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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8/2017, promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliato in Motta S. Anastasia Parte_1 C.F._1
(CT), via Sancho Ruiz n. 26, presso lo studio dell'Avv. Domenico Risiglione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina Controparte_1 C.F._2
(ME), via Tommaso Cannizzaro n. 134, presso lo studio dell'Avv. Vincenzina Colaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conclusa la fase cautelare innanzi al G.E. Parte_1 con provvedimento di sospensione reso all'udienza del 14.12.2016, nella procedura n. 436/2016 R.G., introduceva ex art. 618 c.p.c. la fase di merito del giudizio di opposizione avverso il pignoramento mobiliare presso terzi notificatogli da in forza dell'assegno bancario n. Controparte_1
3665949595, tratto sulla banca Unicredit, filiale di Milazzo, emesso dal Pt_1
Preliminarmente parte opponente chiedeva la sospensione del giudizio di merito incoato per pregiudizialità del giudizio penale R.G.N.R. 1333/2016, avviato a seguito di denuncia sporta dal nei confronti, tra l'altro, dell'odierno opponente e pendente innanzi al Tribunale di Como, tra CP_1
le medesime parti ed avente ad oggetto ance il titolo (assegno circolare in bianco emesso dal e Pt_1 detenuto dal ) su cui l'azione esecutiva si fondava. CP_1
Nel merito, adduceva l'insussistenza e l'illegittimità della pretesa creditoria, oltre a contestarne l'ammontare. In particolare, il sosteneva di aver investito, mediante due bonifici intestati CP_1 pagina 1 di 10 R.G. n. 8/2017
rispettivamente al ed a la complessiva somma di € 20.000,00, in un contratto Pt_1 Persona_1
di appalto per lavori che una società di cui era socio il avrebbe eseguito nella Repubblica di Pt_1
Guinea. Specificava che l'esecuzione dei predetti lavori presupponeva l'apertura, presso le banche locali, di linee di credito commisurate alle somme ivi depositate tramite vaglia cambiari internazionali
(promissory note), che sarebbero stati emessi dalla società amministrata dal Per_1
Più nello specifico, l'opponente rappresentava che l'assegno dallo stesso consegnato in bianco a
, e da questi portato ad esecuzione, non era, come sostenuto dall'opposto, il Controparte_1 pagamento di un prestito, ma “un assegno a garanzia” per l'emissione delle dette promissory note.
Deduceva, inoltre, che “tale assegno su specifica richiesta del legale rappresentante della , Pt_2 venne sostituito con altro assegno a firma del Signor consegnato al a Persona_2 CP_1
garanzia della medesima operazione in corso e con la finalità di esonerare il da ogni Pt_1 responsabilità, per cui l'opposto non aveva titolo a portare all'incasso l'assegno detenuto.
Eccepiva, altresì, la nullità/inesistenza dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, notificato all'esecutato nonché a , Unicredit e e della relativa dichiarazione del terzo, CP_2 CP_3 per incongruenza tra la data di effettiva notifica del precetto (01.03.2016) e la data riportata sull'atto di pignoramento (01.03.2015), nonché la genericità del precetto in quanto fondato su un titolo non giudiziale, non preceduto da alcuna richiesta di pagamento, e pertanto inidoneo a rendere edotto l'opponente circa il debito portato a precetto.
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Costituendosi in giudizio, dava atto di avere instaurato nei confronti del Controparte_1 Pt_1
innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, procedura esecutiva recante R.G.E. n. 436/2026 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 20.000,00 dovutagli dall'opponente in pagamento di prestito allo stesso erogato, portata dall'assegno bancario n. 3665949595, tratto sulla banca Unicredit, filiale di Milazzo, emesso dal all'ordine del . Pt_1 CP_1
Dava atto di essere stato informato dall'opponente dell'operazione finanziaria che intendeva intraprendere in Guinea, a giustificazione della necessità e dell'urgenza del prestito richiesto, ma di esserne del tutto estraneo. Secondo quanto riferitogli dal il prestito sarebbe servito a coprire le Pt_1 spese notarili per l'emissione, da parte della “Swissfin Golbanco sa” dei certificati di security promissory note, da utilizzare in Guinea, per fare ottenere alla società “Eurocolor Rai Sarl” di cui il era socio, l'apertura di linee di credito con le quali finanziare un progetto di sviluppo Pt_1
territoriale.
pagina 2 di 10 R.G. n. 8/2017
Contestava la rappresentazione dei fatti operata dal ed in particolare la circostanza che l'assegno Pt_1
emesso dall'opponente fosse un assegno con funzione di garanzia, trattandosi invece di assegno consegnatogli dal in pagamento del prestito ricevuto. Pt_1
Precisava, al riguardo che a seguito dell'erogazione del prestito, riceveva dal tre assegni: quello Pt_1 emesso dallo stesso opponente, che avrebbe dovuto portare all'incasso in pagamento del prestito erogato;
due assegni a firma di , altro finanziatore del progetto a garanzia Persona_3 Per_4
del prestito erogato. Dichiarava inoltre di avere restituito uno degli assegni a firma su richiesta Per_3
del per il tramite dello e che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, non Pt_1 Per_2
avrebbe ricevuto alcun assegno dallo Per_2
Contestava la richiesta di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità del giudizio penale evidenziando la non obbligatorietà della sospensione del giudizio civile per pregiudiziale penale ai sensi del comma 2 dell'art. 75 c.p.p., secondo cui è ammessa la prosecuzione del giudizio civile non trasferito in sede penale.
Adduceva l'assenza di pregio giuridico dell'eccezione di inesistenza o improcedibilità del pignoramento presso terzi, a causa dell'erronea indicazione nella prima pagina del pignoramento della data di notifica del precetto, trattandosi di semplice errore materiale, superato dal tenore dell'atto nel suo complesso e dalle verifiche operate dall'ufficiale giudiziario il quale eseguiva il pignoramento dopo avere accertato che il precetto non fosse scaduto. Contestava, altresì, l'eccezione di carenza del contenuto giuridico del precetto, comunque tardivamente proposta, giacchè trattandosi di vizio formale del citato atto, avrebbe dovuto essere sollevata con opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto asseritamente viziato.
Evidenziava infine che l'azione cartolare era stata tempestivamente esercitata con la notifica del precetto effettuata in data 01.03.2016, entro i sei mesi dall'emissione del titolo, 26.11.2015., o che, in subordine, l'assegno portato ad esecuzione dovesse considerarsi quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. ai fini dell'inversione dell'onere della prova, nell'accertamento del proprio credito nei confronti del Pt_1
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna del debitore esecutato al pagamento della somma di € 21.127,63, oltre spese del presente grado di giudizio e successive di legge. In subordine, anche in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuta concessione di prestito al Pt_1
per l'importo di € 20.000,00, con conseguente condanna dell'opponente alla restituzione del dovuto.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 28.09.2017 veniva disposta l'esibizione dei documenti richiesti dalle parti, nonché
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ammessi l'interrogatorio formale del e le ulteriori prove orali articolate. Pt_1
Con provvedimento reso all'udienza del 09.02.2021 da altro giudicante, veniva disposta la decisione unitamente al merito, dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'irritualità del deposito di memorie e documenti effettuata dall'attore in data 22.04.2018 ed in data 22.10.2018 poiché oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., trattandosi di eccezione attinente alla selezione del materiale probatorio su cui il giudice deve fondare la delibazione della decisione della causa.
Successivamente, con ordinanza del 15.11.2022, dato atto che il presente giudizio afferiva ad opposizione esecutiva relativa ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e ss, rilevata l'omessa citazione a giudizio del terzo pignorato, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei litisconsorti necessari.
Con memoria del 05.05.2023 si costituiva la la quale dava atto della propria Controparte_4 estraneità ai fatti di causa ed evidenziava che l'unico rapporto intestato al debitore Parte_1
era una Postepay Evolution priva di provvista e nel frattempo scaduta, come già dichiarato innanzi al
G.E.. Chiedeva pertanto essere estromessa dal giudizio con vittoria di spese e compensi di lite.
Indi, all'udienza del 15.10.2024, precisate dalle parti le conclusioni, come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, in forza della seguente Parte_1
motivazione.
Il creditore che intenda procedere ad esecuzione forzata, deve possedere idoneo titolo esecutivo nei confronti dell'intimato, in applicazione del principio generale “nulla executio sine titulo”, sancito dall'art. 474 c.p.c. Costituendo il presupposto fondamentale dell'esecuzione forzata, il titolo esecutivo deve esistere sin dall'inizio del processo esecutivo e permanere esistente per tutta la pendenza di esso, dal momento della notificazione dell'atto di precetto e fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Nel caso in esame, l'istruttoria espletata ha accertato che il creditore ha azionato procedura esecutiva mobiliare nei confronti del sulla base di assegno bancario (titolo esecutivo stragiudiziale) privo, Pt_1 all'atto dell'emissione, dell'indicazione della data. Tale circostanza si evince dalla complessiva valutazione dell'esito della prova orale e della produzione documentale offerta dall'opposto. In particolare secondo quanto dichiarato dallo stesso e dalla teste (moglie del Pt_1 Testimone_1
) all'udienza del 23.05.2018, il nel chiedere al la disposizione di due CP_1 Pt_1 CP_1 bonifici bancari per il totale importo di € 20.000,00 contestualmente ha emesso e consegnato pagina 4 di 10 R.G. n. 8/2017
all'opposto l'assegno bancario n. 3665949595, che quindi, se compilato in tutte le sue parti all'atto della consegna, avrebbe dovuto recare data anteriore a quella dei bonifici che sarebbero stati successivamente disposti. Orbene, dalle copie del dettaglio dei due bonifici depositate in atti (cfr. primo allegato della memoria di costituzione dell'opposto), risulta che gli stessi sono stati eseguiti dal in data 20.01.2014, mentre la data apposta sull'assegno portato all'incasso è il 26.11.2015, CP_1
ossia non anteriore, ma successiva di oltre un anno.
Difettando dunque all'atto dell'emissione la compilazione in tutti i suoi elementi del titolo portato ad esecuzione, difetta l'esistenza di un titolo azionabile nei confronti dell'opponente e difetta lo stesso presupposto dell'azione esecutiva contro lo stesso intrapresa, così come eccepito in sede di opposizione.
Trova applicazione, nel caso di specie, il principio ormai pacifico in giurisprudenza secondo cui, un assegno in bianco, o privo di data o postdatato non può costituire titolo esecutivo, in quanto trattasi di un titolo nullo per contrarietà alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 r.d. 21.12.1933 n. 1736 (cfr.
Cass. 19.4.1995 n. 4368) e tale nullità ben può essere rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass.
7.2.2000 n.
1337; Tribunale sez. I - Benevento, 18/06/2020, n. 869).
Sebbene la postdatazione, o la consegna in bianco a scopo di garanzia, come nel caso di specie, non comporti la nullità dell'assegno (valido come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. - cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/05/2016, n.10710), ma soltanto la nullità del relativo patto di garanzia per contrarietà alle norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento, l'assegno viziato da postdatazione o data falsa non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo se, sin dal momento dell'emissione, non sia stata per esso assolta l'imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. 647/72, risultando peraltro irrilevante la successiva eventuale regolarizzazione fiscale (“Un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l'efficacia di titolo esecutivo: può averla solo se "regolarmente bollato sin dall'origine": così stabilisce D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 20, comma 1, (il cui comma 3 soggiunge che l'inefficacia dell'assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d'ufficio - v. ex multis Cass. Civ. Sez VI Ord., 30 novembre
2022, n. 35192, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 5069/2010).
Pertanto, alla luce del superiore indirizzo ermeneutico e dall'esame della documentazione in atti, difettando nel caso di specie sia la completezza del titolo all'atto dell'emissione, sia il requisito della bollatura, trattandosi di assegno non utilizzato come strumento di pagamento, ma come mezzo di pagina 5 di 10 R.G. n. 8/2017
garanzia, deve dunque rilevarsi la carenza di un valido titolo esecutivo sotteso all'esecuzione mobiliare intrapresa dal , contrariamente a quanto prescritto dall'art. 474 c.p.c.. CP_1
Verificata l'impossibilità di procedere in sede esecutiva sulla base dell'assegno in contestazione, deve procedersi alla disamina della domanda riconvenzionale proposta dal circa l'accertamento del CP_1
proprio diritto di credito nei confronti del Pt_1
L'opposto ha dichiarato di avere effettuato, in favore del un prestito dell'importo di € Pt_1
20.000,00, mentre quest'ultimo ha ricondotto i pagamenti effettuati dal ad una sua autonoma CP_1 partecipazione all'investimento effettuato in Guinea dal Pt_1
Non è oggetto di contestazione, in quanto confermato dallo stesso in sede di interrogatorio Pt_1
formale, che l'opponente ha indicato al di disporre due bonifici, uno in proprio favore di € CP_1
2.000,00 ed uno a favore di per l'importo di € 18.000,00 emettendo contestualmente Persona_1
assegno bancario n. 3665949595, recante il medesimo importo dato dalla somma delle disposizioni richieste, ossia € 20.000,00, e consegnandolo al “a garanzia” (cfr. verbale ud del 23.05.2018). CP_1
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal non può trovare nel caso di specie CP_1
applicazione il già citato principio ermeneutico secondo cui l'assegno emesso con funzione di garanzia, anziché di pagamento, pur non essendo titolo idoneo a fondare una azione esecutiva, possa comunque valere come promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art 1988 c.c., determinando inversione dell'onus probandi, circa la sussistenza del rapporto fondamentale posto alla base dell'emissione del titolo (“l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto” – v. Cass Civ.
Sez II n. 19051/2021; Sez. VI, ordinanza n. 21911/2012).
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di precisare che il predetto principio interpretativo non può trovare applicazione nel caso in cui il possessore del titolo non risulti anche beneficiario dello stesso, non potendosi diversamente individuare il destinatario della promessa unilaterale assunta dal debitore con l'apposizione della propria firma sul titolo (“Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente;
né
l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che
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l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto
a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore”, ex multiis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 731/2020)
Nel caso di specie, il ha specificamente contestato la genuinità della compilazione del titolo, Pt_1 adducendo di avere consegnato al un assegno in bianco quanto all'indicazione della data di CP_1 emissione ed al nome del beneficiario. A supporto di tale affermazione l'opponente ha versato in atti sia copia dell'assegno consegnato da questi al , carente dell'indicazione dei predetti dati, CP_1 nonché copia del medesimo assegno portato all'incasso interamente compilato (cfr. n. 2 copie dell'assegno n. 3665949595, allegati nn. 1 e 2 dell'atto di citazione in riassunzione). Pur in assenza di ulteriori richieste istruttorie circa la riconducibilità alla grafia del di tutti i dati apposti sul titolo, Pt_1
già da un primo esame delle dette copie, emergono evidenti differenze tra la grafia con cui sono stati compilati l'importo e la sottoscrizione, e quella con la quale risultano apposti data e nome del beneficiario. Tanto più fondata appare la contestazione mossa sul punto dal ove si tenga conto Pt_1
che, per quanto anzidetto, è risultata provata la circostanza che la data di emissione apposta sul titolo è risultata essere successiva di oltre un anno a quella dell'effettiva consegna del titolo al da CP_1
parte del Pt_1
Conseguentemente, non può trovare applicazione nel caso di specie, la presunzione iuris tantum invocata dall'opposto, che rimane pertanto onerato della prova della sussistenza del rapporto fondamentale.
Ciò posto, deve darsi atto che il , quale presupposto fondante la domanda riconvenzionale CP_1
svolta, ha prospettato di essere titolare di un diritto di credito nei confronti del per l'importo di € Pt_1
20.000,00, posto che i pagamenti disposti su indicazione del erano riconducibili ad un prestito Pt_1
allo stesso concesso. L'opposto, pertanto, chiedeva la condanna del al pagamento del predetto Pt_1 importo, “a titolo di rimborso della somma concessagli in prestito” (v. comparsa di risposta e comparsa conclusionale).
Ebbene, la domanda riconvenzionale proposta da , nei termini sopra prospettati, non Controparte_1
può trovare accoglimento.
Ed invero, le prospettazioni rese in via assertiva dalla difesa del – ossia che i pagamenti CP_1 disposti non erano riconducibili ad un prestito dallo stesso concesso al – risultano smentite per Pt_1
tabulas dalle risultanze del procedimento penale celebratosi, peraltro, a carico di Parte_1
scaturente dalla denuncia/querela resa dallo stesso . CP_1
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Al riguardo, ed in premessa rispetto al successivo segmento argomentativo, deve rilevarsi che il
Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche – quali le sentenze, gli atti istruttori e le prove raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti - attraverso l'impiego del meccanismo di cui all'art. 116, comma 2 c.p.c., sia pure con alcune doverose precauzioni e fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (cfr.
Cassazione civile sez. III - 20/01/2015, n. 840).
La Corte di Cassazione ha difatti precisato che: “Il principio dell'unità della giurisdizione implica che il giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato, e può - a tal fine - porre, a base anche esclusiva dell'indicato convincimento, gli elementi di fatto acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico;
tale apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è soggetto a sindacato di legittimità”
(v. Cass., sez. I, 13 dicembre 1996, 11157/1996).
Ebbene, dalla lettura della sentenza n. 475/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata in data 10.06.2021 (cfr. all. alle note del 09.11.2022 di parte opposta), ed in particolare dalla ricostruzione fattuale effettuata dal decidente sulla scorta della denuncia/querela sporta dal in CP_1
data 26.11.2014 – acquisita con il consenso delle parti e dal quale è scaturito l'intero procedimento – di evince che , premetteva che nel mese di agosto dell'anno 2013 Controparte_1 Persona_5
suo amico, gli aveva parlato di un progetto di sviluppo territoriale che doveva essere realizzato
[...]
in Guinea. ln particolare, il aveva rappresentato alla persona offesa che il Presidente della Pt_1
Repubblica di Guinea Alpha Condè, aveva contattato il padre, richiedendogli di Parte_1
prendere parte a un progetto di sviluppo ed emancipazione della Guinea attraverso la realizzazione di opere e attività. Conseguentemente, costituiva nel 2010, insieme ad altri soci, una Parte_1
società denominata "Eurocolor Rai S.a.r.I.", la quale realizzava lavori edili in qualità di general contractor e per conto del Ministero dell'Habitat della Guinea. Dopo avere premesso ciò, Per_5
chiedeva al se avesse voluto partecipare al predetto progetto di sviluppo, mediante la
[...] CP_1
costituzione - tra i due - di una società per la costruzione di abitazioni civili. Nel mese di dicembre del
2013, quindi, la persona offesa incontrava che lo raggiungeva presso la sua Parte_1
abitazione di Messina, in compagnia di tale . Il dunque, illustrava al Persona_2 Pt_1
le condizioni del progetto, spiegandogli che lo stesso si basava sugli accordi di Cotonou del CP_1
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2000 (…) Il quindi, proponeva al di entrare a far parte del progetto Parte_1 CP_1
attraverso la successiva costituzione di una società con il figlio . A tal fine era necessario Persona_5
eseguire il versamento di una somma di denaro di 20.000,00 euro da ripartire come segue: 18.000,00 euro sul conto personale di , e 2.000,00 euro sul conto personale di Persona_1 Parte_1
Le somme di denaro, come aveva rappresentato il sarebbero servite per l'emissione dei Pt_1
certificati "security promissory note" da parte della e, in particolare, per sostenere Parte_3
le spese notarili correlate all'emissione dei certificati stessi. Dopo alcuni giorni, quindi, il CP_1
richiedeva ulteriori chiarimenti in merito al versamento di denaro eseguito e il gli rispondeva Pt_1
che se entro una decina di giorni i finanziamenti, ormai imminenti, da parte delle banche guineane non sarebbero arrivati ad Eurocolor, egli avrebbe potuto incassare un assegno di 20.000,00 euro emesso dal suo conto corrente bancario in favore del medesimo che gli veniva consegnato, senza CP_1 apposizione della data, presso lo studio del in Milazzo nel mese di gennaio 2014”. Pt_1
L'istruttoria espletata nel procedimento penale ha dunque acclarato – come peraltro dedotto dal Pt_1
- che i due bonifici disposti dal secondo le indicazioni dell'opponente costituivano un CP_1 personale investimento dell'opposto nell'appalto di lavori che l'impresa di cui il era socio Pt_1
avrebbe dovuto realizzare in Guinea e non anche la concessione di un prestito garantito dalla consegna dell'assegno portato ad esecuzione.
Le dichiarazioni rese dal in seno alla querela del 26.11.2014, ricavate dalla sentenza sopra CP_1
citata, risultano in questa sede utilizzabili nonché fornite di piena efficacia probatoria, in quanto acquisite ritualmente nel procedimento penale attraverso il consenso delle parti.
Per converso, il superiore convincimento non pare smentito da quanto affermato dalla teste Tes_1
moglie del , secondo cui l'assegno di importo di € 20.000,00, sì come i successivi, costituiva CP_1
garanzia del prestito erogato dal marito in favore del Pt_1
La oggettiva relazione personale esistente costituisce elemento di specifico allarme nel senso che la deposizione deve essere sicuramente valutata con maggiore attenzione, potendovi essere sollecitazioni anche implicite ad esporre una tesi preordinatamente favorevole alla parte. Sebbene la Corte di
Cassazione abbia affermato che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cassazione civile sez. III - 17/12/2015, n. 25358), deve rilevarsi che nell'odierna fattispecie le dichiarazioni della risultano in contraddizione con i fatti esposti dallo stesso Tes_1
in seno alla denuncia del 26.11.2014, dovendosi pertanto assegnare a queste ultime una CP_1
significativa preponderanza probatoria.
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Alla luce di quanto sopra, la domanda riconvenzionale svolta dal , secondo la prospettazione CP_1
resa negli scritti difensivi – in specie la sussistenza di un'obbligazione restitutoria a fronte del prestito concesso al - non può trovare accoglimento. Pt_1
Quanto alle ulteriori questioni dedotte negli atti di parte, deve farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (v. ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. N. 26242-3/2014; Cass. n.
363/2019; Cass. n. 9370/2018; Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093). In ragione del principio ermeneutico sopra richiamato, la superiore statuizione nel merito determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le ragioni della decisione – tenuto conto altresì dell'omesso espletamento di alcuna attività difensiva da parte della - determinano la sussistenza di gravi motivi per l'integrale Controparte_4
compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 8/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 CP_1
non ha diritto di agire in via esecutiva in forza dell'assegno bancario posto alla base
[...] dell'azione esecutiva opposta;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 02.01.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8/2017, promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliato in Motta S. Anastasia Parte_1 C.F._1
(CT), via Sancho Ruiz n. 26, presso lo studio dell'Avv. Domenico Risiglione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina Controparte_1 C.F._2
(ME), via Tommaso Cannizzaro n. 134, presso lo studio dell'Avv. Vincenzina Colaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conclusa la fase cautelare innanzi al G.E. Parte_1 con provvedimento di sospensione reso all'udienza del 14.12.2016, nella procedura n. 436/2016 R.G., introduceva ex art. 618 c.p.c. la fase di merito del giudizio di opposizione avverso il pignoramento mobiliare presso terzi notificatogli da in forza dell'assegno bancario n. Controparte_1
3665949595, tratto sulla banca Unicredit, filiale di Milazzo, emesso dal Pt_1
Preliminarmente parte opponente chiedeva la sospensione del giudizio di merito incoato per pregiudizialità del giudizio penale R.G.N.R. 1333/2016, avviato a seguito di denuncia sporta dal nei confronti, tra l'altro, dell'odierno opponente e pendente innanzi al Tribunale di Como, tra CP_1
le medesime parti ed avente ad oggetto ance il titolo (assegno circolare in bianco emesso dal e Pt_1 detenuto dal ) su cui l'azione esecutiva si fondava. CP_1
Nel merito, adduceva l'insussistenza e l'illegittimità della pretesa creditoria, oltre a contestarne l'ammontare. In particolare, il sosteneva di aver investito, mediante due bonifici intestati CP_1 pagina 1 di 10 R.G. n. 8/2017
rispettivamente al ed a la complessiva somma di € 20.000,00, in un contratto Pt_1 Persona_1
di appalto per lavori che una società di cui era socio il avrebbe eseguito nella Repubblica di Pt_1
Guinea. Specificava che l'esecuzione dei predetti lavori presupponeva l'apertura, presso le banche locali, di linee di credito commisurate alle somme ivi depositate tramite vaglia cambiari internazionali
(promissory note), che sarebbero stati emessi dalla società amministrata dal Per_1
Più nello specifico, l'opponente rappresentava che l'assegno dallo stesso consegnato in bianco a
, e da questi portato ad esecuzione, non era, come sostenuto dall'opposto, il Controparte_1 pagamento di un prestito, ma “un assegno a garanzia” per l'emissione delle dette promissory note.
Deduceva, inoltre, che “tale assegno su specifica richiesta del legale rappresentante della , Pt_2 venne sostituito con altro assegno a firma del Signor consegnato al a Persona_2 CP_1
garanzia della medesima operazione in corso e con la finalità di esonerare il da ogni Pt_1 responsabilità, per cui l'opposto non aveva titolo a portare all'incasso l'assegno detenuto.
Eccepiva, altresì, la nullità/inesistenza dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, notificato all'esecutato nonché a , Unicredit e e della relativa dichiarazione del terzo, CP_2 CP_3 per incongruenza tra la data di effettiva notifica del precetto (01.03.2016) e la data riportata sull'atto di pignoramento (01.03.2015), nonché la genericità del precetto in quanto fondato su un titolo non giudiziale, non preceduto da alcuna richiesta di pagamento, e pertanto inidoneo a rendere edotto l'opponente circa il debito portato a precetto.
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Costituendosi in giudizio, dava atto di avere instaurato nei confronti del Controparte_1 Pt_1
innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, procedura esecutiva recante R.G.E. n. 436/2026 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 20.000,00 dovutagli dall'opponente in pagamento di prestito allo stesso erogato, portata dall'assegno bancario n. 3665949595, tratto sulla banca Unicredit, filiale di Milazzo, emesso dal all'ordine del . Pt_1 CP_1
Dava atto di essere stato informato dall'opponente dell'operazione finanziaria che intendeva intraprendere in Guinea, a giustificazione della necessità e dell'urgenza del prestito richiesto, ma di esserne del tutto estraneo. Secondo quanto riferitogli dal il prestito sarebbe servito a coprire le Pt_1 spese notarili per l'emissione, da parte della “Swissfin Golbanco sa” dei certificati di security promissory note, da utilizzare in Guinea, per fare ottenere alla società “Eurocolor Rai Sarl” di cui il era socio, l'apertura di linee di credito con le quali finanziare un progetto di sviluppo Pt_1
territoriale.
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Contestava la rappresentazione dei fatti operata dal ed in particolare la circostanza che l'assegno Pt_1
emesso dall'opponente fosse un assegno con funzione di garanzia, trattandosi invece di assegno consegnatogli dal in pagamento del prestito ricevuto. Pt_1
Precisava, al riguardo che a seguito dell'erogazione del prestito, riceveva dal tre assegni: quello Pt_1 emesso dallo stesso opponente, che avrebbe dovuto portare all'incasso in pagamento del prestito erogato;
due assegni a firma di , altro finanziatore del progetto a garanzia Persona_3 Per_4
del prestito erogato. Dichiarava inoltre di avere restituito uno degli assegni a firma su richiesta Per_3
del per il tramite dello e che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, non Pt_1 Per_2
avrebbe ricevuto alcun assegno dallo Per_2
Contestava la richiesta di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità del giudizio penale evidenziando la non obbligatorietà della sospensione del giudizio civile per pregiudiziale penale ai sensi del comma 2 dell'art. 75 c.p.p., secondo cui è ammessa la prosecuzione del giudizio civile non trasferito in sede penale.
Adduceva l'assenza di pregio giuridico dell'eccezione di inesistenza o improcedibilità del pignoramento presso terzi, a causa dell'erronea indicazione nella prima pagina del pignoramento della data di notifica del precetto, trattandosi di semplice errore materiale, superato dal tenore dell'atto nel suo complesso e dalle verifiche operate dall'ufficiale giudiziario il quale eseguiva il pignoramento dopo avere accertato che il precetto non fosse scaduto. Contestava, altresì, l'eccezione di carenza del contenuto giuridico del precetto, comunque tardivamente proposta, giacchè trattandosi di vizio formale del citato atto, avrebbe dovuto essere sollevata con opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto asseritamente viziato.
Evidenziava infine che l'azione cartolare era stata tempestivamente esercitata con la notifica del precetto effettuata in data 01.03.2016, entro i sei mesi dall'emissione del titolo, 26.11.2015., o che, in subordine, l'assegno portato ad esecuzione dovesse considerarsi quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. ai fini dell'inversione dell'onere della prova, nell'accertamento del proprio credito nei confronti del Pt_1
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna del debitore esecutato al pagamento della somma di € 21.127,63, oltre spese del presente grado di giudizio e successive di legge. In subordine, anche in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuta concessione di prestito al Pt_1
per l'importo di € 20.000,00, con conseguente condanna dell'opponente alla restituzione del dovuto.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 28.09.2017 veniva disposta l'esibizione dei documenti richiesti dalle parti, nonché
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ammessi l'interrogatorio formale del e le ulteriori prove orali articolate. Pt_1
Con provvedimento reso all'udienza del 09.02.2021 da altro giudicante, veniva disposta la decisione unitamente al merito, dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'irritualità del deposito di memorie e documenti effettuata dall'attore in data 22.04.2018 ed in data 22.10.2018 poiché oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., trattandosi di eccezione attinente alla selezione del materiale probatorio su cui il giudice deve fondare la delibazione della decisione della causa.
Successivamente, con ordinanza del 15.11.2022, dato atto che il presente giudizio afferiva ad opposizione esecutiva relativa ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e ss, rilevata l'omessa citazione a giudizio del terzo pignorato, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei litisconsorti necessari.
Con memoria del 05.05.2023 si costituiva la la quale dava atto della propria Controparte_4 estraneità ai fatti di causa ed evidenziava che l'unico rapporto intestato al debitore Parte_1
era una Postepay Evolution priva di provvista e nel frattempo scaduta, come già dichiarato innanzi al
G.E.. Chiedeva pertanto essere estromessa dal giudizio con vittoria di spese e compensi di lite.
Indi, all'udienza del 15.10.2024, precisate dalle parti le conclusioni, come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, in forza della seguente Parte_1
motivazione.
Il creditore che intenda procedere ad esecuzione forzata, deve possedere idoneo titolo esecutivo nei confronti dell'intimato, in applicazione del principio generale “nulla executio sine titulo”, sancito dall'art. 474 c.p.c. Costituendo il presupposto fondamentale dell'esecuzione forzata, il titolo esecutivo deve esistere sin dall'inizio del processo esecutivo e permanere esistente per tutta la pendenza di esso, dal momento della notificazione dell'atto di precetto e fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Nel caso in esame, l'istruttoria espletata ha accertato che il creditore ha azionato procedura esecutiva mobiliare nei confronti del sulla base di assegno bancario (titolo esecutivo stragiudiziale) privo, Pt_1 all'atto dell'emissione, dell'indicazione della data. Tale circostanza si evince dalla complessiva valutazione dell'esito della prova orale e della produzione documentale offerta dall'opposto. In particolare secondo quanto dichiarato dallo stesso e dalla teste (moglie del Pt_1 Testimone_1
) all'udienza del 23.05.2018, il nel chiedere al la disposizione di due CP_1 Pt_1 CP_1 bonifici bancari per il totale importo di € 20.000,00 contestualmente ha emesso e consegnato pagina 4 di 10 R.G. n. 8/2017
all'opposto l'assegno bancario n. 3665949595, che quindi, se compilato in tutte le sue parti all'atto della consegna, avrebbe dovuto recare data anteriore a quella dei bonifici che sarebbero stati successivamente disposti. Orbene, dalle copie del dettaglio dei due bonifici depositate in atti (cfr. primo allegato della memoria di costituzione dell'opposto), risulta che gli stessi sono stati eseguiti dal in data 20.01.2014, mentre la data apposta sull'assegno portato all'incasso è il 26.11.2015, CP_1
ossia non anteriore, ma successiva di oltre un anno.
Difettando dunque all'atto dell'emissione la compilazione in tutti i suoi elementi del titolo portato ad esecuzione, difetta l'esistenza di un titolo azionabile nei confronti dell'opponente e difetta lo stesso presupposto dell'azione esecutiva contro lo stesso intrapresa, così come eccepito in sede di opposizione.
Trova applicazione, nel caso di specie, il principio ormai pacifico in giurisprudenza secondo cui, un assegno in bianco, o privo di data o postdatato non può costituire titolo esecutivo, in quanto trattasi di un titolo nullo per contrarietà alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 r.d. 21.12.1933 n. 1736 (cfr.
Cass. 19.4.1995 n. 4368) e tale nullità ben può essere rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass.
7.2.2000 n.
1337; Tribunale sez. I - Benevento, 18/06/2020, n. 869).
Sebbene la postdatazione, o la consegna in bianco a scopo di garanzia, come nel caso di specie, non comporti la nullità dell'assegno (valido come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. - cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/05/2016, n.10710), ma soltanto la nullità del relativo patto di garanzia per contrarietà alle norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento, l'assegno viziato da postdatazione o data falsa non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo se, sin dal momento dell'emissione, non sia stata per esso assolta l'imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. 647/72, risultando peraltro irrilevante la successiva eventuale regolarizzazione fiscale (“Un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l'efficacia di titolo esecutivo: può averla solo se "regolarmente bollato sin dall'origine": così stabilisce D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 20, comma 1, (il cui comma 3 soggiunge che l'inefficacia dell'assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d'ufficio - v. ex multis Cass. Civ. Sez VI Ord., 30 novembre
2022, n. 35192, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 5069/2010).
Pertanto, alla luce del superiore indirizzo ermeneutico e dall'esame della documentazione in atti, difettando nel caso di specie sia la completezza del titolo all'atto dell'emissione, sia il requisito della bollatura, trattandosi di assegno non utilizzato come strumento di pagamento, ma come mezzo di pagina 5 di 10 R.G. n. 8/2017
garanzia, deve dunque rilevarsi la carenza di un valido titolo esecutivo sotteso all'esecuzione mobiliare intrapresa dal , contrariamente a quanto prescritto dall'art. 474 c.p.c.. CP_1
Verificata l'impossibilità di procedere in sede esecutiva sulla base dell'assegno in contestazione, deve procedersi alla disamina della domanda riconvenzionale proposta dal circa l'accertamento del CP_1
proprio diritto di credito nei confronti del Pt_1
L'opposto ha dichiarato di avere effettuato, in favore del un prestito dell'importo di € Pt_1
20.000,00, mentre quest'ultimo ha ricondotto i pagamenti effettuati dal ad una sua autonoma CP_1 partecipazione all'investimento effettuato in Guinea dal Pt_1
Non è oggetto di contestazione, in quanto confermato dallo stesso in sede di interrogatorio Pt_1
formale, che l'opponente ha indicato al di disporre due bonifici, uno in proprio favore di € CP_1
2.000,00 ed uno a favore di per l'importo di € 18.000,00 emettendo contestualmente Persona_1
assegno bancario n. 3665949595, recante il medesimo importo dato dalla somma delle disposizioni richieste, ossia € 20.000,00, e consegnandolo al “a garanzia” (cfr. verbale ud del 23.05.2018). CP_1
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal non può trovare nel caso di specie CP_1
applicazione il già citato principio ermeneutico secondo cui l'assegno emesso con funzione di garanzia, anziché di pagamento, pur non essendo titolo idoneo a fondare una azione esecutiva, possa comunque valere come promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art 1988 c.c., determinando inversione dell'onus probandi, circa la sussistenza del rapporto fondamentale posto alla base dell'emissione del titolo (“l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto” – v. Cass Civ.
Sez II n. 19051/2021; Sez. VI, ordinanza n. 21911/2012).
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di precisare che il predetto principio interpretativo non può trovare applicazione nel caso in cui il possessore del titolo non risulti anche beneficiario dello stesso, non potendosi diversamente individuare il destinatario della promessa unilaterale assunta dal debitore con l'apposizione della propria firma sul titolo (“Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente;
né
l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che
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l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto
a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore”, ex multiis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 731/2020)
Nel caso di specie, il ha specificamente contestato la genuinità della compilazione del titolo, Pt_1 adducendo di avere consegnato al un assegno in bianco quanto all'indicazione della data di CP_1 emissione ed al nome del beneficiario. A supporto di tale affermazione l'opponente ha versato in atti sia copia dell'assegno consegnato da questi al , carente dell'indicazione dei predetti dati, CP_1 nonché copia del medesimo assegno portato all'incasso interamente compilato (cfr. n. 2 copie dell'assegno n. 3665949595, allegati nn. 1 e 2 dell'atto di citazione in riassunzione). Pur in assenza di ulteriori richieste istruttorie circa la riconducibilità alla grafia del di tutti i dati apposti sul titolo, Pt_1
già da un primo esame delle dette copie, emergono evidenti differenze tra la grafia con cui sono stati compilati l'importo e la sottoscrizione, e quella con la quale risultano apposti data e nome del beneficiario. Tanto più fondata appare la contestazione mossa sul punto dal ove si tenga conto Pt_1
che, per quanto anzidetto, è risultata provata la circostanza che la data di emissione apposta sul titolo è risultata essere successiva di oltre un anno a quella dell'effettiva consegna del titolo al da CP_1
parte del Pt_1
Conseguentemente, non può trovare applicazione nel caso di specie, la presunzione iuris tantum invocata dall'opposto, che rimane pertanto onerato della prova della sussistenza del rapporto fondamentale.
Ciò posto, deve darsi atto che il , quale presupposto fondante la domanda riconvenzionale CP_1
svolta, ha prospettato di essere titolare di un diritto di credito nei confronti del per l'importo di € Pt_1
20.000,00, posto che i pagamenti disposti su indicazione del erano riconducibili ad un prestito Pt_1
allo stesso concesso. L'opposto, pertanto, chiedeva la condanna del al pagamento del predetto Pt_1 importo, “a titolo di rimborso della somma concessagli in prestito” (v. comparsa di risposta e comparsa conclusionale).
Ebbene, la domanda riconvenzionale proposta da , nei termini sopra prospettati, non Controparte_1
può trovare accoglimento.
Ed invero, le prospettazioni rese in via assertiva dalla difesa del – ossia che i pagamenti CP_1 disposti non erano riconducibili ad un prestito dallo stesso concesso al – risultano smentite per Pt_1
tabulas dalle risultanze del procedimento penale celebratosi, peraltro, a carico di Parte_1
scaturente dalla denuncia/querela resa dallo stesso . CP_1
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Al riguardo, ed in premessa rispetto al successivo segmento argomentativo, deve rilevarsi che il
Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche – quali le sentenze, gli atti istruttori e le prove raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti - attraverso l'impiego del meccanismo di cui all'art. 116, comma 2 c.p.c., sia pure con alcune doverose precauzioni e fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (cfr.
Cassazione civile sez. III - 20/01/2015, n. 840).
La Corte di Cassazione ha difatti precisato che: “Il principio dell'unità della giurisdizione implica che il giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato, e può - a tal fine - porre, a base anche esclusiva dell'indicato convincimento, gli elementi di fatto acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico;
tale apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è soggetto a sindacato di legittimità”
(v. Cass., sez. I, 13 dicembre 1996, 11157/1996).
Ebbene, dalla lettura della sentenza n. 475/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata in data 10.06.2021 (cfr. all. alle note del 09.11.2022 di parte opposta), ed in particolare dalla ricostruzione fattuale effettuata dal decidente sulla scorta della denuncia/querela sporta dal in CP_1
data 26.11.2014 – acquisita con il consenso delle parti e dal quale è scaturito l'intero procedimento – di evince che , premetteva che nel mese di agosto dell'anno 2013 Controparte_1 Persona_5
suo amico, gli aveva parlato di un progetto di sviluppo territoriale che doveva essere realizzato
[...]
in Guinea. ln particolare, il aveva rappresentato alla persona offesa che il Presidente della Pt_1
Repubblica di Guinea Alpha Condè, aveva contattato il padre, richiedendogli di Parte_1
prendere parte a un progetto di sviluppo ed emancipazione della Guinea attraverso la realizzazione di opere e attività. Conseguentemente, costituiva nel 2010, insieme ad altri soci, una Parte_1
società denominata "Eurocolor Rai S.a.r.I.", la quale realizzava lavori edili in qualità di general contractor e per conto del Ministero dell'Habitat della Guinea. Dopo avere premesso ciò, Per_5
chiedeva al se avesse voluto partecipare al predetto progetto di sviluppo, mediante la
[...] CP_1
costituzione - tra i due - di una società per la costruzione di abitazioni civili. Nel mese di dicembre del
2013, quindi, la persona offesa incontrava che lo raggiungeva presso la sua Parte_1
abitazione di Messina, in compagnia di tale . Il dunque, illustrava al Persona_2 Pt_1
le condizioni del progetto, spiegandogli che lo stesso si basava sugli accordi di Cotonou del CP_1
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2000 (…) Il quindi, proponeva al di entrare a far parte del progetto Parte_1 CP_1
attraverso la successiva costituzione di una società con il figlio . A tal fine era necessario Persona_5
eseguire il versamento di una somma di denaro di 20.000,00 euro da ripartire come segue: 18.000,00 euro sul conto personale di , e 2.000,00 euro sul conto personale di Persona_1 Parte_1
Le somme di denaro, come aveva rappresentato il sarebbero servite per l'emissione dei Pt_1
certificati "security promissory note" da parte della e, in particolare, per sostenere Parte_3
le spese notarili correlate all'emissione dei certificati stessi. Dopo alcuni giorni, quindi, il CP_1
richiedeva ulteriori chiarimenti in merito al versamento di denaro eseguito e il gli rispondeva Pt_1
che se entro una decina di giorni i finanziamenti, ormai imminenti, da parte delle banche guineane non sarebbero arrivati ad Eurocolor, egli avrebbe potuto incassare un assegno di 20.000,00 euro emesso dal suo conto corrente bancario in favore del medesimo che gli veniva consegnato, senza CP_1 apposizione della data, presso lo studio del in Milazzo nel mese di gennaio 2014”. Pt_1
L'istruttoria espletata nel procedimento penale ha dunque acclarato – come peraltro dedotto dal Pt_1
- che i due bonifici disposti dal secondo le indicazioni dell'opponente costituivano un CP_1 personale investimento dell'opposto nell'appalto di lavori che l'impresa di cui il era socio Pt_1
avrebbe dovuto realizzare in Guinea e non anche la concessione di un prestito garantito dalla consegna dell'assegno portato ad esecuzione.
Le dichiarazioni rese dal in seno alla querela del 26.11.2014, ricavate dalla sentenza sopra CP_1
citata, risultano in questa sede utilizzabili nonché fornite di piena efficacia probatoria, in quanto acquisite ritualmente nel procedimento penale attraverso il consenso delle parti.
Per converso, il superiore convincimento non pare smentito da quanto affermato dalla teste Tes_1
moglie del , secondo cui l'assegno di importo di € 20.000,00, sì come i successivi, costituiva CP_1
garanzia del prestito erogato dal marito in favore del Pt_1
La oggettiva relazione personale esistente costituisce elemento di specifico allarme nel senso che la deposizione deve essere sicuramente valutata con maggiore attenzione, potendovi essere sollecitazioni anche implicite ad esporre una tesi preordinatamente favorevole alla parte. Sebbene la Corte di
Cassazione abbia affermato che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cassazione civile sez. III - 17/12/2015, n. 25358), deve rilevarsi che nell'odierna fattispecie le dichiarazioni della risultano in contraddizione con i fatti esposti dallo stesso Tes_1
in seno alla denuncia del 26.11.2014, dovendosi pertanto assegnare a queste ultime una CP_1
significativa preponderanza probatoria.
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Alla luce di quanto sopra, la domanda riconvenzionale svolta dal , secondo la prospettazione CP_1
resa negli scritti difensivi – in specie la sussistenza di un'obbligazione restitutoria a fronte del prestito concesso al - non può trovare accoglimento. Pt_1
Quanto alle ulteriori questioni dedotte negli atti di parte, deve farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (v. ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. N. 26242-3/2014; Cass. n.
363/2019; Cass. n. 9370/2018; Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093). In ragione del principio ermeneutico sopra richiamato, la superiore statuizione nel merito determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le ragioni della decisione – tenuto conto altresì dell'omesso espletamento di alcuna attività difensiva da parte della - determinano la sussistenza di gravi motivi per l'integrale Controparte_4
compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 8/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 CP_1
non ha diritto di agire in via esecutiva in forza dell'assegno bancario posto alla base
[...] dell'azione esecutiva opposta;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 02.01.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
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