Articolo 705 del Codice penale
Articolo 600 octiesArticolo 635 quater
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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
Art. 705.

(Commercio non autorizzato di cose preziose).

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)) ((Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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