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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1592/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1592/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.GRAZIANO CO e dell'avv.
PARTE RICORRENTE contro
nat a ROSSANO il 04/07/1965 con il patrocinio dell'avv. GRAZIANO CP_1
CO e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 2/9/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 30/12/1990, che dalla unione erano nati tre figli tutti maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte ed all'udienza del 2/12/2025:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Mirto Crosia (Cs) in Via Gramsci, 36
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata e contestualmente ceduta nella
quota di proprietà del sig. , pari al 50% della medesima, a favore del CP_1
coniuge come da allegata dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 1376 c.c. al presente ricorso, nonché perizia tecnica redatta sugli immobili oggetto
di trasferimento da parte dell'Ing. che rappresenta parte integrante del Controparte_2
presente ricorso ed alla quale ci si rimanda per ogni valutazione in merito alla volontà di
assegnare la quota parte di proprietà immobiliare espressa dal sig. a CP_1
favore della signora anche in merito alla documentazione tecnica Parte_1
afferente il detto trasferimento immobiliare.
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, CP_1
verserà a tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 250,00 che sarà aggiornato
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno
dall'omologazione della separazione.
4 .Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09/10/1965 e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate CP_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SS EN
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1592/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.GRAZIANO CO e dell'avv.
PARTE RICORRENTE contro
nat a ROSSANO il 04/07/1965 con il patrocinio dell'avv. GRAZIANO CP_1
CO e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 2/9/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 30/12/1990, che dalla unione erano nati tre figli tutti maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte ed all'udienza del 2/12/2025:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Mirto Crosia (Cs) in Via Gramsci, 36
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata e contestualmente ceduta nella
quota di proprietà del sig. , pari al 50% della medesima, a favore del CP_1
coniuge come da allegata dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 1376 c.c. al presente ricorso, nonché perizia tecnica redatta sugli immobili oggetto
di trasferimento da parte dell'Ing. che rappresenta parte integrante del Controparte_2
presente ricorso ed alla quale ci si rimanda per ogni valutazione in merito alla volontà di
assegnare la quota parte di proprietà immobiliare espressa dal sig. a CP_1
favore della signora anche in merito alla documentazione tecnica Parte_1
afferente il detto trasferimento immobiliare.
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, CP_1
verserà a tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 250,00 che sarà aggiornato
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno
dall'omologazione della separazione.
4 .Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09/10/1965 e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate CP_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SS EN