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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 2415/2021 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marchese ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cefalù (Pa), Via San Pasquale 2/c.
- ricorrente –
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Gratteri (Pa).
-resistente contumace-
Oggetto: differenze retributive e qualificazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe
1 esponeva:
- di avere lavorato alle dipendenze della ditta “ Controparte_1 [...]
dal 07.08.2018 al 13.03.2020, con contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato part-time con scadenza al 30.06.2020, prorogato fino al
31.12.2020 e successivamente sino al 10.03.2021, data in cui riceveva la comunicazione di essere stato posto in cassa integrazione in deroga Covid;
- di avere prestato la sua attività lavorativa sino al 30.06.2021, svolgendo, di fatto, le mansioni di operatore sociosanitario, pur essendo formalmente inquadrato quale operaio generico nel livello A2 del CCNL Istituzioni socioassistenziali
Aigdaema;
- di avere svolto la propria attività lavorativa per sei ore al giorno, compresa la domenica e i giorni festivi;
- di aver percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro una retribuzione inferiore all'effettiva quantità di lavoro prestato ed alle mansioni effettivamente svolte e di non aver avuto corrisposto i ratei della 13^ e 14^mensilità, l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti nonché il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di “dire e dichiarare che la
[...]
, in persona della omonima titolare e legale rappresentante, con Controparte_1
sede in Gratteri, c.da "Costa Amendola" snc e' debitrice nei confronti di Parte_1
della complessiva somma di € 65.249,22 per le causali di cui in premessa;
-
[...]
condannare, conseguentemente, la resistente al pagamento della complessiva somma CP_1
di euro 65.249,22 a titolo di differenza retributiva, straordinario, indennità sostitutiva dei rate di ferie maturati, 13^, 14^ mensilità, TFR e quant'altro dovuto;
condannare la CP_1
resistente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
La parte resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia.
2 La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26 marzo 2025 per il deposito di note.
*****
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.
Per quanto concerne il periodo di lavoro non regolarizzato, dal 07 agosto 2018 al 13 marzo 2020, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Orbene tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
In particolare, il non ha fornito la prova, fondamentale in conformità al costante Pt_1
insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 19 maggio
2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del presunto datore di lavoro nonché dell'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cassazione civile sez.lav.,16 gennaio 1996, n.326).
Ed invero, sebbene la parte resistente non si sia presentata per rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova rigorosa delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, delle mansioni svolte e degli orari di lavoro rispettati.
Le medesime considerazioni devono, poi, ripetersi in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario e al mancato godimento delle ferie, nel suddetto periodo, per mancanza di prova dei relativi presupposti di fatto, che, come noto, era onere dell'attore fornire
3 (sull'onere della prova in capo al lavoratore, cfr. Cass. 22751/04 e 12311/03).
In assenza, quindi, di prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tutte le domande avanzate dal ricorrente, per il periodo dal 07 agosto 2018 al 13 marzo 2020 vanno rigettate.
La prova relativa, invece, alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande per il periodo dal 13 marzo 2020, allorché il rapporto di lavoro è stato regolarizzato, sino al 31 dicembre 2020, data della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, può senz'altro dirsi acquisita sia alla luce della documentazione allegata al ricorso (cfr. copia contratti di lavoro, copia buste paga da marzo 2020 a novembre 2020, copia Unilav e proroga del contratto fino al
31.12.2020) che della deposizione resa dall'unico teste escusso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro hanno piena efficacia probatoria della sussistenza di un rapporto di lavoro fra le parti e di per sé sono sufficienti a provare il credito maturato.
Di contro, in ordine all'attività lavorativa asseritamente svolta sino al 30.06.2021, il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Quanto poi alla domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, va premesso che, nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti rispettivamente nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n. 5128 del
2007; n. 20272/2010).
Partendo da tale assunto, va innanzitutto rilevato che sono inquadrati al secondo livello A2 del CCNL “Istituzioni socio-assistenziali Aigdaema”, cui è stato inquadrato il ricorrente, come si evince dalle buste paga in atti, gli operai generici che svolgono mansioni di tipo manuale e di supporto, che non richiedono una particolare specializzazione tecnica.
4 Si tratta, generalmente, di operai che eseguono compiti operativi, ma con un minimo di esperienza e responsabilità.
Mentre, appartengono alla categoria C le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono “posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione
a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro. Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici, amministrativi, sanitari, socioassistenziali.
Accedono alla Posizione economica C1 i seguenti Profili: operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, impiegata/o d'ordine, addetta/o alla segreteria, aiuto economa/o, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza.
Accedono alla Posizione economica C2 i seguenti Profili: educatrice/ore senza titolo ad esaurimento, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, O.S.S., infermiera/e generica/o ad esaurimento, impiegata/o di concetto, segretaria”.
Ciò premesso, a parere di questo Giudice, le mansioni svolte dal rientrano in Pt_1
quelle proprio del livello C2 del C.c.n.l. per i dipendenti delle Istituzioni socio- assistenziali, con la qualifica di operatore socio-sanitario, così come emerso dall'istruttoria svolta.
In particolare, il teste figlio di un paziente ricoverato presso la Testimone_1
struttura " , dal 2018 e fino al 26 agosto 2020, ha Controparte_1
5 dichiarato che “posso confermare di avere visto lavorare presso la Parte_1
struttura e ne sono a conoscenza in quanto mio padre è Controparte_1
stato ricoverato in detta struttura e il ricorrente accudiva sia lui che altri pazienti;
non ricordo le date ma mio padre è rimasto presso la struttura per circa tre anni fino al decesso avvenuto il 26.08.2020; fino a detta data ho visto il Sig. lavorare Pt_1
all'interno della struttura;
il ricorrente era un OSS accudiva i degenti, li lavava, li cambiava, li aiutava a mangiare;
andavo a trovare mio padre in giorni e orari sempre diversi e in tante occasioni ho visto il ricorrente lavorare nella struttura;
a volte vedevo lavorare in struttura altri operatori..”, ma nulla ha saputo riferire in merito agli orari osservati e ai giorni di lavoro espletati dal ricorrente (cfr. verbale udienza del 09.10.2023).
Orbene, è evidente che questa deposizione, proveniente da un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro, ma che ha frequentato assiduamente la struttura per un lungo lasso di tempo, è più che sufficiente a dimostrare che le mansioni svolte dal sono da Pt_1
inquadrare nell'ambito del livello C2 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Istituzioni socio- assistenziali, con la qualifica di operatore socio-sanitario essendo il ricorrente addetto, per come emerso dalla prova testimoniale, alla cura dei degenti.
Da tale dichiarazione, però, nulla è emerso in ordine agli orari di lavoro osservati dal ricorrente, allo svolgimento di lavoro straordinario e festivo e al mancato godimento delle ferie.
In conclusione, pertanto, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, può ritenersi acclarato che il ricorrente lavorò alle dipendenze della ditta “ Controparte_1
, con le mansioni di operatore socioassistenziale, dal 12.03.2020 al
[...]
31.12.2020, dal lunedì al sabato per 20 ore complessive (dalle 16,00 alle 20,00 del lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, come emerge dai contratti di lavoro versati in atti).
Ciò posto, alla fattispecie deve applicarsi il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i servizi assistenziali sulla scorta della retribuzione prevista per un lavoratore di CP_2
cui al livello C2 con la qualifica di operatore sociosanitario.
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU che si giudicano corretti e ai quali si rinvia – la ditta Controparte_3
[...]
[...] ” deve essere condannata, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità
[...]
e TFR, tenuto conto delle somme già percepite, al pagamento in favore di Parte_1
della somma pari a € 6.042,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono, infine, a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
PQM
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, condanna la ditta CP_1 CP_1 [...]
al pagamento in favore di , per i titoli di cui in CP_1 Parte_1
motivazione, della somma complessiva di € 6.042,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
-condanna la ditta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Marchese, dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese 27.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
7
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 2415/2021 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marchese ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cefalù (Pa), Via San Pasquale 2/c.
- ricorrente –
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Gratteri (Pa).
-resistente contumace-
Oggetto: differenze retributive e qualificazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe
1 esponeva:
- di avere lavorato alle dipendenze della ditta “ Controparte_1 [...]
dal 07.08.2018 al 13.03.2020, con contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato part-time con scadenza al 30.06.2020, prorogato fino al
31.12.2020 e successivamente sino al 10.03.2021, data in cui riceveva la comunicazione di essere stato posto in cassa integrazione in deroga Covid;
- di avere prestato la sua attività lavorativa sino al 30.06.2021, svolgendo, di fatto, le mansioni di operatore sociosanitario, pur essendo formalmente inquadrato quale operaio generico nel livello A2 del CCNL Istituzioni socioassistenziali
Aigdaema;
- di avere svolto la propria attività lavorativa per sei ore al giorno, compresa la domenica e i giorni festivi;
- di aver percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro una retribuzione inferiore all'effettiva quantità di lavoro prestato ed alle mansioni effettivamente svolte e di non aver avuto corrisposto i ratei della 13^ e 14^mensilità, l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti nonché il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di “dire e dichiarare che la
[...]
, in persona della omonima titolare e legale rappresentante, con Controparte_1
sede in Gratteri, c.da "Costa Amendola" snc e' debitrice nei confronti di Parte_1
della complessiva somma di € 65.249,22 per le causali di cui in premessa;
-
[...]
condannare, conseguentemente, la resistente al pagamento della complessiva somma CP_1
di euro 65.249,22 a titolo di differenza retributiva, straordinario, indennità sostitutiva dei rate di ferie maturati, 13^, 14^ mensilità, TFR e quant'altro dovuto;
condannare la CP_1
resistente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
La parte resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia.
2 La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26 marzo 2025 per il deposito di note.
*****
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.
Per quanto concerne il periodo di lavoro non regolarizzato, dal 07 agosto 2018 al 13 marzo 2020, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Orbene tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
In particolare, il non ha fornito la prova, fondamentale in conformità al costante Pt_1
insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 19 maggio
2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del presunto datore di lavoro nonché dell'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cassazione civile sez.lav.,16 gennaio 1996, n.326).
Ed invero, sebbene la parte resistente non si sia presentata per rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova rigorosa delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, delle mansioni svolte e degli orari di lavoro rispettati.
Le medesime considerazioni devono, poi, ripetersi in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario e al mancato godimento delle ferie, nel suddetto periodo, per mancanza di prova dei relativi presupposti di fatto, che, come noto, era onere dell'attore fornire
3 (sull'onere della prova in capo al lavoratore, cfr. Cass. 22751/04 e 12311/03).
In assenza, quindi, di prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tutte le domande avanzate dal ricorrente, per il periodo dal 07 agosto 2018 al 13 marzo 2020 vanno rigettate.
La prova relativa, invece, alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande per il periodo dal 13 marzo 2020, allorché il rapporto di lavoro è stato regolarizzato, sino al 31 dicembre 2020, data della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, può senz'altro dirsi acquisita sia alla luce della documentazione allegata al ricorso (cfr. copia contratti di lavoro, copia buste paga da marzo 2020 a novembre 2020, copia Unilav e proroga del contratto fino al
31.12.2020) che della deposizione resa dall'unico teste escusso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro hanno piena efficacia probatoria della sussistenza di un rapporto di lavoro fra le parti e di per sé sono sufficienti a provare il credito maturato.
Di contro, in ordine all'attività lavorativa asseritamente svolta sino al 30.06.2021, il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Quanto poi alla domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, va premesso che, nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti rispettivamente nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n. 5128 del
2007; n. 20272/2010).
Partendo da tale assunto, va innanzitutto rilevato che sono inquadrati al secondo livello A2 del CCNL “Istituzioni socio-assistenziali Aigdaema”, cui è stato inquadrato il ricorrente, come si evince dalle buste paga in atti, gli operai generici che svolgono mansioni di tipo manuale e di supporto, che non richiedono una particolare specializzazione tecnica.
4 Si tratta, generalmente, di operai che eseguono compiti operativi, ma con un minimo di esperienza e responsabilità.
Mentre, appartengono alla categoria C le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono “posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione
a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro. Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici, amministrativi, sanitari, socioassistenziali.
Accedono alla Posizione economica C1 i seguenti Profili: operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, impiegata/o d'ordine, addetta/o alla segreteria, aiuto economa/o, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza.
Accedono alla Posizione economica C2 i seguenti Profili: educatrice/ore senza titolo ad esaurimento, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, O.S.S., infermiera/e generica/o ad esaurimento, impiegata/o di concetto, segretaria”.
Ciò premesso, a parere di questo Giudice, le mansioni svolte dal rientrano in Pt_1
quelle proprio del livello C2 del C.c.n.l. per i dipendenti delle Istituzioni socio- assistenziali, con la qualifica di operatore socio-sanitario, così come emerso dall'istruttoria svolta.
In particolare, il teste figlio di un paziente ricoverato presso la Testimone_1
struttura " , dal 2018 e fino al 26 agosto 2020, ha Controparte_1
5 dichiarato che “posso confermare di avere visto lavorare presso la Parte_1
struttura e ne sono a conoscenza in quanto mio padre è Controparte_1
stato ricoverato in detta struttura e il ricorrente accudiva sia lui che altri pazienti;
non ricordo le date ma mio padre è rimasto presso la struttura per circa tre anni fino al decesso avvenuto il 26.08.2020; fino a detta data ho visto il Sig. lavorare Pt_1
all'interno della struttura;
il ricorrente era un OSS accudiva i degenti, li lavava, li cambiava, li aiutava a mangiare;
andavo a trovare mio padre in giorni e orari sempre diversi e in tante occasioni ho visto il ricorrente lavorare nella struttura;
a volte vedevo lavorare in struttura altri operatori..”, ma nulla ha saputo riferire in merito agli orari osservati e ai giorni di lavoro espletati dal ricorrente (cfr. verbale udienza del 09.10.2023).
Orbene, è evidente che questa deposizione, proveniente da un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro, ma che ha frequentato assiduamente la struttura per un lungo lasso di tempo, è più che sufficiente a dimostrare che le mansioni svolte dal sono da Pt_1
inquadrare nell'ambito del livello C2 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Istituzioni socio- assistenziali, con la qualifica di operatore socio-sanitario essendo il ricorrente addetto, per come emerso dalla prova testimoniale, alla cura dei degenti.
Da tale dichiarazione, però, nulla è emerso in ordine agli orari di lavoro osservati dal ricorrente, allo svolgimento di lavoro straordinario e festivo e al mancato godimento delle ferie.
In conclusione, pertanto, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, può ritenersi acclarato che il ricorrente lavorò alle dipendenze della ditta “ Controparte_1
, con le mansioni di operatore socioassistenziale, dal 12.03.2020 al
[...]
31.12.2020, dal lunedì al sabato per 20 ore complessive (dalle 16,00 alle 20,00 del lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, come emerge dai contratti di lavoro versati in atti).
Ciò posto, alla fattispecie deve applicarsi il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i servizi assistenziali sulla scorta della retribuzione prevista per un lavoratore di CP_2
cui al livello C2 con la qualifica di operatore sociosanitario.
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU che si giudicano corretti e ai quali si rinvia – la ditta Controparte_3
[...]
[...] ” deve essere condannata, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità
[...]
e TFR, tenuto conto delle somme già percepite, al pagamento in favore di Parte_1
della somma pari a € 6.042,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono, infine, a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
PQM
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, condanna la ditta CP_1 CP_1 [...]
al pagamento in favore di , per i titoli di cui in CP_1 Parte_1
motivazione, della somma complessiva di € 6.042,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
-condanna la ditta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Marchese, dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese 27.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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