TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/10/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO SS Presidente
Dott.ssa EL OP Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 409/2025 R.G. Cont.
Oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del giudizio di cui al presente atto in Rivarolo SE (TO), Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate, dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti;
Ammessa al patrocinio a spese dello stato in virtù di provvedimento emesso con delibera n. 239 del 11.02.2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea (prot. n. 395/2025);
ricorrente
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
Cuorgnè (TO), Via VII Martini n. 8, oggi domiciliato in Busano Via Perardi n. 7,
pagina 1 di 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Mara GRISOLANO del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Cuorgnè, Piazza della Resistenza n. 5 giusta procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
CONCLUSIONI
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre in Cuorgnè;
c) salvo diversi accordi tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue:
Fine settimana alternati (sabato e domenica con il pernotto) con la precisazione che sarà di
competenza paterna il fine settimana in cui egli lavora nel pomeriggio durante la settimana
precedente
- Tutti i pomeriggi, nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, starà con il Per_1
papà dall'uscita dalla scuola materna (o dalle 14,30) sino alle 20.15 con rientro presso l'abitazione
della mamma.
- Nella settimana successiva (quando il papà lavora sul turno del pomeriggio), la signora Pt_1
terrà con sé , occupandosi di accompagnarlo alla scuola dell'infanzia (come detto il fine Per_1
settimana sarà di competenza paterna). Parimenti il padre potrà accompagnare il figlio alla scuola
materna ovvero tenerlo con sé per due mattine sino alle 12.00.
Salvo un diverso accordo tra le parti, il minore potrà trascorrere alternativamente con ciascun
genitore:
- durante le ferie estive 10 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di
restare con il figlio durante il rispettivo periodo di ferie.
- durante le festività natalizie 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con possibilità
di turnare i giorni del 24/12 e 25/12) e durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
pagina 2 di 8 Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio minore per quanto
attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto
reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite
infrasettimanali – in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
d) assegnare l'abitazione della casa coniugale alla ricorrente, unitamente agli arredi in essa
contenuti;
e) stabilire che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla madre,
entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 200,00, con decorrenza dal corrente mese di ottobre
2025, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie regolarmente
giustificate, scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, odontoiatriche,
ricreative e sportive e, in ogni caso, nel rispetto del protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea
24.06.2016; l'AUI per il minore sarà percepito interamente dalla madre;
con impegno del padre a pagare interamente la rata di mutuo di € 270; il marito pagherà le utenze
fino a dicembre 2025 e poi la moglie intesterà a sé le utenze e provvederà ai relativi pagamenti.
la moglie rinuncia alla richiesta di mantenimento in proprio favore;
f) La madre si impegna a non recarsi in DA o altrove all'estero con il bambino senza il
consenso previo del padre e altrettanto vale per il padre. Quando uno dei genitori sarà all'estero il
bambino sarà gestito dall'altro. La madre si impegna a consegnare al padre entro 7 giorni da oggi
originale o copia di passaporto del bambino e dei 3 certificati di nascita di La madre si Per_1
impegna a non trasferirsi in DA ma non a tempo indeterminato, potendo la situazione essere
rivalutata al momento del divorzio ben consapevole che, salvo che il padre non concordi con il
trasferimento, sarà necessario il ricorso al giudice.
g) Le parti dichiarano di rinunciare ed accettare reciprocamente la domanda di addebito.
h) La moglie si impegna a rimettere la querela.
i) spese compensate.”
Il P.M. ha reso in data 10.10.2025 le sue conclusioni: “V.to, il P.M. conclude per l'accoglimento
dell'accordo raggiunto dalle parti”.
pagina 3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.02.2025,
[...]
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la Pt_1
separazione personale tra i coniugi, con addebito della separazione al marito (per condotte violente e aggressive), disponendo l'affidamento condiviso del il figlio Persona_1
(nato in data [...], in [...]) ai genitori, assegnando l'abitazione della casa coniugale alla ricorrente;
la moglie chiedeva inoltre un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) e contributo al mantenimento della ricorrente nella misura mensile di € 300,00.
Il resistente si è costituito contestando tutto quanto riportato in ricorso e lamentando che la separazione di fatto era riconducibile a comportamenti irresponsabili ed inaccettabili posti in essere dalla Signora successivamente alla nascita del piccolo , Pt_1 Per_1
segnatamente consistenti in una esplicitata volontà di ritornare in DA (suo paese natale) con il figlio, per intraprendere una nuova relazione. Il padre ha chiesto quindi:
l'immediata presa in carico degli adulti e del minore da parte del Servizio Sociale
territorialmente competente, del minore da parte del Servizio di Psicologia dell'Età
Evolutiva; ha chiesto inoltre respingersi la domanda di addebito della separazione al marito ed addebitarla invece alla moglie (per infedeltà e trascuratezza del figlio),
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale con collazione prevalente del figlio minore, l'affido condiviso ed euro 200 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio in favore della madre, spese extra al 50% e assegno unico interamente in suo favore;
in via subordinata qualora, alla luce degli accertamenti svolti dai Servizi
incaricati, fossero profili di criticità tali da non consentire o non rendere consigliabile la gestione condivisa, ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 7.10.2025, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, dopo ampio confronto, trovato l'accordo,
hanno rassegnato conclusioni concordi come sopra riportate, previa rinuncia ai mezzi istruttori, ai provvedimenti provvisori ed urgenti ed ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
pagina 4 di 8 Il P.M. in data 10.10.2025 ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
I coniugi e che hanno contratto matrimonio nel Parte_1 CP_1
Comune di Busano (TO) il 1 aprile 2023, atto trascritto nel registro dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del suddetto Comune con i seguenti estremi: atto n. 1, parte I, serie A,
anno 2023.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Torino il 9.10.2023. All'udienza del 7.10.2025, Per_1
i genitori hanno dichiarato di essere d'accordo a far somministrare a i vaccini Per_1
obbligatori.
Tanto premesso, va evidenziato che i coniugi hanno chiesto entrambi che venga applicata la legge italiana. Al riguardo, deve evidenziarsi che sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3 Regolamento CEE2201/2003, posto che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Italia, come riferito dalla ricorrente e come risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia in atti.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente (prospettando una difficile situazione familiare e lamentando reciprocamente comportamenti inadeguati dell'altro, con reciproche domande di addebito), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio nel Comune di Busano (TO) il 1 aprile 2023, atto trascritto nel registro dello
Stato Civile degli atti di Matrimonio del suddetto Comune con i seguenti estremi: atto n. 1,
parte I, serie A, anno 2023.
pagina 5 di 8 Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello
Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Busano (TO) il 1.04.2023, atto trascritto nel registro dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del suddetto Comune con i seguenti estremi: atto n. 1, parte I, serie A, anno 2023.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
b) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre in Cuorgnè;
c) salvo diversi accordi tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue:
Fine settimana alternati (sabato e domenica con il pernotto) con la precisazione che sarà di competenza paterna il fine settimana in cui egli lavora nel pomeriggio durante la settimana precedente pagina 6 di 8 - Tutti i pomeriggi, nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, starà Per_1
con il papà dall'uscita dalla scuola materna (o dalle 14,30) sino alle 20.15 con rientro presso l'abitazione della mamma.
- Nella settimana successiva (quando il papà lavora sul turno del pomeriggio), la signora terrà con sé , occupandosi di accompagnarlo alla scuola dell'infanzia Pt_1 Per_1
(come detto il fine settimana sarà di competenza paterna). Parimenti il padre potrà
accompagnare il figlio alla scuola materna ovvero tenerlo con sé per due mattine sino alle
12.00.
Salvo un diverso accordo tra le parti, il minore potrà trascorrere alternativamente con ciascun genitore:
- durante le ferie estive 10 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con il figlio durante il rispettivo periodo di ferie.
- durante le festività natalizie 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con possibilità di turnare i giorni del 24/12 e 25/12) e durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
Dà atto che entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio minore per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare,
con congruo anticipo e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni –
anche relativamente a visite infrasettimanali – in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
d) assegna l'abitazione della casa coniugale alla ricorrente, unitamente agli arredi in essa contenuti;
e) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 200,00, con decorrenza dal corrente mese di ottobre 2025, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie regolarmente giustificate, scolastiche, mediche non coperte dal servizio pagina 7 di 8 sanitario nazionale, odontoiatriche, ricreative e sportive e, in ogni caso, nel rispetto del protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea 24.06.2016; l'AU per il minore sarà percepito interamente dalla madre;
f) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si impegna a pagare interamente la rata di mutuo di € 270; il marito pagherà le utenze fino a dicembre 2025 e poi la moglie intesterà a sé le utenze e provvederà ai relativi pagamenti.
g) Dà atto che la moglie ha dichiarato rinuncia alla richiesta di mantenimento in proprio favore;
h) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre si impegna a non recarsi in DA o altrove all'estero con il bambino senza il consenso previo del padre e altrettanto vale per il padre. Quando uno dei genitori sarà all'estero il bambino sarà gestito dall'altro. La madre si impegna a consegnare al padre entro 7 giorni da oggi originale o copia di passaporto del bambino e dei 3 certificati di nascita di . La madre si Per_1
impegna a non trasferirsi in DA ma non a tempo indeterminato, potendo la situazione essere rivalutata al momento del divorzio ben consapevole che, salvo che il padre non concordi con il trasferimento, sarà necessario il ricorso al giudice.
i) Dà atto che le parti le parti hanno concordato e dichiarato di rinunciare ed accettare reciprocamente la rinuncia alla domanda di addebito.
l) Dà atto che la moglie ha dichiarato di impegnarsi a rimettere la querela.
i) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 ottobre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
EL OP TO SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 codice privacy)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO SS Presidente
Dott.ssa EL OP Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 409/2025 R.G. Cont.
Oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del giudizio di cui al presente atto in Rivarolo SE (TO), Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate, dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti;
Ammessa al patrocinio a spese dello stato in virtù di provvedimento emesso con delibera n. 239 del 11.02.2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea (prot. n. 395/2025);
ricorrente
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
Cuorgnè (TO), Via VII Martini n. 8, oggi domiciliato in Busano Via Perardi n. 7,
pagina 1 di 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Mara GRISOLANO del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Cuorgnè, Piazza della Resistenza n. 5 giusta procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
CONCLUSIONI
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre in Cuorgnè;
c) salvo diversi accordi tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue:
Fine settimana alternati (sabato e domenica con il pernotto) con la precisazione che sarà di
competenza paterna il fine settimana in cui egli lavora nel pomeriggio durante la settimana
precedente
- Tutti i pomeriggi, nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, starà con il Per_1
papà dall'uscita dalla scuola materna (o dalle 14,30) sino alle 20.15 con rientro presso l'abitazione
della mamma.
- Nella settimana successiva (quando il papà lavora sul turno del pomeriggio), la signora Pt_1
terrà con sé , occupandosi di accompagnarlo alla scuola dell'infanzia (come detto il fine Per_1
settimana sarà di competenza paterna). Parimenti il padre potrà accompagnare il figlio alla scuola
materna ovvero tenerlo con sé per due mattine sino alle 12.00.
Salvo un diverso accordo tra le parti, il minore potrà trascorrere alternativamente con ciascun
genitore:
- durante le ferie estive 10 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di
restare con il figlio durante il rispettivo periodo di ferie.
- durante le festività natalizie 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con possibilità
di turnare i giorni del 24/12 e 25/12) e durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
pagina 2 di 8 Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio minore per quanto
attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto
reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite
infrasettimanali – in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
d) assegnare l'abitazione della casa coniugale alla ricorrente, unitamente agli arredi in essa
contenuti;
e) stabilire che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla madre,
entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 200,00, con decorrenza dal corrente mese di ottobre
2025, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie regolarmente
giustificate, scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, odontoiatriche,
ricreative e sportive e, in ogni caso, nel rispetto del protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea
24.06.2016; l'AUI per il minore sarà percepito interamente dalla madre;
con impegno del padre a pagare interamente la rata di mutuo di € 270; il marito pagherà le utenze
fino a dicembre 2025 e poi la moglie intesterà a sé le utenze e provvederà ai relativi pagamenti.
la moglie rinuncia alla richiesta di mantenimento in proprio favore;
f) La madre si impegna a non recarsi in DA o altrove all'estero con il bambino senza il
consenso previo del padre e altrettanto vale per il padre. Quando uno dei genitori sarà all'estero il
bambino sarà gestito dall'altro. La madre si impegna a consegnare al padre entro 7 giorni da oggi
originale o copia di passaporto del bambino e dei 3 certificati di nascita di La madre si Per_1
impegna a non trasferirsi in DA ma non a tempo indeterminato, potendo la situazione essere
rivalutata al momento del divorzio ben consapevole che, salvo che il padre non concordi con il
trasferimento, sarà necessario il ricorso al giudice.
g) Le parti dichiarano di rinunciare ed accettare reciprocamente la domanda di addebito.
h) La moglie si impegna a rimettere la querela.
i) spese compensate.”
Il P.M. ha reso in data 10.10.2025 le sue conclusioni: “V.to, il P.M. conclude per l'accoglimento
dell'accordo raggiunto dalle parti”.
pagina 3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.02.2025,
[...]
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la Pt_1
separazione personale tra i coniugi, con addebito della separazione al marito (per condotte violente e aggressive), disponendo l'affidamento condiviso del il figlio Persona_1
(nato in data [...], in [...]) ai genitori, assegnando l'abitazione della casa coniugale alla ricorrente;
la moglie chiedeva inoltre un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) e contributo al mantenimento della ricorrente nella misura mensile di € 300,00.
Il resistente si è costituito contestando tutto quanto riportato in ricorso e lamentando che la separazione di fatto era riconducibile a comportamenti irresponsabili ed inaccettabili posti in essere dalla Signora successivamente alla nascita del piccolo , Pt_1 Per_1
segnatamente consistenti in una esplicitata volontà di ritornare in DA (suo paese natale) con il figlio, per intraprendere una nuova relazione. Il padre ha chiesto quindi:
l'immediata presa in carico degli adulti e del minore da parte del Servizio Sociale
territorialmente competente, del minore da parte del Servizio di Psicologia dell'Età
Evolutiva; ha chiesto inoltre respingersi la domanda di addebito della separazione al marito ed addebitarla invece alla moglie (per infedeltà e trascuratezza del figlio),
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale con collazione prevalente del figlio minore, l'affido condiviso ed euro 200 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio in favore della madre, spese extra al 50% e assegno unico interamente in suo favore;
in via subordinata qualora, alla luce degli accertamenti svolti dai Servizi
incaricati, fossero profili di criticità tali da non consentire o non rendere consigliabile la gestione condivisa, ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 7.10.2025, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, dopo ampio confronto, trovato l'accordo,
hanno rassegnato conclusioni concordi come sopra riportate, previa rinuncia ai mezzi istruttori, ai provvedimenti provvisori ed urgenti ed ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
pagina 4 di 8 Il P.M. in data 10.10.2025 ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
I coniugi e che hanno contratto matrimonio nel Parte_1 CP_1
Comune di Busano (TO) il 1 aprile 2023, atto trascritto nel registro dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del suddetto Comune con i seguenti estremi: atto n. 1, parte I, serie A,
anno 2023.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Torino il 9.10.2023. All'udienza del 7.10.2025, Per_1
i genitori hanno dichiarato di essere d'accordo a far somministrare a i vaccini Per_1
obbligatori.
Tanto premesso, va evidenziato che i coniugi hanno chiesto entrambi che venga applicata la legge italiana. Al riguardo, deve evidenziarsi che sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3 Regolamento CEE2201/2003, posto che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Italia, come riferito dalla ricorrente e come risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia in atti.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente (prospettando una difficile situazione familiare e lamentando reciprocamente comportamenti inadeguati dell'altro, con reciproche domande di addebito), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio nel Comune di Busano (TO) il 1 aprile 2023, atto trascritto nel registro dello
Stato Civile degli atti di Matrimonio del suddetto Comune con i seguenti estremi: atto n. 1,
parte I, serie A, anno 2023.
pagina 5 di 8 Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello
Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Busano (TO) il 1.04.2023, atto trascritto nel registro dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del suddetto Comune con i seguenti estremi: atto n. 1, parte I, serie A, anno 2023.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
b) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre in Cuorgnè;
c) salvo diversi accordi tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue:
Fine settimana alternati (sabato e domenica con il pernotto) con la precisazione che sarà di competenza paterna il fine settimana in cui egli lavora nel pomeriggio durante la settimana precedente pagina 6 di 8 - Tutti i pomeriggi, nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, starà Per_1
con il papà dall'uscita dalla scuola materna (o dalle 14,30) sino alle 20.15 con rientro presso l'abitazione della mamma.
- Nella settimana successiva (quando il papà lavora sul turno del pomeriggio), la signora terrà con sé , occupandosi di accompagnarlo alla scuola dell'infanzia Pt_1 Per_1
(come detto il fine settimana sarà di competenza paterna). Parimenti il padre potrà
accompagnare il figlio alla scuola materna ovvero tenerlo con sé per due mattine sino alle
12.00.
Salvo un diverso accordo tra le parti, il minore potrà trascorrere alternativamente con ciascun genitore:
- durante le ferie estive 10 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con il figlio durante il rispettivo periodo di ferie.
- durante le festività natalizie 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con possibilità di turnare i giorni del 24/12 e 25/12) e durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
Dà atto che entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio minore per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare,
con congruo anticipo e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni –
anche relativamente a visite infrasettimanali – in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
d) assegna l'abitazione della casa coniugale alla ricorrente, unitamente agli arredi in essa contenuti;
e) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 200,00, con decorrenza dal corrente mese di ottobre 2025, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie regolarmente giustificate, scolastiche, mediche non coperte dal servizio pagina 7 di 8 sanitario nazionale, odontoiatriche, ricreative e sportive e, in ogni caso, nel rispetto del protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea 24.06.2016; l'AU per il minore sarà percepito interamente dalla madre;
f) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si impegna a pagare interamente la rata di mutuo di € 270; il marito pagherà le utenze fino a dicembre 2025 e poi la moglie intesterà a sé le utenze e provvederà ai relativi pagamenti.
g) Dà atto che la moglie ha dichiarato rinuncia alla richiesta di mantenimento in proprio favore;
h) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre si impegna a non recarsi in DA o altrove all'estero con il bambino senza il consenso previo del padre e altrettanto vale per il padre. Quando uno dei genitori sarà all'estero il bambino sarà gestito dall'altro. La madre si impegna a consegnare al padre entro 7 giorni da oggi originale o copia di passaporto del bambino e dei 3 certificati di nascita di . La madre si Per_1
impegna a non trasferirsi in DA ma non a tempo indeterminato, potendo la situazione essere rivalutata al momento del divorzio ben consapevole che, salvo che il padre non concordi con il trasferimento, sarà necessario il ricorso al giudice.
i) Dà atto che le parti le parti hanno concordato e dichiarato di rinunciare ed accettare reciprocamente la rinuncia alla domanda di addebito.
l) Dà atto che la moglie ha dichiarato di impegnarsi a rimettere la querela.
i) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 ottobre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
EL OP TO SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 codice privacy)