infondatezza dell'appello proposto ed ha concluso in conformità, chiedendo altresì la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 10.1.2019 il procuratore costituito dell'appellante Parte_1
ha prodotto il certificato di morte della propria assistita e la Corte ha disposto
[...]
l'interruzione della causa a norma dell'art. 300 cpc. pagina 2 di 4 La causa non è stata più riassunta.
*****
Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 305 cpc.
All'udienza del 10.1.2019 è stata dichiarata l'interruzione della causa per l'intervenuto decesso dell'appellante . Parte_1
A norma di legge “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi” (art. 305 cpc) e nella fattispecie il termine “a quo” decorre dalla data dell'udienza in cui è stato dichiarato e portato a conoscenza di tutte le parti l'evento interruttivo, cioè la morte dell'appellante.
Ciò posto risultano trascorsi circa sei anni dall'emissione dell'ordinanza di interruzione pronunciata in udienza, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa,
quindi ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 codice di rito.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale delle parti in causa – che con la loro inerzia hanno dimostrato di non aver avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio – per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(DECEDUTA nelle more del giudizio), e
[...] Parte_2
nei confronti di in persona del suo Parte_3 CP_2
procuratore, contrariis reiectis, così provvede:
- visto l'art. 305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 8 gennaio 2025 pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 4 di 4