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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di iscritta al n° 902/2023 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Email_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco M. Cornicello - RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Mazzacuva -RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; rito speciale ex art. 6 d. l.vo
150/2011.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: «a) .. dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 131085 del 21.3.2023 …; b) in subordine, contenere la sanzione nel minimo edittale;
c) …, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario».
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: «a) …, rigettare il ricorso, e, per l'effetto, ritenere legittima la sanzione amministrativa inflitta, confermando l'ordinanza d'ingiunzione prot. n. 131085/2023».
I FATTI
1. Con ricorso depositato in data 12.04.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ord. n. 7 prot. n. 131085 del 21.03.2023 e notificata in pari data, emessa dalla per avere il ‒ in Controparte_1 Parte_1 qualità di obbligato in solido quale proprietario del terreno di cui al foglio di mappa n. 4 particella n. 1353 (ex 1337, ex 585) N.C.T. del Comune di Mandatoriccio ‒ «violato
l'art. 4 comma 2 legge regionale 48/2012 e ss.mm.ii., in quanto estirpava almeno 140 piante di ulivo senza preventiva autorizzazione con conseguente irrogazione di sanzione di euro 100.000,00».
1 Ha dedotto:
- la nullità dell'ingiunzione poiché notificata oltre il termine di novanta giorni ex art. 14 della l. n. 689/1981;
- la mancata audizione del ricorrente;
- l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione dal momento che il , Parte_1 individuato quale obbligato in solido, e non già come trasgressore, cedeva il possesso del terreno per cui è causa a a decorrere dal contratto CP_2 preliminare di compravendita del 01.09.2020 [«A suffragio, valgano anche i pagamenti effettuati nel tempo dall'acquirente che Quivi si producono»];
- che gli ulivi espiantati venivano immediatamente trapiantati in due nuove aree della stessa particella di terreno, come risultante dalla perizia tecnica di parte, e nel rispetto dell'art. 4 co. 2 lett. b) n. 2 della l.r. 48/2012, che consente di estirpare e reimpiantare gli ulivi in caso di miglioramenti fondiari, come quello nel caso di specie, ossia la realizzazione ad opera di di un CP_2 fabbricato pertinenziale all'azienda agricola;
- l'insufficiente motivazione dell'ordinanza-ingiunzione;
- in subordine, la necessità della riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata, considerata la condotta complessiva del;
Parte_1
2 Fissata la comparizione delle parti con decreto, si è costituita la , Controparte_1 insistendo per la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa.
3 All'esito dell'udienza del 17.07.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione.
La causa è stata, quindi, decisa all'odierna udienza del 06.10.2025 come da dispositivo con contestuale motivazione, di cui viene data lettura.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 In primis, non trova fondamento l'eccepita decadenza di cui all'art. 14 della l. n.
689/1981.
Come è noto, l'ordinanza-ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 l. n. 689/1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all'esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l'autorità competente,
2 ove non proceda ad archiviazione, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione (cfr.
Cass., Sez. L., sent. n. 11559/2017).
Per tale ragione, non è possibile ritenere tardiva la contestazione della violazione affermando che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione integrerebbe un atto di contestazione.
Al contrario, nel caso di specie, la violazione è stata accertata dalla Regione
Carabinieri Forestale " " in data 16.11.2022 come da apposito verbale di CP_1 contestazione in atti redatto in data 25.11.2022 e notificato al ricorrente, a mezzo p.e.c., nella medesima data.
5 Quanto alla eccepita mancata audizione del ricorrente, vale il principio generale secondo cui, in tema di ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta comunque la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr.
Cass., SS.UU., sent. n. 1786/2010).
6 Ciò posto, l'opposizione è infondata nel merito della sussistenza della violazione e, pertanto, deve essere rigettata in parte qua.
Secondo l'art. 4 della legge regionale n. 48/2012 della , i proprietari e Controparte_1
i conduttori dei fondi ove sono impiantati ulivi (che non siano monumentali né fisiologicamente morti) possono estirpare e reimpiantare gli ulivi, previa autorizzazione del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, nei casi analiticamente descritti dalla norma, tra cui quello della controversia in oggetto, ossia nel caso in cui l'estirpazione sia indispensabile per la realizzazione di fabbricati, capannoni e serre inamovibili dotati già delle autorizzazioni necessarie (come da comma 2 lettera b, n. 3 del medesimo articolo).
L' art. 7 della stessa legge regionale n. 48/2012 prevede, inoltre, ai primi due commi che: «I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono: a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;
b) cedere le piante di olivo, con l'obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;
c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti» (comma 1); «Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento
3 competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada» (comma 2).
La clausola di salvezza di cui al comma 2 – ossia l'esonero dalla richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante ove il trapianto avvenga in terreni limitrofi o non sia necessario il trasporto su strada – crea confusione nell'interpretazione del regime autorizzativo, in quanto è palese l'esorbitanza di un'interpretazione secondo cui sarebbero necessarie due distinte autorizzazioni: la prima ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) n. 3 (ai fini della estirpazione per la realizzazione di fabbricati, capannoni e serre inamovibili) e la seconda ai sensi dell'art. 7 comma 2 (ai fini del trasferimento delle piante in altro sito, destinatario del reimpianto).
È evidente, infatti, che l'intera operazione di estirpazione e reimpianto nell'ambito della finalità di costruzione di un fabbricato ‒ come quello del caso di specie ‒ ben può essere compresa, almeno astrattamente, nell'ambito di un'unica pratica autorizzativa.
Sussiste, quindi, la possibilità che il proprietario o il conduttore del fondo reputino che non occorra alcuna autorizzazione laddove, al fine di costruire un fabbricato, gli ulivi vengano espiantati e reimpiantati nello stesso appezzamento di terreno (configurando un'ipotesi di errore inevitabile di diritto sulla liceità della condotta quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni;
si veda in tal senso Cass. Sez. II, ord. n. 33441/2019).
7 Tuttavia, nel caso concreto, la condotta contestata non è qualificabile nei termini di cui sopra, non avendo provato il ricorrente di aver estirpato e contestualmente ripiantato gli ulivi nello stesso fondo, nell'ambito di un'unica operazione finalizzata alla costruzione di un fabbricato.
Difatti, come è possibile leggere espressamente dal verbale di contestazione, gli accertatori hanno preso atto del fatto che «le piante estirpate non sono state oggetto di reimpianto sulla medesima superficie o nelle pertinenze della medesima proprietà».
Gli accertatori hanno precisato che «in relazione a quanto accertato, anche in via documentale, si è ricorso a rilievi aerofotogrammetrici ante e postea violazione
(immagini storiche google earth - fuori da ogni ragionevole dubbio emerge che
l'impianto estirpato non aveva un'età inferiore di anni 5), visura e mappa catastale».
Orbene, in relazione a quanto accertato dai verbalizzanti vige la fidefacenza del verbale fino a querela di falso, che non risulta proposta nel caso di specie.
4 Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, infatti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono state attestate nel verbale di accertamento come di diretta constatazione da parte del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass., SS. UU., sent. n. 17355/2009).
Per tale ragione, nella specie, è assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale di contestazione del mancato reimpianto delle piante estirpate sulla medesima particella di terreno o nelle pertinenze della medesima proprietà.
A nulla rileva, dunque, in assenza di querela di falso, la deduzione del , Parte_1 sulla scorta della relazione del C.T.P. in atti, secondo cui sarebbe avvenuto l'immediato trapianto degli ulivi nella stessa particella.
Tra l'altro, la suddetta deduzione è stata contraddetta dallo stesso laddove, Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha espressamente ammesso che il
«reimpianto delle piante di ulivo», al tempo dell'accertamento, «non era stato ancora realizzato» [cfr. p. 9 ricorso], così come accertato proprio dai verbalizzanti.
Inoltre, gli stessi accertatori hanno rilevato, già in sede di verbale di contestazione, che
«altresì, sui luoghi, vi sono ancora radicate piante di età uguali a quelle estirpate non interessate dai lavori sbancamento», piante dunque, che ben potrebbero coincidere con quelle descritte dalla relazione peritale come trapiantate in occasione dei lavori di sbancamento.
8 Risulta, invece, incontestato da parte del ricorrente ‒ neppure in sede amministrativa
‒ il numero di piante estirpate oggetto dell'accertamento e considerato ai fini dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (almeno 140 piante di ulivo).
9 Venendo alla dedotta carenza di titolarità passiva in capo al ricorrente, valga quanto segue.
L' art. 6 co. 1 della l. n. 689/1981 prevede la responsabilità solidale del proprietario della res – o, in sua vece, l'usufruttuario, ovvero, in caso di beni immobili, il titolare di un diritto personale di godimento – che è servita o è stata destinata a commettere la violazione contestata, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
5 Sul punto, in tema di solidarietà nelle sanzioni amministrative, l'espressione «titolare di un diritto personale di godimento», contenuta nell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, va interpretata in senso estensivo, così da comprendervi quelle relazioni con il bene riconoscibili come detenzione autonoma o, comunque, qualificata anche dall'interesse proprio del detentore e tale da legittimarlo alla tutela possessoria pure nei confronti del proprietario, attraverso l'azione di spoglio, da ciò conseguendo che il proprietario e l'usufruttuario si liberano dalla presunzione di responsabilità, posta a loro carico dallo stesso art. 6, se provano una detenzione altrui del bene in tal modo qualificata e, in questo caso, la stessa presunzione grava sui detentori (cfr. Cass., Sez. I, sent. n.
4311/1998).
10 Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha agito opponendosi all'ordinanza-ingiunzione eccependone l'infondatezza della contestazione avanzata nei suoi riguardi in quanto ‒ individuato quale obbligato in solido e non già quale trasgressore ‒ avrebbe ceduto il possesso del terreno de quo a a CP_2 decorrere dal contratto preliminare di compravendita del 01.09.2020.
Effettivamente, secondo l'art. 9 del contratto preliminare in atti (sottoscritto con scrittura privata non autenticata): «L'immissione nel possesso del terreno in oggetto avverrà al completamento del pagamento della caparra confirmatoria del presente atto, con la facoltà di poter presentare richiesta di permesso a costruire per la realizzazione di un fabbricato oltre che per intervenire sul terreno onde effettuare ogni necessario miglioramento fondiario, anche al fine di poter richiedere agli enti le autorizzazioni necessarie ed esonerando, in ogni caso, parte venditrice da ogni eventuale responsabilità connessa alle predetta attività edificatorie e/o concessorie».
Tuttavia, anche a voler ritenere provata la dazione da parte della promissaria acquirente in favore del promittente venditore dell'acconto di €.40.000,00 sulla scorta dell'estratto conto prodotto in atti dal ricorrente, emerge comunque ex actis l'effettivo utilizzo della res ‒ al tempo dell'accertamento della violazione e secondo le modalità accertate dai verbalizzanti ‒ da parte del e non già da parte della Parte_1 promissaria acquirente.
Risulta comprovato, difatti, quanto accertato dai verbalizzanti: «Nel corso di un controllo in materia urbanistica-edilizia, sul foglio di mappa n. 4 particella n. 1353 (ex
1337, ex 585) NCT Comune di Mandatoriccio, georeferenziato alle coordinate
(baricentriche dell'intera area) Gauss-Boaga 2680363 Est - 4377294 Nord di proprietà dell'obbligato solidale (giusto atto di compravendita in atti) e comunque nelle sue
6 piene ed esclusive disponibilità, lo stesso, al fine di realizzare nuovi edifici strumentali all'attività agricola con strutture in c.a. (Scia alternativa al PdC del 25.06.2021 ‒ SUE
120 pari data), opere in corso e precedute da sbancamento per mq. 5000 circa su terreno agricolo (di cui solo mq. 1605 autorizzate si è proceduto alla contestazione con atto a parte), sulla medesima superficie, estirpava/faceva estirpare complessivamente, non meno di n. 140 piante di ulivo per favorire l'insediamento di quanto sopra descritto».
Orbene, la S.C.I.A. citata nel verbale di contestazione risulta effettivamente presentata da (e non già dalla promissaria acquirente) in data 25.06.2021 Parte_1 proprio per la «realizzazione di nuovi edifici strumentali all'attività agricola, con struttura in c.a.», come emergente dall'allegato n. 7 alla perizia del C.T.P. in atti [p. 50 pdf doc. 4 ricorrente].
Inoltre, a fugare ogni dubbio sul soggetto al quale imputare i predetti lavori edilizi da cui è derivata l'estirpazione degli ulivi interviene la produzione documentale da parte del ricorrente della richiesta di voltura della suddetta S.C.I.A. edilizia da parte della promissaria acquirente risultando tale richiesta sottoscritta soltanto CP_2 nella medesima data di redazione e notifica del verbale di contestazione (25.11.2022)
e protocollata in data 28.11.2022 (cfr. allegati alla perizia prodotta dal ricorrente) [p. 51 pdf doc. 4 ricorrente], comunque successivamente alla data dell'accertamento della violazione sul campo (16.11.2022, come da verbale di contestazione).
D'altronde, negli stessi scritti difensivi del 21.12.2022, il ricorrente ha mancato totalmente di dedurre l'immissione del possesso del terreno de quo da parte di a decorrere dal contratto preliminare di compravendita del 01.09.2020 e, CP_2 al contrario, ha imputato espressamente a se stesso l'estirpazione degli ulivi: «Invero, le piante di ulivo estirpate sono state imminentemente trapiantate in due nuove aree della stessa particella [...] Pertanto, il Sig. si è attenuto a quanto Parte_1 disposto dalla legge Regionale n. 48/2012; [...] nel caso di specie il Sig.
, mediante la realizzazione di un fabbricato pertinenziale all'azienda Parte_1 agricola, ha realizzato un 'miglioramento fondiario'».
È evidente, dunque, l'impossibilità di imputare alla promissaria acquirente l'accertata estirpazione delle piante di ulivo.
Da tutto quanto sopra esposto, ne deriva il rigetto dei motivi di opposizione inerenti al merito e alla imputabilità soggettiva della violazione accertata.
7 11.a Venendo al quantum ingiunto, con specifico riferimento alla violazione amministrativa contestata nella fattispecie in oggetto, secondo l'art. 8 co. 1 della l.r.
48/2012: «Chiunque espianta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di euro 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati».
Nel caso di specie, è stata irrogata la sanzione amministrativa pari al massimo edittale di €.100.000,00, mancando, tanto nel verbale di accertamento quanto nell'ordinanza- ingiunzione, l'esplicazione del calcolo della sanzione inflitta e l'avviso della possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della l. 689/1981.
Ciononostante, giova rammentare che, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione, l'eventuale mancata giustificazione, da parte dell'autorità ingiungente, della misura della pena in concreto inflitta non assume rilievo in quanto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificarne l'entità (secondo l'attuale art. 6 co. 12 d.lgs. 150/2011), il difetto di motivazione sul punto non può costituire vizio formale invalidante dell'ordinanza, preclusivo della decisione sul merito (cfr. Cass.,
Sez. L., sent. n. 5443/2001).
Da ciò discende che la determinazione in concreto della sanzione nei limiti indicati rientra nella valutazione del giudice di merito, il quale deve tener conto non solo degli elementi obbiettivi della violazione, ma anche di quelli soggettivi indicati nell'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, ossia, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche (si veda Cass., Sez. III, sent. n. 5070/2000).
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, in linea generale ‒ e in mancanza di una speciale normativa al riguardo ‒ l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare la sanzione nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della l. n. 689/1981, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, a pena di nullità del procedimento sanzionatorio, la necessità di un avviso espresso, da ciò conseguendo che l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta, per estinguere l'obbligazione si configura e permane anche in difetto di avviso della relativa facoltà (cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 20710/2006). Tra l'altro, nella fattispecie in esame, non risulta in merito alcuna contestazione da parte del ricorrente sul punto.
8 11.b Fatte salve tali premesse, tenuto conto dei profili in fatto rappresentati in ricorso ‒ con riferimento anche al tentativo del ricorrente di sanatoria (si veda la richiesta inoltrata in data 19.12.2022) ‒ questo Giudice ritiene di rideterminare l'entità della sanzione dovuta nel minimo edittale e, pertanto, nella complessiva somma di €.
70.000,00 (pari all'importo di €.500,00 moltiplicato per il numero di piante estirpate con certezza secondo gli accertatori, ossia 140), oltre a €.62,84 per interessi e spese di notifica.
Di qui l'accoglimento, solo in parte qua, del ricorso.
8. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
, nei confronti della , ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ord. n. 7 prot. n. 131085 del 21.03.2023, notificata in pari data, emessa dalla CP_1
, RIDETERMINA la sanzione per la violazione contestata nella misura
[...] di €.70.000,00, oltre a €.62,84 per interessi e spese di notifica;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, all' udienza 06/10/2025, nella quale è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Di Pede)
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