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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 20/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 981/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORALES SOSA Parte_1 C.F._1
VALERIA
ATTRICE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio
- accertare e dichiarare che con contratto di assicurazione annuale per la copertura dei rischi del commercio, n.
Polizza n. 400481027, sottoscritto con la compagnia in data 11.03.2020, l'attrice ha Controparte_1 assicurato il rischio di interruzione di esercizio della propria impresa anche dovuto all'EMERGENZA
CORONAVIRUS – COVID 19
- accertare e dichiarare che, a fronte di quattro chiusure imposte dall'Autorità nel periodo 2020/2021, l'attrice ha presentato quattro distinte e autonome denunce di sinistro, ognuna riguardante mesi e giorni di chiusura diversi
- accertare e dichiarare che contrattualmente deve essere risarcito ogni sinistro denunciato dall'attrice a garanzia di diaria in caso di chiusura causa COVID 19 e deve essere applicata l'indennità contrattualmente prevista di 250,00 euro/die (duecentocinquanta/00) pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare che la compagnia ha risarcito all'attrice la sola somma di euro 1.800,00
(milleottocento/00) e che i restanti giorni di chiusura denunciati non sono stati risarciti
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e l'esclusiva responsabilità di questa nell'inesatto adempimento nei confronti dell'assicurata
- per l'effetto condannare la convenuta a risarcire l'ulteriore somma di euro 22.450,00
(ventiduemilaquattrocentocinquanta), o la diversa – minore o maggiore – somma che sarà ritenuta di giustizia, quale indennità per l'interruzione di esercizio dell'impresa dell'attrice dovuto all'
[...]
19. Parte_2
Con vittoria di spese di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che la convenuta venisse condannata a corrispondere Controparte_1 la somma di € 22.450,00 quale indennità per l'interruzione di esercizio dell'impresa dell'attrice dovuto all'emergenza Coronavirus – Covid 19, previo accertamento dell'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione annuale con cui veniva assicurato il rischio di interruzione dell'esercizio dell'impresa, nonché del mancato risarcimento integrale da parte della compagnia assicurativa, che aveva corrisposto soltanto la somma di € 1.800,00.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- quale titolare dell'esercizio commerciale Caffè del Centro in Cosio Valtellino (SO), aveva sottoscritto contratto di assicurazione annuale per la copertura dei rischi del Commercio, n.
Polizza n. 400481027, con la compagnia che, tra le altre cose, assicurava, nella sezione CP_1
incendi, in caso di interruzione di esercizio, una diaria di 250,00 euro/die
(duecentocinquanta/00);
- la compagnia assicurativa aveva esteso la garanzia di diaria in caso di interruzione di esercizio anche derivante dall'emergenza Coronavirus;
- con successive quattro denunce di sinistro, aveva denunciato l'avvenuta chiusura dell'attività a seguito di chiusure imposte dall'Autorità con D.P.C.M. o decreti legge;
- veniva liquidato un primo importo di € 1.800,00 relativo alla prima chiusura e, successivamente, le veniva offerto un ulteriore importo di euro 598,71, per un totale di euro
2.398,71, corrispondenti a una diaria di euro 79,96 per trenta giorni, se avesse prestato quietanza;
pagina 2 di 5 - le condizioni contrattuali stabilivano, per il caso di chiusura dell'esercizio, la corresponsione di una diaria per un massimo di trenta giorni, con una franchigia di sette giorni;
- tuttavia, in nessun punto del contratto, né tanto meno nelle regole generali allegate, era specificato che il risarcimento dovesse essere corrisposto solo una tantum e non per ogni singolo sinistro, oltre al fatto la diaria era stata pagata solo 79,96 euro/die invece dei 250,00 euro/die contrattuali;
La convenuta non si costitutiva in giudizio e pertanto, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace in data 25.01.2024.
Senza espletamento di attività istruttoria la causa passava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
***
In data 11.03.2020 l'attrice aveva stipulato contratto di assicurazione annuale per la copertura dei rischi del Commercio (n. Polizza n. 400481027) con la compagnia convenuta che, tra le altre cose, assicurava, nella sezione incendi, in caso di interruzione di esercizio, una diaria di 250,00 euro al giorno;
in pari data, la compagnia assicurativa aveva esteso la diaria da interruzione di esercizio, senza maggiorazione del premio, al caso di interruzione dell'attività dell'assicurato in conseguenza di provvedimento emesso dall'Autorità che disponeva la chiusura totale degli esercizi commerciali come misura di prevenzione al Covid – 19 (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice).
Veniva altresì previsto che l'estensione della garanzia operava con una franchigia di sette giorni e veniva riconosciuta per un massimo di 30 giorni (cfr. doc. 1).
Ebbene, parte attrice ha dedotto di aver denunciato all'assicurazione quattro sinistri, in relazione all'avvenuta interruzione dell'attività a seguito di chiusure imposte dall'Autorità con D.P.C.M. (cfr. doc. 2 fascicolo attrice), nel periodo della pandemia Covid- 19.
Tuttavia, dalla documentazione allegata sub. doc. 2 non si evince la durata di ciascun periodo di chiusura dell'esercizio commerciale.
A questo proposito, l'attrice ha dedotto che la prima denuncia risaliva 14.04.2020 e che la data di inizio della chiusura dell'esercizio era stata il 11.03.2020, mentre quella di riapertura il 18.05.2020; la seconda denuncia risaliva al 06.11.2020 e la data di inizio della chiusura dell'esercizio era stata il
06.11.2020, mentre quella di riapertura il 14.12.2020; la terza denuncia risaliva al 24.12.2020 e la data di inizio di chiusura dell'esercizio era stata il 24.12.2020, mentre quella di riapertura il 07.01.2021 solo pagina 3 di 5 in modalità asporto, fino al 13.01.2021; la quarta denuncia risaliva al 01.03.2021 e la data di inizio di chiusura dell'esercizio era stata il 14.01.2021, mentre quella di riapertura il 26.04.2021.
Ebbene, le allegazioni attoree circa la durata di ciascun periodo di chiusura dell'esercizio commerciale risultano del tutto sfornite di prova, in quanto a tal proposito nulla emerge dalle denunce di sinistro allegate sub. doc.
2. Si noti infatti che, nella sezione “descrizione delle circostanze” presente in ogni modulo di denuncia sinistro, risulta indicato soltanto “DPCM” (con l'aggiunta, soltanto per quanto riguarda la prima denuncia, della data del decreto).
Non risultano versati in atti neppure i provvedimenti dell'Autorità che, nel periodo pandemico dell'emergenza Covid-19, avevano a più riprese disposto la chiusura e la successiva riapertura degli esercizi commerciali.
Sul punto, preme evidenziare che, pur potendosi in generale ritenere che la circostanza della chiusura degli esercizi commerciali nel periodo dell'emergenza Coronavirus costituisce un fatto notorio, ciò nondimeno gravava sull'attrice l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero la durata di ciascun periodo di chiusura dell'esercizio commerciale a seguito del provvedimento dell'autorità.
Considerato che la nozione di fatto notorio implica un fatto di comune conoscenza pubblica e non un fatto desumibile da fonti amministrative o regolamentari specifiche e che pertanto nella nozione di
“fatto notorio” non può farsi rientrare il contenuto dei vari DPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che si sono susseguiti nel periodo pandemico, si evidenzia altresì che i predetti DPCM, che avevano disposto le chiusure degli esercizi commerciali nel periodo pandemico, richiamati in ciascuna denuncia di sinistro, non rientrano nel principio iura novit curia di cui all'articolo 113 c.p.c., non essendo inclusi tra gli atti normativi di cui il giudice debba aver conoscenza (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., (data ud. 14/05/2024) 11/10/2024, n. 26525).
Pertanto, si ritiene che parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La mancanza di prova circa la durata dei periodi di chiusura dell'esercizio commerciale, e dunque circa l'esistenza ontologica del danno, rende infondata la domanda di condanna al pagamento di € 22.450,00 formulata dall'attrice nei confronti della convenuta, così come, parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di condanna della parte convenuta al pagamento di una somma “maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
Il rigetto integrale della domanda di condanna proposta nei confronti della convenuta rende superflua la pronuncia in ordine alle altre domande.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia di parte convenuta.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti della convenuta;
- spese di lite irripetibili.
Sondrio, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 981/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORALES SOSA Parte_1 C.F._1
VALERIA
ATTRICE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio
- accertare e dichiarare che con contratto di assicurazione annuale per la copertura dei rischi del commercio, n.
Polizza n. 400481027, sottoscritto con la compagnia in data 11.03.2020, l'attrice ha Controparte_1 assicurato il rischio di interruzione di esercizio della propria impresa anche dovuto all'EMERGENZA
CORONAVIRUS – COVID 19
- accertare e dichiarare che, a fronte di quattro chiusure imposte dall'Autorità nel periodo 2020/2021, l'attrice ha presentato quattro distinte e autonome denunce di sinistro, ognuna riguardante mesi e giorni di chiusura diversi
- accertare e dichiarare che contrattualmente deve essere risarcito ogni sinistro denunciato dall'attrice a garanzia di diaria in caso di chiusura causa COVID 19 e deve essere applicata l'indennità contrattualmente prevista di 250,00 euro/die (duecentocinquanta/00) pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare che la compagnia ha risarcito all'attrice la sola somma di euro 1.800,00
(milleottocento/00) e che i restanti giorni di chiusura denunciati non sono stati risarciti
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e l'esclusiva responsabilità di questa nell'inesatto adempimento nei confronti dell'assicurata
- per l'effetto condannare la convenuta a risarcire l'ulteriore somma di euro 22.450,00
(ventiduemilaquattrocentocinquanta), o la diversa – minore o maggiore – somma che sarà ritenuta di giustizia, quale indennità per l'interruzione di esercizio dell'impresa dell'attrice dovuto all'
[...]
19. Parte_2
Con vittoria di spese di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che la convenuta venisse condannata a corrispondere Controparte_1 la somma di € 22.450,00 quale indennità per l'interruzione di esercizio dell'impresa dell'attrice dovuto all'emergenza Coronavirus – Covid 19, previo accertamento dell'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione annuale con cui veniva assicurato il rischio di interruzione dell'esercizio dell'impresa, nonché del mancato risarcimento integrale da parte della compagnia assicurativa, che aveva corrisposto soltanto la somma di € 1.800,00.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- quale titolare dell'esercizio commerciale Caffè del Centro in Cosio Valtellino (SO), aveva sottoscritto contratto di assicurazione annuale per la copertura dei rischi del Commercio, n.
Polizza n. 400481027, con la compagnia che, tra le altre cose, assicurava, nella sezione CP_1
incendi, in caso di interruzione di esercizio, una diaria di 250,00 euro/die
(duecentocinquanta/00);
- la compagnia assicurativa aveva esteso la garanzia di diaria in caso di interruzione di esercizio anche derivante dall'emergenza Coronavirus;
- con successive quattro denunce di sinistro, aveva denunciato l'avvenuta chiusura dell'attività a seguito di chiusure imposte dall'Autorità con D.P.C.M. o decreti legge;
- veniva liquidato un primo importo di € 1.800,00 relativo alla prima chiusura e, successivamente, le veniva offerto un ulteriore importo di euro 598,71, per un totale di euro
2.398,71, corrispondenti a una diaria di euro 79,96 per trenta giorni, se avesse prestato quietanza;
pagina 2 di 5 - le condizioni contrattuali stabilivano, per il caso di chiusura dell'esercizio, la corresponsione di una diaria per un massimo di trenta giorni, con una franchigia di sette giorni;
- tuttavia, in nessun punto del contratto, né tanto meno nelle regole generali allegate, era specificato che il risarcimento dovesse essere corrisposto solo una tantum e non per ogni singolo sinistro, oltre al fatto la diaria era stata pagata solo 79,96 euro/die invece dei 250,00 euro/die contrattuali;
La convenuta non si costitutiva in giudizio e pertanto, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace in data 25.01.2024.
Senza espletamento di attività istruttoria la causa passava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
***
In data 11.03.2020 l'attrice aveva stipulato contratto di assicurazione annuale per la copertura dei rischi del Commercio (n. Polizza n. 400481027) con la compagnia convenuta che, tra le altre cose, assicurava, nella sezione incendi, in caso di interruzione di esercizio, una diaria di 250,00 euro al giorno;
in pari data, la compagnia assicurativa aveva esteso la diaria da interruzione di esercizio, senza maggiorazione del premio, al caso di interruzione dell'attività dell'assicurato in conseguenza di provvedimento emesso dall'Autorità che disponeva la chiusura totale degli esercizi commerciali come misura di prevenzione al Covid – 19 (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice).
Veniva altresì previsto che l'estensione della garanzia operava con una franchigia di sette giorni e veniva riconosciuta per un massimo di 30 giorni (cfr. doc. 1).
Ebbene, parte attrice ha dedotto di aver denunciato all'assicurazione quattro sinistri, in relazione all'avvenuta interruzione dell'attività a seguito di chiusure imposte dall'Autorità con D.P.C.M. (cfr. doc. 2 fascicolo attrice), nel periodo della pandemia Covid- 19.
Tuttavia, dalla documentazione allegata sub. doc. 2 non si evince la durata di ciascun periodo di chiusura dell'esercizio commerciale.
A questo proposito, l'attrice ha dedotto che la prima denuncia risaliva 14.04.2020 e che la data di inizio della chiusura dell'esercizio era stata il 11.03.2020, mentre quella di riapertura il 18.05.2020; la seconda denuncia risaliva al 06.11.2020 e la data di inizio della chiusura dell'esercizio era stata il
06.11.2020, mentre quella di riapertura il 14.12.2020; la terza denuncia risaliva al 24.12.2020 e la data di inizio di chiusura dell'esercizio era stata il 24.12.2020, mentre quella di riapertura il 07.01.2021 solo pagina 3 di 5 in modalità asporto, fino al 13.01.2021; la quarta denuncia risaliva al 01.03.2021 e la data di inizio di chiusura dell'esercizio era stata il 14.01.2021, mentre quella di riapertura il 26.04.2021.
Ebbene, le allegazioni attoree circa la durata di ciascun periodo di chiusura dell'esercizio commerciale risultano del tutto sfornite di prova, in quanto a tal proposito nulla emerge dalle denunce di sinistro allegate sub. doc.
2. Si noti infatti che, nella sezione “descrizione delle circostanze” presente in ogni modulo di denuncia sinistro, risulta indicato soltanto “DPCM” (con l'aggiunta, soltanto per quanto riguarda la prima denuncia, della data del decreto).
Non risultano versati in atti neppure i provvedimenti dell'Autorità che, nel periodo pandemico dell'emergenza Covid-19, avevano a più riprese disposto la chiusura e la successiva riapertura degli esercizi commerciali.
Sul punto, preme evidenziare che, pur potendosi in generale ritenere che la circostanza della chiusura degli esercizi commerciali nel periodo dell'emergenza Coronavirus costituisce un fatto notorio, ciò nondimeno gravava sull'attrice l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero la durata di ciascun periodo di chiusura dell'esercizio commerciale a seguito del provvedimento dell'autorità.
Considerato che la nozione di fatto notorio implica un fatto di comune conoscenza pubblica e non un fatto desumibile da fonti amministrative o regolamentari specifiche e che pertanto nella nozione di
“fatto notorio” non può farsi rientrare il contenuto dei vari DPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che si sono susseguiti nel periodo pandemico, si evidenzia altresì che i predetti DPCM, che avevano disposto le chiusure degli esercizi commerciali nel periodo pandemico, richiamati in ciascuna denuncia di sinistro, non rientrano nel principio iura novit curia di cui all'articolo 113 c.p.c., non essendo inclusi tra gli atti normativi di cui il giudice debba aver conoscenza (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., (data ud. 14/05/2024) 11/10/2024, n. 26525).
Pertanto, si ritiene che parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La mancanza di prova circa la durata dei periodi di chiusura dell'esercizio commerciale, e dunque circa l'esistenza ontologica del danno, rende infondata la domanda di condanna al pagamento di € 22.450,00 formulata dall'attrice nei confronti della convenuta, così come, parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di condanna della parte convenuta al pagamento di una somma “maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
Il rigetto integrale della domanda di condanna proposta nei confronti della convenuta rende superflua la pronuncia in ordine alle altre domande.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia di parte convenuta.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti della convenuta;
- spese di lite irripetibili.
Sondrio, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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