Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e nella persona della Dott. ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 214/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: risarcimento danni
VERTENTE
TRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Castelvetrano, Via V. Parte_1 C.F._1
Emanuele 161 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppina Faugiana (C.F. – pec: C.F._2
che la rappresenta e difende come da mandato in atti Email_1
//Attrice//
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. sig. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Romano (C.F. pec: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Camilla Email_2
Alabiso, sito in Marsala, Via Garibaldi n. 12, giusta procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala n.1172/2023 del 05.12.2023
//Convenuta//
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art.127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 14.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' odierna attrice chiamava in giudizio l' odierna convenuta per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni, già oggetto di Atp ex art.696 bis cpc, e richiesti nella misura di € 8.116,86, subiti dalla Mercedes CLS TG. DC342GZ di sua proprietà a seguito di rifornimento di CP_ gasolio “contaminato” in data 8.10.2019 per € 70,00 effettuato presso il distributore di CP_2
, sito in Castelvetrano SS 115 Km 71-230, Via Campobello snc.
[...]
Si costituiva la convenuta e contestando an e quantum chiedeva il rigetto della domanda e in subordine
Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc, veniva inutiliter formulata dal Giudice proposta conciliativa ex art.185 bis cpc e veniva espletata ctu;
la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto merita parziale accoglimento.
Va intanto premesso che non si ritiene necessario disporre il richiamo del ctu, alla luce delle precise risposte fornite alle osservazioni mossegli e degli elementi già acquisiti, nè si ritiene di assumere le ulteriori prove orali richieste dalla convenuta per tutti i motivi di cui all'ordinanza del 15.12.2022.
Va a questo punto osservato che l'attrice ha proposto un'azione di responsabilità contrattuale, avendo la stessa richiesto il risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo per i guasti verificatisi in conseguenza del rifornimento di gasolio contaminato presso il distributore della convenuta. Secondo
l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per difformità quantitative o qualitative dei beni) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Calando questi principi al caso in esame si osserva che l'attrice CP_ ha provato la circostanza di avere acquistato gasolio in data 08.10.2019 presso il distributore della e di averlo immesso nella propria autovettura Mercedes tg DC342GZ, nonché la circostanza che, CP_2 fatto rifornimento, il veicolo si arrestava dopo aver percorso complessivamente 180 Km circa (circostanze queste non contestate), mentre la convenuta, venditrice del carburante ed autonomo gestore dell'impianto di erogazione, non ha fornito la prova liberatoria diretta a dimostrare la corretta qualità del carburante e l'assenza di sostanze contaminanti e dunque che il prodotto venduto presentasse le qualità sue proprie e non fosse affetto da vizi.
Occorre rammentare infatti che a carico dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante sussiste un vero e proprio obbligo contrattuale di fornire “carburante privo di impurità o sostanze estranee”, con la conseguenza che il venditore è responsabile nei confronti dell'acquirente se, in difformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il bene di consumo venduto non è conforme rispetto a quello previsto dal contratto.
La convenuta, su cui gravava il relativo onere, non ha provato di aver venduto a Parte_1 carburante conforme.
Siffatta prova infatti non può ricavarsi dai documenti denominati Modulo Delivery del 04/10/19 e 11.10.19 versati in atti dalla convenuta (cfr. all.3 comparsa responsiva), trattandosi di documenti aventi efficacia solo fra vettore e gestore dell'impianto e per di piu' non essendovi prova della manutenzione del filtro blok wix
24028 asseritamente presente e asseritamente funzionante nella pompa da cui si è rifornita l'attrice.
Del resto la contaminazione del gasolio emerge palese dalla diagnosi del guasto effettuata, nell'immediatezza, dall'officina Mercedes più vicina al luogo di arresto del veicolo, la di CP_4 Caltanissetta, la quale, dopo i primi rapidi interventi di controllo motore secondo il guasto, controllo e smontaggio valvola su pompa carburante altapressione, pulizia serbatoio carburante e riempimento nuovo carburante per l'importo di € 30,00 , formulava la seguente diagnosi: “Si riscontra carburante contaminato, segni di smeriglio nella valvola della pompa carburante altapressione” ((cfr.prefattura
08.10.2019 e fattura n.1451/7 dell'11.10.2019 all.2 e all.4 atto introduttivo). CP_4
L'attrice ha poi provato l'evento lesivo lamentato ed il nesso eziologico tra il rifornimento di carburante effettuato in data 8.10.2019 presso il punto vendita della comparente ed il danno al veicolo attoreo.
Ed infatti partendo dai risultati dell'atp, in particolare dall' “Integrazione alla Consulenza Tecnica
d'Ufficio” (cfr.all.18 atto di citazione) , emerge che il CTU dell'ATP– ing. previo Persona_1 espletamento nel contraddittorio tra le parti delle operazioni di “smontaggio dei sei iniettori e montaggio sul banco di prova presso l'Officina del Sig. , fiduciario del CTU”, accertava quanto Persona_2 segue: “Si può senz'altro affermare che il danno è stato individuato nei sei iniettori e che per la riparazione
è stato necessario revisionarli. Anche il regolatore di pressione montato sulla pompa nella zona a bassa pressione che in prima analisi aveva presentato un assorbimento anomalo di corrente, una volta acceso il motore non ha dato alcun segno di malfunzionamento”. Il predetto CTU in merito al secondo quesito postogli di “accertare e descrivere la causa del guasto e/o l'imputabilità dello stesso all'immissione di carburante contaminato” , concludeva così: “Si può senz'altro affermare che il guasto è imputabile al bloccaggio degli iniettori dovuto alla qualità del carburante. Purtroppo non disponendo del carburante presente nell'autovettura al momento del danno è impossibile stabilirne la qualità e/o la presenza di sostanze chimiche non previste dalla normativa e quindi se è tale da causare , con certezza, il suddetto danno. Tuttavia il bloccaggio contemporaneo di cinque iniettori su sei , consente di affermare che molto probabilmente sia stato il gasolio che in quel momento alimentava l'autovettura”.
Vale la pena al riguardo ricordare che nel nostro ordinamento processualistico civile vige la regola del “piu' probabile che non” e che anche il secondo ctu, quello della presente causa, ing. , giungeva a Per_3 conclusioni non dissimili, poiché, in risposta ai quesiti del giudice, riferiva “ Vi può essere, non solo in astratto ma anche in concreto, un nesso fra la non buona qualità del carburante e le successive anomalie rilevate” e ciò partendo dagli accertamenti svolti in sede di atp, e quindi partendo dal punto nodale rilevato dall ' ing. in ordine al fatto che “gli iniettori presentavano - al loro interno - i pistoncini Per_1 inceppati e la valvola rovinata;
ad eccezione dell'iniettore numero 3, tutti gli altri risultavano più o meno bloccati in modo tale da non consentirne il giusto funzionamento”; osservava infatti il ctu che “Tale accertamento consente di affermare tecnicamente che nel carburante dovevano coesistere sostanze allo stesso estranee, pur mancando (Nota: lo dice l'ing. in fase di ATP) la presenza di tracce di smeriglio Per_1
o polvere di smeriglio”.
Va a questo punto specificato che l'assenza di tracce di smeriglio o polvere di smeriglio, riscontrata dai due consulenti, è chiaramente circostanza irrilevante, nulla togliendo agli accertamenti effettuati in prima battuta da (officina non di fiducia dell'attrice, ma autorizzata Mercedes) e per di piu' Controparte_4 potendo detta mancanza presentarsi come conseguenza dei primi interventi dalla stessa CP_4 effettuati.
Ed ancora il ctu ing. in risposta alle osservazioni critiche della convenuta, ribadiva: “ È indubbio, in Per_3 ogni caso, che le anomalie rilevate in capo agli elementi del motore del veicolo attoreo trovino nesso di causa fra “quel” carburante e il danno. (…) In conclusione, la “perdita di potenza” del propulsore e il successivo arresto del veicolo lo si pone (in mancanza di altri elementi accertati in sede di ATP) in nesso con una precaria qualità del carburante contenuta all'interno del serbatoio dell'autovettura”. Così accertato, secondo la regola del piu' probabile che non, che le anomalie rilevate in capo agli elementi del motore del veicolo attoreo trovino nesso causale fra “quel” carburante e il danno (cfr. pag.22 relazione ctu , è da escludere poi che, prima di effettuare l'acquisto del gasolio, il serbatoio della Mercedes Per_3 avesse di già al proprio interno quantità residue di sostante estranee, , come in ipotesi di studio pure prospettato dal ctu atteso che, pur ad ammettere impurità preesistenti nel serbatoio della Per_3
Mercedes, e pur a considerare la vetustà del veicolo e/o l'omessa manutenzione dello stesso, resta comunque il fatto che sino a quel momento il veicolo era marciante e che non vi è prova di rimescolamento e/o avarie al motore precedentemente al rifornimento effettuato presso la stazione di servizio gestita dalla convenuta.
Ciò detto, ritiene però questo giudice che il bloccaggio di 5 iniettori su sei, sia da addossare anche a colpa concorrente della danneggiata, che, pur avvertendo la perdita di potenza del motore , abbia comunque proseguito ugualmente la marcia pur essendo il veicolo vetusto e/o mancante di manutenzione.
E' notorio che quando si nota che l'auto perde potenza non è un bel segnale e conviene andare in officina il primo possibile e lasciare che uno specialista se ne occupi.
L'attrice non si è preoccupata di far controllare il veicolo, come diligenza avrebbe imposto, e dopo una sosta a Palermo, si rimetteva, incurante, in transito, percorrendo altri 100 km circa, con ciò aggravando sicuramento i danni.
In tal senso, il ctu ing. a pag.18 della sua relazione“ È indubbio, infatti, che a fronte della perdita di Per_3 potenza del motore– per come dichiarato dalla parte attrice – dopo un primo percorso (circa 80 km) avrebbe richiesto l'accesso presso un'officina meccanica per il controllo” ; concetto ribadito a pag.20 ”Per quanto attiene l'incidenza che ha avuto la condotta di guida di parte attrice in ordine al danno ( ………) ella avrebbe dovuto – dopo il primo percorso – ricorrere alle cure di una officina”; e ancora a pag.23 “ il danno sarebbe stato alquanto limitato (…..) ove l'utilizzatrice del veicolo – al primo segnale – avesse fatto ricorso ad officina specializzata”.
Del resto, l'obbligo di non aggravare il danno imposto dall'art. 1227, c.
2. c.c., a carico del danneggiato, impone a quest'ultimo di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno, e deve ritenersi violato nl caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta pur potendolo fare senza sacrificio (Cass. n. 7771/2011).
Puntualizzato ora che non si ritiene condivisibile quanto relazionato dal predetto ctu sulla preponderanza dell'incidenza causale della condotta negligente dell'attrice nella verificazione del danno, in mancanza di elementi che depongano in tal senso, sicchè non essendo consentito stabilire con certezza matematica la percentuale di colpa a carico di ognuna delle parti, si ritiene equo attribuire all'attrice e alla convenuta un pari concorso di colpa ( 50% ciascuna) nella causazione dei danni in questione.
A questo punto, non resta altro che analizzare e quantificare i danni.
Anche in tal caso si parte dalla valutazione effettuata dal ctu dell'Atp ing. che ha quantificato Per_1 danni per € 1.580,00 ( smontaggio, analisi e rimontaggio della pompa alta pressione € 250,00, test diagnostico € 100,00, smontaggio e rimontaggio degli iniettori € 150,00, revisione dei sei iniettori €
1.080,00 - cfr. all.18 atto introduttivo), stima sostanzialmente ricalcata dal ctu ing. che, in aggiunta, Per_3 ha altresì valutato il danno da fermo tecnico, quantificandolo in € 350,00.. Ora, mentre nulla quaestio per la somma di € 1.580,00, di sicura spettanza dell'attrice, lo stesso non può dirsi peri la somma di € 350,00 per fermo tecnico..
Ritiene infatti questo giudice, in armonia con l'approccio piu' recente della Cassazione (Sentenza n.27389 del 19 settembre 2022; Cass., n.15262 del 2023), che il c.d. danno da fermo tecnico non è in re ipsa e per ottenerlo non è sufficiente che il danneggiato si limiti a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, dovendo altresì dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.
Detta prova, nel caso in esame, non è stata fornita e pertanto il relativo risarcimento non può essere accordato.
Va poi escluso dal risarcimento sia il rimborso della fattura n. 135 A (cfr.all.23 atto introduttivo) per la sostituzione di n.4 gomme, trattandosi di spesa all'evidenza non pertinente, sia il rimborso delle spese di assicurazione (cfr. all. 24), ben potendo la proprietaria chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza.
Non può inoltre essere riconosciuto il rimborso spese carburante dell'8.10.2019 onde evitare inammissibile locupletazione in favore dell'attrice , atteso che la stessa ha percorso il tragitto Castelvetrano-Caltanissetta con quel carburante.
Nè può essere accordato il rimborso dell'intera somma di € 1.330,00 portata dalla fattura n. Parte_2
51/21 (cfr. all.22 atto introduttivo), dovendosi dalla stessa escludere l'importo per sostituzione batteria di
€ 106,56, che con l'iva risulta pari ad euro 130,00, trattandosi di spesa non necessaria, risultando la batteria, in precedenza scarica, carica ed efficiente (cfr verbale n.5 del 05.02.2021 dell'atp -all.7 comparsa responsiva) e quindi, a fronte della fattura n.51/21, decurtando dal totale di essa (€ 1.330,00) la somma di €
130,00, può riconoscersi il minor importo di € 1.200,00.
Va inoltre rimborsata la somma di € 420,00 di cui alla fattura n.1451 del 11.10.2019 (cfr. all.4 CP_4 atto introduttivo) , necessaria quale primo intervento dopo l'arresto della vettura.
E' poi da risarcire la somma di € 522,00 per ctp , somma ritenuta congrua, non eccessiva, né superflua.
E così complessivamente i danni dovuti dalla convenuta all'attrice, tenendo conto del pari concorso di colpa nella loro produzione, risultano pari ad € 1.861,00 (cioè la metà di € 3.722,00 ottenuto sommando le singole voci di danno riconosciute € 1.580,00+1.200,00+420,00+522,00), oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla liquidazione, nonché gli interessi sulle somme via via rivalutate
(Cass.2203/1977).
Rebus sic stantibus, chiaramente non merita accoglimento la domanda della convenuta volta ad ottenere il risarcimento ex art.96 cpc, domanda per il vero In primis inammissibile, poichè tardivamente avanzata oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni , solo in seno alla memoria di replica ex art.190 cpc.
Infine, tenuto conto della sproporzione fra quanto richiesto (€ 8.300,00) e quanto effettivamente riconosciuto come dovuto (€1.861,00), nonchè del pari concorso di colpa attoreo, si ritiene equo compensare per intero fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sia per il procedimento di atp, che per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n. 214/2022 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:
-In parziale accoglimento della domanda, dichiara la pari responsabilità dell'attrice e della convenuta nella produzione dei danni alla Merceds di proprietà dell'attrice.
-Condanna conseguentemente la convenuta, al risarcimento, in favore dell'attrice, della somma di €
1.861,00, pari al 50% dei danni, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla liquidazione, nonché gli interessi sulle somme via via rivalutate (Cass.2203/1977).
-Compensa fra le parti le spese di lite dell'ATP e del presente giudizio.
Marsala, 28.01.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo