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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7421/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1
Bagnuolo
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 28.11.24, parte istante agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84, riconosciuto con decreto di omologa del 12.7.24 notificato all' in data 29.7.24. CP_2
CP_ L' si costituiva in giudizio deducendo e documentando l'intervenuto pagamento con la rata di maggio 2025.
Parte istante, alla odierna udienza, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. L' ha liquidato e disposto il pagamento degli arretrati in data CP_ 2.5.25 (cfr. all. mandato di pagamento in prod. . L'avvenuta liquidazione e pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente abbia erogato in via amministrativa la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. CP_ Le spese di lite, liquidate in dispositivo, si pongono a carico dell' tenuto conto del valore effettivo della controversia (cfr. importo liquidato), della non complessità della lite, dell'assenza della fase istruttoria e della definizione in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in € 854,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, 9.12.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7421/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1
Bagnuolo
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 28.11.24, parte istante agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84, riconosciuto con decreto di omologa del 12.7.24 notificato all' in data 29.7.24. CP_2
CP_ L' si costituiva in giudizio deducendo e documentando l'intervenuto pagamento con la rata di maggio 2025.
Parte istante, alla odierna udienza, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. L' ha liquidato e disposto il pagamento degli arretrati in data CP_ 2.5.25 (cfr. all. mandato di pagamento in prod. . L'avvenuta liquidazione e pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente abbia erogato in via amministrativa la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. CP_ Le spese di lite, liquidate in dispositivo, si pongono a carico dell' tenuto conto del valore effettivo della controversia (cfr. importo liquidato), della non complessità della lite, dell'assenza della fase istruttoria e della definizione in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in € 854,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, 9.12.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)