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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3063/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. BASILE CRISTIANO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F. , con l'avv. NANNINI ENRICO C.F._3
RESISTENTI
Conclusioni:
Come da note di udienza in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Argomentava parte resistente, in estrema sintesi: - come comprovato dalla relazione di perizia tecnica di parte prodotta al doc. 7 (comparsa convenuti) a firma del Geom.
il progetto architettonico trasmesso dall'Arch. il 6 gennaio Persona_1 Pt_1
2021, che per sua espressa ammissione contenuta nella mail di accompagnamento era da intendersi completo e finito (“…ho redatto tutti i calcoli di superfici aereo illuminati e quotato tutto il progetto. Ci sono piante, planimetrie, prospetti e sezioni…”), presentava, invero, due gravissime irregolarità:
1. Era stato redatto sulla base di un clamoroso errore di calcolo a causa del quale il professionista aveva sviluppato una superficie utile di ben
17 mq in più rispetto a quella esprimibile dal lotto.
2. si era completamente disinteressato del progetto del verde nonostante il disciplinare di incarico prevedesse espressamente l'obbligazione alla progettazione tanto dell'interno, quanto dell'esterno della villa, ed i citati regolamenti comunali imponessero la preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio ambiente del c.d. progetto del “verde”, prima che i tecnici CP_ comunali potessero prendere in considerazione quello architettonico – la era incompleta, perché mancante della pratica del “ la quale era da ritenersi parte Per_2 integrante del progetto stesso - l'Arch. rinunciava all'incarico, per sua scelta, Pt_1 senza aver ottenuto l'approvazione del progetto e senza aver conseguito i permessi necessari e funzionali all'inizio lavori, abbandonando i clienti nel momento più delicato dell'intero iter procedurale – gli subentrava il Geom. il quale, assumendo Persona_1
l'incarico di progettista e D.L. presentava, a propria firma, tutte le integrazioni mancanti che il Comune aveva insistentemente domandato, senza esito, al precedente progettista, ed in data 29 novembre 2021 otteneva il parere di merito positivo sul progetto, così potendosi procedere all'inizio dei lavori, come da doc. 15 prodotto con la comparsa di costituzione in giudizio - nulla sia dovuto al professionista con riferimento agli €
12.859,77 dal medesimo domandati a saldo per la c.d. rielaborazione del progetto, in quanto tale rielaborazione si rendeva necessaria a causa di un suo perspicuo errore di
Pag. 2 di 10 calcolo in sede progettuale, ove sviluppava una superficie utile superiore a quella esprimibile dal lotto, come peraltro saldamente comprovato dalla relazione di perizia tecnica a firma del Geom. doc. 7 – all'art. 4 del disciplinare di incarico Persona_1 agli atti, le parti espressamente riconoscevano ai committenti, fino all'inizio lavori, obiettivo mai raggiunto in costanza di rapporto il diritto di richiedere qualsiasi modifica progettuale, anche sostanziale, senza alcun sovrapprezzo - tale previsione contrattuale risulta rafforzata dal successivo art. 5, in materia di esclusioni, ove risultano escluse dal compenso forfettario stabilito in contratto, le sole modifiche progettuali sostanziali successive all'approvazione del progetto urbanistico, mai intervenuta, nel caso che occupa, in corso di esecuzione del contratto - nulla è dovuto al professionista anche con riferimento a tale aspetto progettuale in quanto da ritenersi naturalmente incluso nell'attività progettuale generale, assunta dall'Arch. in sede di incarico - i Pt_1 committenti hanno già corrisposto all'Arch. un primo, consistente acconto Pt_1 pari ad € 11.742,00, come da fattura e relativa contabile di pagamento prodotte ai doc.
16 e doc. 17 della comparsa di costituzione - il contratto prevedeva un secondo pagamento di pari importo, a stato di avanzamento, pari ad un ulteriore 30% del compenso complessivamente concordato – nulla è dovuto a tale titolo in quanto non si sono mai realizzate le condizioni contrattualmente stabilite che ne legittimerebbero la corresponsione - il contratto espressamente prevedeva lo sblocco del secondo acconto del 30% all'accettazione del progetto renderizzato esterno ed interno cfr. contratto in atti - nel momento in cui il progetto non è mai stato completato, i rendering degli interni non sono mai stati realizzati e il progetto elaborato dall'arch. non solo non è Pt_1
stato mai approvato dai committenti nella sua prevista forma renderizzata interni/esterni ma non è stato mai approvato dal Comune.
Ciò posto appare opportuno ricordare che “l'obbligazione del professionista consiste nel redigere un progetto destinato all'esecuzione e, pertanto, realizzabile…il committente – in base al principio inadempienti non est adimplendum – ha diritto di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un'opera irrealizzabile”
(Cass. SS. UU., 28 luglio 2005, n. 15781).
Pag. 3 di 10 In particolare, qualora l'opera non sia realizzabile perché progettata in violazione delle prescrizioni urbanistiche o previste ex lege, l'opus sarà assolutamente inutile e l'inadempimento sarà di norma configurabile ipso facto.
Sul professionista grava l'obbligazione di provvedere alla progettazione di un'opera conforme non soltanto alle norme stricto sensu tecniche, ma anche alle norme giuridiche che ne disciplinano le modalità.
Nel caso in esame l'irrealizzabilità è stata conseguenza di errori tali da rendere il progetto inidoneo;
non è stata fornita prova gli eventi verificatesi siano dovuti a richiesta ed istruzioni consapevoli dei committenti medesimi.
In definitiva visti i dettami di cui alla sopra citata sentenza a S.U. e del combinato disposto degli artt. 1176, 1218 e 1322 co. 2 c.c. è stata espressa la seguente massima:
“l'irrealizzabilità dell'opera progettata, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista nella formazione dell'elaborato che lo rendano inidoneo ad essere attuato costituisce inadempimento dell'incarico che abilita il committente a rifiutare il compenso;
quando, invece, ciò avvenga per uno specifico interesse del cliente, nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale, la circostanza stessa non può essere configurata come inadempimento del professionista agli obblighi legali e contrattuali posti a suo carico e non può quindi comportare l'insussistenza dell'obbligo del committente di corrispondergli il compenso.
Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 co. 2 c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole.
Appaiono legittime e condivisibili le argomentazioni di parte resistente suffragate dalle risultanze della espletata ctu.
In effetti con l'elaborato peritale si osserva: - la tematica in esame riguarda concretamente alcuni accertamenti in merito alla prestazione professionale fornita dall'Arch. nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Controparte_2 [...]
, relativa alla progettazione architettonica di un fabbricato sito presso il CP_1
Comune di Riccione, alla via Brindisi n. 4, ora allibrato presso il Catasto dei fabbricati dello stesso Comune, al Foglio 13, Particella 130, sub. 1 e 2, cfr. allegato 6 in formato tabellare, la cronologia dei fatti salienti desunti dagli atti di causa. F.1) Quanto al
Pag. 4 di 10 rispetto delle superfici esprimibili dal lotto di proprietà dei committenti: Il primo progetto esprimeva impropriamente una superficie complessiva pari a 117,80 m2, Part accorpando quale dall'originario fabbricato oggetto di demolizione, sia la superficie abitabile pari a 100,46 m2 (urbanisticamente ad uso abitativo) sia quella del garage
17,34 m2 (urbanisticamente ad uso garage). Pertanto, il primo progetto depositato dall'Arch. nel marzo 2021, con Scia n. 89/21, raffrontato con il precedente Pt_1
titolo edilizio abilitativo “licenziato”, non rispettava le superfici esprimibili dal lotto di proprietà dei committenti. F.2) Quanto all'eventuale errore di calcolo per cui risultava esser stata sviluppata una superficie maggiore di circa 17 m2 rispetto a quella consentita
- sulla base degli approfondimenti della documentazione contenuta in atti, e accessi svolti presso i pubblici uffici, è stato possibile rilevare che ancor prima che il compendio immobiliare venisse acquistato dagli odierni convenuti, la geom. CP_4
quale tecnico estimatore incaricata dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
[...] nel procedimento dell'esecuzione forzata R.G. 68/15, nella propria relazione datata
21.03.2016, al paragrafo riguardante la conformità dichiarava: Dalla relazione tecnica descrittiva depositata in data 02.03.2021 dall'arch. su carta intestata Parte_1 della geom. e corredata del dossier fotografico dell'originario Controparte_4 fabbricato (cfr. allegato 2.5), si rileva quanto segue: L'arch. in data Pt_1
10.03.2021 depositava allo sportello il primo progetto il primo Controparte_5
progetto (SCIA 89-2021), dal quale si rileva che lo stesso Arch. è il Parte_1
progettista e direttore dei lavori delle opere architettoniche, mentre altri tecnici per le discipline di loro competenza (ing. per le opere strutturali e l'ing. Parte_3
per gli impianti e L. 10/91) Nel deposito veniva dichiarata la conformità Persona_3
dello stato legittimo derivante dai titoli edilizi Successivamente in data 26.06.2021 è stato depositato il secondo progetto, (Scia in variante 89-2021 - cfr. raccolta Allegato n.
2.3), dove anche in questo caso risultava l'Arch. in qualità di Parte_1
progettista e direttore dei lavori delle opere architettoniche, e gli altri tecnici per le discipline di loro competenza (ing. per le opere strutturali e l'ing. Parte_3
per gli impianti e L. 10/91) Appurato quindi che nell'originario Persona_3 immobile non venivano evidenziati “abusi edilizi” in termini di ampliamento di superfici/volumi, ma tutt'al più diversi usi, in particolare il diverso uso del
Pag. 5 di 10 garage/autorimessa che era stata trasformata in un ripostiglio con annesso servizio igienico, e quindi adibita ad un “improprio uso residenziale”, le alternative attuabili per la presentazione del nuovo progetto potevano essere così riassunte: (i) Prima alternativa:
Considerato che l'intervento richiesto prevedeva la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, e che la L.R. n. 14 del 29.12.2020 consente che la verifica dello stato legittimo venga limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, in questo caso si sarebbe potuto procedere alla predisposizione del progetto equivalente a quello depositato dall'Arch.
[...] in data 01.10.2021, chiamato anche “secondo progetto” con una s.u.l. Pt_1
esistente pari a 100,46 m2 , senza deposito di sanatoria alcuna. (ii) Seconda alternativa:
Considerata la superficie massima edificabile esprimibile del lotto pari a 243.60 m2 potenziali, per quanto riguarda l'ex garage si sarebbe potuto predisporre la pratica in sanatoria come funzione per diventare superficie utile in quanto esisteva una superficie edificabile residua. Poi, solo in seguito alla presentazione e al perfezionamento della pratica in sanatoria, si sarebbe potuto procedere alla presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato, con una s.u.l. esistente pari a 117,80 m2 così come rappresentato nel “primo progetto” depositato in data 10.03.2023. In tal caso, al compimento della sanatoria, e al deposito del “primo progetto”, si doveva trovare un
“posto auto”, che lo strumento urbanistico R.U.E all'Art. 3.1.3 - Lo svolgimento dei fatti, rilevabili esclusivamente dagli atti di causa, ha portato le Parti, comunque tutte, ma in primis il tecnico incaricato, all'improprio deposito del “primo progetto”, assente della sanatoria, e quindi in discordanza alle prescrizioni dettate dalla normativa tecnica e del
Regolamento Comunale, pertanto “non eseguibile”. In altre parole, non si tratta semplicemente di un “errore di calcolo” per cui risultava esser stata sviluppata una superficie maggiore di circa 17 m2 rispetto a quella consentita come indicato nel quesito, ma di una scelta attuata in distonia alle sopra indicate nozioni e normative tecniche, che di certo erano percepibili sia alle Parti resistenti (per quanto riguarda le non conformità dell'originario fabbricato, dell'eventuale necessità di procedere alla sanatoria dell'immobile così come acquistato, con conseguente necessità di trovare un garage entro un raggio di 500 ml), sia alla Parte ricorrente (per quanto riguarda lo stato di fatto dei luoghi, e della indispensabile conoscenza della normativa applicabile per
Pag. 6 di 10 attuare la progettazione). La rielaborazione del progetto “secondo progetto”, svolta dall'Arch. e come tale autorizzata dal competente ufficio, si è resa necessaria Pt_1 al fine di emendare l'impropria assunzione di calcolo del “primo progetto”. Pertanto, in data 02.10.2021 l'Arch. ha depositato presso il il Pt_1 Controparte_6
secondo progetto indicando: La relazione di accompagnamento della Scia 89/21 relativa alla sostituzione volontaria degli elaborati progettuali per modifica al progetto presentato, in richiesta e in condivisione con la committenza e condivisa con i restanti professionisti. Si allegano alla Scia in oggetto con in corso il parere del merito, le tavole sostitutive inerenti ad una variazione volontaria del progetto consistente in un ridimensionamento della casa ed una sua conseguente rivisitazione. Vengono pertanto coordinate le restanti professionalità per il riadeguamento del progetto strutturale
(sismica), impiantistico ed energetico. Vengono inoltre riadeguati i calcoli degli oneri.
F.3) Quanto alla pratica del verde: Ai sensi dei Regolamenti Edilizi sopra indicati, al fine dell'approvazione di un progetto edilizio nel Comune di Riccione, risulta indispensabile, che al medesimo progetto sia accompagnata la pratica del “verde”, funzionale al rilascio del preventivo parere favorevole da parte del competente ufficio ambiente, senza il quale l'ufficio tecnico non è autorizzato a prendere in considerazione il merito del progetto. La pratica del verde rientrava nell'ambito dell'arch. Pt_1
(che curava l'architettura dell'immobile nel suo complesso), e all'atto della presentazione del primo progetto non era stata allegata (cfr risposta al sesto quesito).
Dagli accertamenti svolti presso i pubblici uffici, ed in particolare dal “Modulo CP_ unificato e asseverazioni al primo progetto depositato in data 10.03.2021, unitamente agli elaborati progettuali”, si rileva che il deposito è avvenuto in modalità telematica a mezzo dell'arch. All'interno del deposito non è stata Parte_1 allegata la pratica del “verde”. Come risulta dalla relazione tecnico descrittiva relativa alla Scia del secondo progetto, depositato il 01.10.2021, la pratica del “verde” è stata redatta dall'Arch. che ha descritto in relazione, le condizioni dell'area, gli Pt_1
abbattimenti e le nuove piantumazioni. Nella medesima relazione del 01.10.2021, il progettista fa riferimento al “Permesso Nuove Piantumazioni ottenuto in via formale dall' in data 20/7/2021 con Prot. Controparte_7
N.0056636/2021 – Rif. Prot. N. 43156 del 23/07/2020.” Quest'ultimo riferimento
Pag. 7 di 10 indicato dal progettista (Rif. Prot. N. 43156 del 23/07/2020), è riferito esclusivamente alla richiesta di demolizione/trapianto alberi su area privata del fabbricato in esame, redatta dal geom. sottoscritta dal sig. La richiesta Controparte_4 Controparte_2
è corredata da documentazione fotografica e indicazione delle alberature da rimuovere, ma non riguarda affatto la progettazione del verde del fabbricato in esame (cfr. allegato
2.4). F.4) Quanto ai Render: Dagli atti di causa si rilevano circa 440 Rendering relativi sia al “primo progetto” depositato in data 10.03.202, sia il “secondo progetto” depositato il 01.10.2021, per un totale di circa 440 Rendering. Sulla base di quanto rappresentato in risposta al terzo quesito, in cui vengono elencati i Rendering sia per il
“primo progetto”, sia per il “secondo progetto”, questi ultimi, sono idonei al raggiungimento del secondo pagamento come pattuito all'Art. 7 della lettera di incarico
(pagamento del compenso pari al 30% all'accettazione del progetto renderizzato esterno ed interno). Nella documentazione allegata agli atti di causa, non è presente alcuna esplicita accettazione dei Committenti (convenuti) al progetto randerizzato, anzi al contrario, i convenuti nella comparsa sostengono che i rendering degli interni del progetto rielaborato non sono stati mai realizzati. I Rendering allegati agli atti di causa, prefigurano una visione diametralmente opposta. F.5) Quanto alla riprogettazione strutturale: La rielaborazione della progettazione architettonica del “primo progetto” depositato in data 10.03.2021, che ha reso necessario lo sviluppo del “secondo progetto” depositato in data 01.10.2021, ha generato un consistente mutamento al lay-out delle disposizioni interne del fabbricato, rendendo necessaria la riprogettazione strutturale, al fine di conseguire l'adeguato assetto statico al fabbricato, così come concepito nel secondo progetto. Pertanto, il preventivo spesa e fattura agli atti dell'Ing. Parte_3
si riferiscono alle attività necessarie per la riprogettazione strutturale. F.6) Quanto alla condotta del professionista: - l'Architetto aveva l'onere di verificare la Pt_1 documentazione urbanistico-edilizia dell'originario fabbricato, espletando le indispensabili ricerche, approfondimenti e verifiche presso il Comune di Riccione, assicurando che il progetto fosse conforme alla normativa urbanistica. A valle delle verifiche, le difformità accertate che avrebbero influito l'elaborazione del progetto, così come denunciate dallo stesso progettista ai Committenti, potevano essere risolte come indicato nelle due alternative ai punti 1.2.7), predisponendo inoltre la necessaria
Pag. 8 di 10 documentazione integrativa richiesta dal Dalla documentazione in atti si rileva CP_6 che l'Arch. ha svolto le attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera Pt_1
avvicendandosi con il tecnico originariamente preposto geom. e Controparte_4
sostituendola fin dalla fase embrionale durante la quale, necessariamente, quanto concordamene con la Committente, sono state fatte le “scelte” di “cosa costruire”.
Le argomentazioni, anche in diritto, sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Nel caso in esame il mancato pagamento si è verificato come conseguenza della non più attuabilità del programma contrattuale che era quello di soddisfare gli interessi dei committenti;
tale sopravvenuta inidoneità deve essere attribuita al comportamento di parte ricorrente e non è dipesa dai resistenti di cui non vi è prova in tal senso.
Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si sia verifica nella fase di esecuzione del contratto e sia dipesa dal ricorrente.
Nel rispetto delle anzidette deduzioni la domanda riconvenzionale, come formulata, deve essere accolta relativamente - ai costi di riprogettazione strutturale sostenuti a seguito della modifica del progetto dovuta all'errore di calcolo delle superfici di cui
Pag. 9 di 10 soffriva la versione originaria…il preventivo di spesa doc. 19 e relativa fattura di €
2.322,00 doc. 20 redatti dall'Ing. cui seguiva rituale pagamento doc. 21 - Parte_3
ai costi di assistenza legale stragiudiziale Avv. Daniela Villa del Foro di Rimini nota pro forma di € 500.00 doc. 22 e doc. 23...Per un importo complessivo di € 2.822,00, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda….
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite e della ctu (decreto 26.07.23) seguono la soccombenza, non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
accoglie la riconvenzionale e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente dell'importo di €
2,822,00 oltre interessi ex lege dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
spese della ctu come da parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 09/06/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3063/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. BASILE CRISTIANO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F. , con l'avv. NANNINI ENRICO C.F._3
RESISTENTI
Conclusioni:
Come da note di udienza in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Argomentava parte resistente, in estrema sintesi: - come comprovato dalla relazione di perizia tecnica di parte prodotta al doc. 7 (comparsa convenuti) a firma del Geom.
il progetto architettonico trasmesso dall'Arch. il 6 gennaio Persona_1 Pt_1
2021, che per sua espressa ammissione contenuta nella mail di accompagnamento era da intendersi completo e finito (“…ho redatto tutti i calcoli di superfici aereo illuminati e quotato tutto il progetto. Ci sono piante, planimetrie, prospetti e sezioni…”), presentava, invero, due gravissime irregolarità:
1. Era stato redatto sulla base di un clamoroso errore di calcolo a causa del quale il professionista aveva sviluppato una superficie utile di ben
17 mq in più rispetto a quella esprimibile dal lotto.
2. si era completamente disinteressato del progetto del verde nonostante il disciplinare di incarico prevedesse espressamente l'obbligazione alla progettazione tanto dell'interno, quanto dell'esterno della villa, ed i citati regolamenti comunali imponessero la preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio ambiente del c.d. progetto del “verde”, prima che i tecnici CP_ comunali potessero prendere in considerazione quello architettonico – la era incompleta, perché mancante della pratica del “ la quale era da ritenersi parte Per_2 integrante del progetto stesso - l'Arch. rinunciava all'incarico, per sua scelta, Pt_1 senza aver ottenuto l'approvazione del progetto e senza aver conseguito i permessi necessari e funzionali all'inizio lavori, abbandonando i clienti nel momento più delicato dell'intero iter procedurale – gli subentrava il Geom. il quale, assumendo Persona_1
l'incarico di progettista e D.L. presentava, a propria firma, tutte le integrazioni mancanti che il Comune aveva insistentemente domandato, senza esito, al precedente progettista, ed in data 29 novembre 2021 otteneva il parere di merito positivo sul progetto, così potendosi procedere all'inizio dei lavori, come da doc. 15 prodotto con la comparsa di costituzione in giudizio - nulla sia dovuto al professionista con riferimento agli €
12.859,77 dal medesimo domandati a saldo per la c.d. rielaborazione del progetto, in quanto tale rielaborazione si rendeva necessaria a causa di un suo perspicuo errore di
Pag. 2 di 10 calcolo in sede progettuale, ove sviluppava una superficie utile superiore a quella esprimibile dal lotto, come peraltro saldamente comprovato dalla relazione di perizia tecnica a firma del Geom. doc. 7 – all'art. 4 del disciplinare di incarico Persona_1 agli atti, le parti espressamente riconoscevano ai committenti, fino all'inizio lavori, obiettivo mai raggiunto in costanza di rapporto il diritto di richiedere qualsiasi modifica progettuale, anche sostanziale, senza alcun sovrapprezzo - tale previsione contrattuale risulta rafforzata dal successivo art. 5, in materia di esclusioni, ove risultano escluse dal compenso forfettario stabilito in contratto, le sole modifiche progettuali sostanziali successive all'approvazione del progetto urbanistico, mai intervenuta, nel caso che occupa, in corso di esecuzione del contratto - nulla è dovuto al professionista anche con riferimento a tale aspetto progettuale in quanto da ritenersi naturalmente incluso nell'attività progettuale generale, assunta dall'Arch. in sede di incarico - i Pt_1 committenti hanno già corrisposto all'Arch. un primo, consistente acconto Pt_1 pari ad € 11.742,00, come da fattura e relativa contabile di pagamento prodotte ai doc.
16 e doc. 17 della comparsa di costituzione - il contratto prevedeva un secondo pagamento di pari importo, a stato di avanzamento, pari ad un ulteriore 30% del compenso complessivamente concordato – nulla è dovuto a tale titolo in quanto non si sono mai realizzate le condizioni contrattualmente stabilite che ne legittimerebbero la corresponsione - il contratto espressamente prevedeva lo sblocco del secondo acconto del 30% all'accettazione del progetto renderizzato esterno ed interno cfr. contratto in atti - nel momento in cui il progetto non è mai stato completato, i rendering degli interni non sono mai stati realizzati e il progetto elaborato dall'arch. non solo non è Pt_1
stato mai approvato dai committenti nella sua prevista forma renderizzata interni/esterni ma non è stato mai approvato dal Comune.
Ciò posto appare opportuno ricordare che “l'obbligazione del professionista consiste nel redigere un progetto destinato all'esecuzione e, pertanto, realizzabile…il committente – in base al principio inadempienti non est adimplendum – ha diritto di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un'opera irrealizzabile”
(Cass. SS. UU., 28 luglio 2005, n. 15781).
Pag. 3 di 10 In particolare, qualora l'opera non sia realizzabile perché progettata in violazione delle prescrizioni urbanistiche o previste ex lege, l'opus sarà assolutamente inutile e l'inadempimento sarà di norma configurabile ipso facto.
Sul professionista grava l'obbligazione di provvedere alla progettazione di un'opera conforme non soltanto alle norme stricto sensu tecniche, ma anche alle norme giuridiche che ne disciplinano le modalità.
Nel caso in esame l'irrealizzabilità è stata conseguenza di errori tali da rendere il progetto inidoneo;
non è stata fornita prova gli eventi verificatesi siano dovuti a richiesta ed istruzioni consapevoli dei committenti medesimi.
In definitiva visti i dettami di cui alla sopra citata sentenza a S.U. e del combinato disposto degli artt. 1176, 1218 e 1322 co. 2 c.c. è stata espressa la seguente massima:
“l'irrealizzabilità dell'opera progettata, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista nella formazione dell'elaborato che lo rendano inidoneo ad essere attuato costituisce inadempimento dell'incarico che abilita il committente a rifiutare il compenso;
quando, invece, ciò avvenga per uno specifico interesse del cliente, nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale, la circostanza stessa non può essere configurata come inadempimento del professionista agli obblighi legali e contrattuali posti a suo carico e non può quindi comportare l'insussistenza dell'obbligo del committente di corrispondergli il compenso.
Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 co. 2 c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole.
Appaiono legittime e condivisibili le argomentazioni di parte resistente suffragate dalle risultanze della espletata ctu.
In effetti con l'elaborato peritale si osserva: - la tematica in esame riguarda concretamente alcuni accertamenti in merito alla prestazione professionale fornita dall'Arch. nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Controparte_2 [...]
, relativa alla progettazione architettonica di un fabbricato sito presso il CP_1
Comune di Riccione, alla via Brindisi n. 4, ora allibrato presso il Catasto dei fabbricati dello stesso Comune, al Foglio 13, Particella 130, sub. 1 e 2, cfr. allegato 6 in formato tabellare, la cronologia dei fatti salienti desunti dagli atti di causa. F.1) Quanto al
Pag. 4 di 10 rispetto delle superfici esprimibili dal lotto di proprietà dei committenti: Il primo progetto esprimeva impropriamente una superficie complessiva pari a 117,80 m2, Part accorpando quale dall'originario fabbricato oggetto di demolizione, sia la superficie abitabile pari a 100,46 m2 (urbanisticamente ad uso abitativo) sia quella del garage
17,34 m2 (urbanisticamente ad uso garage). Pertanto, il primo progetto depositato dall'Arch. nel marzo 2021, con Scia n. 89/21, raffrontato con il precedente Pt_1
titolo edilizio abilitativo “licenziato”, non rispettava le superfici esprimibili dal lotto di proprietà dei committenti. F.2) Quanto all'eventuale errore di calcolo per cui risultava esser stata sviluppata una superficie maggiore di circa 17 m2 rispetto a quella consentita
- sulla base degli approfondimenti della documentazione contenuta in atti, e accessi svolti presso i pubblici uffici, è stato possibile rilevare che ancor prima che il compendio immobiliare venisse acquistato dagli odierni convenuti, la geom. CP_4
quale tecnico estimatore incaricata dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
[...] nel procedimento dell'esecuzione forzata R.G. 68/15, nella propria relazione datata
21.03.2016, al paragrafo riguardante la conformità dichiarava: Dalla relazione tecnica descrittiva depositata in data 02.03.2021 dall'arch. su carta intestata Parte_1 della geom. e corredata del dossier fotografico dell'originario Controparte_4 fabbricato (cfr. allegato 2.5), si rileva quanto segue: L'arch. in data Pt_1
10.03.2021 depositava allo sportello il primo progetto il primo Controparte_5
progetto (SCIA 89-2021), dal quale si rileva che lo stesso Arch. è il Parte_1
progettista e direttore dei lavori delle opere architettoniche, mentre altri tecnici per le discipline di loro competenza (ing. per le opere strutturali e l'ing. Parte_3
per gli impianti e L. 10/91) Nel deposito veniva dichiarata la conformità Persona_3
dello stato legittimo derivante dai titoli edilizi Successivamente in data 26.06.2021 è stato depositato il secondo progetto, (Scia in variante 89-2021 - cfr. raccolta Allegato n.
2.3), dove anche in questo caso risultava l'Arch. in qualità di Parte_1
progettista e direttore dei lavori delle opere architettoniche, e gli altri tecnici per le discipline di loro competenza (ing. per le opere strutturali e l'ing. Parte_3
per gli impianti e L. 10/91) Appurato quindi che nell'originario Persona_3 immobile non venivano evidenziati “abusi edilizi” in termini di ampliamento di superfici/volumi, ma tutt'al più diversi usi, in particolare il diverso uso del
Pag. 5 di 10 garage/autorimessa che era stata trasformata in un ripostiglio con annesso servizio igienico, e quindi adibita ad un “improprio uso residenziale”, le alternative attuabili per la presentazione del nuovo progetto potevano essere così riassunte: (i) Prima alternativa:
Considerato che l'intervento richiesto prevedeva la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, e che la L.R. n. 14 del 29.12.2020 consente che la verifica dello stato legittimo venga limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, in questo caso si sarebbe potuto procedere alla predisposizione del progetto equivalente a quello depositato dall'Arch.
[...] in data 01.10.2021, chiamato anche “secondo progetto” con una s.u.l. Pt_1
esistente pari a 100,46 m2 , senza deposito di sanatoria alcuna. (ii) Seconda alternativa:
Considerata la superficie massima edificabile esprimibile del lotto pari a 243.60 m2 potenziali, per quanto riguarda l'ex garage si sarebbe potuto predisporre la pratica in sanatoria come funzione per diventare superficie utile in quanto esisteva una superficie edificabile residua. Poi, solo in seguito alla presentazione e al perfezionamento della pratica in sanatoria, si sarebbe potuto procedere alla presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato, con una s.u.l. esistente pari a 117,80 m2 così come rappresentato nel “primo progetto” depositato in data 10.03.2023. In tal caso, al compimento della sanatoria, e al deposito del “primo progetto”, si doveva trovare un
“posto auto”, che lo strumento urbanistico R.U.E all'Art. 3.1.3 - Lo svolgimento dei fatti, rilevabili esclusivamente dagli atti di causa, ha portato le Parti, comunque tutte, ma in primis il tecnico incaricato, all'improprio deposito del “primo progetto”, assente della sanatoria, e quindi in discordanza alle prescrizioni dettate dalla normativa tecnica e del
Regolamento Comunale, pertanto “non eseguibile”. In altre parole, non si tratta semplicemente di un “errore di calcolo” per cui risultava esser stata sviluppata una superficie maggiore di circa 17 m2 rispetto a quella consentita come indicato nel quesito, ma di una scelta attuata in distonia alle sopra indicate nozioni e normative tecniche, che di certo erano percepibili sia alle Parti resistenti (per quanto riguarda le non conformità dell'originario fabbricato, dell'eventuale necessità di procedere alla sanatoria dell'immobile così come acquistato, con conseguente necessità di trovare un garage entro un raggio di 500 ml), sia alla Parte ricorrente (per quanto riguarda lo stato di fatto dei luoghi, e della indispensabile conoscenza della normativa applicabile per
Pag. 6 di 10 attuare la progettazione). La rielaborazione del progetto “secondo progetto”, svolta dall'Arch. e come tale autorizzata dal competente ufficio, si è resa necessaria Pt_1 al fine di emendare l'impropria assunzione di calcolo del “primo progetto”. Pertanto, in data 02.10.2021 l'Arch. ha depositato presso il il Pt_1 Controparte_6
secondo progetto indicando: La relazione di accompagnamento della Scia 89/21 relativa alla sostituzione volontaria degli elaborati progettuali per modifica al progetto presentato, in richiesta e in condivisione con la committenza e condivisa con i restanti professionisti. Si allegano alla Scia in oggetto con in corso il parere del merito, le tavole sostitutive inerenti ad una variazione volontaria del progetto consistente in un ridimensionamento della casa ed una sua conseguente rivisitazione. Vengono pertanto coordinate le restanti professionalità per il riadeguamento del progetto strutturale
(sismica), impiantistico ed energetico. Vengono inoltre riadeguati i calcoli degli oneri.
F.3) Quanto alla pratica del verde: Ai sensi dei Regolamenti Edilizi sopra indicati, al fine dell'approvazione di un progetto edilizio nel Comune di Riccione, risulta indispensabile, che al medesimo progetto sia accompagnata la pratica del “verde”, funzionale al rilascio del preventivo parere favorevole da parte del competente ufficio ambiente, senza il quale l'ufficio tecnico non è autorizzato a prendere in considerazione il merito del progetto. La pratica del verde rientrava nell'ambito dell'arch. Pt_1
(che curava l'architettura dell'immobile nel suo complesso), e all'atto della presentazione del primo progetto non era stata allegata (cfr risposta al sesto quesito).
Dagli accertamenti svolti presso i pubblici uffici, ed in particolare dal “Modulo CP_ unificato e asseverazioni al primo progetto depositato in data 10.03.2021, unitamente agli elaborati progettuali”, si rileva che il deposito è avvenuto in modalità telematica a mezzo dell'arch. All'interno del deposito non è stata Parte_1 allegata la pratica del “verde”. Come risulta dalla relazione tecnico descrittiva relativa alla Scia del secondo progetto, depositato il 01.10.2021, la pratica del “verde” è stata redatta dall'Arch. che ha descritto in relazione, le condizioni dell'area, gli Pt_1
abbattimenti e le nuove piantumazioni. Nella medesima relazione del 01.10.2021, il progettista fa riferimento al “Permesso Nuove Piantumazioni ottenuto in via formale dall' in data 20/7/2021 con Prot. Controparte_7
N.0056636/2021 – Rif. Prot. N. 43156 del 23/07/2020.” Quest'ultimo riferimento
Pag. 7 di 10 indicato dal progettista (Rif. Prot. N. 43156 del 23/07/2020), è riferito esclusivamente alla richiesta di demolizione/trapianto alberi su area privata del fabbricato in esame, redatta dal geom. sottoscritta dal sig. La richiesta Controparte_4 Controparte_2
è corredata da documentazione fotografica e indicazione delle alberature da rimuovere, ma non riguarda affatto la progettazione del verde del fabbricato in esame (cfr. allegato
2.4). F.4) Quanto ai Render: Dagli atti di causa si rilevano circa 440 Rendering relativi sia al “primo progetto” depositato in data 10.03.202, sia il “secondo progetto” depositato il 01.10.2021, per un totale di circa 440 Rendering. Sulla base di quanto rappresentato in risposta al terzo quesito, in cui vengono elencati i Rendering sia per il
“primo progetto”, sia per il “secondo progetto”, questi ultimi, sono idonei al raggiungimento del secondo pagamento come pattuito all'Art. 7 della lettera di incarico
(pagamento del compenso pari al 30% all'accettazione del progetto renderizzato esterno ed interno). Nella documentazione allegata agli atti di causa, non è presente alcuna esplicita accettazione dei Committenti (convenuti) al progetto randerizzato, anzi al contrario, i convenuti nella comparsa sostengono che i rendering degli interni del progetto rielaborato non sono stati mai realizzati. I Rendering allegati agli atti di causa, prefigurano una visione diametralmente opposta. F.5) Quanto alla riprogettazione strutturale: La rielaborazione della progettazione architettonica del “primo progetto” depositato in data 10.03.2021, che ha reso necessario lo sviluppo del “secondo progetto” depositato in data 01.10.2021, ha generato un consistente mutamento al lay-out delle disposizioni interne del fabbricato, rendendo necessaria la riprogettazione strutturale, al fine di conseguire l'adeguato assetto statico al fabbricato, così come concepito nel secondo progetto. Pertanto, il preventivo spesa e fattura agli atti dell'Ing. Parte_3
si riferiscono alle attività necessarie per la riprogettazione strutturale. F.6) Quanto alla condotta del professionista: - l'Architetto aveva l'onere di verificare la Pt_1 documentazione urbanistico-edilizia dell'originario fabbricato, espletando le indispensabili ricerche, approfondimenti e verifiche presso il Comune di Riccione, assicurando che il progetto fosse conforme alla normativa urbanistica. A valle delle verifiche, le difformità accertate che avrebbero influito l'elaborazione del progetto, così come denunciate dallo stesso progettista ai Committenti, potevano essere risolte come indicato nelle due alternative ai punti 1.2.7), predisponendo inoltre la necessaria
Pag. 8 di 10 documentazione integrativa richiesta dal Dalla documentazione in atti si rileva CP_6 che l'Arch. ha svolto le attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera Pt_1
avvicendandosi con il tecnico originariamente preposto geom. e Controparte_4
sostituendola fin dalla fase embrionale durante la quale, necessariamente, quanto concordamene con la Committente, sono state fatte le “scelte” di “cosa costruire”.
Le argomentazioni, anche in diritto, sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Nel caso in esame il mancato pagamento si è verificato come conseguenza della non più attuabilità del programma contrattuale che era quello di soddisfare gli interessi dei committenti;
tale sopravvenuta inidoneità deve essere attribuita al comportamento di parte ricorrente e non è dipesa dai resistenti di cui non vi è prova in tal senso.
Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si sia verifica nella fase di esecuzione del contratto e sia dipesa dal ricorrente.
Nel rispetto delle anzidette deduzioni la domanda riconvenzionale, come formulata, deve essere accolta relativamente - ai costi di riprogettazione strutturale sostenuti a seguito della modifica del progetto dovuta all'errore di calcolo delle superfici di cui
Pag. 9 di 10 soffriva la versione originaria…il preventivo di spesa doc. 19 e relativa fattura di €
2.322,00 doc. 20 redatti dall'Ing. cui seguiva rituale pagamento doc. 21 - Parte_3
ai costi di assistenza legale stragiudiziale Avv. Daniela Villa del Foro di Rimini nota pro forma di € 500.00 doc. 22 e doc. 23...Per un importo complessivo di € 2.822,00, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda….
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite e della ctu (decreto 26.07.23) seguono la soccombenza, non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
accoglie la riconvenzionale e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente dell'importo di €
2,822,00 oltre interessi ex lege dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
spese della ctu come da parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 09/06/2025
Il Giudice
F. Monaco
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