Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2806/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art. 127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2806/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Romolo e Remo n. 64, presso lo studio dell'Avv. PROMONTORIO ROSSELLA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: , elett.te dom.to in Na- Controparte_1 P.IVA_1
poli, al Centro Direzionale Isola F4, presso lo studio dell'Avv. PICONE MARCELLO (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
NONCHE'
(c.f.: residente in [...] C.F._4
42;
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 26.01.2022, il sig. Parte_2
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[...]
Barra, in persona del Dott. Romano, che accoglieva solo parzialmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti degli odierni appellati.
Più precisamente, mediante tale sentenza veniva accertata l'esclusiva respon- sabilità del sig. nella causazione del sinistro occorso il giorno 29.07.2016, alle CP_2
15.00 circa in Napoli alla Via Argine, il quale, alla guida dell'autoveicolo Ford Focus, avrebbe perso il controllo ed urtato la parte laterale sinistra del motoveicolo Honda
SH 300 tg. DY59168 di proprietà del sig. , che per effetto Parte_1
dell'urto sarebbe stato sospinto contro l'autoveicolo Jaguar tg. CZ383TJ, di proprietà di fermo in sosta. Parte_3
L'odierno appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza n. 3456/2021
e la condanna del sig. in solido con la al pagamento CP_2 Controparte_1
in favore dell'odierno appellante, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo, della complessiva somma di € 2.099,05, quale differenza tra quanto rico- nosciuto in sentenza (euro 176,70) e quanto asseritamente dovuto (euro 2.275,75), sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato gli elementi probatori e la documentazione esibita, limitando il risarcimento alla somma esigua di
€ 176,70.
In diritto, l'appellante ha eccepito l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della CTU, rilevando che, nella motivazione della senten- za, il giudice di prime cure avrebbe rilevato la “piena condivisibilità” rispetto ad un elaborato scientifico, asseritamente senza illustrarne le ragioni.
Inoltre, ha sostenuto di aver più volte impugnato e contestato nel corso del giudizio di primo grado l'espletata CTU, ed il Giudice non avrebbe mai risposto pun- tualmente alle doglianze sollevate ed alle eccezioni formulate, né nei verbali d'udienza né nella motivazione della gravata sentenza.
Più precisamente, il sig. ha evidenziato la circostanza per cui il con- Parte_1
sulente tecnico d'ufficio, all'atto del primo accesso, non avrebbe dovuto acquisire la documentazione relativa del terzo veicolo danneggiato, poiché tale documentazione non sarebbe stata depositata dal legale costituito delle in sede Controparte_1
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di 320 c.p.c., termine ultimo per esibire ed acquisire tutti i documenti rilevanti ai fini del giudizio di primo grado.
L'appellante ha rilevato, poi, che il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe ef- fettuato alcuna planimetria né raccolto le foto del luogo del sinistro, non ottempe- rando al ai quesiti formulati dal Giudice.
Infine, l'appellante ha eccepito l'erronea applicazione del D.M. 55 del 2014 in tema di liquidazione degli onorari, con violazione dei minimi tariffari, e l'ingiustificato diniego di rimborso del contributo unificato.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, co. 1 e 348 ter c.p.c., sostenendo che l'appellante non avesse operato una chiara indicazione delle parti del provvedimento che intendeva impugnare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, non essendo sufficiente il richiamo alla motivazione della sentenza.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'appello alla luce del corretto ri- chiamo alla CTU;
ha, inoltre, segnalato come il veicolo dell'attore non sia stato esa- minato dal consulente, poiché era stato venduto prima della causa, e che la relativa richiesta risarcitoria era stata trasmessa alla società assicurativa dopo un anno circa dall'evento.
Pertanto, la ha sostenuto che l'acquisizione da parte del CTU di Controparte_1
elementi relativi a un altro veicolo coinvolto nell'evento dannoso, sarebbe stata de- terminante, alla luce delle lacune istruttorie di parte appellante, che avrebbe, peral- tro, esibito scarna documentazione fotografica.
La ha poi evidenziato la lacunosità e genericità della prova Controparte_1
testimoniale, resa, peraltro, dalla sig.ra , sorella dell'odierno attore, Testimone_1
quale persona allo stesso molto vicina e tendente a riferire circostanze favorevoli a quest'ultimo.
Infine, ha rilevando la numerosità dei sinistri in cui il sig. , risultava CP_2
coinvolto, versando in atti la relativa documentazione.
L'appellato ha omesso di costituirsi e ne va dichiarata la contuma- CP_2
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All'udienza del 10.02.2025, la causa veniva rinviata alla data dell'11 marzo
2025 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendosi, al contempo, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre dar conto di quanto statui- to nella gravata sentenza dal giudice di prime cure;
invero egli ha riconosciuto la fondatezza della domanda in quanto ha ritenuto essere stata provata la dinamica come descritta in citazione e confermata dall'unico teste escusso (urto del veicolo antagonista, in titolarità del , contro la parte laterale sinistra del motociclo CP_2
dell'appellante, che veniva sospinto contro una autovettura Jaguar ferma in sosta).
In sentenza si legge, altresì, che “il teste ha descritto i danni subiti da detto veicolo e li ha riconosciuti nelle foto esibite”.
A tal punto occorre segnalare l'omessa proposizione di appello incidentale da parte dell'appellata da ciò l'irrilevanza di qualsivoglia argomento difensivo volto a CP_1
scalfire tale statuizione (cfr. capo 3.b della comparsa di costituzione in appello).
Passando alla disamina del quantum del credito risarcitorio, il Giudice di Pace ha inteso fondare l'adottata statuizione a mezzo dell'integrale richiamo agli accerta- menti e valutazioni compiuti dal Ctu (p.i. , ritenuti dal giudicante Persona_1
pienamente condivisibili.
Ciò chiarito, l'appellante si duole, in primo luogo, dell'omessa valutazione dei rilievi critici mossi alla ctu nel corso del giudizio;
si legge quanto segue: “la scrivente difesa ha più volte impugnato e contestato la espletata CTU e mai il Giudice di primo grado ha risposto puntualmente né a verbale d'udienza né in corpo motivazionale della gravata sentenza alle doglianze sollevate ed alle eccezioni formulate dalla difesa dell'odierno appellante. Secondo tale difesa qualora la parte, come accaduto nel caso di specie, muove critiche precise e puntuali supportate da elementi probatori di riscontro concreti e decisivi per la decisione della controversia in relazione ad aspetti essenziali dell'elaborato del CTU, il giudice è tenuto a prenderle in esame espressa-
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mente e ad esporre le ragioni per cui le disattenda. Nel caso che ci occupa esprime una “piena condivisibilità” rispetto ad un elaborato scientifico, senza illustrare, alme- no per sommi capi, su quali ragioni riposa tale giudizio; ciò non può certo valere a rendere adeguata motivazione. Tale locuzione “questo giudice ritiene di poter condi- videre pienamente la valutazione del CTU nominato”, nella loro assoluta apoditticità, non solo rappresenta una petizioni di principio (e, come tale, del tutto incapace di costituire fulcro motivo di qualsivoglia sentenza, estrinsecandosi in argomentazione non idonee a rivelare la ratio decidendi del Giudice, né a lasciar trasparire il percorso argomentativo da questi seguito) ma soprattutto risulta impossibile da condividere in quanto fondate su un presupposto completamente errato, ossia la completezza
d'indagine da parte del CTU”.
La doglianza in oggetto non appare accoglibile.
Invero “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen- to, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano impli- citamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di moti- vazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudi- zio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”
(cfr. in tal senso Cass. Sez. 6, 02/02/2015, n. 1815, Rv. 634182 - 01).
Ciò premesso, appare evidente come costituiva espresso onere dell'appellante, nel proporre gravame, evidenziare quali fossero i rilievi critici agli accertamenti, alle valu- tazioni ed alle conclusioni rassegnate dal ctu cui quest'ultimo non aveva risposto ovvero aveva risposto in maniera inadeguata o non condivisibile.
Tale onere è correlato alla disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. che impone all'appellante, per ciascun capo della decisione impugnata, la chiara indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugna- ta.
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La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, chiarito che “nel giudizio d'appello riman- gono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le ar- gomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia esple- tata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata” ( in tal senso Cass. Sez. 3, 12/02/2013, n. 3302, Rv. 625011 - 01).
Applicando i principi in oggetto al caso di esame, l'appellante non poteva limitarsi a muovere doglianze all'apodittico richiamo del Giudice alle risultanze della ctu e gene- ricamente richiamare le presunte osservazioni critiche alle conclusioni dell'elaborato peritale, ma avrebbe dovuto specificamente individuare e rappresentare tali censu- re alla ctu nonchè tradurle in specifici motivi di censura della sentenza e chiedere al
Giudice del gravame una valutazione di condivisibilità di tali rilievi mediante raffronto tra gli stessi e le conclusioni rassegnate dal ctu e condivise dal Giudice.
Tutto ciò è difettato nel caso di specie, ove, invece, la parte ha operato un quanto mai generico richiamo a tali rilievi critici, senza chiaramente inviduarne il contenuto ed accompagnando lo stesso ad una, altrettanto generica, doglianza in ordine alle presunte manchevolezze del ctu (omessa rappresentazione dei luoghi di causa e di confronto tra i veicoli, utilizzazione di documentazione tardivamente prodotta da controparte) che non appaiono, tuttavia, idonee a superare il profilo di inammissibili- tà dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art.342 c.p.c..
Con un ulteriore motivo di appello l'appellante si duole delle statuizioni adottate in tema di spese di lite e di mancato riconoscimento del rimborso del contributo unifica- to.
Anche tali doglianze non trovano accoglimento.
Invero va rammentato il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sua sentenza n. 2.691/2016, per cui: “il contributo unificato atti giudiziali costi- tuisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice,
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la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta”.
Conseguentemente, l'obbligo per l'Amministrazione soccombente di corrispondere alla ricorrente vittoriosa il contributo unificato non necessitava di alcuna specifica statuizione sul punto.
Coglie, invece, nel segno la doglianza afferente alla violazione dei minimi tariffari, tenuto conto del fatto che detti minimi assommano ad euro 332,00 per compensi, laddove, in sentenza, sono stati riconosciuti euro 120,00; la statuizione di primo gra- do va, pertanto, sotto tale profilo riformata riconoscendosi i minimi tariffari.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
➢ accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3456/2021 Parte_1
emessa il 10.08.2021 dal Giudice di Pace di Barra nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma di detta statuizione, condanna gli appellati alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite relative al giudizio di primo grado nella misu- ra di euro 332,00 per onorari (in luogo dell'importo di euro 120,00 riconosciuto in sentenza), confermandosi le altre statuizioni;
➢ compensa le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 11 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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