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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1386/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1386/2022 promosso da:
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso e nei suoi uffici siti in Bologna alla via Alfredo Testoni n. 6;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...] e residente in [...]CP_2 C.F._1
Reno Terme, loc. Orti n. 21 Borgo Capanne (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gori del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Rizzoli n. 1/2;
APPELLATA
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 07.07.2022 dal
Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE, avente ad oggetto altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 28 gennaio 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante precisava le conclusioni come da atto di Controparte_1 appello: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe”; l'appellata così CP_2
concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte Contrariis reiectis accogliere le seguenti conclusioni: In via principale 1) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello;
In via subordinata 2) respingere le conclusioni rassegnate dal in atto di appello e per l'effetto in ogni caso 3) Controparte_1
confermare l'ordinanza resa da Tribunale di Bologna in causa RG n. 13478/2019, con cui ha annullato il provvedimento di rigetto del Questore di Bologna e così riconosciuto il diritto dell'appellata alla concessione di permesso per motivi familiari. Con vittoria delle spese e compensi di avvocato oltre accessori di legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 07.07.2022, il Tribunale di Bologna, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, provvedendo sul ricorso proposto da avverso il provvedimento del Questore di Bologna del CP_2
12.03.2019 che le negava il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con sorella cittadina italiana, sentita personalmente in udienza la ricorrente ed esaminati i documenti in atti, considerato che l'unico motivo ostativo al rilascio del titolo richiesto era costituito dal giudizio di pericolosità formulato a suo carico dalla in ragione di precedenti condanne penali legate alla materia degli CP_3
stupefacenti, osservato in linea generale che “la condanna per determinati reati di uno straniero non appartenente all'Unione europea ben può giustificare la previsione di una ragione ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ma occorre pur sempre che una simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione”, ritenuto che il giudizio della
Questura, formulato oltre tre anni prima, non tenesse conto del comportamento dell'interessata successivo alla pronuncia di condanna, che acclarava il venire meno della sua pericolosità sociale, avendo la CP_2
interrotto la relazione con il compagno con cui aveva condiviso il percorso di devianza e ed essendo la medesima tornata a vivere con la sua famiglia di origine e risalendo i fatti di cui alle sentenze di condanna per
2 reati legati agli stupefacenti uno all'anno 2013 e l'altro al 2018, e che tali fatti non consentissero un giudizio attuale di pericolosità sociale della ricorrente o che comunque la residua esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici non potesse che essere recessiva rispetto alla necessità di rispetto della sua vita privata e familiare ormai radicata in Italia, accoglieva la domanda e per l'effetto accertava il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, compensando le spese di lite, in ragione della discrezionalità rimessa all'Autorità Giudiziaria sul tema del bilanciamento degli interessi nella materia.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 01.08.2022, il , per il tramite CP_1 CP_1 dell'Avvocatura dello Stato, ha impugnato detta ordinanza chiedendone l'integrale riforma, laddove dunque è stato accertato che la ricorrente ha diritto ad ottenere il titolo richiesto per soggiornare nel territorio italiano, per risultare tale provvedimento illegittimo, ingiusto e gravatorio.
Lamenta l'appellante violazione ed erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 19 comma
2 lett. c del D.lgs. n. 286/1998 in relazione agli artt. 4, comma 3, 13 e 31, comma 3, del medesimo T.U., sotto il precipuo profilo della ritenuta illegittimità del giudizio di pericolosità sociale formulato dall'Autorità di
Pubblica Sicurezza. Più specificamente deduce l'Avvocatura dello Stato come sia la stessa giurisprudenza di legittimità a richiedere che la valutazione della pericolosità sociale debba avvenire attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente il titolo di soggiorno, considerate la tipologia e l'entità dei reati commessi e la loro continuità e, nell'ipotesi in esame, la richiedente ha riportato gravi precedenti penali per reati della stessa indole, peraltro posti in essere in forma concorsuale - trattasi infatti di condanne per la fattispecie di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990. Ad avviso dell'appellante, la circostanza che i fatti criminosi siano avvenuti dopo diversi anni dall'ingresso in Italia non può essere valutata in senso favorevole alla richiedente, connotando, semmai, di maggiore gravità la condotta complessiva della a quale, nonostante il tempo CP_2
trascorso, non si è realmente integrata sul territorio italiano, né ha volontà di adeguarsi alle leggi di civile convivenza. Del resto non potrebbe considerarsi elemento dirimente la presenza in Italia dei due figli della ricorrente, atteso che i medesimi, entrambi maggiorenni, risultano prestare regolare attività lavorativa e pertanto il loro diritto a soggiornare sul territorio nazionale è svincolato dalla regolarità del soggiorno della madre. Parimenti, anche per quanto concerne la convivenza della con la sorella cittadina italiana, CP_2 rileva l'Avvocatura come sia stata proprio la predetta, a sua volta avente un proprio nucleo familiare, ad ospitare la congiunta in casa. In ogni caso, l'intera sequenza criminale posta in essere dalla richiedente il titolo di soggiorno risulta essere stata perpetrata in costanza di tutti i suddetti legami familiari, a dimostrazione di come neppure gli stessi abbiano sortito la benché minima efficacia deterrente dal crimine.
Non può inoltre trascurarsi la gravità dei reati commessi, anche in ragione dell'allarme sociale che senza dubbio alcuno destano nella collettività. Dunque, il ricorso della avrebbe dovuto essere respinto, CP_2
risultando insussistente il diritto della ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3 Tanto dedotto, il chiede alla Corte, in accoglimento dell'appello, di riformare Controparte_1
l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2022, si è regolarmente costituita la Sig.ra
[...]
censurando tutte le difese prospettate dal e facendone rilevare CP_2 Controparte_1
l'inammissibilità e infondatezza. Ha eccepito preliminarmente la non ammissibilità dell'avverso gravame per essersi il limitato in detto atto ad invocare una nuova valutazione delle difese svolte in primo grado, CP_1
senza sottoporre ad autonoma critica le argomentazioni del Tribunale mediante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, delle relative doglianze, così da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa. Nel merito, l'appellata ha fatto rilevare come il Tribunale di Bologna abbia correttamente riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il titolo di soggiorno richiesto, non avendo la Questura compiuto una accurata ponderazione della specifica situazione familiare dell'interessata e del suo inserimento nel contesto socio-economico locale. Le violazioni commesse apparterrebbero ad una breve parentesi di vita in cui la è stata suo malgrado coinvolta e dalla quale CP_2
sarebbe uscita. Il Tribunale, dopo una adeguata valutazione di tutti gli elementi emersi, ha opportunamente ritenuto non più sussistente la pericolosità sociale della ricorrente e dunque il suo diritto a mantenere in Italia il legame con la famiglia di origine ed i due figli tramite la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari. domanda quindi, disattesa ogni domanda e/o istanza avversaria: CP_2
● In via principale, dichiarare inammissibile l'atto di appello;
● In via subordinata, respingere le conclusioni rassegnate dal nell'atto di appello e, per l'effetto, CP_1
confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna nella causa R.G. n. 13478/2019 che ha riconosciuto il diritto dell'appellata alla concessione di permesso per motivi familiari;
Con vittoria di spese e compensi di lite.
4.- All'esito dell'udienza svoltasi il 13.12.2022 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la Corte, con ordinanza resa in pari data, ritenuti non sussistenti specifici e concreti motivi che rendano necessaria la richiesta trattazione orale, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. il 28.01.2025, le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
, non rispettando il relativo atto, ad avviso dell'appellata, il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., posto CP_1 che l'appellante si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, domandandone una nuova valutazione, la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame.
4 Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560,
Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord. 18.01.2024, n. 1932).
Ciò premesso e venendo ora al merito e dunque all'unico motivo di appello proposto concernente una asserita, errata applicazione dell'art. 19 comma 2 lett. c. del T.U.I. in relazione agli artt. 4, comma 3, 13 e 31 comma 3 del medesimo Testo Unico che avrebbe condotto il Giudice di prime cure a reputare non legittimo il giudizio di pericolosità sociale della espresso dal Questore, reputa la Corte come lo stesso non sia fondato e CP_2
vada quindi disatteso. Giova osservare preliminarmente come tema della controversia sia la valutazione della sussistenza, all'attualità, di motivi di ordine e di sicurezza pubblica ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, da valutare tenendo in considerazione la situazione personale e lavorativa della Sig.ra e CP_2
del suo nucleo familiare nonché i legami con il paese di origine e come, quanto alla disciplina applicabile, parametro di riferimento in ordine al diniego di rilascio del permesso di soggiorno sia quello di cui all'art. 5 comma 5 bis D.lgs. n. 286/1998, laddove tale disposizione prevede che nel “valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza dello Stato….ai fini dell'adozione dei provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli artt. 380 commi 1 e 2 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale …”, fra i quali rientrano quelli in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Sempre in via preliminare, occorre sottolineare che secondo prevalente giurisprudenza il giudizio di pericolosità sociale non richiede neppure una sentenza irrevocabile di condanna, potendo essere desunta da meri indizi e fatti quali, per esempio, un elevato numero di denunce e si sottrae al sindacato di legittimità quando non risulti ictu oculi affetto da manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o falsi presupposti di fatto. Orbene, nella vicenda in esame, risulta, per quanto qui di rilievo, che: - in data 20.01.2015 l'odierna appellata riportava una condanna alla pena detentiva di anni due di reclusione e multa di € 4.000 per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato e in concorso commesso a Sassuolo (MO), Verona e Reggio Emilia dall'11.02.2013 al 28.04.2013, ottenendo il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- con sentenza emessa in data
04.09.2018 la veniva condannata dal Tribunale di Bologna alla pena di anni uno e mesi sei di CP_2 reclusione ed € 3.000 di multa per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5
D.P.R. n. 309/1990 posto in essere a Marzabotto (BO) il 28.07.2018, tale pronuncia era confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza divenuta irrevocabile il 14.10.2020 con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena emessa nei suoi confronti. Come emerge dalla motivazione della sentenza
5 di primo grado, la oltre ad essersi mostrata reticente a collaborare con le forze dell'ordine, aveva CP_2
destinato parte della somma ricevuta dal figlio, al fine di pagare l'affitto arretrato e le bollette, all'acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in parte destinata al consumo personale e in parte destinata alla cessione) ed è stata riconosciuta “imputata recidiva specifica ed infraquinquennale”, ritenendo comunque che
“la personalità dell'imputata e il tipo di fatto riscontrato consentano la non applicazione in concreto degli effetti della recidiva….”; - nei confronti dell'odierna appellata risulta inoltre esservi una citazione a giudizio con udienza fissata il 22.11.2018 per i reati di cui agli artt. 624, 625 c.p. e 4 L. n. 110/1975, procedimento penale medio tempore definito in data 09.01.2020 con l'emissione da parte del Tribunale di Bologna di una sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e alla multa di € 120,00; - in relazione all'ordine di esecuzione di pene concorrenti con contestuale sospensione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 16.11.2020, come corretto per quanto riguarda il residuo pena con provvedimento del 23.12.2020, ha presentato richiesta di misure alternative alla detenzione avanti il Tribunale di Sorveglianza CP_2
(in particolare, istanza per affidamento in prova ai Servizi Sociali); - dagli accertamenti condotti presso il
Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna, è emerso che l'odierna appellata non ha più svolto alcuna attività lavorativa dal 31.10.2020 e che la medesima, nonostante l'invito ricevuto dall ai sensi Parte_1 dell'art. 121 commi 2 e 3 D.P.R. n. 309/1990 per la definizione di un programma terapeutico o altro Con programma educativo o informativo personalizzato, si è recata presso il DP solo in due date nel mese di agosto 2018.
Occorre dunque verificare se la pericolosità sociale dell'appellata possa considerarsi attuale. Analizzando il certificato del Casellario Giudiziale versato in atti, l'ultima sentenza a carico della risulta essere una CP_2
pronuncia della Corte di Appello di Bologna, irrevocabile dal 14.10.2020, che ha confermato sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990 (ipotesi di “lieve entità”) commesso il 28.07.2018. Vi sarebbe poi una sentenza di condanna del Tribunale di Bologna alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 624, 625 c.p. e 4 L. n. 110/1975, commesso nel 2018 (al riguardo, l'appellata, sentita dal giudice di primo grado all'udienza del 14.06.2022, ha riferito essersi trattato di un “furto tentato di trucchi in un negozio”).
Ad avviso della Corte, privi di significativo valore al fine di comprovare una pericolosità attuale dell'appellata, il suo mancato ravvedimento nonché il suo perdurante stato di tossicodipendenza, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado, vanno considerati sia la circostanza che la non risulti prestare CP_2
regolare attività lavorativa a fare data dal mese di ottobre 2020 e ciò per il fatto che la medesima è priva di titolo di soggiorno e dunque può solo eventualmente lavorare senza formale contratto (come del resto credibilmente riferito dalla nel corso della sua audizione “Io lavoro in nero da un anno come CP_2
CP_ badante…”), sia il fatto che l'appellata si sia rivolta al P in sole due occasioni nell'agosto 2018, ben potendo testimoniare tale condotta che la medesima abbia definitivamente smesso di fare uso di sostanza
6 stupefacente, per cui non necessiti di assistenza. E' di contro emerso che la ha interrotto la relazione CP_2 con il compagno con cui aveva condiviso il percorso di devianza caratterizzato dall'uso di droghe ed è tornata a vivere presso la sua famiglia di origine, ovvero con la madre, la quale risulta percepire pensione di anzianità,
e i due figli che prestano regolare attività lavorativa, ed è sostenuta economicamente anche dalle sorelle.
In base alle risultanze documentali di cui si è detto sopra, tenuto conto in particolare del fatto che le condanne penali della per fatti comunque gravi sono ormai risalenti nel tempo, l'attualità della pericolosità CP_2
sociale di cui al provvedimento emesso dal Questore, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, risulta non sussistere o comunque la residua esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici, legati al pericolo di recidiva, per come acclarato dal giudice penale nel settembre 2018, non può che essere recessiva rispetto alla necessità di garantire il rispetto della vita privata e familiare dell'appellata, ormai radicata in Italia con i suoi figli, la madre e le sorelle. Secondo la Suprema Corte è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto ragioni di attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno tali da giustificare il rigetto dell'istanza; infatti, per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 5/2007, agli artt. 4, comma 3, e
5, commi 5 e 5-bis, D.lgs. 286/1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (natura, effettività e durata dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, durata del soggiorno pregresso), la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero, dunque, deve essere effettuata in concreto e all'attualità, poiché l'art. 4, comma 3, d. lgs. 286/1998 non prevede una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (vedasi, Cass. civ. Sez. I ord. n. 29148/2020,
Cass. civ. Sez. II, ord. 27.10.2021, n. 30342, Cass. 23423/2022, Cass. Sez. I ord. n. 26173/2023). Ad oggi, secondo la Corte, non emergono fatti concreti ed idonei per formulare un giudizio di pericolosità attuale dell'odierna appellata, tale giudizio va infatti svolto “in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità” (Cassazione civile sez. II, ord. 19.03.2021, n. 7842), inoltre la revoca o il diniego del permesso di soggiorno devono essere fondate su un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della
7 durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (Consiglio di Stato Sez. III,
13 aprile 2021, n. 3022; vedasi anche Cass. civ. Sez. I ord. 13.09.2024, n. 24647 secondo cui “Il permesso di soggiorno per coesione familiare va concesso previa valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli famigliari facenti capo al richiedente, accertando altresì la presenza di legami famigliari e sociali con il paese
d'origine e la durata del soggiorno nel territorio nazionale. In presenza di tali elementi, la pericolosità sociale del richiedente, ostativa al rilascio del permesso, costituisce l'eccezione, e va valutata in senso attuale e concreto”).
L'appello non merita dunque accoglimento e va rigettato.
La natura della controversia e l'essere la decisione in parte basata su circostanze sopravvenute inducono a compensare per l'intero le spese processuali.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, trattandosi di causa esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – RIGETTA l'appello proposto dal avverso l'ordinanza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, in data 07.07.2022;
II – COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
29.04.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1386/2022 promosso da:
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso e nei suoi uffici siti in Bologna alla via Alfredo Testoni n. 6;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...] e residente in [...]CP_2 C.F._1
Reno Terme, loc. Orti n. 21 Borgo Capanne (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gori del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Rizzoli n. 1/2;
APPELLATA
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 07.07.2022 dal
Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE, avente ad oggetto altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 28 gennaio 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante precisava le conclusioni come da atto di Controparte_1 appello: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe”; l'appellata così CP_2
concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte Contrariis reiectis accogliere le seguenti conclusioni: In via principale 1) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello;
In via subordinata 2) respingere le conclusioni rassegnate dal in atto di appello e per l'effetto in ogni caso 3) Controparte_1
confermare l'ordinanza resa da Tribunale di Bologna in causa RG n. 13478/2019, con cui ha annullato il provvedimento di rigetto del Questore di Bologna e così riconosciuto il diritto dell'appellata alla concessione di permesso per motivi familiari. Con vittoria delle spese e compensi di avvocato oltre accessori di legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 07.07.2022, il Tribunale di Bologna, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, provvedendo sul ricorso proposto da avverso il provvedimento del Questore di Bologna del CP_2
12.03.2019 che le negava il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con sorella cittadina italiana, sentita personalmente in udienza la ricorrente ed esaminati i documenti in atti, considerato che l'unico motivo ostativo al rilascio del titolo richiesto era costituito dal giudizio di pericolosità formulato a suo carico dalla in ragione di precedenti condanne penali legate alla materia degli CP_3
stupefacenti, osservato in linea generale che “la condanna per determinati reati di uno straniero non appartenente all'Unione europea ben può giustificare la previsione di una ragione ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ma occorre pur sempre che una simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione”, ritenuto che il giudizio della
Questura, formulato oltre tre anni prima, non tenesse conto del comportamento dell'interessata successivo alla pronuncia di condanna, che acclarava il venire meno della sua pericolosità sociale, avendo la CP_2
interrotto la relazione con il compagno con cui aveva condiviso il percorso di devianza e ed essendo la medesima tornata a vivere con la sua famiglia di origine e risalendo i fatti di cui alle sentenze di condanna per
2 reati legati agli stupefacenti uno all'anno 2013 e l'altro al 2018, e che tali fatti non consentissero un giudizio attuale di pericolosità sociale della ricorrente o che comunque la residua esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici non potesse che essere recessiva rispetto alla necessità di rispetto della sua vita privata e familiare ormai radicata in Italia, accoglieva la domanda e per l'effetto accertava il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, compensando le spese di lite, in ragione della discrezionalità rimessa all'Autorità Giudiziaria sul tema del bilanciamento degli interessi nella materia.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 01.08.2022, il , per il tramite CP_1 CP_1 dell'Avvocatura dello Stato, ha impugnato detta ordinanza chiedendone l'integrale riforma, laddove dunque è stato accertato che la ricorrente ha diritto ad ottenere il titolo richiesto per soggiornare nel territorio italiano, per risultare tale provvedimento illegittimo, ingiusto e gravatorio.
Lamenta l'appellante violazione ed erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 19 comma
2 lett. c del D.lgs. n. 286/1998 in relazione agli artt. 4, comma 3, 13 e 31, comma 3, del medesimo T.U., sotto il precipuo profilo della ritenuta illegittimità del giudizio di pericolosità sociale formulato dall'Autorità di
Pubblica Sicurezza. Più specificamente deduce l'Avvocatura dello Stato come sia la stessa giurisprudenza di legittimità a richiedere che la valutazione della pericolosità sociale debba avvenire attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente il titolo di soggiorno, considerate la tipologia e l'entità dei reati commessi e la loro continuità e, nell'ipotesi in esame, la richiedente ha riportato gravi precedenti penali per reati della stessa indole, peraltro posti in essere in forma concorsuale - trattasi infatti di condanne per la fattispecie di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990. Ad avviso dell'appellante, la circostanza che i fatti criminosi siano avvenuti dopo diversi anni dall'ingresso in Italia non può essere valutata in senso favorevole alla richiedente, connotando, semmai, di maggiore gravità la condotta complessiva della a quale, nonostante il tempo CP_2
trascorso, non si è realmente integrata sul territorio italiano, né ha volontà di adeguarsi alle leggi di civile convivenza. Del resto non potrebbe considerarsi elemento dirimente la presenza in Italia dei due figli della ricorrente, atteso che i medesimi, entrambi maggiorenni, risultano prestare regolare attività lavorativa e pertanto il loro diritto a soggiornare sul territorio nazionale è svincolato dalla regolarità del soggiorno della madre. Parimenti, anche per quanto concerne la convivenza della con la sorella cittadina italiana, CP_2 rileva l'Avvocatura come sia stata proprio la predetta, a sua volta avente un proprio nucleo familiare, ad ospitare la congiunta in casa. In ogni caso, l'intera sequenza criminale posta in essere dalla richiedente il titolo di soggiorno risulta essere stata perpetrata in costanza di tutti i suddetti legami familiari, a dimostrazione di come neppure gli stessi abbiano sortito la benché minima efficacia deterrente dal crimine.
Non può inoltre trascurarsi la gravità dei reati commessi, anche in ragione dell'allarme sociale che senza dubbio alcuno destano nella collettività. Dunque, il ricorso della avrebbe dovuto essere respinto, CP_2
risultando insussistente il diritto della ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3 Tanto dedotto, il chiede alla Corte, in accoglimento dell'appello, di riformare Controparte_1
l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2022, si è regolarmente costituita la Sig.ra
[...]
censurando tutte le difese prospettate dal e facendone rilevare CP_2 Controparte_1
l'inammissibilità e infondatezza. Ha eccepito preliminarmente la non ammissibilità dell'avverso gravame per essersi il limitato in detto atto ad invocare una nuova valutazione delle difese svolte in primo grado, CP_1
senza sottoporre ad autonoma critica le argomentazioni del Tribunale mediante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, delle relative doglianze, così da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa. Nel merito, l'appellata ha fatto rilevare come il Tribunale di Bologna abbia correttamente riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il titolo di soggiorno richiesto, non avendo la Questura compiuto una accurata ponderazione della specifica situazione familiare dell'interessata e del suo inserimento nel contesto socio-economico locale. Le violazioni commesse apparterrebbero ad una breve parentesi di vita in cui la è stata suo malgrado coinvolta e dalla quale CP_2
sarebbe uscita. Il Tribunale, dopo una adeguata valutazione di tutti gli elementi emersi, ha opportunamente ritenuto non più sussistente la pericolosità sociale della ricorrente e dunque il suo diritto a mantenere in Italia il legame con la famiglia di origine ed i due figli tramite la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari. domanda quindi, disattesa ogni domanda e/o istanza avversaria: CP_2
● In via principale, dichiarare inammissibile l'atto di appello;
● In via subordinata, respingere le conclusioni rassegnate dal nell'atto di appello e, per l'effetto, CP_1
confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna nella causa R.G. n. 13478/2019 che ha riconosciuto il diritto dell'appellata alla concessione di permesso per motivi familiari;
Con vittoria di spese e compensi di lite.
4.- All'esito dell'udienza svoltasi il 13.12.2022 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la Corte, con ordinanza resa in pari data, ritenuti non sussistenti specifici e concreti motivi che rendano necessaria la richiesta trattazione orale, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. il 28.01.2025, le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
, non rispettando il relativo atto, ad avviso dell'appellata, il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., posto CP_1 che l'appellante si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, domandandone una nuova valutazione, la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame.
4 Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560,
Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord. 18.01.2024, n. 1932).
Ciò premesso e venendo ora al merito e dunque all'unico motivo di appello proposto concernente una asserita, errata applicazione dell'art. 19 comma 2 lett. c. del T.U.I. in relazione agli artt. 4, comma 3, 13 e 31 comma 3 del medesimo Testo Unico che avrebbe condotto il Giudice di prime cure a reputare non legittimo il giudizio di pericolosità sociale della espresso dal Questore, reputa la Corte come lo stesso non sia fondato e CP_2
vada quindi disatteso. Giova osservare preliminarmente come tema della controversia sia la valutazione della sussistenza, all'attualità, di motivi di ordine e di sicurezza pubblica ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, da valutare tenendo in considerazione la situazione personale e lavorativa della Sig.ra e CP_2
del suo nucleo familiare nonché i legami con il paese di origine e come, quanto alla disciplina applicabile, parametro di riferimento in ordine al diniego di rilascio del permesso di soggiorno sia quello di cui all'art. 5 comma 5 bis D.lgs. n. 286/1998, laddove tale disposizione prevede che nel “valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza dello Stato….ai fini dell'adozione dei provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli artt. 380 commi 1 e 2 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale …”, fra i quali rientrano quelli in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Sempre in via preliminare, occorre sottolineare che secondo prevalente giurisprudenza il giudizio di pericolosità sociale non richiede neppure una sentenza irrevocabile di condanna, potendo essere desunta da meri indizi e fatti quali, per esempio, un elevato numero di denunce e si sottrae al sindacato di legittimità quando non risulti ictu oculi affetto da manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o falsi presupposti di fatto. Orbene, nella vicenda in esame, risulta, per quanto qui di rilievo, che: - in data 20.01.2015 l'odierna appellata riportava una condanna alla pena detentiva di anni due di reclusione e multa di € 4.000 per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato e in concorso commesso a Sassuolo (MO), Verona e Reggio Emilia dall'11.02.2013 al 28.04.2013, ottenendo il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- con sentenza emessa in data
04.09.2018 la veniva condannata dal Tribunale di Bologna alla pena di anni uno e mesi sei di CP_2 reclusione ed € 3.000 di multa per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5
D.P.R. n. 309/1990 posto in essere a Marzabotto (BO) il 28.07.2018, tale pronuncia era confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza divenuta irrevocabile il 14.10.2020 con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena emessa nei suoi confronti. Come emerge dalla motivazione della sentenza
5 di primo grado, la oltre ad essersi mostrata reticente a collaborare con le forze dell'ordine, aveva CP_2
destinato parte della somma ricevuta dal figlio, al fine di pagare l'affitto arretrato e le bollette, all'acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in parte destinata al consumo personale e in parte destinata alla cessione) ed è stata riconosciuta “imputata recidiva specifica ed infraquinquennale”, ritenendo comunque che
“la personalità dell'imputata e il tipo di fatto riscontrato consentano la non applicazione in concreto degli effetti della recidiva….”; - nei confronti dell'odierna appellata risulta inoltre esservi una citazione a giudizio con udienza fissata il 22.11.2018 per i reati di cui agli artt. 624, 625 c.p. e 4 L. n. 110/1975, procedimento penale medio tempore definito in data 09.01.2020 con l'emissione da parte del Tribunale di Bologna di una sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e alla multa di € 120,00; - in relazione all'ordine di esecuzione di pene concorrenti con contestuale sospensione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 16.11.2020, come corretto per quanto riguarda il residuo pena con provvedimento del 23.12.2020, ha presentato richiesta di misure alternative alla detenzione avanti il Tribunale di Sorveglianza CP_2
(in particolare, istanza per affidamento in prova ai Servizi Sociali); - dagli accertamenti condotti presso il
Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna, è emerso che l'odierna appellata non ha più svolto alcuna attività lavorativa dal 31.10.2020 e che la medesima, nonostante l'invito ricevuto dall ai sensi Parte_1 dell'art. 121 commi 2 e 3 D.P.R. n. 309/1990 per la definizione di un programma terapeutico o altro Con programma educativo o informativo personalizzato, si è recata presso il DP solo in due date nel mese di agosto 2018.
Occorre dunque verificare se la pericolosità sociale dell'appellata possa considerarsi attuale. Analizzando il certificato del Casellario Giudiziale versato in atti, l'ultima sentenza a carico della risulta essere una CP_2
pronuncia della Corte di Appello di Bologna, irrevocabile dal 14.10.2020, che ha confermato sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990 (ipotesi di “lieve entità”) commesso il 28.07.2018. Vi sarebbe poi una sentenza di condanna del Tribunale di Bologna alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 624, 625 c.p. e 4 L. n. 110/1975, commesso nel 2018 (al riguardo, l'appellata, sentita dal giudice di primo grado all'udienza del 14.06.2022, ha riferito essersi trattato di un “furto tentato di trucchi in un negozio”).
Ad avviso della Corte, privi di significativo valore al fine di comprovare una pericolosità attuale dell'appellata, il suo mancato ravvedimento nonché il suo perdurante stato di tossicodipendenza, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado, vanno considerati sia la circostanza che la non risulti prestare CP_2
regolare attività lavorativa a fare data dal mese di ottobre 2020 e ciò per il fatto che la medesima è priva di titolo di soggiorno e dunque può solo eventualmente lavorare senza formale contratto (come del resto credibilmente riferito dalla nel corso della sua audizione “Io lavoro in nero da un anno come CP_2
CP_ badante…”), sia il fatto che l'appellata si sia rivolta al P in sole due occasioni nell'agosto 2018, ben potendo testimoniare tale condotta che la medesima abbia definitivamente smesso di fare uso di sostanza
6 stupefacente, per cui non necessiti di assistenza. E' di contro emerso che la ha interrotto la relazione CP_2 con il compagno con cui aveva condiviso il percorso di devianza caratterizzato dall'uso di droghe ed è tornata a vivere presso la sua famiglia di origine, ovvero con la madre, la quale risulta percepire pensione di anzianità,
e i due figli che prestano regolare attività lavorativa, ed è sostenuta economicamente anche dalle sorelle.
In base alle risultanze documentali di cui si è detto sopra, tenuto conto in particolare del fatto che le condanne penali della per fatti comunque gravi sono ormai risalenti nel tempo, l'attualità della pericolosità CP_2
sociale di cui al provvedimento emesso dal Questore, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, risulta non sussistere o comunque la residua esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici, legati al pericolo di recidiva, per come acclarato dal giudice penale nel settembre 2018, non può che essere recessiva rispetto alla necessità di garantire il rispetto della vita privata e familiare dell'appellata, ormai radicata in Italia con i suoi figli, la madre e le sorelle. Secondo la Suprema Corte è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto ragioni di attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno tali da giustificare il rigetto dell'istanza; infatti, per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 5/2007, agli artt. 4, comma 3, e
5, commi 5 e 5-bis, D.lgs. 286/1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (natura, effettività e durata dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, durata del soggiorno pregresso), la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero, dunque, deve essere effettuata in concreto e all'attualità, poiché l'art. 4, comma 3, d. lgs. 286/1998 non prevede una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (vedasi, Cass. civ. Sez. I ord. n. 29148/2020,
Cass. civ. Sez. II, ord. 27.10.2021, n. 30342, Cass. 23423/2022, Cass. Sez. I ord. n. 26173/2023). Ad oggi, secondo la Corte, non emergono fatti concreti ed idonei per formulare un giudizio di pericolosità attuale dell'odierna appellata, tale giudizio va infatti svolto “in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità” (Cassazione civile sez. II, ord. 19.03.2021, n. 7842), inoltre la revoca o il diniego del permesso di soggiorno devono essere fondate su un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della
7 durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (Consiglio di Stato Sez. III,
13 aprile 2021, n. 3022; vedasi anche Cass. civ. Sez. I ord. 13.09.2024, n. 24647 secondo cui “Il permesso di soggiorno per coesione familiare va concesso previa valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli famigliari facenti capo al richiedente, accertando altresì la presenza di legami famigliari e sociali con il paese
d'origine e la durata del soggiorno nel territorio nazionale. In presenza di tali elementi, la pericolosità sociale del richiedente, ostativa al rilascio del permesso, costituisce l'eccezione, e va valutata in senso attuale e concreto”).
L'appello non merita dunque accoglimento e va rigettato.
La natura della controversia e l'essere la decisione in parte basata su circostanze sopravvenute inducono a compensare per l'intero le spese processuali.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, trattandosi di causa esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – RIGETTA l'appello proposto dal avverso l'ordinanza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, in data 07.07.2022;
II – COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
29.04.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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