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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N.141/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 27/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 141/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Lombardi, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti appellante contro
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 28.03.2024 il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda di Pt_1
Cont e ha, quindi, condannato il a riconoscere per intero, sia ai fini giuridici che
[...]
economici, gli otto anni di servizio precario prestato dalla ricorrente quale docente di religione cattolica, con conseguente collocamento nel corretto scaglione stipendiale, nonché al pagamento delle maturate differenze retributive, oltre accessori di legge, tenuto conto della prescrizione quinquennale, con compensazione delle spese di lite.
1.2. La ricorrente aveva allegato di avere insegnato, senza mai entrare di ruolo, con contratti annuali, dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2020/2021, deducendo l'illegittimità, ai fini della progressione economica, del suo inquadramento nella I posizione economica, anziché nella
II, con conseguente perdita alla percezione delle relative differenze retributive.
1.3. Il resistente contestava la domanda, rilevando la peculiarità della disciplina dei CP_1 docenti di religione, quanto all'anzianità, ragione per cui era stato considerato solo il periodo successivo al 2016, allorquando la aveva maturato i quattro anni di anzianità, eccependo, Pt_1
altresì, la prescrizione quinquennale delle pretese economiche.
1.4. Il Tribunale di Campobasso, richiamata la sentenza delle SS.UU., n. 22726/2022, secondo cui ai fini della ricostruzione della carriera non vi deve essere distinzione alcuna tra la posizione del docente di materie curriculari e quella del docente di religione cattolica, dovendosi, dunque, valutare allo stesso modo i c.t.d. senza escludere il primo quadriennio,
Cont come sostenuto, invece, dal , riteneva applicabile al caso di specie i criteri affermati, per i docenti di materie curriculari, dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 31149 del 28.11.2019, secondo cui va in concreto verificato, calcolando ai fini della ricostruzione della carriera il servizio pre ruolo effettivamente prestato al momento della immissione in ruolo, la conformità dell'art. 485 D.L.vo n. 297/1994 alla normativa comunitaria. Riteneva, quindi, esatta la quantificazione dell'anzianità in otto anni, essendo stati correttamente esclusi il 2014/15 e il
2013, ma erronea l'indicazione pari a 0 dell'anzianità economica al 01.09.2016, essendo, invece, la stessa già pari a quattro anni, donde la successiva fascia economica doveva essere proporzionalmente anticipata al 2020.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello che, con il primo motivo, denuncia il Parte_2
vizio di omessa pronuncia in merito alla domanda, pure proposta in primo grado, di risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a termine, avendo il primo
2 giudice pronunciato solo sulla domanda relativa alla ricostruzione dell'anzianità di servizio e di liquidazione delle corrispondenti differenze retributive. Ribadisce, quindi, che la Pt_1
avrebbe prestato servizio quale docente per 11 anni, su posto vacante, senza soluzione di continuità, a far data dall'a.s. 2010/11, sempre per un numero di giorni superiore a 180 giorni e, dunque, oltre il limite dei 36 mesi. Richiama la giurisprudenza in tema di risarcimento del danno in caso di illegittima reiterazione dei contratti a termine e, in particolare, la sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016, secondo cui l'abuso del ricorso ai contratti a termine per l'intero anno scolastico, sia per il personale docente che per quello amministrativo, per supplenze su posto di organico di diritto, si verifica quando esso avviene per un periodo superiore ai trentasei mesi. Tale termine sarebbe stato individuato sia in relazione all'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale, sia sul rilievo che analogo termine è previsto nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine (art 5, co.4, D.L.vo 368/2001). Nel caso della , Pt_1 dal 2004 e fino all'a.s. 2020/21 nessun concorso per la stabilizzazione degli insegnanti di religione sarebbe stato bandito. L'abuso sussisterebbe, quindi, anche alla luce della sentenza n. 187/2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1 e 11, l. 124/1999, e che sarebbe in linea con la decisione della CGUE del novembre
2014 che aveva dichiarato l'illegittimità del sistema di reclutamento del personale scolastico da parte dello Stato italiano, quanto alla scuola pubblica. I giudici eurocomunitario e nazionale avrebbero, quindi, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 D.L.vo 165/2001 al personale docente e ATA, da riconoscersi appunto alla . Pt_1
2.1.Con il secondo motivo si censura la statuizione con cui il giudice di primo grado ha compensato le spese. La domanda della allora ricorrente, diversa da quella avente ad oggetto il risarcimento del danno, sarebbe stata accolta, seppure in misura minore ridotta in conseguenza della maturata prescrizione, ragion per cui non si giustificherebbe la disposta
Cont compensazione delle spese. Si chiede, quindi, che in riforma della impugnata sentenza il sia condannato al risarcimento per illegittima reiterazione del contratto a termine in favore della nella misura, corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Pt_1 percepita, di € 14.260,80, oltre che alle spese di lite del primo grado in favore della medesima
, con vittoria di spese anche per il presente grado di giudizio. Pt_1
2.2. Si è costituito il secondo cui in ogni caso la domanda Controparte_1
di risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a termine sarebbe infondata alla luce delle difese articolate dinanzi al Tribunale di Campobasso. Il appellato, CP_1
3 infatti, avrebbe agito in conformità alla normativa nazionale e alla giurisdizione dell'Unione europea. Nel caso di specie, cui non si applica, stante la specialità della disciplina del reclutamento del personale scolastico, il D.L.vo n. 368/2001, rileverebbero contratti a tempo determinato a titolo di supplenza, siano esse annuali (fino al 31 agosto di ogni anno), ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), tutte caratterizzate dal requisito della temporaneità. In tale materia, fermo il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, non sarebbe configurabile un diritto in re ipsa al risarcimento del danno, che andrebbe, invece, provato secondo le comuni regole relative all'onere probatorio.
Non potrebbe, del resto, escludersi che un docente che sia stato più volte assunto con contratti di lavoro a termine non abbia subito alcun danno. Il fatto che l'art. 36 D.L.vo n. 165/2001 preveda il risarcimento del danno, in presenza di un ricorso abusivo a reiterati contratti a termine, non comporterebbe l'automatico riconoscimento di un tale diritto, dovendosi, comunque, applicare l'art. 2697 c.c. Nel caso di specie la non avrebbe allegato alcunché Pt_1 in ordine all'effettivo pregiudizio subito per effetto della condotta datoriale asseritamente illegittima. Si censura, peraltro, anche il calcolo della pretesa indennità, essendosi fatta rientrare nel computo delle trentasei mensilità anche la supplenza di 21 giorni dell'a.s.
2010/2011, impropriamente equiparata ad una intera annualità.
2.3.Quanto al secondo motivo, la difesa erariale, richiamando la sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, deduce che attualmente il novero delle ipotesi in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese sarebbe sostanzialmente aperto tant'è che il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca avrebbe quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, perché ciò si tradurrebbe in una indebita riduzione delle ragioni sostanziali ella stessa, ritenute fondate nel merito la Suprema Corte (Vass. Civ., sez. I, 27.04.2023, n. 11157). Nel caso di specie, pur non essendosi verificata una effettiva soccombenza parziale, la compensazione, secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, sarebbe giustificata dall'esito del giudizio, essendo stata accolta solo in parte la domanda, a fronte della accertata prescrizione.
Si chiede, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le stesse si riportavano alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti di causa, veniva emessa sentenza, mediante redazione di dispositivo.
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4 4. L'appello è fondato, dovendosi parzialmente riformare la sentenza impugnata, che per il resto va confermata.
5. È incontestato che il tribunale di Campobasso ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno cd. comunitario, proposta con il ricorso di primo grado (pag. 15), tanto integrando una palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
A tale omissione va posto rimedio, dovendo conseguentemente il collegio decidere sulla domanda non valutata dal primo giudice, avendo la difesa della originaria ricorrente articolato uno specifico motivo di impugnazione sul punto.
6. La domanda è fondata.
Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di cassazione (sez. L, sentenza
18698 del 09/06/2022) che, all'esito di una puntuale ricostruzione del sistema di reclutamento dei docenti di religione, ha affermato i seguenti principi:
«Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli».
«Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs.
5 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».
«I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso». Cont 7. Nel caso di specie è provato, anche alla luce dei documenti prodotti dal (stato matricolare della docente), che la dall'a.s. 2013/2014 e fino all'a.s. 2021/22 ha operato Pt_1 nella scuola pubblica quale docente di religione cattolica, in virtù di incarichi annuali, continuativamente. E non è stato contestato dal odierno appellato che sono CP_1 mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007). Può, quindi, dirsi certamente realizzato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini precisati dalla Corte di cassazione nella richiamata pronuncia, atteso che la , Pt_1 proseguendo ininterrottamente nell'insegnamento della religione cattolica, dopo i primi tre anni, non ha potuto fruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge.
Né sono stati allegati elementi idonei provare profili di esenzione da responsabilità del che ha, anzi, fondato la sua difesa sull'assunto delle legittimità in sé dei contratti, CP_1 seppure mantenuti nell'inosservanza del sistema nella sua interezza e senza la dovuta celebrazione dei concorsi triennali, e sulla insussistenza di un danno in re ipsa. Tale ultimo assunto, peraltro, è da ritenersi infondato alla luce dei noti principi affermati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016 (“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto
6 dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge
15 luglio 1966, n. 604”).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, va riconosciuto il diritto della al Pt_1
risarcimento del danno cd. comunitario.
In merito al quantum del risarcimento da accordare, applicati i principi affermati dalla
Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 5072/2016, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, considerate, quindi, le dimensioni della datrice di lavoro (ASREM) e il numero di dipendenti della stessa, gli anni per i quali il rapporto si è protratto oltre i tre anni, si reputa congruo determinare nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto l'indennità risarcitoria spettante alla docente, oltre al maggiore importo tra quello dovuto per interessi e quello dovuto per rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo.
9. È fondato anche il secondo motivo di appello, dovendosi escludere che ricorra nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, per avere il Tribunale accolto parzialmente l'unica domanda presa in considerazione (progressione economica). E' noto, infatti che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. SS.UU., sentenza n. 32061 del 31.10.2022).
10. A tanto va aggiunto che per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello e della conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, deve procedersi, comunque, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali.
7 Ebbene, tenendo presente l'esito complessivo della lite, vanno poste a carico del , CP_1
essendo state accolte entrambe le domande proposte dalla docente, anche le spese del primo grado, oltre a quelle del presente giudizio di appello. Dette spese si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di
Giudice del Lavoro del 28.03.2024, proposto, con ricorso qui depositato il 30.09.2024 da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1
persona del Ministro p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma: condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno per CP_4
violazione della normativa in materia di contratto a termine, di una somma corrispondente a
5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al maggior importo tra quelli dovuti per interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna, altresì, il , in persona del Controparte_1
Ministro p.t., alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
Campobasso, 19.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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