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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10372/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata a [...] - SP, Brasile, il 10/01/1993, Parte_1 [...]
, nato a [...] - SP, Brasile, il 13/05/1963 (con l'avv. Carlofernando Parte_2
Parisi)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 18 settembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche come , Persona_1 Parte_3
nata a Gravina in [...], Comune in Provincia di Bari (BA) il 19.2.1936, dai cittadini italiani e , la quale il 22.12.1962 contraeva matrimonio con Parte_4 Parte_5 [...]
unione dalla quale nasceva in Brasile, in data 13.5.1963, Persona_2 Persona_3
, che il 23.12.1992, contraeva matrimonio con unione dalla
[...] Persona_4
quale nasceva in Brasile, in data 10.1.1993, . Parte_1
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
1 La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti dalla cittadina italiana la quale -mai naturalizzatasi brasiliana- ha, indi, trasmesso il Persona_1
proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_2
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_6
di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nata a [...] - SP, Brasile, il 10/01/1993, , nato a [...] Parte_2
- SP, Brasile, il 13/05/1963, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 23 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10372/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata a [...] - SP, Brasile, il 10/01/1993, Parte_1 [...]
, nato a [...] - SP, Brasile, il 13/05/1963 (con l'avv. Carlofernando Parte_2
Parisi)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 18 settembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche come , Persona_1 Parte_3
nata a Gravina in [...], Comune in Provincia di Bari (BA) il 19.2.1936, dai cittadini italiani e , la quale il 22.12.1962 contraeva matrimonio con Parte_4 Parte_5 [...]
unione dalla quale nasceva in Brasile, in data 13.5.1963, Persona_2 Persona_3
, che il 23.12.1992, contraeva matrimonio con unione dalla
[...] Persona_4
quale nasceva in Brasile, in data 10.1.1993, . Parte_1
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
1 La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti dalla cittadina italiana la quale -mai naturalizzatasi brasiliana- ha, indi, trasmesso il Persona_1
proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_2
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_6
di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nata a [...] - SP, Brasile, il 10/01/1993, , nato a [...] Parte_2
- SP, Brasile, il 13/05/1963, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 23 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
2