TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/09/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Istruttore dott. Giuseppe CAMPAGNA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.710 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 18.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria in viale
Boccioni n.12, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via San Sperato n.48/a ha eletto domicilio.
-attrice-
E
(già denominata (P.I.: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_2
sede in Roma alla via Ombrone n.2, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino Squillaci, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Aschenez n.140 ha eletto domicilio.
pagina 1 di 10 -convenuta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, nei verbali ed atti di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 26.02.2023, la società conveniva in giudizio la società elettrica Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento in suo favore Controparte_2
della complessiva somma di € 21.000 oltre iva ovvero al maggiore o al minor importo che sarebbe stato determinato in corso di causa, per i danni cagionati dalla sospensione del servizio il giorno 28 giugno 2022 dalle ore
12.00 alle ore 20.00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge, e con vittoria di spese e competenze di causa.
Esponeva l'attrice che nel corso della mattinata del 28.06.2022 si erano verificate interruzioni del servizio di energia elettrica che interessavano tutto l'ambulatorio specialistico, causando gravi disagi allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di diversi specialisti operanti nella struttura;
precisava che intorno alle ore 12,00 di quel giorno nei locali della società si avvertiva odore di bruciato proveniente dal piano seminterrato, dove erano ubicati i quadri elettrici asserviti alla struttura e subito dopo si era riscontrato che si era sviluppato un incendio che richiedeva l'intervento del
Vigili del Fuoco, che dopo avere sedato l'incendio medesimo, accertavano che i gruppi di mantenimento elettricità e di continuità erano rimasti pagina 2 di 10 danneggiati;
assumeva che era risultata la richiesta risarcitoria Pt_2
avanzata bonariamente.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in premessa.
Si costituiva la la quale deduceva l'assoluta Controparte_2
infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società attrice, poiché quest'ultima non aveva fornito alcuna prova concreta in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività prestata dalla società elettrica e l'evento dannoso lamentato, rilevando nel contempo che la causa sopravvenuta, idonea da sola a determinare l'evento, aveva reciso il nesso eziologico tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso.
Sulla scorta di tali considerazioni, insisteva per il rigetto della domanda.
Veniva sottoposta alle parti una proposta ai fini conciliativi della controversia, che veniva accettata dall'attrice ma rifiutata alla convenuta;
quindi, disposta la conversione del rito, il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale articolata da ciascuna parte e con l'espletamento di una CTU allo scopo di accertare la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice e procedere alla loro quantificazione, individuandone le cause;
infine, all'udienza cartolare del 18.03.2025, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda è fondata e può pertanto trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni qui di seguito enunciati.
Deve opportunamente osservarsi, in premessa, che la Suprema Corte ha chiarito che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla pagina 3 di 10 circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione
(tra le altre, Cass. n.32498/2019).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art.2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. n.11193/2007).
La responsabilità ex art.2050 c.c., che si configura come responsabilità oggettiva, prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione, e ne esclude la responsabilità laddove l'esercente l'attività pericolosa provi che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza impongono (cfr. Cass. ord. n.16637/2017), non rilevando, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno.
Proprio di recente, i giudici di legittimità hanno precisato che la presunzione di responsabilità contemplata dall'art.2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del pagina 4 di 10 danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass.
n.15465/2025)
Grava, d'altra parte, sul danneggiato la prova del danno e la prova della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinarlo, prova che non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e deve essere quantificato.
Orbene, se questo è il perimetro interpretativo delineato dalla giurisprudenza, soffermandosi sulla vicenda processuale scrutinata, va rilevato che la circostanza che lo sbalzo di tensione si sia effettivamente verificato con le modalità descritte dalla società attrice è stata provata dalla presenza di elementi univoci e concordanti.
Ed invero, innanzitutto le dichiarazioni rese dai testi escussi,
[...]
e , appaiono attendibili per la diretta Tes_1 Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa e per la precisione delle circostanze riferite
(“preciso che svolgo attività lavorativa alle dipendenze della in Pt_1
qualità di segretario sin dal 2005; aggiungo che il mio orario di lavoro si svolge durante la mattina ed il pomeriggio con una pausa pranzo;
ricordo che due anni fa, nel periodo estivo, se non ricordo male era giugno inoltrato, avvertì un odore di bruciato e di fumo nella struttura, a quel punto mi sono attivato ed in compagnia del dottor ci siamo recati Per_1
nel piano seminterrato da dove sembrava che provenisse l'odore di fumo, ci accorgemmo che effettivamente il problema proveniva da quel piando ed ad un certo punto, aprendo un vano tecnico dove era collocato il gruppo di continuità, fummo investiti, io e da una nube di fumo e Per_1
riscontrammo che le fiamme ed il fumo provenivano da quel vano;
pagina 5 di 10 prontamente abbiamo avvisato gli altri anche perché nei piani superiori erano presenti pazienti che abbiamo dovuto far evacuare. “fui proprio io ad avvisare i Vigili del fuoco ed a chiamare il servizio clienti che mi CP_2
riferì che quello stesso giorno si erano verificati problemi con l'energia perché nella centrale di appartenenza della si erano verificati una Pt_1
serie continua di blackout per un sovraccarico di energia dovuto alla giornata particolarmente calda;
….ricordo che questo incidente si è verificato intorno alle 12:00 e sino all'orario di chiusura non riuscimmo più a svolgere alcuna attività; preciso che tutti gli appuntamenti già fissati per visite ed esami di tipo oncologiche sono stai rinviati e ricordo che quel giorno avrebbe dovuto visitare presso la struttura il dottor che a Per_2
causa di questo incidente non poté visitare nessun paziente, cosi come anche gli altri medici che visitano presso la struttura;
l'attività poté riprendere regolarmente soltanto il giorno dopo e fu l' a ripristinare il CP_2
sistema elettrico …..preciso che tutta l'attività della struttura è rimasta sospesa da quando abbiamo riscontrato il verificarsi dell'evento sopra menzionato sino alle ore 20 a causa della mancanza di energia;
preciso che ci è stato un vero e proprio blackout e non c'era nemmeno la luce”, teste;
“conosco i fatti di causa perché quella mattina mi trovavo Tes_1
all'interno della struttura intento a svolgere la mia attività lavorativa ed ad un certo punto ho notato che c'erano degli sbalzi di tensione ed allora ho interpellato subito i ragazzi della segreteria per capire cosa stesse succedendo, nel frattempo si avvertiva sempre più marcatamente un odore di bruciato e fumo nero che poi mi dissero provenisse dal seminterrato;
di lì a poco giunsero i Vigili del fuoco anche perché l'energia elettrica venne
a mancare e quindi fummo impossibilitati tutti a continuare a svolgere attività poiché in quel frangente vi erano tantissimi pazienti all'interno
pagina 6 di 10 della struttura in attesa di svolgere i loro esami….ricordo che l'attività quel giorno non fu più ripresa anche perché all'arrivo dei vigili ci fu consigliato proprio da loro di sospendere l'attività….preciso che quel giorno ci furono dei continui sbalzi di tensione per poi ad un certo punto
l'energia andò via definitivamente;
questa situazione ha determinato un'impossibilità anche tecnica a svolgere l'attività anche perché questi sbalzi di tensione metteva a rischio anche la funzionalità dei macchinari;
ricordo che io personalmente quel giorno non ripresi più l'attività ma non so riferire quando fu ripristinata l'alimentazione dell'energia”), per come peraltro confermato dal contenuto del rapporto di intervento redatto dal personale dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto nell'immediatezza del fatto segnalato.
Le risultanze delle indagini peritali opportunamente disposte hanno poi confermato l'assunto attoreo, avendo chiarito le cause e l'importo del danno subito per i fatti in questione.
Ed infatti, le conclusioni cui è pervenuto il ctu, argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessario
(cfr. Cass. sez. un. n.11066/2012).
Orbene, è stato riscontrato che “i fenomeni che hanno condotto alla perdita di rigidità dielettrica dei componenti e dunque al principio d'incendio, siano stati certamente causati da extratensioni transitorie sulla rete elettrica provenienti dalla linea di MT di alimentazione dalla cabina che alimenta la fornitura del ricorrente (linea MT “Villa 1” cod. DK 1029229) di pertinenza della Tuttavia, in assenza di registri di Controparte_2
manutenzione della macchina interessata dal principio di incendio, non è
pagina 7 di 10 possibile stabilire se la perdita di rigidità dielettrica sia avvenuta a causa di extratensioni protrattesi nel tempo o solo nell'ultimo episodio. Ciò non di meno, appare evidente come l'ultimo evento critico del 28 giugno 2023, non sia stato adeguatamente dissipato dai circuiti di protezione della macchina, causando la perdita di isolamento tra le parti attive e passive del sistema. Tale circostanza ha provocato cortocircuiti sulla PCB e la formazione di uno o più punti caldi. Inoltre, le elevate correnti in gioco, considerando che la macchina operava a pieno carico al momento delle interruzioni e la natura del sistema on-line, hanno accelerato il fenomeno della valanga termica, innescando i materiali combustibili interni alla macchina, dalle PCB alle componenti plastiche, provocando il principio Contr d'incendio che ha danneggiato in misura irreversibile l stesso….. i fenomeni che hanno condotto alla perdita di rigidità elettrica dei componenti sono stati certamente causati da extratensioni transitorie sulla rete elettrica. Che queste si siano originate sulla rete MT o BT è solo ipotizzabile. Tuttavia, non è possibile stabilire se la perdita di rigidità elettrica sia avvenuta a causa di extratensioni prolungate nel tempo o solo nell'ultimo episodio, poiché non esistono i prescritti registri di manutenzione della macchina interessata dall'inizio dell'incendio, non essendo stato nemmeno possibile accedere ai log della macchina stessa in quanto danneggiata irreparabilmente”.
In buona sostanza, è verosimile ipotizzare che il principio d'incendio si è verificato a seguito di una o più sovratensioni transitorie generate dalla rete del distributore;
tuttavia, in assenza di registri di manutenzione, non si è in Contr grado di stabilire se lo stato in cui versava l prima dell'incendio possa o meno costituire una concausa.
pagina 8 di 10 Il ctu ha poi quantificato in complessivi € 19.993,71 l'importo per la Contr fornitura e la posa in opera dell preventivato completo del pacco batterie, del trasporto, della prima installazione e dello smaltimento delle apparecchiature danneggiate.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere appunto adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Cass. n.10376/2024).
Ed allora, l'attuale credito innanzi determinato pari ad € 19.993,71 deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno -28.06.2022- e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
pagina 9 di 10 tempore, nei confronti della (già Controparte_2 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con atto di
[...]
citazione notificato il 26.02.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in Controparte_2
favore della della complessiva somma di € Parte_1
19.993,71 all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria per come meglio specificato in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_2
presente giudizio che liquida in favore della in Parte_1
complessivi € 3.145,50, di cui € 145,50 per spese oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre alle spese della CTU già liquidata;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria l'01.09.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Istruttore dott. Giuseppe CAMPAGNA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.710 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 18.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria in viale
Boccioni n.12, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via San Sperato n.48/a ha eletto domicilio.
-attrice-
E
(già denominata (P.I.: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_2
sede in Roma alla via Ombrone n.2, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino Squillaci, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Aschenez n.140 ha eletto domicilio.
pagina 1 di 10 -convenuta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, nei verbali ed atti di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 26.02.2023, la società conveniva in giudizio la società elettrica Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento in suo favore Controparte_2
della complessiva somma di € 21.000 oltre iva ovvero al maggiore o al minor importo che sarebbe stato determinato in corso di causa, per i danni cagionati dalla sospensione del servizio il giorno 28 giugno 2022 dalle ore
12.00 alle ore 20.00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge, e con vittoria di spese e competenze di causa.
Esponeva l'attrice che nel corso della mattinata del 28.06.2022 si erano verificate interruzioni del servizio di energia elettrica che interessavano tutto l'ambulatorio specialistico, causando gravi disagi allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di diversi specialisti operanti nella struttura;
precisava che intorno alle ore 12,00 di quel giorno nei locali della società si avvertiva odore di bruciato proveniente dal piano seminterrato, dove erano ubicati i quadri elettrici asserviti alla struttura e subito dopo si era riscontrato che si era sviluppato un incendio che richiedeva l'intervento del
Vigili del Fuoco, che dopo avere sedato l'incendio medesimo, accertavano che i gruppi di mantenimento elettricità e di continuità erano rimasti pagina 2 di 10 danneggiati;
assumeva che era risultata la richiesta risarcitoria Pt_2
avanzata bonariamente.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in premessa.
Si costituiva la la quale deduceva l'assoluta Controparte_2
infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società attrice, poiché quest'ultima non aveva fornito alcuna prova concreta in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività prestata dalla società elettrica e l'evento dannoso lamentato, rilevando nel contempo che la causa sopravvenuta, idonea da sola a determinare l'evento, aveva reciso il nesso eziologico tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso.
Sulla scorta di tali considerazioni, insisteva per il rigetto della domanda.
Veniva sottoposta alle parti una proposta ai fini conciliativi della controversia, che veniva accettata dall'attrice ma rifiutata alla convenuta;
quindi, disposta la conversione del rito, il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale articolata da ciascuna parte e con l'espletamento di una CTU allo scopo di accertare la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice e procedere alla loro quantificazione, individuandone le cause;
infine, all'udienza cartolare del 18.03.2025, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda è fondata e può pertanto trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni qui di seguito enunciati.
Deve opportunamente osservarsi, in premessa, che la Suprema Corte ha chiarito che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla pagina 3 di 10 circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione
(tra le altre, Cass. n.32498/2019).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art.2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. n.11193/2007).
La responsabilità ex art.2050 c.c., che si configura come responsabilità oggettiva, prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione, e ne esclude la responsabilità laddove l'esercente l'attività pericolosa provi che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza impongono (cfr. Cass. ord. n.16637/2017), non rilevando, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno.
Proprio di recente, i giudici di legittimità hanno precisato che la presunzione di responsabilità contemplata dall'art.2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del pagina 4 di 10 danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass.
n.15465/2025)
Grava, d'altra parte, sul danneggiato la prova del danno e la prova della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinarlo, prova che non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e deve essere quantificato.
Orbene, se questo è il perimetro interpretativo delineato dalla giurisprudenza, soffermandosi sulla vicenda processuale scrutinata, va rilevato che la circostanza che lo sbalzo di tensione si sia effettivamente verificato con le modalità descritte dalla società attrice è stata provata dalla presenza di elementi univoci e concordanti.
Ed invero, innanzitutto le dichiarazioni rese dai testi escussi,
[...]
e , appaiono attendibili per la diretta Tes_1 Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa e per la precisione delle circostanze riferite
(“preciso che svolgo attività lavorativa alle dipendenze della in Pt_1
qualità di segretario sin dal 2005; aggiungo che il mio orario di lavoro si svolge durante la mattina ed il pomeriggio con una pausa pranzo;
ricordo che due anni fa, nel periodo estivo, se non ricordo male era giugno inoltrato, avvertì un odore di bruciato e di fumo nella struttura, a quel punto mi sono attivato ed in compagnia del dottor ci siamo recati Per_1
nel piano seminterrato da dove sembrava che provenisse l'odore di fumo, ci accorgemmo che effettivamente il problema proveniva da quel piando ed ad un certo punto, aprendo un vano tecnico dove era collocato il gruppo di continuità, fummo investiti, io e da una nube di fumo e Per_1
riscontrammo che le fiamme ed il fumo provenivano da quel vano;
pagina 5 di 10 prontamente abbiamo avvisato gli altri anche perché nei piani superiori erano presenti pazienti che abbiamo dovuto far evacuare. “fui proprio io ad avvisare i Vigili del fuoco ed a chiamare il servizio clienti che mi CP_2
riferì che quello stesso giorno si erano verificati problemi con l'energia perché nella centrale di appartenenza della si erano verificati una Pt_1
serie continua di blackout per un sovraccarico di energia dovuto alla giornata particolarmente calda;
….ricordo che questo incidente si è verificato intorno alle 12:00 e sino all'orario di chiusura non riuscimmo più a svolgere alcuna attività; preciso che tutti gli appuntamenti già fissati per visite ed esami di tipo oncologiche sono stai rinviati e ricordo che quel giorno avrebbe dovuto visitare presso la struttura il dottor che a Per_2
causa di questo incidente non poté visitare nessun paziente, cosi come anche gli altri medici che visitano presso la struttura;
l'attività poté riprendere regolarmente soltanto il giorno dopo e fu l' a ripristinare il CP_2
sistema elettrico …..preciso che tutta l'attività della struttura è rimasta sospesa da quando abbiamo riscontrato il verificarsi dell'evento sopra menzionato sino alle ore 20 a causa della mancanza di energia;
preciso che ci è stato un vero e proprio blackout e non c'era nemmeno la luce”, teste;
“conosco i fatti di causa perché quella mattina mi trovavo Tes_1
all'interno della struttura intento a svolgere la mia attività lavorativa ed ad un certo punto ho notato che c'erano degli sbalzi di tensione ed allora ho interpellato subito i ragazzi della segreteria per capire cosa stesse succedendo, nel frattempo si avvertiva sempre più marcatamente un odore di bruciato e fumo nero che poi mi dissero provenisse dal seminterrato;
di lì a poco giunsero i Vigili del fuoco anche perché l'energia elettrica venne
a mancare e quindi fummo impossibilitati tutti a continuare a svolgere attività poiché in quel frangente vi erano tantissimi pazienti all'interno
pagina 6 di 10 della struttura in attesa di svolgere i loro esami….ricordo che l'attività quel giorno non fu più ripresa anche perché all'arrivo dei vigili ci fu consigliato proprio da loro di sospendere l'attività….preciso che quel giorno ci furono dei continui sbalzi di tensione per poi ad un certo punto
l'energia andò via definitivamente;
questa situazione ha determinato un'impossibilità anche tecnica a svolgere l'attività anche perché questi sbalzi di tensione metteva a rischio anche la funzionalità dei macchinari;
ricordo che io personalmente quel giorno non ripresi più l'attività ma non so riferire quando fu ripristinata l'alimentazione dell'energia”), per come peraltro confermato dal contenuto del rapporto di intervento redatto dal personale dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto nell'immediatezza del fatto segnalato.
Le risultanze delle indagini peritali opportunamente disposte hanno poi confermato l'assunto attoreo, avendo chiarito le cause e l'importo del danno subito per i fatti in questione.
Ed infatti, le conclusioni cui è pervenuto il ctu, argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessario
(cfr. Cass. sez. un. n.11066/2012).
Orbene, è stato riscontrato che “i fenomeni che hanno condotto alla perdita di rigidità dielettrica dei componenti e dunque al principio d'incendio, siano stati certamente causati da extratensioni transitorie sulla rete elettrica provenienti dalla linea di MT di alimentazione dalla cabina che alimenta la fornitura del ricorrente (linea MT “Villa 1” cod. DK 1029229) di pertinenza della Tuttavia, in assenza di registri di Controparte_2
manutenzione della macchina interessata dal principio di incendio, non è
pagina 7 di 10 possibile stabilire se la perdita di rigidità dielettrica sia avvenuta a causa di extratensioni protrattesi nel tempo o solo nell'ultimo episodio. Ciò non di meno, appare evidente come l'ultimo evento critico del 28 giugno 2023, non sia stato adeguatamente dissipato dai circuiti di protezione della macchina, causando la perdita di isolamento tra le parti attive e passive del sistema. Tale circostanza ha provocato cortocircuiti sulla PCB e la formazione di uno o più punti caldi. Inoltre, le elevate correnti in gioco, considerando che la macchina operava a pieno carico al momento delle interruzioni e la natura del sistema on-line, hanno accelerato il fenomeno della valanga termica, innescando i materiali combustibili interni alla macchina, dalle PCB alle componenti plastiche, provocando il principio Contr d'incendio che ha danneggiato in misura irreversibile l stesso….. i fenomeni che hanno condotto alla perdita di rigidità elettrica dei componenti sono stati certamente causati da extratensioni transitorie sulla rete elettrica. Che queste si siano originate sulla rete MT o BT è solo ipotizzabile. Tuttavia, non è possibile stabilire se la perdita di rigidità elettrica sia avvenuta a causa di extratensioni prolungate nel tempo o solo nell'ultimo episodio, poiché non esistono i prescritti registri di manutenzione della macchina interessata dall'inizio dell'incendio, non essendo stato nemmeno possibile accedere ai log della macchina stessa in quanto danneggiata irreparabilmente”.
In buona sostanza, è verosimile ipotizzare che il principio d'incendio si è verificato a seguito di una o più sovratensioni transitorie generate dalla rete del distributore;
tuttavia, in assenza di registri di manutenzione, non si è in Contr grado di stabilire se lo stato in cui versava l prima dell'incendio possa o meno costituire una concausa.
pagina 8 di 10 Il ctu ha poi quantificato in complessivi € 19.993,71 l'importo per la Contr fornitura e la posa in opera dell preventivato completo del pacco batterie, del trasporto, della prima installazione e dello smaltimento delle apparecchiature danneggiate.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere appunto adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Cass. n.10376/2024).
Ed allora, l'attuale credito innanzi determinato pari ad € 19.993,71 deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno -28.06.2022- e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
pagina 9 di 10 tempore, nei confronti della (già Controparte_2 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con atto di
[...]
citazione notificato il 26.02.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in Controparte_2
favore della della complessiva somma di € Parte_1
19.993,71 all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria per come meglio specificato in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_2
presente giudizio che liquida in favore della in Parte_1
complessivi € 3.145,50, di cui € 145,50 per spese oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre alle spese della CTU già liquidata;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria l'01.09.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
pagina 10 di 10