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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/05/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.05.2025, i debitori e , Parte_1 Parte_2 appartenenti al medesimo nucleo familiare, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni presentando un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare della relazione dell'OCC Avv. Cecconi Valentina sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.
3. I ricorrenti e non svolgono attività d'impresa; Parte_1 Parte_2
tuttavia, come si ricava dalla relazione dell'OCC, la IG.ra ha gestito, dal 1987 al 1996, Pt_2 un'attività commerciale di rivendita e noleggio videocassette denominata “VIDEO BOX – DI
DADDI MARZIA”, cancellata dal registro imprese in data in data 9.12.1996. La debitrice, titolare della Ditta sopra menzionata, ha accumulato nel corso degli anni ingenti posizioni debitorie ed il marito, IG. ha contribuito a pagare i debiti con i fornitori e banche fino ad indebitarsi con le Pt_1
società finanziarie a cui chiedeva prestiti offrendo come garanzia la propria busta paga. Alla luce di ciò, la IG.ra nel tentativo di risollevare le finanze familiari, nell'anno 2008 ha costituito una Pt_2 società in nome collettivo con la sorella IG.ra denominata “ Parte_3 Controparte_1
, cancellata dal RR.II in data 6.12.2019, aumentando la propria esposizione
[...]
debitoria in quanto la società non produceva utili.
In questo contesto di grave difficoltà, i debitori hanno maturato un oggettivo e documentato debito per canoni di locazione con la società , proprietaria dell'alloggio popolare ove risiedono CP_2
i due ricorrenti, tanto che il 17.10.2020, gravando sugli stessi un debito di 110 mensilità del canone di locazione per complessivi euro 38.663,64, il Comune di Livorno ha notificato alla IG.ra a Pt_2 dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.
I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, atteso che la neppure in estensione della SNC di cui era socia Pt_2
potrebbe essere sottoposta alla liquidazione giudiziale, alla luce di quanto previsto dall'art 33 e dall'art 2 lett d) CCII. Pertanto non pare dubbio che i ricorrenti possano essere sottoposti alla liquidazione controllata come da loro richiesto.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- i ricorrenti hanno una esposizione debitoria complessiva di circa 180.000,00 euro.
A fronte di tali debiti i ricorrenti non hanno un patrimonio che consenta loro di far fronte a tali debiti, non essendo proprietari di beni immobili né di mobili registrati e potendo godere solo dei proventi derivanti dai loro redditi da lavoro dipendente e pensione.
Il IG. svolge infatti attività di lavoro dipendente in qualità di guardia giurata presso la società Pt_1
e percepisce, al netto delle imposte, una retribuzione netta mensile di circa 1.350,00 CP_3
euro. Su quanto percepito dal IG. grava un pignoramento presso terzi ad istanza di Agenzia Pt_1
delle Entrate Riscossione nella misura pari ad 1/6 della retribuzione.
La IG.ra invece, percepisce solo una pensione minima che negli anni passati è stata pari a: Pt_2
- anno 2021 6.702,54 euro;
- anno 2022 6.829,94 euro;
- anno 2023 7.383,22 euro.
Complessivamente i ricorrenti dispongono quindi di un reddito annuo netto di circa € 24.500,00 euro.
Il figlio dei ricorrenti, economicamente autosufficiente, come attestato dal gestore Persona_1
della crisi nominato dall'OCC, ha sottoscritto un impegno subordinato (cfr. doc. 20) all'apertura della liquidazione, in forza del quale si è impegnato a mettere a disposizione della procedura la somma di euro 2.500,00 nell'arco di cinque mesi dalla apertura della liquidazione controllata. I ricorrenti non possiedono beni immobili, abitano in un alloggio popolare di proprietà del Comune di Livorno, gestito da corrispondendo un canone mensile pari ad euro 410,00. Non sono CP_4
proprietari di beni mobili registrati. La IG.ra ossiede un ciclomotore immatricolato il 13.09. Pt_2
2017, targato X83CLF, i debitori affermano che lo stesso è valore esiguo. Il nucleo familiare è composto anche dal figlio.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Il gestore ha anche attestato, ex art. 268 c. 3 C.C.I.I., che sussiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. Avv. Cecconi Valentina.
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione il ciclomotore immatricolato il 13.09. 2017 e targato X83CLF; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione di detto bene ove essa risulti antieconomica.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_5 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Deve essere sin d'ora precisato che lo stipendio spettante al ricorrente deve essere Pt_1
valorizzato nella sua interezza. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art. 2741 c.c.; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza, frustrate ove non trovassero applicazione le regole dettate in tema di liquidazione giudiziale.
Deve, infatti, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144
CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore (è possibile sul punto richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione all'interpretazione dell'art. 44
LF – tra le tante Cass. 463/2006 e Cass. 5994 del 14/03/2011). La disciplina del CCII ha sostanzialmente omogeneizzato la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, riservando alla seconda procedura una indicativa collocazione sistematica (subito dopo la prima) ed infarcendo le norme ad essa dedicate di richiami espressi agli articoli relativi, appunto, alla liquidazione maggiore. Le comuni caratteristiche di universalità e segregazione patrimoniale giustificano l'applicazione analogica alla liquidazione controllata della disposizione di cui all'art. 144 CCII.
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
10. Nulla può essere previsto in sentenza circa la richiesta dei ricorrenti che il liquidatore subentri nel contratto da loro in essere con , essendo tale decisione rimessa al liquidatore ex CP_2
art 270 comma 6 CCII, sempre se compatibile con la decadenza dichiarata e con la successiva transazione stipulata tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
e c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore l'Avv. Cecconi Valentina, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, ove necessario;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti, ove necessario.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate -
Toscana ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano ) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità,
devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 28/05/2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Franco Pastorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.05.2025, i debitori e , Parte_1 Parte_2 appartenenti al medesimo nucleo familiare, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni presentando un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare della relazione dell'OCC Avv. Cecconi Valentina sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.
3. I ricorrenti e non svolgono attività d'impresa; Parte_1 Parte_2
tuttavia, come si ricava dalla relazione dell'OCC, la IG.ra ha gestito, dal 1987 al 1996, Pt_2 un'attività commerciale di rivendita e noleggio videocassette denominata “VIDEO BOX – DI
DADDI MARZIA”, cancellata dal registro imprese in data in data 9.12.1996. La debitrice, titolare della Ditta sopra menzionata, ha accumulato nel corso degli anni ingenti posizioni debitorie ed il marito, IG. ha contribuito a pagare i debiti con i fornitori e banche fino ad indebitarsi con le Pt_1
società finanziarie a cui chiedeva prestiti offrendo come garanzia la propria busta paga. Alla luce di ciò, la IG.ra nel tentativo di risollevare le finanze familiari, nell'anno 2008 ha costituito una Pt_2 società in nome collettivo con la sorella IG.ra denominata “ Parte_3 Controparte_1
, cancellata dal RR.II in data 6.12.2019, aumentando la propria esposizione
[...]
debitoria in quanto la società non produceva utili.
In questo contesto di grave difficoltà, i debitori hanno maturato un oggettivo e documentato debito per canoni di locazione con la società , proprietaria dell'alloggio popolare ove risiedono CP_2
i due ricorrenti, tanto che il 17.10.2020, gravando sugli stessi un debito di 110 mensilità del canone di locazione per complessivi euro 38.663,64, il Comune di Livorno ha notificato alla IG.ra a Pt_2 dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.
I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, atteso che la neppure in estensione della SNC di cui era socia Pt_2
potrebbe essere sottoposta alla liquidazione giudiziale, alla luce di quanto previsto dall'art 33 e dall'art 2 lett d) CCII. Pertanto non pare dubbio che i ricorrenti possano essere sottoposti alla liquidazione controllata come da loro richiesto.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- i ricorrenti hanno una esposizione debitoria complessiva di circa 180.000,00 euro.
A fronte di tali debiti i ricorrenti non hanno un patrimonio che consenta loro di far fronte a tali debiti, non essendo proprietari di beni immobili né di mobili registrati e potendo godere solo dei proventi derivanti dai loro redditi da lavoro dipendente e pensione.
Il IG. svolge infatti attività di lavoro dipendente in qualità di guardia giurata presso la società Pt_1
e percepisce, al netto delle imposte, una retribuzione netta mensile di circa 1.350,00 CP_3
euro. Su quanto percepito dal IG. grava un pignoramento presso terzi ad istanza di Agenzia Pt_1
delle Entrate Riscossione nella misura pari ad 1/6 della retribuzione.
La IG.ra invece, percepisce solo una pensione minima che negli anni passati è stata pari a: Pt_2
- anno 2021 6.702,54 euro;
- anno 2022 6.829,94 euro;
- anno 2023 7.383,22 euro.
Complessivamente i ricorrenti dispongono quindi di un reddito annuo netto di circa € 24.500,00 euro.
Il figlio dei ricorrenti, economicamente autosufficiente, come attestato dal gestore Persona_1
della crisi nominato dall'OCC, ha sottoscritto un impegno subordinato (cfr. doc. 20) all'apertura della liquidazione, in forza del quale si è impegnato a mettere a disposizione della procedura la somma di euro 2.500,00 nell'arco di cinque mesi dalla apertura della liquidazione controllata. I ricorrenti non possiedono beni immobili, abitano in un alloggio popolare di proprietà del Comune di Livorno, gestito da corrispondendo un canone mensile pari ad euro 410,00. Non sono CP_4
proprietari di beni mobili registrati. La IG.ra ossiede un ciclomotore immatricolato il 13.09. Pt_2
2017, targato X83CLF, i debitori affermano che lo stesso è valore esiguo. Il nucleo familiare è composto anche dal figlio.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Il gestore ha anche attestato, ex art. 268 c. 3 C.C.I.I., che sussiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. Avv. Cecconi Valentina.
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione il ciclomotore immatricolato il 13.09. 2017 e targato X83CLF; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione di detto bene ove essa risulti antieconomica.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_5 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Deve essere sin d'ora precisato che lo stipendio spettante al ricorrente deve essere Pt_1
valorizzato nella sua interezza. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art. 2741 c.c.; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza, frustrate ove non trovassero applicazione le regole dettate in tema di liquidazione giudiziale.
Deve, infatti, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144
CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore (è possibile sul punto richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione all'interpretazione dell'art. 44
LF – tra le tante Cass. 463/2006 e Cass. 5994 del 14/03/2011). La disciplina del CCII ha sostanzialmente omogeneizzato la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, riservando alla seconda procedura una indicativa collocazione sistematica (subito dopo la prima) ed infarcendo le norme ad essa dedicate di richiami espressi agli articoli relativi, appunto, alla liquidazione maggiore. Le comuni caratteristiche di universalità e segregazione patrimoniale giustificano l'applicazione analogica alla liquidazione controllata della disposizione di cui all'art. 144 CCII.
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
10. Nulla può essere previsto in sentenza circa la richiesta dei ricorrenti che il liquidatore subentri nel contratto da loro in essere con , essendo tale decisione rimessa al liquidatore ex CP_2
art 270 comma 6 CCII, sempre se compatibile con la decadenza dichiarata e con la successiva transazione stipulata tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
e c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore l'Avv. Cecconi Valentina, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, ove necessario;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti, ove necessario.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate -
Toscana ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano ) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità,
devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 28/05/2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Franco Pastorelli