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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in vista dell'udienza del 27/02/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 4854 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. CARMINE A. BORTONE Parte_1 C.F._1
- attore -
e
- (C.F. , con l'avv. EUSTACHIO AGRICOLA;
Controparte_1 CodiceFiscale_2
- (C.F. e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE MASTRANGELO;
C.F._4
- (C.F. ), con l'avv. PASQUALE Controparte_4 C.F._5
CIMAGLIA
- convenuti -
§§§
Oggetto: Restituzione somma.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo “attore”) Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, i su indicati convenuti, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
1) previo accertamento dell'esistenza di un contratto di mutuo gratuito stipulato ed eseguito con successive dazioni tra il 2004 e il 2005 tra l'attore e il defunto (coniuge e Controparte_5
padre dei convenuti), condannare in solido tra loro, i Sigg. ri , Controparte_4 [...]
e in qualità di eredi del Sig. CP_3 Controparte_2 Controparte_1 [...] , alla restituzione della somma di € 65.000,00 in favore dell'attore quale residuo Controparte_5
capitale della maggior somma erogata pari a 100.000 euro;
2) con vittoria di spese e competenze di lite.
Si sono costituiti separatamente i convenuti con sopra indicato, rassegnando le seguenti diverse conclusioni:
1) e hanno contestato integralmente la citazione Controparte_1 Controparte_4
avversaria, chiedendone l'integrale rigetto, per l'insussistenza di qualsiasi prova degli accordi che sarebbero intercorsi tra e;
nel caso di Parte_1 Controparte_5 [...]
chiedendo altresì la condanna dell'attore per lite temeraria;
Controparte_4
2) e hanno invece confermato l'esistenza dei Controparte_2 Controparte_3
rapporti di mutuo, ma riconosciuto la debenza di soli € 55.000,00 rispetto ai 65.000,00 richiesti dall'attore, secondo quanto alle stesse risultante.
Nessuno dei convenuti ha contestato il proprio status di erede di , per cui Controparte_5
può ritenersi acquisito tale fatto.
Alla mediazione introdotta dall'attore prima dell'introduzione del giudizio hanno partecipato le sole e , non pervendo comunque la mediazione ad alcun Controparte_2 Controparte_3
esito per l'assenza dei restanti eredi.
Avviato il giudizio, previo mutamento del rito in rito ordinario, la controversia è stata istruita mediante interrogatorio formale dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3
, nonché mediante prova per testi, oltre che con l'acquisizione delle Controparte_4
produzioni documentali delle parti.
Esaurita la detta istruttoria, la causa dopo alcuni rinvii è stata fissata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza sopra indicata, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., depositate le quali la causa è ora decisa.
§§§
È risultata provata l'esistenza del prestito e la fondatezza della domanda attorea che va dunque accolta.
1. Senza esito l'interrogatorio di , le due ulteriori convenute, Controparte_4 [...]
e sin dalla comparsa di costituzione, hanno invece Controparte_2 Controparte_3
riconosciuto l'esistenza del mutuo gratuito, nonché la consistenza del debito residuo gravante sul de cuius e, ora, sugli eredi dello stesso.
Peraltro, in sede di interrogatorio formale, le stesse hanno integralmente confermato le circostanze articolate dall'attore, riconoscendo anche l'ulteriore somma di € 10.000,00, inizialmente negata, una
1 volta visionata e riconosciuta la cambiale per pari importo prodotta in giudizio dall'attore, salvo nelle conclusioni ribadire l'eccezione di prescrizione del debito portato dalla detta cambiale, in realtà sottoscritta da e non direttamente da , facendo Parte_2 Controparte_5
tuttavia intendere che la somma ivi indicata facesse parte di quelle da restituire all'attore.
L'eccezione di prescrizione, quindi, per come articolata dalle dette convenute, deve intendersi riferita all'obbligazione assunta da poiché le convenute medesime non hanno Parte_2
allegato che la suddetta cambiale rappresentasse, in relazione al rapporto sottostante, un prestito erogato direttamente a Parte_2
In base al tenore dell'interrogatorio, dunque, va affermato che l'obbligazione restitutoria da quest'ultima contratta, mediante l'emissione del titolo, fosse aggiuntiva rispetto a quella già contratta da . Controparte_5
Né è stato allegato che la cambiale prodota sia stata poi onorata dal Parte_2
Le stesse hanno dunque confermato in sostanza l'entità del debito residuo come indicato dall'attore, che tutta la famiglia inoltre era a conoscenza dell'esistenza del debito e della sua effettiva consistenza e, infine, hanno anche riconosciuto, come scritta di pugno del defunto padre, la scrittura allegata con il n. 1 all'atto di citazione (recante la dicitura “Soldi da dare a ”), perché Pt_1 [...]
in precedenza mostrata dal padre, salvo gli utimi tre righi. Parte_3
Rispetto a queste ultime annotazioni nulla è stato dedotto dalle parti e, anche per ciò, non si può trarre con sicurezza alcuna conclusione sul fatto che siano somme già restituite ovvero, quanto alla somma di € 10.000, corrispondente alla cambiale mai onorata. Parte_2
2. Rispetto al suddetto integrale riconoscimento, gli altri convenuti e, in particolare, la difesa di hanno eccepito l'irrilevanza delle dette ammissioni trattandosi di due sole tra i Controparte_1
convenuti e, peraltro, a dire della detta ultima difesa, fatte da soggetti interessati a far risultare la debitoria per “aumentare la debitoria dell'asse ereditario, onde far diminuire, contestualmente, i diritti degli altri coeredi”.
In pratica null'altro.
Al riguardo, al di là che non è dato comprendere come aumentare i debiti dell'eredità possa avvantaggiare alcuni eredi sugli altri (ciò che comunque non è stato spiegato dal deducente), trattandosi peraltro per quanto emerso di successione legittima, le asserzioni delle due figlie del comune de cuius, beneficiario dei prestiti, sono state corroborate, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di , dalla testimonianza di , coniuge di Controparte_1 Testimone_1 Pt_4
, a sua volta cugino di e quindi componente della famiglia, benché non
[...] Parte_1
interessata alla vicenda sub iudice, la quale ha confermato tutte le circostanze articolate da parte
2 attorea sull'esistenza del prestito e sul fatto che coniuge e figli ne fossero a conoscenza, pur non potendo confermare né l'entità complessiva delle somme mutuate né di quelle eventualmente già restituite, come appare ovvio per chi, pur facendo parte della famiglia, non sia direttamente interessata all'operazione.
Anche il teste coniuge di ha confermato con Testimone_2 Controparte_2
certezza che la famiglia era a conoscenza del prestito o delle successive dazioni e, in particolare, che fosse “il primo pensiero di mio suocero” (del ) provvedere alla Controparte_5
restituzione del debito contratto con l'attore.
3. Sebbene sia vero che la confessione anche giudiziale di alcuni soltanto dei convenuti non possa costituire piena prova, nemmeno contro sé medesimi, dei fatti ammessi, non potendo disporre integralmente del diritto, in particolare con compromissione delle posizioni di altri convenuti, la stessa non è però inutilizzabile e anzi è sicuramente valutabile dal giudice quale elemento di prova, unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie.
La linea difensiva prescelta dai convenuti e si è limitata Controparte_1 Controparte_4
alla totale negazione dell'esistenza stessa del prestito, fidando sul fatto che l'onere probatorio gravasse sull'attore, mentre non vi sono state contestazioni analitiche sull'ammontare dell'obbligo restitutorio ancora gravante sugli eredi.
La convergenza allora della posizione adottata dalle altre figlie convenute fin dalla comparsa di costituzione, ribadita poi in sede di analitico interrogatorio, con anche le testimonianze rese dagli altri familiari sentiti, consente di ritenere senz'altro provata l'esistenza delle dazioni e anche dell'obbligazione restitutoria originariamente assunta dal comune de cuius, ma, in definitiva, anche la quantificazione del debito residuo, come confermata da e Controparte_2 [...]
e non contestata specificamente dagli altri convenuti. CP_3
Ciò in base al principio più volte espresso dalla giurisprudenza per cui chi agisce per la risoluzione per inadempimento del contratto e per la restituzione di quanto prestato deve provare l'esistenza del titolo (nel caso di specie l'obbligazione assunta dal de cuius di restituire i soldi ricevuti), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore tenuto, spettando poi comunque al debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione.
Quanto alla eccezione di parziale prescrizione del credito, come avanzata da Controparte_2
e , si è già detto sopra che, per come formulata, la stessa è da riferirsi
[...] Controparte_3
ad una obbligazione verosimilmente aggiuntiva o di garanzia contratta da Parte_2
collaterale all'impegno già assunto da , per la quale peraltro non è stato Controparte_5
allegato l'effettivo pagamento ma solo il rilascio del titolo di credito.
3 L'eccezione non è idonea, se non altro per carenza di precisione, a ridurre l'importo residuo del credito vantato dall'attore, come per altro verso riconosciuto dalle dette convenute in sede di interrogatorio.
Tardiva è da ritenersi invece l'eccezione di prescrizione formulata da solo Controparte_4
nelle note conclusionali del 01/06/22, in quanto eccezione in senso stretto e quindi ampiamente preclusa dalla maturata decadenza processuale in materia di allegazioni.
§§§
Va dunque disposta la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di € 65.000,00, maggiorata peraltro degli interessi, come richiesti da parte attorea nelle note conclusionali, decorrenti dalla messa in mora, da farsi concidere con la presentazione della domanda giudiziale, e nella misura di legge, fino all'effettivo saldo.
Poiché ai sensi dell'art. 752 c.c. “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”, ciascuno dei convenuti è tenuto nei limiti della propria quota ereditaria.
§§§
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vanno regolate sulla base del principio di soccombenza e del connesso principio di causalità.
Occorre tener conto, pertanto, che le eredi e hanno Controparte_2 Controparte_3
fin da prima del giudizio non ostacolato, ma anzi agevolato, una soluzione bonaria della controversia, partecipando anche personalmente alla mediazione tentata dall'attore ante causam, fallita per l'assenza degli altri coeredi. Né poteva richiedersi alle stesse di accollarsi l'intero debito residuo al fine di evitare il presente giudizio, nel quale sono poi intervenute sostanzialmente a sostegno delle ragioni attoree.
Al contrario, i convenuti e hanno preferito adottare una Controparte_1 Controparte_4
strategia processuale di totale negazione dell'esistenza del debito, non partecipando nemmeno alla mediazione obbligatoria e, peraltro, per come emerso in giudizio, in modo strumentale, per quanto non abusivo (non è abuso confidare sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte), essendo emerso che tutta la famiglia sapeva del prestito e dell'obbligazione restitutoria assunta dal comune de cuius.
Laddove quindi possono compensarsi integralmente le spese di giudizio tra l'attore e le convenute e (non essendo a loro attribuibile la necessità di Controparte_2 Controparte_3
avvio del presente giudizio), i convenuti e vanno Controparte_1 Controparte_4
condannati ulteriormente a rifondere in solido tra loro all'attore le spese di lite, che si liquidano in
4 dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso
(€ 65.000), al punto minimo stante la prossimità del valore del credito alla soglia più bassa dello scaglione da € 52.001 a € 260.000 e per la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda spiegata dall'attore e, per l'effetto,
- condanna tutti i convenuti, quali eredi del defunto , ciascuno nei limiti Controparte_5 della propria quota ereditaria, a pagare all'attore la somma di € 65.000,00, Parte_1
oltre agli interessi legali sulla predetta somma dalla data di notifica dell'atto introduttivo fino all'effettivo soddisfo, a titolo di restituzione delle somme residue da questi a suo tempo mutuate a e da questi non restituite;
Controparte_5
- condanna altresì e alla refusione in favore dell'attore Controparte_1 Controparte_4
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 406,50 per Parte_1 esborsi ed € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%) e oltre a IVA
e C.P.A. se e come dovuti per legge;
- compensa invece le spese di lite tra l'attore e le convenute e Controparte_2 [...]
CP_3
Si comunichi.
Così deciso lì 25/03/2025.
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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