Ordinanza presidenziale 20 novembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/06/2025, n. 10892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10892 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore di D.I.P.- Diffusione Italiana Preziosi – S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Rizzieri, Leonardo Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di sospensione della Questura di Roma – DIV III, cat. 14.E datato 26.9.2020, notificato in data 9.10.2020 recante la sospensione del punto vendita corrente in Roma, centro commerciale “Roma Est locale 88”, sito in Roma, via Collatina 858 con insegna “-OMISSIS-”;
del verbale di accertamento di violazione amministrativa del 5.8.2020 della Questura di Roma – Commissariato di P.S. Sezionale “Casilino Nuovo”, notificato in data 21.8.2020;
della comunicazione ex art. 7 e 8, L. n. 241/1990 per la sospensione ex art. 10 TULPS della licenza per commercio di oggetti preziosi nei locali siti in Roma, via Collatina n. 858 presso il CC Roma Est locale 88;
della nota datata 12.10.2020 della Questura di Roma – DIV III, cat. 14.E;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.01.2021 e ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe nonché il risarcimento del danno subito.
Il Sig. -OMISSIS-, legale rappresentante pro tempore della D.I.P. – Diffusione Italiana Prezioni S.p.A., è titolare della licenza per l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti preziosi rilasciata in data 18.02.2020 dal Questore della Provincia di Padova nonché autorizzato, il 24.07.2020 dal Commissariato di P.S. Sezionale “Casilino Nuovo” di Roma, all’esercizio della suddetta attività presso il Centro Commerciale “Roma Est” locale n. 88, sito in Roma, via Collatina n. 858.
A seguito di un controllo amministrativo effettuato in data 28.07.2020 dal personale del Commissariato di P.S. Sezionale “Casilino Nuovo” presso il suddetto punto vendita, è stata contestata ai ricorrenti, con verbale del 05.08.2020 e notificato il 21.08.2020, la violazione di cui all’art. 705 c.p., in riferimento all’art. 127 T.U.L.P.S, avendo riscontrato che l’attività era gestita da un rappresentante non autorizzato in licenza. In virtù di ciò venivano redatti scritti difensivi ai sensi dell’art. 18, L. n. 689/1981. Successivamente l’Amministrazione trasmetteva al Sig. -OMISSIS- comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge n. 241/1990 per la sospensione ex art. 10 T.U.L.P.S della licenza di cui sopra. Nonostante la memoria difensiva dei ricorrenti del 18.09.2020, la Questura di Roma emanava in data 26.09.2020 il decreto di sospensione della licenza per la durata di tre giorni.
Il 9.10.2020 i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del decreto de quo e la riapertura del punto vendita; istanza di riesame in autotutela che veniva respinta dall’Amministrazione il 12.10.2020.
A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame:
1. VIOLAZIONE DEL’ART. 705 C.P. (DEPENALIZZATO) – VIOLAZIONE DEL’ART. 127 TULPS – VIOLAZIONE DELL’ART. 14, L. N. 689/1981;
2. VIOLAZIONE DEL’ART. 705 C.P. (DEPENALIZZATO) – VIOLAZIONE
DEL’ART. 127 TULPS - ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, FALSITA’ DEL PRESUPPOSTO;
3. VIOLAZIONE DELL’ART. 705 C.P. E 686 C.P. - ECCESSO DI POTERE -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’;
4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’.
In data 05.01.2021 i ricorrenti depositavano istanza di fissazione udienza.
In data 05.01.2021 l’Amministrazione si è costituita in giudizio.
Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- sono stati disposti gli incombenti istruttori «Ritenuto necessario, ai fini della decisione, che l’amministrazione depositi una documentata relazione sulla fattispecie oggetto di causa; Ritenuto, altresì, opportuno invitare la parte ricorrente a specificare se persiste l’interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio».
In data 19.12.2024 i ricorrenti depositavano dichiarazione di permanenza di interesse alla decisione.
In data 30.12.2024 l’Amministrazione ha depositato documenti chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’ 11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio rileva la correttezza delle contestazioni poste in essere dall’Amministrazione nonché la proporzionalità della sanzione irrogata infatti, come affermato dalla giurisprudenza, “ Giova ricordare che il commercio e la fabbricazione di oggetti preziosi sono subordinati ad apposita licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’articolo 127 del TULPS in favore dei soggetti che ne facciano richiesta e che siano muniti dei requisiti soggettivi indicati dall’articolo 11 del medesimo Testo Unico. L’ottenimento della licenza è dunque collegata ad un mero interesse legittimo pretensivo, subordinato ad un severo controllo da parte dell’amministrazione. Ed invero l’attività de qua, se svolta da persone operanti in spregio alle disposizioni di legge, si presta facilmente a pratiche illegali, potendo agevolare la possibilità di illeciti vantaggi. Si aggiunga che il commercio in questione deve essere svolto da persone che mostrino una affidabilità assoluta, anche al fine di scongiurare possibili contiguità con consorterie criminali, facilmente interessate al traffico e al commercio dei preziosi. Per tale motivo il legislatore, proprio in ragione degli interessi preminenti che la licenza sottende, ha previsto il ridetto severo controllo da parte dell’autorità pubblica, con lo scopo di prevenire la commissione di reati e di tutelare l’ordine la sicurezza pubblica ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 8526/2024).
Nello specifico, atteso che il Sig. -OMISSIS- è titolare della licenza per l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti preziosi e che è stato autorizzato ad esercitare tale attività avvalendosi dell’ausilio di quattro rappresentanti, quest’ultimi sono tenuti a farne le veci.
Dalla documentazione depositata agli atti risulta che al momento del controllo effettuato dal personale del Commissariato di P.S. Sezionale “Casilino Nuovo” era presente presso il locale dell’esercizio commerciale solo una dipendente e che la rappresentante si è palesata solo un’ora e mezza dopo l’arrivo degli agenti della polizia.
Si reputa inoltre corretto, per quanto concerne la violazione contestata, il richiamo all’art. 705 c.p. e all’art. 127 T.U.L.P.S.
A tal fine è utile richiamare l’evoluzione storica della disciplina ricostruita dalla giurisprudenza “ L’art. 127 del TULPS dispone che "I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, (...) hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore". L'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha modificato l'art. 127 del TULPS, escludendo l'obbligo di licenza per i soli "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini". L'attività di commercio di preziosi è tuttora sottoposta a licenza del questore. L'art. 56 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha depenalizzato la contravvenzione di cui all'art. 705 cod. pen. e, ora, chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258 a Euro 1.549. 5. Ora, se non vi è dubbio, né contestazione, circa il fatto che l'art. 127 TULPS continui a prevedere l'obbligo di licenza del questore per chi svolge l'attività di commercio di preziosi, come nel caso in esame, la questione di diritto concerne l'individuazione della sanzione prevista per il caso di violazione dell'art. 127 TULPS. 6. Prima degli interventi legislativi di cui si dirà, non vi è dubbio che trovasse applicazione l'art. 705 cod. pen. che puniva con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da Lire duecentomila a Lire due milioni "chiunque senza licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni di legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose o compie su di esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, atti o attività", norma che trovava ulteriori specificazioni negli artt. 127 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concernenti, il primo, l'individuazione dei soggetti tenuti a munirsi dell'autorizzazione amministrativa e il secondo le modalità di compimento delle operazioni, l'obbligo di tenuta del registro giornaliero e di identificazione dell'operatore, e altri obblighi. L'art. 705 del codice penale era considerata dunque norma a carattere sanzionatorio delle prescrizioni dettate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, rispetto alle quali peraltro il regime sanzionatorio previsto dall'art. 17 TULPS restava non operante, provvedendo a tal fine il codice penale (vedi Corte costituzionale sentenza n. 13 del 1996). Con il decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, - emanato in attuazione della legge-delega 21 dicembre 1993, n. 562, al fine di realizzare una vasta depenalizzazione dei reati minori ha previsto, per quel che qui direttamente interessa, la sanzione penale dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a Lire quattrocentomila per le violazioni del testo unico "per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale" (art. 17, primo comma, del TULPS, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 480 del 1994) ed ha introdotto, con 'art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo, l'art. 17-bis del medesimo testo unico, il quale al comma 3 dispone che le "violazioni alle disposizioni di cui agli articoli... 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126... sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire trecentomila a Lire due milioni". Il testo dell'art. 17 TULPS, introdotto dal D.Lgs. n. 480 del 1994, così dispone: 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Lire quattrocentomila. 2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci. 7. Dall'interpretazione del complesso normativo risultante dalle modifiche era comunque chiaro che la violazione dell'art. 127 TULPS continuasse ad essere punita ai sensi dell'art. 705 cod. pen., norma che era stata esclusa dalla depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 480 del 1994 che, invece, aveva depenalizzato l'art.706 cod. pen. Sul tema era intervenuta la Corte costituzione che con la sentenza n. 13 del 1996 aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 480 del 1994 nella parte in cui il primo contemplava la repressione penale del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo aveva corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 del codice penale e non anche l'art. 705 dello stesso codice. Secondo i giudici della legge, "La scelta legislativa non appare, infatti, irragionevole ove si consideri la necessità di una maggiore tutela connessa all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose (nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose antiche usate. Si tratta di un giudizio di valore che non può definirsi arbitrario, dato che esso già emerge dalla semplice comparazione della sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da Lire centomila a Lire due milioni) rispetto alla pena prevista invece dall'abrogato art. 706 dello stesso codice (ammenda da Lire ventimila a Lire duecentomila). 8. È tuttavia intervenuto l'art. 56 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che ha modificato l'art. 705 cod. pen. che ora prevede che "Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258 a Euro 1.549. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686". La questione di diritto involge, ora, l'interpretazione dell'inciso dell'art. 17 TULPS comma 1 "ovvero non provvede il codice penale", perché l'art. 127TULPS non prevede nel caso di inosservanza alcuna sanzione. L'art. 705 cod. pen., che era ritenuta norma sanzionatoria delle violazioni di cui all'art. 127 T.U.L.P.S., per il caso di assenza di licenza per la commercializzazione di preziosi, licenza che continua ad essere imposta a chi svolge la predetta attività, è rimasto tale nella descrizione della condotta sanzionata, ma è cambiata la sanzione: "Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258 a Euro 1.549. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686". Si è già detto che il D.Lgs. n. 480 del 1994 aveva sottratto dalla depenalizzazione l'art. 705 cod. pen. e che tale previsione non contrastava con gli artt. 3 e 41 della Cost (sentenza n. 13 del 1996). Ma successivamente è intervenuto l'art. 56 del D.Lgs. n. 504 del 1999 che ha espressamente depenalizzato l'art. 705 cod. pen. ed ha previsto l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 686 cod. pen. con i quali il legislatore ha inteso chiaramente sottrarre l'intera disciplina dall'area di rilevanza penale delle violazioni indicate per le quali trovano applicazioni le disposizioni di cui alla legge 689/1981. Il riferimento contenuto nell'art. 17 TULPS alle disposizioni del codice penale va, dunque, riferito alla disposizione del codice penale come ora risultante dalla depenalizzazione, norma speciale applicabile nel caso concreto. Del resto, è sufficiente scorrere la parte speciale del codice penale per rendersi conto che molte fattispecie non prevedono più sanzioni penali bensì sanzioni amministrative sostitutive e perfino illeciti civili. Consegue che la violazione dell'art. 127 TULPS è sottratta dalla disciplina penale essendo prevista la sanzione amministrativa dell'art. 705 cod. pen. e, dunque, l'assenza di fumus commissi delicti con riguardo a tale violazione ” (Cass. pen., sez. III, n. 31122/2024).
Non si ritiene pertanto sussistere, alla luce di quanto sopra enunciato, l’asserita violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, che reca «Modifiche al sistema penale» e detta la disciplina generale in materia di sanzioni pecuniarie amministrative, non essendovi violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto alla base della sanzione irrogata.
Inoltre, l’assenza momentanea dei rappresentanti e la sua possibile giustificazione, così come asserito nel ricorso, non risulta essere supportata da alcun tipo di documentazione, limitandosi i ricorrenti a far riferimento ad un generico impedimento.
Il Collegio ritiene, inoltre, che il decreto impugnato non sia viziato da difetto di motivazione in quanto contenente gli elementi utili ed essenziali per comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione a sostegno e ragione dello stesso né, in virtù di quanto già detto, può ritersi affetto dai vizi di falsità del presupposto e travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Il Collegio, infine, ritiene di non poter accogliere la cesura in ordine alla sproporzionalità della sanzione irrogata, avendo l’Amministrazione agito “in osservanza del principio di proporzionalità che deve permeare l'esercizio del potere amministrativo di carattere discrezionale (cfr ex multis T.A.R. Napoli, (Campania), sez. III, 10/11/2017, n. 5299 secondo cui “In ragione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa, i diritti e le libertà dei cittadini (tra cui la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.) possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, con la conseguenza che, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa una adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile; in questo senso, tale principio rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n.5367/2018).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In ragione di quanto enunciato, per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, non sussistendo i presupposti affinché possa dirsi sussistente la responsabilità dell’Amministrazione, questa deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi in euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Giuseppe Licheri, Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.