Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 732/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 4 febbraio 2025
PROC. N. 732/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 4 febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), tutte C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese - giusta procura in atti - dall'avv. Giulia Di Cesare ed elettivamente domiciliate presso lo studio della medesima sito in Pescara alla Via Venezia n. 4.
ricorrente contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., e
[...]
(c.f. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., col patrocinio dell'Avvocatura P.IVA_2 distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in alla via Insorti CP_2 CP_2
d'Ungheria, 74 ope legis domicilia. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 Pt_1
2022/2023 e 2023/2024 Pt_2
2022/2023 e 2023/2024 Pt_3
eccependo la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola.
Si costituivano in giudizio il e l Controparte_1 [...]
quest'ultimo eccependo il difetto di legittimazione passiva, che Controparte_2
resistevano nel merito alla domanda e chiedevano il riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'erogazione in loro favore della carta docente in relazione alle sole annualità per le quali risultasse documentato l'effettivo svolgimento dell'incarico ricevuto, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la controversia istruita allo stato degli atti, la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' in virtù del rapporto organico che lega quest'ultimo al Controparte_3
, unico soggetto che avrebbe dovuto essere citato in giudizio. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato solo in parte.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
Il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude il riconoscimento del beneficio per incarichi non annuali, ma caratterizzati da supplenze brevi, ovvero per un esiguo numero di ore settimanali, poiché “La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante
pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico” (Tribunale di Verona
Sentenza n. 220/2024).
Peraltro, con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 la Corte di Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato che: “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue:
“un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Risulta difficile, infatti, discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
Nel caso di specie, la docente ha svolto per l'anno scolastico 2020/2021 solamente un Pt_1 incarico di un mese con dodici ore di impiego e poi un altro incarico di sei mesi per sole tre ore settimanali (cfr. stato matricolare in atti). È evidente, dunque, che - in applicazione dei principi di diritto sopra riportati – il beneficio non possa essere riconosciuto per tale annualità.
Gli unici anni scolastici per cui il beneficio può esserle riconosciuto sono il 2022/2023 e il
2023/2024, nei quali ella è stata destinataria di incarichi complessivamente annuali con orario pieno. Ugualmente può dirsi per le docenti e per i medesimi aa.ss. Pt_2 Pt_3
Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei limiti descritti.
La novità della questione, i contrasti giurisprudenziali in materia, nonché la parziale soccombenza reciproca tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. La restante metà è posta a carico della parte resistente e liquidata in base ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del carattere seriale e non complesso del giudizio.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
Controparte_2
.
[...]
2. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015” per gli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024 Parte_1
2022/2023 e 2023/2024 Parte_2
2022/2023 e 2023/2024 Parte_3 per l'importo totale di euro 1.000,00 ciascuna e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3. Rigetta nel resto.
4. Compensa le spese di giudizio nella misura di 1/2, ponendo il restante 1/2 a carico del Cont liquidati in complessivi euro 515,00, euro 49,00 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione al procuratore antistatario. Larino, 4 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella