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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Valentini, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 4.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premettendo di aver percepito il reddito di cittadinanza sino al provvedimento di revoca adottato dall' in CP_1 data 17.12.2021 (per “... omessa dichiarazione all'atto della domanda che il ricorrente era sottoposto a misura cautelare o condanna definitiva”), sul presupposto che, al momento della presentazione della domanda amministrativa, “non aveva subito alcuna sentenza di condanna definitiva” e “non era sottoposto ad alcuna misura cautelare personale in quanto revocate con ordinanza del 14.7.2018”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
, il Reddito di Cittadinanza come stabilito dalla legge Controparte_2
a far data dal 17.2.2021 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);
2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio datato 11.12.2021, protocollo CP_3
4057849 ed ogni successivo provvedimento relativo;
3. condannare , in persona del Controparte_2
Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, del Reddito di Cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. In L. 26/2019 a far data dal 17.2.2021 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto dall'Istituto al ricorrente per il medesimo titolo e fino a quando lo stesso ricorrente ne ha diritto. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Norma di riferimento è l'art. 2, co. 1, lett. c) bis, D. L. n. 4/2019, nel testo vigente all'epoca dei fatti, secondo cui il reddito di cittadinanza “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e
1 per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: … c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Dalla ordinanza del 21.07.2021, emessa dalla V sezione della Corte d'Appello d'Assise di Napoli nel procedimento RG 52/2018, allegata alla memoria di costituzione dell' specificatamente risulta come il sia stato sottoposto alle misure CP_1 Parte_1 cautelari personali della presentazione a PG, del divieto di espatrio e dell'obbligo di dimora dal 14.7.2018 al 21.7.2021 (circostanza, peraltro, non dichiarata dal Parte_1 in sede di presentazione della domanda di RDC). Dovendosi, in ragione di ciò, ritenere che all'epoca della presentazione delle relative istanze amministrative (da ultimo domanda n. INPS-RDC-2021-4057849 presentata il 17.02.2021) il (in quanto sottoposto a misura cautelare Parte_1 personale) non potesse far valere, ai fini dell'erogazione del beneficio, lo specifico requisito di cui alla precitata lettera c) bis, la domanda attorea non può che risultare priva di sbocco. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, pertanto, da rigettare. In difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite sono da porre a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 4.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 1.200,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e CP_1 cpa nella misura di legge. Lecce, 5 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
2
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Valentini, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 4.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premettendo di aver percepito il reddito di cittadinanza sino al provvedimento di revoca adottato dall' in CP_1 data 17.12.2021 (per “... omessa dichiarazione all'atto della domanda che il ricorrente era sottoposto a misura cautelare o condanna definitiva”), sul presupposto che, al momento della presentazione della domanda amministrativa, “non aveva subito alcuna sentenza di condanna definitiva” e “non era sottoposto ad alcuna misura cautelare personale in quanto revocate con ordinanza del 14.7.2018”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
, il Reddito di Cittadinanza come stabilito dalla legge Controparte_2
a far data dal 17.2.2021 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);
2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio datato 11.12.2021, protocollo CP_3
4057849 ed ogni successivo provvedimento relativo;
3. condannare , in persona del Controparte_2
Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, del Reddito di Cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. In L. 26/2019 a far data dal 17.2.2021 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto dall'Istituto al ricorrente per il medesimo titolo e fino a quando lo stesso ricorrente ne ha diritto. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Norma di riferimento è l'art. 2, co. 1, lett. c) bis, D. L. n. 4/2019, nel testo vigente all'epoca dei fatti, secondo cui il reddito di cittadinanza “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e
1 per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: … c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Dalla ordinanza del 21.07.2021, emessa dalla V sezione della Corte d'Appello d'Assise di Napoli nel procedimento RG 52/2018, allegata alla memoria di costituzione dell' specificatamente risulta come il sia stato sottoposto alle misure CP_1 Parte_1 cautelari personali della presentazione a PG, del divieto di espatrio e dell'obbligo di dimora dal 14.7.2018 al 21.7.2021 (circostanza, peraltro, non dichiarata dal Parte_1 in sede di presentazione della domanda di RDC). Dovendosi, in ragione di ciò, ritenere che all'epoca della presentazione delle relative istanze amministrative (da ultimo domanda n. INPS-RDC-2021-4057849 presentata il 17.02.2021) il (in quanto sottoposto a misura cautelare Parte_1 personale) non potesse far valere, ai fini dell'erogazione del beneficio, lo specifico requisito di cui alla precitata lettera c) bis, la domanda attorea non può che risultare priva di sbocco. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, pertanto, da rigettare. In difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite sono da porre a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 4.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 1.200,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e CP_1 cpa nella misura di legge. Lecce, 5 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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