Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2286 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di volontaria giurisdizione iscritto al n. 2286 DE R.G.V.G. per l'anno 2024, pervenute le conclusioni DEla Procura DEla Repubblica in data 15.4.2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCA CHIARANTI, elettivamente domiciliati presso lo studio DE difensore come da procura in atti;
ADOTTANTI
E
nata a [...] il [...]; Persona_1
ADOTTANDA
con l'intervento DE Pubblico Ministero
OGGETTO: adozione maggiorenne
Con ricorso, depositato in data 28.10.2024, nata a [...] Parte_1
(India) il 02/04/1968, nato a [...] il [...], hanno adito Parte_2
l'intestato Tribunale per sentir pronunciare l'adozione di nata a Persona_1
SE DE DA (BS) il 7.10.2002, allegando la sussistenza DEle condizioni di legge e l'insussistenza di impedimenti alla adozione.
A sostegno DEla domanda i ricorrenti hanno esposto:
-di essere cittadini italiani;
-di voler adottare la loro nipote nata a [...] il Persona_1
27.10.2002, cittadina italiana;
-di non avere discendenti;
-di essere stati affidatari DEla adottanda, come da provvedimento DE Tribunale per i
Minorenni DEl'Umbria -Perugia emesso il 22.08.2003 depositato in cancelleria il
27.08.2003, in quanto il padre DEla adottanda fratello DEl'odierno Persona_2 ricorrente e la madre DEla adottanda per loro stessa Parte_2 Persona_3 ammissione non erano in grado di seguire la crescita DEla figlia allora minore, con richiesta di DE di lei affidamento alle cure degli zii, oggi ricorrenti;
-che l'adottanda, , ha sempre vissuto con gli zii paterni ai quali è molto Persona_1 affezionata tanto da considerarli i suoi genitori;
-che i ricorrenti hanno cresciuto amorevolmente sin dall'infanzia come se Persona_1 fosse la propria figlia stabilendo con costei un profondo legame affettivo;
-che gli istanti hanno compiuto gli anni trentacinque e superano di oltre diciotto anni quelli DEl'adottanda;
-che per l'adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento, essendo i genitori DEl'adottanda favorevoli all'accoglimento DEla domanda.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di adozione.
Disposta la comparizione DEle parti dinanzi alla Presidente DEegata ai sensi DEl'art. 311
c.c., i ricorrenti e l'adottanda hanno manifestato i loro consenso all'adozione dichiarando:
SI MANJIT: “Confermo la volontà di adottare mia nipote che vie con noi da quando è nata ed è stata affidata a noi dal TM con il consenso dei genitori;
suo padre è mio fratello, abbiamo un forte rapporto affettivo”;
“Confermo la volontà di adottare mia nipote che vie con noi da Parte_1 quando è nata ed è stata affidata a noi dal TM con il consenso dei genitori;
suo padre è mio fratello, abbiamo un forte rapporto affettivo” : “Voglio essere adottata da miei zii con i quali vivo dalla nascita, ho Persona_1 un forte legame affettivo con loro, con i quali convivo da quando sono piccola”.
Il padre e la madre DEl'adottanda, presenti personalmente in udienza hanno prestato l'assenso alla adozione DEla figlia. In particolare, , madre Persona_3 DEl'adottanda ha dichiarato: “Presto il mio assenso alla adozione di mia figlia da parte degli zii”; padre DEl'adottanda ha dichiarato: “presto il mio Persona_2 assenso alla adozione di mia figlia da parte degli zii” Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 14.4.2025, esprimendo parere favorevole all'adozione.
All'esito DE giudizio, acquisite le conclusioni DE Pubblico Ministero il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento DEla domanda.
Sono rispettati i presupposti normativi riguardo alla età degli adottanti ed alla differenza di età con l'adottanda, ai sensi DEl'art. 291 c.c.; i ricorrenti e l'adottanda hanno manifestato il loro consenso ex art. 269 c.c.. Come sopra detto, entrambi i genitori DEl'adottanda hanno prestato il richiesto assenso all'adozione.
Ritiene, inoltre, il Collegio positivamente accertata la meritevolezza degli scopi perseguiti dalla adozione, atteso il forte legame emerso nel corso DEl'udienza in cui i soggetti interessati hanno espresso il loro pieno consenso all'adozione, legame consolidatosi nel corso degli anni come confermato nel corso DEl'udienza di comparizione personale.
Il contenuto DEla decisione giustifica la pronuncia di irripetibilità DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
-dispone l'adozione di nata a [...] il [...], Persona_1 da parte di , nata a [...] il [...] e di Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
-ordina all'Ufficiale DElo Stato civile di procedere alle annotazioni di legge ai sensi DEl'art. 314 c.c.;
-spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio DEl'11.6.2025
Presidente-estensore
Dott.ssa Monica Velletti