CA
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/06/2024, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 923/2022 promossa da:
(p. iva ), in persona del suo Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in La Spezia viale San Bartolomeo n.169 presso gli avv.ti Federico Pardini
e Francesco Giromini, che lo rappresentano per mandato in atti
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Rapallo via Controparte_1 C.F._1 della Libertà n.61/11 presso l'avv. Walter Lagaxio, che lo rappresenta per mandato in atti
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI ATTORE IN RIASSUNZIONE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni di cui in premessa, accogliere l'originaria domanda con la quale il ha chiesto a il pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di € 6.984,30 dovuta quale residuo a titolo di costo complessivo di acquisizione delle aree espropriate, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e di quelli precedenti. Il tutto previo rigetto delle domande dispiegate dal sig. ”. Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, previo accertamento in concreto, alla luce delle contestazioni sollevate da questa difesa e riprodotte nel corpo del ricorso per Cassazione in ossequio al principio dell'autosufficienza (pagg. 14, 15 e 16), che la condotta processuale del nei giudizi di opposizione alla stima e correlata procedura amministrativa ante giudizi di Pt_1 opposizione per i quali è stato preteso il rimborso della quota parte delle spese legali sostenute, non è stata improntata al rispetto dei parametri indicati dalla Suprema Corte di Cassazione ed, in particolare, del generale dovere di correttezza e diligenza, respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In denegata ed assurda ipotesi ed in via del tutto subordinata accertare e determinare le spese legali inerenti i giudizi di opposizione alla stima a mente dell'art. 35 L. n. 865/71 nei limiti di un'attività difensiva da esplicarsi nel rispetto del generale dovere di correttezza e diligenza.
Con vittoria di esborsi e competenze professionali del grado di appello e cassazione e del presente giudizio di rinvio”.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza n.619/2013 del Tribunale della Spezia, con decisione n.791/2017, ha accolto la domanda proposta dal volta a ripetere ai Parte_1 sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n.865 dall'assegnatario facente parte CP_2 della Cooperativa “Riviera Orientale”, cui il aveva accordato la concessione di un'area Pt_1 destinata alla costruzione di abitazioni, le spese processuali a cui il detto ente locale era stato condannato dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento di opposizione alla stima promosso nei suoi confronti dai proprietari dell'area in concessione già oggetto di esproprio.
Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione da parte dall'attuale parte convenuta in riassunzione (nonché separatamente da altri assegnatari soccombenti). La Suprema Corte con la pronuncia n. 19731/22 del 17 giugno 2022, in accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso ha cassato la decisione impugnata e rimesso nuovamente la causa alla Corte d'Appello di Genova, anche per provvedere alla liquidazione delle spese del predetto giudizio.
Riassunta la causa dal ed instaurato il contraddittorio, la Corte formulava Parte_1 proposta transattiva, disattesa da parte attrice in riassunzione.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza dell'08.11.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti depositavano tempestivamente le note conclusionali.
Quindi con provvedimento del 8 aprile 2024 del Presidente della Sezione, atteso il trasferimento di un consigliere, la causa è stata riassegnata e rimessa sul ruolo all'udienza del 29 maggio 2024 e poi, previa precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 3 giugno 2024 nuovamente trattenuta in decisione immediata.
Preliminarmente questa Corte rileva che sono già state oggetto di decisione altre cause di identica fattispecie riguardanti il ed altri assegnatari, definite con le sentenze n.667/2024 Parte_1
e n.686/2024, alle cui statuizioni anche questo Collegio integralmente si conforma.
1. sulla domanda del Parte_1
Il chiede il pagamento per la quota spettante ai singoli assegnatari delle spese Parte_1 processuali per complessivi € 87.238,36 sostenute nei giudizi di opposizione conseguenti agli espropri (giudizi promossi uno da e , e l'altro da , Parte_2 Parte_3 CP_3
e , conclusisi con le sentenze n.861/2003, n.129/2002 e n.1064/2004 della CP_4 Parte_4
Corte d'Appello di Genova) e precisamente di quella somma “a cui è stato complessivamente condannato (in favore delle controparti) nei giudizi introdotti dai vari assegnatari per opporsi ad una procedura espropriativa che il ha attivato in modo corretto e senza che sia stata Pt_1 riconosciuta alcuna mala gestio, senza dimenticare che la stima opposta e revisionata NON è stata quantificata dal bensì dalla ” (atto di riassunzione pag.7). Parte_1 Controparte_5
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In particolare si rileva:
a) che con il provvedimento di rinvio la Suprema Corte ha statuito che, sebbene, in tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, il cessionario sia obbligato a rimborsare al tutti i costi di acquisizione delle aree PEEP, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente Pt_1 espropriante nel giudizio promosso a mente del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, tuttavia la Corte territoriale ha errato nel ritenere che tale questione non possa essere esaminata in mancanza di domanda o eccezione riconvenzionale, in quanto “il ricorrente ha esposto di aver eccepito l'erroneo calcolo della stima da parte del tanto che il giudice di merito aveva determinato l'indennità Pt_1 in misura dieci volte superiore a quella stabilita in via amministrativa. Orbene, la Corte d'appello ha sostenuto, in sostanza, che l'assegnatario non può rifiutarsi di pagare i costi legali se non agendo in via riconvenzionale per il risarcimento del danno;
invece, è sufficiente che al riguardo sia sollevata una mera eccezione che tenda a paralizzare la domanda dell'ente territoriale. Nel caso concreto, contrariamente, a quanto rilevato dalla Corte d'appello, il aveva eccepito l'inadempimento CP_1 del in ordine agli obblighi assunti con la convenzione, L. n. 865 del 1971, ex art. Parte_1
35 contestando l'asserita condotta illecita ex art. 2043 c.c. riguardo alle spese legali sostenute nel procedimento d'opposizione alla stima”;
b) che in altre pronunce riguardanti cause gemelle, la Suprema Corte ha precisato in parte motiva che “Il può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla Pt_1 cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento "pro quota" dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese” (così Cass. 7.7.2022
n.21572) e che l'assegnatario, malgrado non avesse proposto una formale domanda di risarcimento del danno, avesse comunque formulato “nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460
c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali" (Cass.,
Sez. II, 4/11/2009, n. 23345; Cass., Sez. II, 1/07/2002, n. 9517; Cass., Sez. II, 6/08/1997, n. 7228)”
(così Cass.
7.7.2022 n.21576);
c) che l'assegnatario dal primo atto difensivo (comparsa di costituzione e risposta in primo grado del
14.06.2006, doc. 8 bis fascicolo telematico in appello) ha formulato eccezione ex art. 1460 c.c., deducendo che il nell'ambito del procedimento di esproprio i) aveva violato il disposto di Pt_1 cui all'art. 11 della legge 241/90 (c.f.r. pag.11 comparsa di costituzione del giudizio di primo grado:
“Ai soci della Cooperativa “Riviera Orientale” è stata preclusa ogni facoltà, compresa quella di intervenire in giudizio e di esperire, in detta sede, ogni tentativo compreso quello di una bonaria definizione della controversia… in questo senso è anche l'art.11 della legge 241/90, che prevede infatti la possibilità di poter accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero… in sostituzione di questo>>”); ii) aveva disatteso i principi fondamentali del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (c.f.r. pag.10 comparsa citata: “Il negligente comportamento del contrario alle norme di legge e ai doveri di correttezza, ha Pt_1 impedito, invece, ai soci della Cooperativa non solo di partecipare al procedimento di formazione dell'atto amministrativo (presentando osservazioni, memorie, ecc. anche nella fase che ha poi condotto alla arbitraria quanto erronea unilaterale determinazione della indennità di esproprio), ma addirittura evitare l'insorgenza di una lite che avrebbe poi recato loro danni ingentissimi”); iii) aveva tenuto un comportamento negligente in quanto, in violazione di norme di legge, aveva impedito ai soci della cooperativa non solo di partecipare al procedimento di formazione dell'atto amministrativo, ma anche di evitare l'insorgenza di una lite che avrebbe poi recato loro danni (c.f.r. pag.9 comparsa citata: “La necessità di rendere edotti i soci della Cooperativa, quali destinatari del provvedimento, quantomeno della pendenza dei procedimenti giudiziari, era cosa ben nota al legale di fiducia del
Comune di , il quale, con una missiva data 5/1/1998 aveva espressamente avvertito i Pt_1 responsabili del suddetto Comune, invitando loro nientemeno che un fac-simile di comunicazione da trasmettere alla e dunque della necessità di informare la Cooperativa della Parte_5 pendenza di detti contenziosi (che avrebbero poi portato alla esorbitante condanna del ed Pt_1 indirettamente della Cooperativa al pagamento di una somma che, comprensiva degli interessi legali, è di ben dieci volte superiore a quella determinata in via amministrativa – da € 38.000 a €
288.025,76 – oltre ad € 87.238, 36 per spese legali!”);
d) che nel presente giudizio non vi è alcuna prova della corretta e tempestiva informazione della parte assegnataria di cui alla presente causa;
e) che il nell'atto di riassunzione del presente giudizio, ha genericamente dedotto di avere Pt_1 provveduto alle comunicazioni senza indicare il documento comprovante tale attività (c.f.r. pag.7 di detto atto: “Criteri che il ha sempre rispettato portando a compimento la Procedura Pt_1
Espropriativa e le sue derive Giudiziali adottando esattamente l'impiego di quella diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale accorto, dotato delle necessarie competenze nella misura in oggetto, omettendo qualsivoglia condotta processuale ingiustificata, assimilabile ance ad un comportamento di natura colposa”);
f) che, nell'ambito della comparsa conclusionale del presente giudizio, la parte attrice in riassunzione ha precisato di aver correttamente avvisato la Cooperativa attraverso i documenti individuati dal n.
8 al n.11 del fascicolo di primo grado e costituiti 1) il n.8 dalla copia della raccomandata A.R. datata
10 gennaio 1997 (in realtà 1998) proveniente dal Comune di ed indirizzata a “Spett.Le Pt_1
Cooperativa “Riviera Orientale” Località Piè Dell'Erta 19015 Levanto (SP)”, spedita il 13 gennaio
2018 e recapitata in data 14 gennaio 2018; 2) il n.9 dalla copia della comunicazione fax del 5 gennaio
1998 inviata dal legale del Comune al predetto Ente con il fac simile da inviare alle singole
Cooperative per la comunicazione del contenzioso in corso con i proprietari dei terreni espropriati;
3) il n.10 dalla copia “informale”, si suppone, del registro interno del Comune attestante la spedizione della raccomandata sopra citata;
4) il n.11 dalla copia “informale”, si suppone, del registro interno del Comune attestante la spedizione di “atti” alle varie cooperative in data 10 gennaio 1999, senza alcuna allegazione della relativa comunicazione;
g) che conseguentemente non vi è alcuna prova documentale dell'avvenuto “avviso” da parte del della pendenza del giudizio di opposizione alla stima del valore di esproprio alla attuale Pt_1 parte convenuta in riassunzione, in quanto l'unica produzione (doc. n.8 citato) costituente la sola formale “comunicazione” non solo è stata inviata ad un indirizzo diverso rispetto alla sede, nonché all'eletto domicilio legale di Via Galli n. 9 della Cooperativa, indicato all'art.15 dell'atto di Pt_1
Convenzione (doc. n.7), per essere la medesima stata spedita all'indirizzo di Levanto Località Piè
Dell'Erta e non in Via Galli n.9, e riportante una firma di ricevuta illeggibile, ma anche, in Pt_1 ogni caso, la predetta risulterebbe priva di rilevanza e di idoneità allo scopo, in quanto contiene unicamente il riferimento ad un generico contenzioso, privo dei numeri di registro generali delle procedure pendenti e/o delle parti in causa;
h) che è la stessa legge n.241/1990 a stabilire l'obbligo per la P.A. di dare comunicazione personale dell'avvio del procedimento (artt.7 e 8) ai soggetti interessati, con facoltà per quest'ultimi di presentare memorie e/o intervenire, e, in difetto, di eccepire l'omessa comunicazione;
g) che, inoltre, la condotta del nell'ambito dei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità Pt_1 di esproprio è stata valutata con sentenze passate in giudicato come “inadeguata” atteso che l'offerta amministrativa (lire 37.316.000 per l'espropriazione, senza alcuna indennità di occupazione) è stata giudicata pari a circa 1/10 del valore effettivo dei beni (€ 104.254,58 per indennità di espropriazione, oltre € 61.025,39 per indennità di occupazione, come si desume dalle sentenze di questa Corte n.
129/2002, non definitiva, e n. 1064/2004) e uguale risultato è stato raggiunto nel giudizio definito con sentenza n. 861/2003 di questa Corte, ove era offerto un valore di lire 6.916.000 + lire
11.362.000, a fronte di un valore effettivo di € 51.213,82.
A fronte di questi presupposti, questa Corte ritiene che debba essere accolta l'eccezione ex art. 1460 c.c. della attuale parte convenuta in riassunzione, essendo stata accertata la condotta negligente posta in essere dal che da un lato non ha dato, o comunque provato Parte_1 di aver dato, avviso della pendenza dei giudizi di opposizione ai singoli assegnatari o almeno alla
Cooperativa “Riviera Orientale” e dall'altro ha determinato con l'importo troppo limitato delle offerte effettuato ai proprietari dei terreni espropriati (tra l'altro occupati per una consistenza maggiore rispetto al decreto di esproprio (c.f.r. sentenza n.129/02)) ed accertato essere inferiore al decimo di quello poi riconosciuto nelle citate sentenze di questa Corte, un contenzioso protratto per anni, malgrado l'intervenuto orientamento giurisprudenziale sancito in materia (Cass. S.U. n.11433/1997)
e comunque senza dare la prova che la quantificazione delle offerte sia stata determinata da parte della e dallo stesso come allegato, ma non dimostrato. CP_5 Pt_1
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico del per tutti i gradi Pt_1 di giudizio, atteso l'esito complessivo della lite, nonché la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dalla Corte. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00), compresa la fase di trattazione per tutti i gradi di giudizio ad eccezione del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
Quindi:
a. davanti al Tribunale
1. Studio controversia: € 919,00=
2. Fase introduttiva: € 777,00=
3. fase istruttoria: € 1.680,00=
4. Fase decisionale: € 1.701,00=; totale per compensi avvocato: € 5.077,00=
b. davanti alla Corte di Appello
1. Studio controversia: € 1134,00=
2. Fase introduttiva: € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
3. Fase decisionale: € 1.911,00=; totale per compensi avvocato: € 3.966,00=
c. davanti alla Corte di Cassazione
1. Studio controversia: € 1.215,00=
2. Fase introduttiva: € 1.080,00=
3. Fase decisionale: € 640,00=; totale per compensi avvocato: € 2.935,00=
d. Giudizio di rinvio
1. Studio controversia: € 1134,00=
2. Fase introduttiva: € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
3. Fase decisionale: € 1.911,00=; totale per compensi avvocato: € 3.966,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.19731/2022 che ha cassato la sentenza n.791/2017 della Corte d'Appello di Genova in relazione alla sentenza n.619/2013 emessa dal
Tribunale della Spezia: 1) respinge le domande attoree;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite dell'intero Parte_1 giudizio sostenute da , che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1 forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per la fase davanti al Tribunale;
in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per la fase davanti alla Corte d'appello; in € 2.935,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per la fase davanti alla Corte di
Cassazione; in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per il presente giudizio di rinvio;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 5/6/2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)