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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da dr. GI LU Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliera dr. ON IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 801/2025 R.G.
PROMOSSA DA
(OGGI con sede a Palermo in via Libertà Parte_1 Parte_2
n. 38 P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in via F.sco Petrarca n. 5, presso e nello studio dell'Avv. GI Bisso, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F: ; Controparte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F: Controparte_2 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: cfr. note scritte del 10 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza nr, 954/2025 pubblicata il 03/03/2025, il Tribunale di Palermo, definitivamente Con pronunciando, accertò il diritto di a ripetere la somma di euro 8.784,00 Controparte_1 corrisposta a (oggi a titolo di provvigione;
rigettò Parte_1 Parte_2
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2457/2022, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, emesso il 10.6.2022 dal Tribunale di Palermo;
rigettò le domande svolte dall'opponente nei confronti del terzo chiamato;
regolò secondo soccombenza le spese di lite nei rapporti tra le parti costituite e nulla dispose in ordine alle spese del terzo chiamato
[...]
. CP_2
2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello la società con Parte_1 atto di citazione notificato agli appellati rispettivamente il 8 aprile 2025 e il 29 aprile 2025, con cui dedusse:
a) la nullita' della sentenza per errata o falsa applicazione dell'art 1759 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1176 c.c. e della legge 39/1989;
b) il difetto di motivazione;
c) la nullita'/erroneita' della sentenza per violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'art 161 c.pc. - per omessa pronuncia su un punto decisivo;
d) l'erroneita' / nullita' della sentenza per errata/omessa motivazione sulla richiesta di condanna al risarcimento del venditore
3. Ricostituito il contraddittorio in questo grado, gli appellati rimasero entrambi contumaci.
4. Con note scritte depositate il 10 ottobre 2025 il procuratore dell'appellante, munito di procura speciale, allegando che era stato definita transattivamente la vertenza con l'appellato CP_1
, ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
[...]
5. All' udienza del 26 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata quindi posta in decisione.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 10 ottobre 2025, sottoscritta dal difensore dell'appellante, munito di procura speciale.
E' noto che, stante la contumacia degli appellati, non è necessaria la loro accettazione.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di e , Controparte_1 Controparte_2
dichiara estinto il processo;
dichiara irripetibili le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore
ON IN
Il Presidente
GI LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da dr. GI LU Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliera dr. ON IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 801/2025 R.G.
PROMOSSA DA
(OGGI con sede a Palermo in via Libertà Parte_1 Parte_2
n. 38 P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in via F.sco Petrarca n. 5, presso e nello studio dell'Avv. GI Bisso, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F: ; Controparte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F: Controparte_2 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: cfr. note scritte del 10 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza nr, 954/2025 pubblicata il 03/03/2025, il Tribunale di Palermo, definitivamente Con pronunciando, accertò il diritto di a ripetere la somma di euro 8.784,00 Controparte_1 corrisposta a (oggi a titolo di provvigione;
rigettò Parte_1 Parte_2
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2457/2022, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, emesso il 10.6.2022 dal Tribunale di Palermo;
rigettò le domande svolte dall'opponente nei confronti del terzo chiamato;
regolò secondo soccombenza le spese di lite nei rapporti tra le parti costituite e nulla dispose in ordine alle spese del terzo chiamato
[...]
. CP_2
2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello la società con Parte_1 atto di citazione notificato agli appellati rispettivamente il 8 aprile 2025 e il 29 aprile 2025, con cui dedusse:
a) la nullita' della sentenza per errata o falsa applicazione dell'art 1759 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1176 c.c. e della legge 39/1989;
b) il difetto di motivazione;
c) la nullita'/erroneita' della sentenza per violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'art 161 c.pc. - per omessa pronuncia su un punto decisivo;
d) l'erroneita' / nullita' della sentenza per errata/omessa motivazione sulla richiesta di condanna al risarcimento del venditore
3. Ricostituito il contraddittorio in questo grado, gli appellati rimasero entrambi contumaci.
4. Con note scritte depositate il 10 ottobre 2025 il procuratore dell'appellante, munito di procura speciale, allegando che era stato definita transattivamente la vertenza con l'appellato CP_1
, ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
[...]
5. All' udienza del 26 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata quindi posta in decisione.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 10 ottobre 2025, sottoscritta dal difensore dell'appellante, munito di procura speciale.
E' noto che, stante la contumacia degli appellati, non è necessaria la loro accettazione.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di e , Controparte_1 Controparte_2
dichiara estinto il processo;
dichiara irripetibili le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore
ON IN
Il Presidente
GI LU