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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12079 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 2418 /2025 promossa da:
Parte_1
con l'avv.ARCANGELI JACOPO
RICORRENTE contro
CP_1
Con il funzionario dott.ssa .SPURIA GIUSY resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato e regolarmente notificato la ricorrente premesso che con decreto di omologa del 29.8.2024 il tribunale riconosceva il diritto all'indennità di accompagno;
che in data 23.9.2024 presentava all' la documentazione necessaria CP_1
– MODELLO AP70- per la liquidazione della suddetta prestazione;
che con nota del 9.10.2024 l'istituto comunicato di aver pagato solo la mensilità del mese di novembre 2024 conveniva in giudizio l' per ottenere il pagamento dei ratei oltre interessi e CP_1 rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Si costituiva l' e deduceva che in data 2.5.2025 aveva provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione comprensiva degli interessi legali. Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa , istruita documentalmente, dopo il deposito di note autorizzate, all'udienza odierna veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
E' pacifico tra le parti, oltre che documentato che l'istituto abbia provveduto a liquidare la prestazione riconosciuta dal tribunale con decreto di omologa del 29.8.2024.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla sorte, dato che come pacifico l'istituto ha provveduto nelle more del giudizio a corrispondere la somma oggetto del presente giudizio.
Ciò che invece è controverso tra le parti è la data di decorrenza dei 121 giorni per il calcolo degli interessi che per parte ricorrente è quella della domanda amministrativa- 7.2.203 mentre per l quella del perfezionamento di tutta la procedura ovvero la CP_1 presentazione del modello AP070.
Ebbene, è pacifico oltre che documentato che in sede di ATP è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda 7.2.2023 e che la sussistenza degli ulteriori requisiti extrasanitari sin da epoca antecedente alla procedura per ATP risulta dimostrata alla stregua dello stesso riconoscimento operato dall' che ha accreditato i ratei della prestazione in parola sin da tale epoca CP_1 antecedente (con ciò evidentemente riconoscendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto). Va altresì osservato che gli accessori sul credito decorrono dalla data del sorgere del relativo diritto e che la fase dell'ATP, appartenendo alla procedura giudiziale conseguente alla negazione della prestazione già fatta oggetto di domanda amministrativa, non incide in sé sulla data del sorgere del diritto suddetta, che va fissata al momento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Qualora sia documentato o incontestato che tali elementi costitutivi sussistevano in data antecedente alla verifica amministrativa prevista dall'art. 445bis cpc dopo il decreto di omologa, non si ravvedono dunque ragioni per fondare la decorrenza degli accessori del credito soltanto a partire da epoca successiva rispetto al decreto di omologa ed alla sua notifica all' Lo spatium di CP_1 cui alla l. 412/91,è riferito al riconoscimento della prestazione in sede amministrativa e finalizzato a consentire all'amministrazione le incombenze correlate all'erogazione della prestazione con la conseguenza che non possa riferirsi alla fase dell'ATP, che come detto appartiene alla fase giudiziale apertasi in ragione della negazione del diritto in sede amministrativa. A ciò giova anche aggiungere come il credito assistenziale e previdenziale è soggetto alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili fino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991), trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disc. att. c.p.c. (Cassazione civile , sez. lav. 13/05/2002 n. 6882; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13430). Gli interessi sulla prestazione, sono dovuti a prescindere da una responsabilità dell'ente previdenziale e anche in difetto di una costituzione in mora, a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, ovvero dal momento in cui coesistono gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione. Nel caso in esame è pacifico che alla data del perfezionarsi del requisito sanitario sussisteva anche il requisito socio economico. L'art. 16 c. 6 della L n. 412/1991 riguarda il procedimento amministrativo e non l'ipotesi in cui l'ente contesti l'esistenza del requisito sanitario e sia necessario ricorrere al procedimento ex art. 445 bis c.p.c.. La diversa interpretazione prospettata dall' si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui il tempo necessario CP_1 allo svolgimento del processo non può andare a detrimento della parte che ha ragione. Il termine di 120 di cui all'art. 445 bis ha la diversa funzione di assegnare all'ente un termine per potere procedere alla verifica di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione, accertati i quali tuttavia, la prestazione viene erogata dalla data di esistenza dei detti requisiti oltre gli interessi. Il termine di 120 giorni è inoltre un termine prima del quale l'interessato non potrebbe agire per costituirsi un titolo esecutivo nei confronti dell'ente” .L' va dunque condannato al pagamento CP_1 degli interessi e della rivalutazione sull'importo della prestazione da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 c.6 della l. 412/91 sin dall'epoca dell'insorgenza del diritto come riconosciuta dallo stesso mercè il pagamento dei ratei maturati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere sulla sorte capitale;
condanna l' pagamento degli interessi e della rivalutazione sull'importo già CP_2 corrisposto per sorte capitale da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 c.6 della l. 412/91 sin dall'epoca dell'insorgenza del diritto alla prestazione ( 7.2.2023) come riconosciuta dallo stesso mercè il pagamento dei ratei maturati;
condanna l al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida CP_1 in complessivi euro 1000,00 oltre IVA, CPA con distrazione Così deciso, Roma 25 novembre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 2418 /2025 promossa da:
Parte_1
con l'avv.ARCANGELI JACOPO
RICORRENTE contro
CP_1
Con il funzionario dott.ssa .SPURIA GIUSY resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato e regolarmente notificato la ricorrente premesso che con decreto di omologa del 29.8.2024 il tribunale riconosceva il diritto all'indennità di accompagno;
che in data 23.9.2024 presentava all' la documentazione necessaria CP_1
– MODELLO AP70- per la liquidazione della suddetta prestazione;
che con nota del 9.10.2024 l'istituto comunicato di aver pagato solo la mensilità del mese di novembre 2024 conveniva in giudizio l' per ottenere il pagamento dei ratei oltre interessi e CP_1 rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Si costituiva l' e deduceva che in data 2.5.2025 aveva provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione comprensiva degli interessi legali. Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa , istruita documentalmente, dopo il deposito di note autorizzate, all'udienza odierna veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
E' pacifico tra le parti, oltre che documentato che l'istituto abbia provveduto a liquidare la prestazione riconosciuta dal tribunale con decreto di omologa del 29.8.2024.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla sorte, dato che come pacifico l'istituto ha provveduto nelle more del giudizio a corrispondere la somma oggetto del presente giudizio.
Ciò che invece è controverso tra le parti è la data di decorrenza dei 121 giorni per il calcolo degli interessi che per parte ricorrente è quella della domanda amministrativa- 7.2.203 mentre per l quella del perfezionamento di tutta la procedura ovvero la CP_1 presentazione del modello AP070.
Ebbene, è pacifico oltre che documentato che in sede di ATP è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda 7.2.2023 e che la sussistenza degli ulteriori requisiti extrasanitari sin da epoca antecedente alla procedura per ATP risulta dimostrata alla stregua dello stesso riconoscimento operato dall' che ha accreditato i ratei della prestazione in parola sin da tale epoca CP_1 antecedente (con ciò evidentemente riconoscendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto). Va altresì osservato che gli accessori sul credito decorrono dalla data del sorgere del relativo diritto e che la fase dell'ATP, appartenendo alla procedura giudiziale conseguente alla negazione della prestazione già fatta oggetto di domanda amministrativa, non incide in sé sulla data del sorgere del diritto suddetta, che va fissata al momento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Qualora sia documentato o incontestato che tali elementi costitutivi sussistevano in data antecedente alla verifica amministrativa prevista dall'art. 445bis cpc dopo il decreto di omologa, non si ravvedono dunque ragioni per fondare la decorrenza degli accessori del credito soltanto a partire da epoca successiva rispetto al decreto di omologa ed alla sua notifica all' Lo spatium di CP_1 cui alla l. 412/91,è riferito al riconoscimento della prestazione in sede amministrativa e finalizzato a consentire all'amministrazione le incombenze correlate all'erogazione della prestazione con la conseguenza che non possa riferirsi alla fase dell'ATP, che come detto appartiene alla fase giudiziale apertasi in ragione della negazione del diritto in sede amministrativa. A ciò giova anche aggiungere come il credito assistenziale e previdenziale è soggetto alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili fino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991), trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disc. att. c.p.c. (Cassazione civile , sez. lav. 13/05/2002 n. 6882; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13430). Gli interessi sulla prestazione, sono dovuti a prescindere da una responsabilità dell'ente previdenziale e anche in difetto di una costituzione in mora, a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, ovvero dal momento in cui coesistono gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione. Nel caso in esame è pacifico che alla data del perfezionarsi del requisito sanitario sussisteva anche il requisito socio economico. L'art. 16 c. 6 della L n. 412/1991 riguarda il procedimento amministrativo e non l'ipotesi in cui l'ente contesti l'esistenza del requisito sanitario e sia necessario ricorrere al procedimento ex art. 445 bis c.p.c.. La diversa interpretazione prospettata dall' si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui il tempo necessario CP_1 allo svolgimento del processo non può andare a detrimento della parte che ha ragione. Il termine di 120 di cui all'art. 445 bis ha la diversa funzione di assegnare all'ente un termine per potere procedere alla verifica di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione, accertati i quali tuttavia, la prestazione viene erogata dalla data di esistenza dei detti requisiti oltre gli interessi. Il termine di 120 giorni è inoltre un termine prima del quale l'interessato non potrebbe agire per costituirsi un titolo esecutivo nei confronti dell'ente” .L' va dunque condannato al pagamento CP_1 degli interessi e della rivalutazione sull'importo della prestazione da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 c.6 della l. 412/91 sin dall'epoca dell'insorgenza del diritto come riconosciuta dallo stesso mercè il pagamento dei ratei maturati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere sulla sorte capitale;
condanna l' pagamento degli interessi e della rivalutazione sull'importo già CP_2 corrisposto per sorte capitale da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 c.6 della l. 412/91 sin dall'epoca dell'insorgenza del diritto alla prestazione ( 7.2.2023) come riconosciuta dallo stesso mercè il pagamento dei ratei maturati;
condanna l al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida CP_1 in complessivi euro 1000,00 oltre IVA, CPA con distrazione Così deciso, Roma 25 novembre 2025
Il Giudice