TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/09/2025, n. 8592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8592 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. LA AJ ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al R.G.N. 4601/25 Cont. Lavoro promossa D A
elettivamente domiciliata presso l'Avv. D. TORSELLO che Parte_1 la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te. p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso di avere ottenuto da questo Ufficio sentenza di condanna dell' al pagamento in suo
CP_1 favore degli arretrati di assegno di invalidità civile dovuti per il periodo gennaio 2022-ottobre 2023, e che l'istituto non ha provveduto al relativo versamento. Tanto premesso, considerato che l' non ha corrisposto quanto dovuto, ha chiesto
CP_1 al Giudice di “condannare l' di liquidare il beneficio dell'assegno di invalidità
CP_1 ex art. 2 e 13 L. 118/71 e 509/88 per euro 6.931,07 relativamente al periodo dal gennaio 2022 al mese di ottobre 2023, oltre agli arretrati successivamente maturati e non corrisposti per il periodo novembre e dicembre e Tredicesima 2023, per euro 948,75 (ossia euro 316,25 x 3) nonché da mese di gennaio al mese di novembre 2024, per euro 3.666,63 (ossia euro 333,11 x 11) per complessivi euro 11.546,45 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ai ratei nelle more del giudizio maturati o maturandi, rivalutazione e interessi dalle singole scadenze”. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
CP_1
All'esito dell'udienza del 22.7.25 la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e pertanto deve essere respinta. Al riguardo si osserva in breve che, con decisione 4114/24 prodotta in atti dalla il Tribunale di Roma, sez. lavoro, ha così definito il procedimento: Pt_1
“dichiara il diritto di all'assegno di invalidità ex art. 13 l. Parte_1
118/71 a decorrere dal gennaio 2022 e condanna l a corrispondere alla stessa CP_1 parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, pari, per il periodo dal gennaio 2022 all'ottobre 2023, alla complessiva somma di euro 6.931,07, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza dei ratei e fino al soddisfo (…)” (enfasi del redattore); emerge quindi che, all'esito del predetto giudizio, il Giudice ha: 1) riconosciuto il diritto dell'istante a percepire l'assegno di invalidità a decorrere dal gennaio 2022; 2) l' è stato già espressamente CP_1 condannato al versamento in favore della ricorrente della medesima somma qui rivendicata con riferimento al periodo gennaio 2022-ottobre 2023. Ne consegue, in primo luogo, che alla ricorrente resta precluso azionare, per la seconda volta, un procedimento già instaurato e concluso con la formazione di un titolo a suo favore nei termini di cui sopra. Quanto al periodo successivo all'ottobre 2023, è invece sufficiente rilevare che la stessa non ha in alcun modo documentato in questa sede la sussistenza/permanenza del requisito reddituale necessario a godere della prestazione de quo. Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia di parte convenuta. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
nulla sulle spese.
Roma, 22/07/2025 Il Giudice
(LA AJ)
elettivamente domiciliata presso l'Avv. D. TORSELLO che Parte_1 la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te. p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso di avere ottenuto da questo Ufficio sentenza di condanna dell' al pagamento in suo
CP_1 favore degli arretrati di assegno di invalidità civile dovuti per il periodo gennaio 2022-ottobre 2023, e che l'istituto non ha provveduto al relativo versamento. Tanto premesso, considerato che l' non ha corrisposto quanto dovuto, ha chiesto
CP_1 al Giudice di “condannare l' di liquidare il beneficio dell'assegno di invalidità
CP_1 ex art. 2 e 13 L. 118/71 e 509/88 per euro 6.931,07 relativamente al periodo dal gennaio 2022 al mese di ottobre 2023, oltre agli arretrati successivamente maturati e non corrisposti per il periodo novembre e dicembre e Tredicesima 2023, per euro 948,75 (ossia euro 316,25 x 3) nonché da mese di gennaio al mese di novembre 2024, per euro 3.666,63 (ossia euro 333,11 x 11) per complessivi euro 11.546,45 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ai ratei nelle more del giudizio maturati o maturandi, rivalutazione e interessi dalle singole scadenze”. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
CP_1
All'esito dell'udienza del 22.7.25 la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e pertanto deve essere respinta. Al riguardo si osserva in breve che, con decisione 4114/24 prodotta in atti dalla il Tribunale di Roma, sez. lavoro, ha così definito il procedimento: Pt_1
“dichiara il diritto di all'assegno di invalidità ex art. 13 l. Parte_1
118/71 a decorrere dal gennaio 2022 e condanna l a corrispondere alla stessa CP_1 parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, pari, per il periodo dal gennaio 2022 all'ottobre 2023, alla complessiva somma di euro 6.931,07, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza dei ratei e fino al soddisfo (…)” (enfasi del redattore); emerge quindi che, all'esito del predetto giudizio, il Giudice ha: 1) riconosciuto il diritto dell'istante a percepire l'assegno di invalidità a decorrere dal gennaio 2022; 2) l' è stato già espressamente CP_1 condannato al versamento in favore della ricorrente della medesima somma qui rivendicata con riferimento al periodo gennaio 2022-ottobre 2023. Ne consegue, in primo luogo, che alla ricorrente resta precluso azionare, per la seconda volta, un procedimento già instaurato e concluso con la formazione di un titolo a suo favore nei termini di cui sopra. Quanto al periodo successivo all'ottobre 2023, è invece sufficiente rilevare che la stessa non ha in alcun modo documentato in questa sede la sussistenza/permanenza del requisito reddituale necessario a godere della prestazione de quo. Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia di parte convenuta. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
nulla sulle spese.
Roma, 22/07/2025 Il Giudice
(LA AJ)