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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4884/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030864180000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250030864180000, a mezzo della quale l'Agente della Riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 2.595,00 oltre sanzioni ed interessi, a titolo di Irpef per l'anno d'imposta 2021 scaturita dal disconoscimento di ritenute d'acconto operate da distinti sostituti d'imposta. L'iscrizione a ruolo riferita al ricorrente, sig. Ricorrente_1, in qualità di sostituito d'imposta, traeva origine da ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta ma non versate.
A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente eccepisce i seguenti motivi e, segnatamente: a) nullità della cartella di pagamento in quanto le ritenute non sono state versate dai sostituti d'imposta che sono soggetti distinti dal sig. Ricorrente_1, parte ricorrente.
Parte ricorrente concludeva chiedendo alla Corte adìta, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ribadiva la correttezza del proprio operato in quanto, a suo dire, il contribuente non aveva trasmesso correttamente i dati in sede di rettifica del reddito dichiarato a seguito degli esiti del controllo formale eseguito ai sensi dell'art. 36 ter del
DPR 600/73.
All'udienza del 9 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare ed assorbente, il Collegio dichiara il ricorso fondato in ordine al primo motivo di impugnazione formulato da parte ricorrente in quanto parte ricorrente ha dimostrato che le ritenute d'acconto sono state operate dal sostituto d'imposta in quanto le ritenute sono state regolarmente operate da quest'ultimo che ha scomputato dai compensi versati al lavoratore autonomo le relative ritenute d'acconto, come dimostra l'ampia ed esaustiva documentazione esibita da parte ricorrente (cfr. fatture emesse nell'anno 2021 con scorporo delle ritenute, copia estratto c/c bancario). Sul tema, preme rilevare che il Giudice nomofilattico, a Sezioni Unite, ha chiarito che: “…Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute” (cfr. Cass. civ., SS.UU., 12 aprile 2019 n. 10378).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il predetto principio in seguito alla rimessione da parte della sezione semplice che aveva ravvisato un contrasto sulla questione della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito.
Sul tema, questo Giudicante aderisce all'orientamento innanzi esposto laddove il Giudice nomofilattico ha sostenuto che in caso di mancato versamento dell'acconto da parte del sostituto che abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, non può applicarsi la solidarietà tra sostituto e sostituito;
pertanto, in tema di ritenuta d'acconto, la responsabilità solidale, in sede di riscossione, tra sostituto e sostituito non opera nel caso in cui, pur essendovi omesso versamento, siano state operate le ritenute giacché l'art. 35 D.P.R. 602/1975 condiziona la solidarietà alla circostanza che le ritenute non siano state effettuate. Fermo quanto sopra, la cartella di pagamento risulta essere illegittima in quanto è stata emessa in aperta violazione del principio innanzi esposto.
Il Giudicante ritiene, tuttavia, che il contribuente avrebbe potuto trasmettere la documentazione giustificativa delle ritenute operate a seguito della comunicazione degli esiti del controllo formale avviato dall'Ente impositore e tale omessa trasmissione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio giacché
l'Ente non è stato reso edotto, prima del giudizio, dei documenti giustificativi idonei ad annullare la pretesa impositiva.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso spiegato da parte ricorrente e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4884/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030864180000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250030864180000, a mezzo della quale l'Agente della Riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 2.595,00 oltre sanzioni ed interessi, a titolo di Irpef per l'anno d'imposta 2021 scaturita dal disconoscimento di ritenute d'acconto operate da distinti sostituti d'imposta. L'iscrizione a ruolo riferita al ricorrente, sig. Ricorrente_1, in qualità di sostituito d'imposta, traeva origine da ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta ma non versate.
A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente eccepisce i seguenti motivi e, segnatamente: a) nullità della cartella di pagamento in quanto le ritenute non sono state versate dai sostituti d'imposta che sono soggetti distinti dal sig. Ricorrente_1, parte ricorrente.
Parte ricorrente concludeva chiedendo alla Corte adìta, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ribadiva la correttezza del proprio operato in quanto, a suo dire, il contribuente non aveva trasmesso correttamente i dati in sede di rettifica del reddito dichiarato a seguito degli esiti del controllo formale eseguito ai sensi dell'art. 36 ter del
DPR 600/73.
All'udienza del 9 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare ed assorbente, il Collegio dichiara il ricorso fondato in ordine al primo motivo di impugnazione formulato da parte ricorrente in quanto parte ricorrente ha dimostrato che le ritenute d'acconto sono state operate dal sostituto d'imposta in quanto le ritenute sono state regolarmente operate da quest'ultimo che ha scomputato dai compensi versati al lavoratore autonomo le relative ritenute d'acconto, come dimostra l'ampia ed esaustiva documentazione esibita da parte ricorrente (cfr. fatture emesse nell'anno 2021 con scorporo delle ritenute, copia estratto c/c bancario). Sul tema, preme rilevare che il Giudice nomofilattico, a Sezioni Unite, ha chiarito che: “…Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute” (cfr. Cass. civ., SS.UU., 12 aprile 2019 n. 10378).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il predetto principio in seguito alla rimessione da parte della sezione semplice che aveva ravvisato un contrasto sulla questione della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito.
Sul tema, questo Giudicante aderisce all'orientamento innanzi esposto laddove il Giudice nomofilattico ha sostenuto che in caso di mancato versamento dell'acconto da parte del sostituto che abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, non può applicarsi la solidarietà tra sostituto e sostituito;
pertanto, in tema di ritenuta d'acconto, la responsabilità solidale, in sede di riscossione, tra sostituto e sostituito non opera nel caso in cui, pur essendovi omesso versamento, siano state operate le ritenute giacché l'art. 35 D.P.R. 602/1975 condiziona la solidarietà alla circostanza che le ritenute non siano state effettuate. Fermo quanto sopra, la cartella di pagamento risulta essere illegittima in quanto è stata emessa in aperta violazione del principio innanzi esposto.
Il Giudicante ritiene, tuttavia, che il contribuente avrebbe potuto trasmettere la documentazione giustificativa delle ritenute operate a seguito della comunicazione degli esiti del controllo formale avviato dall'Ente impositore e tale omessa trasmissione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio giacché
l'Ente non è stato reso edotto, prima del giudizio, dei documenti giustificativi idonei ad annullare la pretesa impositiva.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso spiegato da parte ricorrente e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese.