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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
Giordano Avallone, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 650/2024
TRA
, nato a [...], in data [...], residente in [...]Parte_1
(Cs), alla Via Dalmazia, n. 7, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Rosaria Converso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.02.2024 conveniva in giudizio l' avverso Parte_1 CP_2
l'avviso di addebito 33420230004429782000 del 24 novembre 2023, notificato il 05/01/2024 per la somma complessiva di € 8.156,82 per omesso, parziale, versamento dei contribuiti
I.V.S. fissi (gestione commercianti), per somme aggiuntive a seguito del dedotto “omesso”,
“parziale”, versamento dei dedotti contributi I.V.S. e per “sanzioni di evasione” con riferimento agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché per il 2021 (limitatamente ad ottobre) per omesso, parziale, versamento dei contributi I.V.S., per somme aggiuntive e per “sanzioni di morosità”.
In particolare, il ricorrente evidenziava la sostanziale cessazione dell'attività di ambulante a far data dal 2015, allorquando le patologie sofferte gli impedivano la prosecuzione della tessa;
l'adesione al regime fiscale forfetario ed il versamento della contribuzione dovuta;
l'illegittimità del procedimento amministrativo, stante la mancata notifica del verbale di accertamento.
Chiedeva l'accertamento della non debenza delle somme richieste dall' con il CP_2
provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
La controversia veniva rinviata in sede di prima udienza onerando l' di prendere CP_2
posizione circa la produzione da parte del ricorrente delle ricevute di pagamento della contribuzione per le annualità di cui al ricorso.
L' nulla deduceva nel termine assegnato e la controversia veniva decisa all'esito del CP_2 deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
Dalla produzione agli atti de giudizio (ricevute di pagamento depositate dal ricorrente) si evince che ha adempiuto al proprio obbligo contributivo mediante versamento Parte_1 delle somme richieste dall' . CP_2
Non è in contestazione l'adesione del ricorrente al regime forfetario, che peraltro emerge dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente e prodotte in atti.
Alla luce della documentazione in atti, non contestata dall' e sulla quale l'istituto, pur CP_2
essendo stato invitato a farlo, nulla ha dedotto, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di non debenza delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con riferimento all'annualità 2021, pur non risultando dagli atti la prova del pagamento dei contributi richiesti dall' , deve rilevarsi che è fondata l'eccezione relativa alla carenza di CP_2 prova in ordine alla prosecuzione dell'attività di impresa.
Ed infatti pur essendo documentato e non contestato che la cancellazione della ditta del ricorrente sia avvenuta a far data dal 29.10.2021, in realtà, nel corso del giudizio, l' non CP_2 ha provato né ha offerto di provare che l'attività sia proseguita anche nel corso del 2021. L'istituto resistente, invece, pretenderebbe di riscuotere i contributi in ragione del solo dato formale della permanente iscrizione della parte ricorrente nel registro delle imprese.
Ma il rapporto assicurativo, con conseguente obbligo in capo al titolare di impresa di versamento dei relativi contributi, sorge esclusivamente con l'effettivo svolgimento dell'attività.
L'obbligo contributivo, pertanto, prescinde dal dato formale dell'iscrizione nel registro delle imprese, sorgendo solo laddove l'attività d'impresa sia effettivamente esercitata.
La cessazione dell'attività commerciale, pertanto, pur a voler ritenere persistente l'iscrizione, solo formale, del titolare, nel registro delle imprese, determina il venir meno del rapporto assicurativo (in tal senso cfr. Cass. 12.04.2010, n. 8651).
La permanente iscrizione nel registro delle imprese da sola non potrebbe legittimare la sussistenza dell'obbligo contributivo, non spiegando alcuna influenza sul rapporto assicurativo che sorge e si estingue in ragione del solo svolgimento effettivo dell'attività
d'impresa.
La parte resistente non ha provato la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa benché ne fosse onerata, ritenendo a ciò sufficiente il mero dato formale della permanenza nel registro delle imprese.
Ed anzi, va sottolineato che parte ricorrente ha prodotto agli atti documentazione attestante la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, nella quale viene riportato come unico reddito quello derivante dalla percezione della pensione.
Il ricorso, pertanto, va accolto, e pertanto vanno dichiarate non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con l'avviso di addebito n. 33420230004429782000. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con l'avviso di CP_2
addebito n. 33420230004429782000;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese CP_2 generali, Iva e c.p.a. come per legge, in favore dell'avvocato Rosaria Converso, dichiaratosi antistatario;
Castrovillari, 28-05-2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
Giordano Avallone, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 650/2024
TRA
, nato a [...], in data [...], residente in [...]Parte_1
(Cs), alla Via Dalmazia, n. 7, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Rosaria Converso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.02.2024 conveniva in giudizio l' avverso Parte_1 CP_2
l'avviso di addebito 33420230004429782000 del 24 novembre 2023, notificato il 05/01/2024 per la somma complessiva di € 8.156,82 per omesso, parziale, versamento dei contribuiti
I.V.S. fissi (gestione commercianti), per somme aggiuntive a seguito del dedotto “omesso”,
“parziale”, versamento dei dedotti contributi I.V.S. e per “sanzioni di evasione” con riferimento agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché per il 2021 (limitatamente ad ottobre) per omesso, parziale, versamento dei contributi I.V.S., per somme aggiuntive e per “sanzioni di morosità”.
In particolare, il ricorrente evidenziava la sostanziale cessazione dell'attività di ambulante a far data dal 2015, allorquando le patologie sofferte gli impedivano la prosecuzione della tessa;
l'adesione al regime fiscale forfetario ed il versamento della contribuzione dovuta;
l'illegittimità del procedimento amministrativo, stante la mancata notifica del verbale di accertamento.
Chiedeva l'accertamento della non debenza delle somme richieste dall' con il CP_2
provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
La controversia veniva rinviata in sede di prima udienza onerando l' di prendere CP_2
posizione circa la produzione da parte del ricorrente delle ricevute di pagamento della contribuzione per le annualità di cui al ricorso.
L' nulla deduceva nel termine assegnato e la controversia veniva decisa all'esito del CP_2 deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
Dalla produzione agli atti de giudizio (ricevute di pagamento depositate dal ricorrente) si evince che ha adempiuto al proprio obbligo contributivo mediante versamento Parte_1 delle somme richieste dall' . CP_2
Non è in contestazione l'adesione del ricorrente al regime forfetario, che peraltro emerge dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente e prodotte in atti.
Alla luce della documentazione in atti, non contestata dall' e sulla quale l'istituto, pur CP_2
essendo stato invitato a farlo, nulla ha dedotto, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di non debenza delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con riferimento all'annualità 2021, pur non risultando dagli atti la prova del pagamento dei contributi richiesti dall' , deve rilevarsi che è fondata l'eccezione relativa alla carenza di CP_2 prova in ordine alla prosecuzione dell'attività di impresa.
Ed infatti pur essendo documentato e non contestato che la cancellazione della ditta del ricorrente sia avvenuta a far data dal 29.10.2021, in realtà, nel corso del giudizio, l' non CP_2 ha provato né ha offerto di provare che l'attività sia proseguita anche nel corso del 2021. L'istituto resistente, invece, pretenderebbe di riscuotere i contributi in ragione del solo dato formale della permanente iscrizione della parte ricorrente nel registro delle imprese.
Ma il rapporto assicurativo, con conseguente obbligo in capo al titolare di impresa di versamento dei relativi contributi, sorge esclusivamente con l'effettivo svolgimento dell'attività.
L'obbligo contributivo, pertanto, prescinde dal dato formale dell'iscrizione nel registro delle imprese, sorgendo solo laddove l'attività d'impresa sia effettivamente esercitata.
La cessazione dell'attività commerciale, pertanto, pur a voler ritenere persistente l'iscrizione, solo formale, del titolare, nel registro delle imprese, determina il venir meno del rapporto assicurativo (in tal senso cfr. Cass. 12.04.2010, n. 8651).
La permanente iscrizione nel registro delle imprese da sola non potrebbe legittimare la sussistenza dell'obbligo contributivo, non spiegando alcuna influenza sul rapporto assicurativo che sorge e si estingue in ragione del solo svolgimento effettivo dell'attività
d'impresa.
La parte resistente non ha provato la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa benché ne fosse onerata, ritenendo a ciò sufficiente il mero dato formale della permanenza nel registro delle imprese.
Ed anzi, va sottolineato che parte ricorrente ha prodotto agli atti documentazione attestante la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, nella quale viene riportato come unico reddito quello derivante dalla percezione della pensione.
Il ricorso, pertanto, va accolto, e pertanto vanno dichiarate non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con l'avviso di addebito n. 33420230004429782000. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con l'avviso di CP_2
addebito n. 33420230004429782000;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese CP_2 generali, Iva e c.p.a. come per legge, in favore dell'avvocato Rosaria Converso, dichiaratosi antistatario;
Castrovillari, 28-05-2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone