TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 324/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3 maggio 2002; rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cozza come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Garibaldi n. 7
- attore - contro
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- convenuto -
OGGETTO: rettificazione del sesso anagrafico.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
1 di 11 Nel merito
a) Disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di Pt_1
(c.f. ) e nel senso che l'indicazione del
[...] C.F._1 sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del Part sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel nuovo nome “ ” e di all'ufficio Per_1 Per_2 anagrafe del Comune di Reggio Emilia, ove fu compilato l'atto di nascita Atto n. 145 parte 1 serie A – anno 2002 - di rettificare lo stesso.
b) Autorizzare (c.f. ) a sottoporsi a Parte_1 C.F._1 tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 31 d.lgs. 150/2011, depositato in data 3 febbraio 2025, , di stato libero e Parte_1 senza prole, conveniva in giudizio il P.M. per gli affari civili di Reggio
Emilia, chiedendo la rettificazione degli atti di stato civile mediante rettifica del sesso da maschile a femminile e del nome da a Pt_1
, e di essere autorizzato all'intervento chirurgico di Per_1 riassegnazione del sesso da maschile a femminile.
A tal fine, parte attrice esponeva (a) di aver manifestato fin dalla prima infanzia una psicosessualità femminile, pur essendo persona di sesso maschile, e di avere una consolidata convinzione di appartenenza al genere femminile, (b) di aver intrapreso da diversi anni un percorso di transizione dal genere maschile al genere femminile mediante l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante, nel corso del quale gli specialisti che la seguivano le avevano rilasciato parere favorevole all'intervento chirurgico.
Evidenziava altresì che le era stata diagnosticata una disforia di genere.
2 di 11 Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata all'immediata rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, che escludevano la necessità di un preventivo trattamento chirurgico.
2. Il ricorso veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 18 febbraio 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass.
10894/2005).
Alla prima udienza del 29 aprile 2025, sentito Parte_1 comparso personalmente, la causa veniva rimessa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione di sesso da maschile a femminile è fondata.
Parte attrice ha prodotto due consulenze: la consulenza psicologica a firma della dott.ssa psicologa e Persona_3 psicoterapeuta presso il Consultorio M.I.T. (Movimento Identità
Transessuale, convenzionato con l'Azienda USL di Bologna) (doc. 2); la consulenza endocrinologica a firma della dott.ssa Persona_4
, medico specialista in Ostetricia e Ginecologia nonché in
[...]
Endocrinologia e Malattie del Ricambio IRCCS presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Clinica Ginecologica e
Fisiopatologia della Riproduzione ed il Consultorio M.I.T. (doc. 1).
Parte attrice, infatti, ha cominciato ad essere seguita dal dicembre 2021 dalla psicologa dott.ssa alla quale si è rivolta Per_3 per intraprendere un percorso clinico di approfondimento finalizzato al sostegno nell'adeguamento del sesso (da maschile a femminile). In questo percorso è stata seguita sia dalla predetta psicologa, sia dall'endocrinologa, dott.ssa , in accordo con la quale ha Per_4
3 di 11 avviato, nel febbraio 2023, la terapia ormonale per modificare il fenotipo da maschile a femminile.
Tutti i professionisti menzionati hanno ritenuto che la diagnosi in capo a parte attrice fosse da ricondurre nell'ambito della disforia di genere.
Più in particolare, nella consulenza psicodiagnostica del 23 luglio
2023, la dott.ssa afferma che: Per_3
«Sulla base delle informazioni in mio possesso, non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo e il funzionamento della personalità di ER alias VI appare di buon livello;
è pertanto possibile escludere la presenza di tratti patologici che, per numero e entità, possano legittimare alcuna diagnosi di disturbo di personalità. l profilo che emerge dai test e la storia clinica raccolta nel corso dei colloqui psicologici confermano per più di due dei criteri sopramenzionati e per un tempo assai maggiore di sei mesi
l'incongruenza di genere già menzionata.
alias riferisce che “già da piccolo mostravo i Pt_1 Per_1 primi segni, alle elementari dicevo già di voler diventare una bambina”, ma pensava fosse una fase passeggera accompagnata però da un desiderio irrefrenabile di nascondersi, aveva molta confusione dentro di sè e solo dopo la conclusione delle scuole superiori ha preso più sicurezza sentendo la libertà di manifestarsi di più. Ora ha un gruppo di amiche che la sostengono, ha cambiato lavoro e ha chiara davanti a sé la via per la propria realizzazione personale. Da più di 2 anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra, in questo ruolo, un buon adattamento psicologico e sociale. Da febbraio 2023, assume terapia ormonale fermminilizzante (come attestato dalla certificazione della prof. sa
[...]
del 23/02/2024) che ha significativamente migliorato la Persona_5 sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Tale terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto
4 di 11 stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si
è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance».
Sulla base di tali premesse la dott.ssa ha quindi così Per_3 concluso:
«La richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e anagrafica appare perciò legittima, motivata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di CP_2
e del suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di
[...] evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta quotidianamente.
Si ribadisce infine la necessità della persona di poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere in tempi brevi, così da ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter così consolidare il benessere psico-fisico iniziato al Consultorio con Pt_3
l'avvio della terapia ormonale. Tale intervento è consigliato quale ausilio per il benessere della persona e per il miglioramento della sua qualità di vita, al fine di porre fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica, e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessata e al positivo completamento del percorso di transizione.
Il nome scelto dalla persona è ». Per_1
Nella relazione endocrinologica, redatta dalla dott.ssa Per_4 in data 23 febbraio 2024, quest'ultima, nel certificare che parte attrice è seguita dal settembre 2022 per incongruenza di genere con terapia ormonale, ha dato atto che «Gli esami di laboratorio confermano buono stato di salute e assenza di effetti collaterali della terapia ormonale. L'utente in questi anni ha vissuto secondo Pt_1 la scelta identità femminile e ha visto il proprio corpo modificarsi in tal senso. Non vi sono stati ripensamenti o paure ed anzi il desiderio
5 di 11 di mantenere tale identità si è rafforzato. In occasione dei nostri incontri, in particolare sottolinea come la discrepanza tra i Per_1 documenti d'identità e l'aspetto esteriore femminilizzato sia occasione di frequenti situazioni di disagio e di discriminazione. Pertanto, chiede la possibilità di rettificare i documenti e adeguarli al suo aspetto esteriore ormai prettamente femminilizzato».
La dott.ssa ha quindi così concluso: Per_4
«Questo periodo di follow-up medico-endocrinologico e
l'osservazione dello sviluppo-trasformazione fisica, testimoniano la ferma volontà della di vivere in conformità al sesso femminile Pt_1 assumendone i tipici ruoli. Dalle visite e dai colloqui con l'utente si evince come le modificazioni del fenotipo indotte dagli ormoni abbiamo portato la a raggiungere un buon equilibrio Pt_1 psicofisico e una accettabile armonia fra il proprio corpo e la vissuta identità femminile. La afferma di voler completare la Pt_1 transizione e di volersi sottoporre ad intervento chirurgico di affermazione di genere e ritengo che dal punto di vista medico non sussistano controindicazioni all'intervento chirurgico. In accordo con la letteratura internazionale, con le Linee Guida della World
Professional Association for Transgender Health ritengo che il trattamento chirurgico -quando richiesto dall'utente - possa contribuire ad assicurare al soggetto con incongruenza di genere uno stabile equilibrio psicofisico nel caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e psicologico risulti in un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali e in un mancato raggiungimento di equilibrio psicofisico.
Ritengo però che l'intervento chirurgico non debba ritenersi indispensabile per poter vedere modificato all'anagrafe il proprio nome, così da apparire coerente con il proprio aspetto fisico. La discrepanza fra l'attuale aspetto esteriore della femminilizzato Pt_1
e i documenti, causano all'utente enorme disagio che ritengo potrebbe essere alleviato attraverso un adeguamento dei documenti
6 di 11 alla prescelta identità di genere femminile. Esprimo quindi il mio parere favorevole al cambio anagrafico dei documenti della . Pt_1
Alla luce delle valutazioni psicologica ed endocrinologica, ampiamente ed esaustivamente motivate nelle rispettive relazioni, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del diritto alla salute dell'individuo.
Gli accertamenti effettuati ad impulso di parte presentano caratteristiche di serietà ed imparzialità provenendo da professionisti appartenenti o comunque affiliati a strutture sanitarie pubbliche, non apparendo pertanto necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva, la domanda è fondata e quindi deve essere accolta, con conseguente autorizzazione in favore di parte attrice al compimento degli interventi chirurgici necessari per la riassegnazione del sesso.
2. Dev'essere accolta anche la domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da maschile a femminile.
Parte attrice ha infatti chiesto che, già in questa sede, quindi prima del trattamento chirurgico innanzi autorizzato, il Collegio disponga la rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di procedere in conformità.
È necessario a tal fine stabilire se la normativa in tema di rettifica di sesso di cui alla legge 164/1982, come modificata dall'art. 31 d.lgs. 150/2011, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
L'art. 31, comma 4, cit., prevede che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
7 di 11 trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La norma è oggi interpretata nel senso che la rettifica può essere disposta dal tribunale anche laddove, come nel caso per cui si procede, l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali.
L'art. 1 della legge 164/1982 subordina espressamente l'accoglimento della domanda di rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, senza specificare tuttavia se possa ritenersi sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione dei peli e dell'adipe; il diverso sviluppo muscolare;
il timbro di voce;
la diversa crescita del seno), per il cui adeguamento sarebbe in ipotesi sufficiente una cura ormonale, ovvero sia richiesta comunque una modifica dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) per i quali è invece necessario il ricorso alla chirurgia.
Secondo l'interpretazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza, l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto sempre essere subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari.
Tale orientamento si fondava, in primo luogo, sulla considerazione che solo i caratteri anatomici primari e non anche quelli secondari caratterizzavano in maniera inconfutabile il genere, di talché avrebbe dovuto essere sempre richiesta una loro inversione.
Soccorreva poi il dato normativo dell'art. 31, comma 4, cit.:
l'utilizzo dell'espressione «quando risulta necessario», riferita al trattamento chirurgico demolitorio o ricostruttivo, veniva intesa nel senso che l'intervento fosse pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso, salvo che nelle ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, l'interessato lo avesse già effettuato.
In senso contrario, il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all'identità sessuale, ricompreso nel novero dei diritti della
8 di 11 personalità di cui all'art. 2 Cost. (Cort. cost. 161/1985), porta a ritenere che la sua piena esplicazione sia ingiustificatamente limitata dalla pretesa di subordinarne il riconoscimento sociale ad un trattamento chirurgico al punto invasivo da pregiudicare, in ipotesi, un altro diritto di pari rango costituzionale, qual è quello alla salute
(art. 32 Cost.).
Sul punto sono recentemente intervenute, in senso opposto al tradizionale orientamento sopra riferito, sia la Suprema Corte sia la
Consulta, rispettivamente con le pronunce n. 15138/2015 e n.
221/2015.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito, con sentenza ampiamente motivata, che «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art.
3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere le rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale».
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale:
«Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso
9 di 11 anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Il mutato indirizzo giurisprudenziale pare quindi fornire un'interpretazione differente dell'art. 31, comma 4, cit., nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato, il quale può ottenere dal Tribunale l'autorizzazione all'intervento allorché sia accertato – come nel caso di specie, in base alle conclusioni delle mentovate relazioni – che l'intervento possa effettivamente produrre una riduzione del disagio psicologico ed un miglioramento generale della qualità di vita della persona interessata.
Quest'ultima domanda può trovare accoglimento, quindi, anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove, come nella specie, sia accertato un disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.
Come si è detto, tali conclusioni sono già state condivise anche dalla recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. Trib. Reggio Emilia 3 dicembre 2021, n. 1383; Trib. Reggio Emilia 17 febbraio 2020, n.
212; Trib. Reggio Emilia 18 novembre 2016, n. 1503; Trib. Bologna 9 gennaio 2017, n. 483).
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta anche la seconda domanda attorea, ossia quella di rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da » a « ». Pt_1 Per_1
10 di 11 3. Il peculiare oggetto del procedimento e la mancata opposizione del convenuto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte attrice da maschili a femminili mediante trattamento medico- chirurgico;
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da
» a « »; Pt_1 Per_1
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 29 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 324/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3 maggio 2002; rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cozza come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Garibaldi n. 7
- attore - contro
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- convenuto -
OGGETTO: rettificazione del sesso anagrafico.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
1 di 11 Nel merito
a) Disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di Pt_1
(c.f. ) e nel senso che l'indicazione del
[...] C.F._1 sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del Part sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel nuovo nome “ ” e di all'ufficio Per_1 Per_2 anagrafe del Comune di Reggio Emilia, ove fu compilato l'atto di nascita Atto n. 145 parte 1 serie A – anno 2002 - di rettificare lo stesso.
b) Autorizzare (c.f. ) a sottoporsi a Parte_1 C.F._1 tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 31 d.lgs. 150/2011, depositato in data 3 febbraio 2025, , di stato libero e Parte_1 senza prole, conveniva in giudizio il P.M. per gli affari civili di Reggio
Emilia, chiedendo la rettificazione degli atti di stato civile mediante rettifica del sesso da maschile a femminile e del nome da a Pt_1
, e di essere autorizzato all'intervento chirurgico di Per_1 riassegnazione del sesso da maschile a femminile.
A tal fine, parte attrice esponeva (a) di aver manifestato fin dalla prima infanzia una psicosessualità femminile, pur essendo persona di sesso maschile, e di avere una consolidata convinzione di appartenenza al genere femminile, (b) di aver intrapreso da diversi anni un percorso di transizione dal genere maschile al genere femminile mediante l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante, nel corso del quale gli specialisti che la seguivano le avevano rilasciato parere favorevole all'intervento chirurgico.
Evidenziava altresì che le era stata diagnosticata una disforia di genere.
2 di 11 Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata all'immediata rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, che escludevano la necessità di un preventivo trattamento chirurgico.
2. Il ricorso veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 18 febbraio 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass.
10894/2005).
Alla prima udienza del 29 aprile 2025, sentito Parte_1 comparso personalmente, la causa veniva rimessa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione di sesso da maschile a femminile è fondata.
Parte attrice ha prodotto due consulenze: la consulenza psicologica a firma della dott.ssa psicologa e Persona_3 psicoterapeuta presso il Consultorio M.I.T. (Movimento Identità
Transessuale, convenzionato con l'Azienda USL di Bologna) (doc. 2); la consulenza endocrinologica a firma della dott.ssa Persona_4
, medico specialista in Ostetricia e Ginecologia nonché in
[...]
Endocrinologia e Malattie del Ricambio IRCCS presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Clinica Ginecologica e
Fisiopatologia della Riproduzione ed il Consultorio M.I.T. (doc. 1).
Parte attrice, infatti, ha cominciato ad essere seguita dal dicembre 2021 dalla psicologa dott.ssa alla quale si è rivolta Per_3 per intraprendere un percorso clinico di approfondimento finalizzato al sostegno nell'adeguamento del sesso (da maschile a femminile). In questo percorso è stata seguita sia dalla predetta psicologa, sia dall'endocrinologa, dott.ssa , in accordo con la quale ha Per_4
3 di 11 avviato, nel febbraio 2023, la terapia ormonale per modificare il fenotipo da maschile a femminile.
Tutti i professionisti menzionati hanno ritenuto che la diagnosi in capo a parte attrice fosse da ricondurre nell'ambito della disforia di genere.
Più in particolare, nella consulenza psicodiagnostica del 23 luglio
2023, la dott.ssa afferma che: Per_3
«Sulla base delle informazioni in mio possesso, non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo e il funzionamento della personalità di ER alias VI appare di buon livello;
è pertanto possibile escludere la presenza di tratti patologici che, per numero e entità, possano legittimare alcuna diagnosi di disturbo di personalità. l profilo che emerge dai test e la storia clinica raccolta nel corso dei colloqui psicologici confermano per più di due dei criteri sopramenzionati e per un tempo assai maggiore di sei mesi
l'incongruenza di genere già menzionata.
alias riferisce che “già da piccolo mostravo i Pt_1 Per_1 primi segni, alle elementari dicevo già di voler diventare una bambina”, ma pensava fosse una fase passeggera accompagnata però da un desiderio irrefrenabile di nascondersi, aveva molta confusione dentro di sè e solo dopo la conclusione delle scuole superiori ha preso più sicurezza sentendo la libertà di manifestarsi di più. Ora ha un gruppo di amiche che la sostengono, ha cambiato lavoro e ha chiara davanti a sé la via per la propria realizzazione personale. Da più di 2 anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra, in questo ruolo, un buon adattamento psicologico e sociale. Da febbraio 2023, assume terapia ormonale fermminilizzante (come attestato dalla certificazione della prof. sa
[...]
del 23/02/2024) che ha significativamente migliorato la Persona_5 sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Tale terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto
4 di 11 stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si
è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance».
Sulla base di tali premesse la dott.ssa ha quindi così Per_3 concluso:
«La richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e anagrafica appare perciò legittima, motivata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di CP_2
e del suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di
[...] evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta quotidianamente.
Si ribadisce infine la necessità della persona di poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere in tempi brevi, così da ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter così consolidare il benessere psico-fisico iniziato al Consultorio con Pt_3
l'avvio della terapia ormonale. Tale intervento è consigliato quale ausilio per il benessere della persona e per il miglioramento della sua qualità di vita, al fine di porre fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica, e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessata e al positivo completamento del percorso di transizione.
Il nome scelto dalla persona è ». Per_1
Nella relazione endocrinologica, redatta dalla dott.ssa Per_4 in data 23 febbraio 2024, quest'ultima, nel certificare che parte attrice è seguita dal settembre 2022 per incongruenza di genere con terapia ormonale, ha dato atto che «Gli esami di laboratorio confermano buono stato di salute e assenza di effetti collaterali della terapia ormonale. L'utente in questi anni ha vissuto secondo Pt_1 la scelta identità femminile e ha visto il proprio corpo modificarsi in tal senso. Non vi sono stati ripensamenti o paure ed anzi il desiderio
5 di 11 di mantenere tale identità si è rafforzato. In occasione dei nostri incontri, in particolare sottolinea come la discrepanza tra i Per_1 documenti d'identità e l'aspetto esteriore femminilizzato sia occasione di frequenti situazioni di disagio e di discriminazione. Pertanto, chiede la possibilità di rettificare i documenti e adeguarli al suo aspetto esteriore ormai prettamente femminilizzato».
La dott.ssa ha quindi così concluso: Per_4
«Questo periodo di follow-up medico-endocrinologico e
l'osservazione dello sviluppo-trasformazione fisica, testimoniano la ferma volontà della di vivere in conformità al sesso femminile Pt_1 assumendone i tipici ruoli. Dalle visite e dai colloqui con l'utente si evince come le modificazioni del fenotipo indotte dagli ormoni abbiamo portato la a raggiungere un buon equilibrio Pt_1 psicofisico e una accettabile armonia fra il proprio corpo e la vissuta identità femminile. La afferma di voler completare la Pt_1 transizione e di volersi sottoporre ad intervento chirurgico di affermazione di genere e ritengo che dal punto di vista medico non sussistano controindicazioni all'intervento chirurgico. In accordo con la letteratura internazionale, con le Linee Guida della World
Professional Association for Transgender Health ritengo che il trattamento chirurgico -quando richiesto dall'utente - possa contribuire ad assicurare al soggetto con incongruenza di genere uno stabile equilibrio psicofisico nel caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e psicologico risulti in un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali e in un mancato raggiungimento di equilibrio psicofisico.
Ritengo però che l'intervento chirurgico non debba ritenersi indispensabile per poter vedere modificato all'anagrafe il proprio nome, così da apparire coerente con il proprio aspetto fisico. La discrepanza fra l'attuale aspetto esteriore della femminilizzato Pt_1
e i documenti, causano all'utente enorme disagio che ritengo potrebbe essere alleviato attraverso un adeguamento dei documenti
6 di 11 alla prescelta identità di genere femminile. Esprimo quindi il mio parere favorevole al cambio anagrafico dei documenti della . Pt_1
Alla luce delle valutazioni psicologica ed endocrinologica, ampiamente ed esaustivamente motivate nelle rispettive relazioni, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del diritto alla salute dell'individuo.
Gli accertamenti effettuati ad impulso di parte presentano caratteristiche di serietà ed imparzialità provenendo da professionisti appartenenti o comunque affiliati a strutture sanitarie pubbliche, non apparendo pertanto necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva, la domanda è fondata e quindi deve essere accolta, con conseguente autorizzazione in favore di parte attrice al compimento degli interventi chirurgici necessari per la riassegnazione del sesso.
2. Dev'essere accolta anche la domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da maschile a femminile.
Parte attrice ha infatti chiesto che, già in questa sede, quindi prima del trattamento chirurgico innanzi autorizzato, il Collegio disponga la rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di procedere in conformità.
È necessario a tal fine stabilire se la normativa in tema di rettifica di sesso di cui alla legge 164/1982, come modificata dall'art. 31 d.lgs. 150/2011, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
L'art. 31, comma 4, cit., prevede che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
7 di 11 trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La norma è oggi interpretata nel senso che la rettifica può essere disposta dal tribunale anche laddove, come nel caso per cui si procede, l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali.
L'art. 1 della legge 164/1982 subordina espressamente l'accoglimento della domanda di rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, senza specificare tuttavia se possa ritenersi sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione dei peli e dell'adipe; il diverso sviluppo muscolare;
il timbro di voce;
la diversa crescita del seno), per il cui adeguamento sarebbe in ipotesi sufficiente una cura ormonale, ovvero sia richiesta comunque una modifica dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) per i quali è invece necessario il ricorso alla chirurgia.
Secondo l'interpretazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza, l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto sempre essere subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari.
Tale orientamento si fondava, in primo luogo, sulla considerazione che solo i caratteri anatomici primari e non anche quelli secondari caratterizzavano in maniera inconfutabile il genere, di talché avrebbe dovuto essere sempre richiesta una loro inversione.
Soccorreva poi il dato normativo dell'art. 31, comma 4, cit.:
l'utilizzo dell'espressione «quando risulta necessario», riferita al trattamento chirurgico demolitorio o ricostruttivo, veniva intesa nel senso che l'intervento fosse pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso, salvo che nelle ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, l'interessato lo avesse già effettuato.
In senso contrario, il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all'identità sessuale, ricompreso nel novero dei diritti della
8 di 11 personalità di cui all'art. 2 Cost. (Cort. cost. 161/1985), porta a ritenere che la sua piena esplicazione sia ingiustificatamente limitata dalla pretesa di subordinarne il riconoscimento sociale ad un trattamento chirurgico al punto invasivo da pregiudicare, in ipotesi, un altro diritto di pari rango costituzionale, qual è quello alla salute
(art. 32 Cost.).
Sul punto sono recentemente intervenute, in senso opposto al tradizionale orientamento sopra riferito, sia la Suprema Corte sia la
Consulta, rispettivamente con le pronunce n. 15138/2015 e n.
221/2015.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito, con sentenza ampiamente motivata, che «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art.
3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere le rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale».
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale:
«Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso
9 di 11 anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Il mutato indirizzo giurisprudenziale pare quindi fornire un'interpretazione differente dell'art. 31, comma 4, cit., nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato, il quale può ottenere dal Tribunale l'autorizzazione all'intervento allorché sia accertato – come nel caso di specie, in base alle conclusioni delle mentovate relazioni – che l'intervento possa effettivamente produrre una riduzione del disagio psicologico ed un miglioramento generale della qualità di vita della persona interessata.
Quest'ultima domanda può trovare accoglimento, quindi, anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove, come nella specie, sia accertato un disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.
Come si è detto, tali conclusioni sono già state condivise anche dalla recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. Trib. Reggio Emilia 3 dicembre 2021, n. 1383; Trib. Reggio Emilia 17 febbraio 2020, n.
212; Trib. Reggio Emilia 18 novembre 2016, n. 1503; Trib. Bologna 9 gennaio 2017, n. 483).
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta anche la seconda domanda attorea, ossia quella di rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da » a « ». Pt_1 Per_1
10 di 11 3. Il peculiare oggetto del procedimento e la mancata opposizione del convenuto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte attrice da maschili a femminili mediante trattamento medico- chirurgico;
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da
» a « »; Pt_1 Per_1
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 29 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
11 di 11