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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 739/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 28/11/2024
TRA
, C.F. , C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F. , , C.F. , , C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Palmira Nigro del Foro di Avellino ( C.F. C.F._5
; C.F._6
- appellanti-
E
,cod.fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_1 CodiceFiscale_7
Bellantoni ( ) . CodiceFiscale_8
-appellato-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 11892/2018 pubbl. l' 8/6/2018.
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 28/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti in epigrafe indicati, quali eredi legittimi di deceduta il 3 maggio 2010, convenivano in giudizio l fine di ottenere Persona_1 Controparte_1 la dichiarazione di nullità del testamento olografo della de cuius, che aveva nominato erede universale il convenuto oltre che la condanna dello stesso alla restituzione di tutti i beni costituenti l'asse ereditario e la divisione di quest'ultimo.
Si costituiva il convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie autorizzate, il G.I. fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, in data 8 giugno 2018, veniva pubblicata la sentenza n.11892/2018, con cui il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, così decideva: “ …rigetta la domanda degli attori, rigetta la domanda del convenuto di condanna ex art. 96 c.p.c. degli attori, condanna gli attori a pagare al convenuto le spese di giudizio che liquida in € 3.972,00 oltre accessori di legge”.
Rilevava il Tribunale che gli attori non avevano assolto all' onere probatorio gravante sui medesimi, omettendo il deposito della perizia tanto all' atto della costituzione in giudizio che nelle memorie istruttorie. Evidenziava altresì che alle memorie non erano state allegate le dedotte scritture di comparazione per la verifica della sottoscrizione apposta sul testamento olografo, e che la mancata produzione delle stesse nonché di perizia di parte rendeva del tutto inammissibile ed esplorativa la richiesta della ctu calligrafica, proprio per mancanza di elementi documentali certi sulla provenienza delle scritture comparative da sottoporre al ctu.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto rituale gravame gli appellanti in epigrafe indicati chiedendo :“ accertare la mancanza di autografia della sottoscrizione del sig.ra de Persona_1 cuius sul testamento olografo datato 02 maggio 2002, pubblicato in data 03 maggio 2010 che a norma del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c. costituisce un elemento essenziale del testamento olografo;
per l'effetto dichiarare la nullità del predetto testamento ex art. 606 c.c.; dichiarare, quindi, che il sig. non è l'unico chiamato all'eredità della defunta essendo tali anche gli altri Controparte_1 parenti della de cuius;
condannare il convenuto alla restituzione di tutti i beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio della de cuius caduti in successione cosi come elencati nella premessa;
dichiarare aperta la successione legittima ex art. 570 c.c. in favore degli altri nipoti ed ex art. 581 c.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Gli appellanti con un unico motivo di gravame censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce che gli attori non hanno depositato la perizia dedotta in citazione, né allegato e prodotto le scritture di comparazione di provenienza della de cuius, laddove tra gli allegati all'atto di citazione, compaiono una serie di documenti, riproducenti la firma della testatrice, al fine di consentire la comparazione con la sottoscrizione apposta in calce al testamento impugnato, apparentemente riferibile alla medesima, oltre che una serie di allegati attestanti il solido rapporto tra quest'ultima e gli attori. In particolare si dolgono del mancato accoglimento delle richieste istruttorie di parte attrice formulate nell'atto di citazione e nelle memorie 183 VI° co. C.p.c.,
Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite .
Precisate le conclusioni nel termine assegnato la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c. .
***
L' appello è infondato. L' esame degli atti allegati al fascicolo di primo grado degli attori odierni appellanti smentisce totalmente l'assunto della allegazione della perizia e delle scritture di comparazione.
Invero, pur avendo gli attori dedotto nell'atto introduttivo di aver conferito incarico ad un esperta perita calligrafa affinché la stessa accertasse l'autenticità della firma apposta sul testamento olografo, precisando che il perito incaricato, in base anche all'esame comparativo di scritti sicuramente appartenenti alla defunta (quali la carta d'identità, il libretto della pensione, un atto di donazione, varie missive inviate dalla de cuius), perveniva alla conclusione che la firma presente sulla scheda testamentaria non era stata apposta dalla mano della medesima, in atti non è riscontrabile la anzidetta perizia, nonostante la dedotta allegazione della stessa e richiesta di ammissione dei documenti esibiti (v. atto di citazione privo di allegati). Tali perizia e documenti non risultano allegati neppure unitamente alle memorie istruttorie ex art. 183 n. 2 c.p.c., nelle quali gli attori si limitano a chiedere :1. l'ammissione della perizia grafica sull'intera scheda testamentaria che non risulta vergata di pugno dalla sig.ra
[...]
;
2. la acquisizione delle cartelle cliniche dell'Ospedale S. Eugenio e S. Camillo di Roma Per_1 relativamente ai ricoveri e agli interventi subiti dalla sig.ra … 3. Ordinare al Persona_1 CP_1 la esibizione degli estratti conto dell'inventario dei mobili, gioielli, c/c, cassetta di sicurezza e
[...] titoli della de cuius;
4. Ordinarsi all'INPS la acquisizione del fascicolo relativo gli emolumenti pensionistici percepiti dalla de cuius, anche al fine di estrarre sottoscrizioni certe;
5. Ordinarsi al sig. a esibizione degli atti pubblici di acquisto degli immobili della de cuius ( conservati nella Controparte_1 casa di abitazione della de cuius), al fine di indicarli in comparazione per la eseguenda CTU, che, comunque, sin da ora si chiede eseguirsi, mantenendo come scritto certo di comparazione i documenti allegati in atto di citazione.
Tuttavia, in assenza di elementi documentali attestanti la provenienza certa delle sottoscrizioni alla testatrice, la cui prova incombeva sui soggetti interessati ex art. 2967 c.c. ( essendo del tutto irrilevante la produzione della perizia prodotta da parte convenuta al fine di provare l'autenticità della sottoscrizione della testatrice), giustamente il Tribunale ha disatteso la richiesta di ammissione della ctu calligrafica, con decisione senz'altro corretta e del tutto aderente al quadro probatorio carente e lacunoso di cui si è detto.
Invero per giurisprudenza consolidata la CTU non può avere carattere esplorativo né può essere utilizzata e per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, nè da ultimo può trovare ingresso nel processo qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati( v. Cass. n. 260482023). Peraltro per espressa affermazione degli attori la richiesta di esibizione delle cartelle cliniche era finalizzata non già all'acquisizione di scritture di certa provenienza della de cuius (tali non potendo essere, evidentemente), bensì a comprovare lo stato di salute della medesima (v. memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.).
In ogni caso anche per le altre richieste di acquisizione ed esibizione non può non rilevarsene l'inammissibilità per le stesse ragioni sopra indicate, essendo le stesse finalizzate ad esonerare la parte onerata all'assolvimento dell' onere probatorio che ex art. 2967 c.c. le incombeva.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva secondo i parametri previsti per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore (indeterminabile complessità bassa), per valori medi, con espunzione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da
, , , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 avverso la sentenza n. 11892/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data 8/6/2018 Controparte_1
, nella causa n. rg.12537/2017 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede :
-rigetta l' appello;
, , e , in CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del presente grado che liquida in euro Controparte_1
3.966,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/05/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino