Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Nel caso di azione diretta per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, esercitata, ai sensi degli artt. 18 e 23 della legge 990 del 1969, dal danneggiato nei riguardi del proprietario responsabile e del suo assicuratore, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, dovendo nella fase di impugnazione la controversia essere considerata inscindibile, qualora una parte venga pretermessa, deve disporsi nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., mentre la proposizione di un'impugnazione in via principale di una parte consente alle altre di proporre impugnazione incidentale anche in via tardiva ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. (sulla base di tale principio, nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza d'appello, la quale, essendo stato proposto dal solo responsabile l'appello contro la sentenza di primo grado che aveva condannato in solido lo stesso e l'assicuratore, aveva considerato inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva dell'assicuratore, a motivo del vincolo di solidarietà esistente fra il responsabile e l'assicuratore: la Suprema Corte ha rilevato che nella fattispecie il vincolo di solidarietà concerneva due litisconsorti necessari).
Commentario • 1
- 1. Dalla mediazione civile alla fase giudiziale in tema RCAAvv. Gaetano Conigliaro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Aspetto fondamentale che precede l'instaurazione del contenzioso è rivestito dall'istituto della mediazione. A partire dal 21 marzo 2012 è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in materia r.c. auto ed r.c. natanti. L'approccio delle compagnie assicurative con il fenomeno della mediazione è un approccio costruttivo e di cooperazione, inteso ad offrire un servizio più efficiente e più concorrenziale ai propri clienti, attraverso la risoluzione alternativa delle controversie. [1] In linea generale, in Italia, la mediazione è stata recepita parecchi anni dopo rispetto agli USA e agli altri Paesi europei proprio a causa di un percorso normativo lento e tortuoso. Risulta di tutta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5112 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Angelo GIULIANO Presidente
- " Francesco SABATINI Consigliere rel.
- " Vincenzo SALLUZZO "
- " Antonio LIMONGELLI "
- " Bruno DURANTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in l.c.a., in persona del commissario liquidatore prof. avv. Ludovico Pazzaglia, elett. dom.
in Roma, viale Pola n. 31, presso lo studio dell'avv. Stefano Stellacci che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
contro
UL DA e CA GI, elett. dom. in Roma, via Due Macelli n. 75 salone Margherita, presso l'avv. Amilcare Foscarini che li rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Antonio Casarano, in virtù di procura in calce al controricorso controricorrente nonché LO OV, elett. dom. in Roma, via Costantino Marin n. 45, presso lo studio dell'avv. Michele Arditi di Castelvetere, e rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero De Matteis in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente
nonché R.A.S. s.p.a.
intimata avverso la sentenza n. 470 in data 27.6. - 10.7.1996 della Corte di Appello di CC ( r.g. n. 132/95 ) . Udita nella pubblica udienza del 22 febbraio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Alessandro Carnevali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 gennaio 1981 si verificò lo scontro tra l'autovettura, condotta dal proprietario Giovanni LL ed assicurata per la responsabilità civile con la società IR Italiana, e l'autofurgone, di proprietà di DA CI, condotto da GI AR . Con sentenza del 17 novembre 1994 il Tribunale di CC accolse le domande di risarcimento del danno, avanzate nei confronti del LL e della predetta impresa assicuratrice dal AR e dal CI, e liquidò a costoro le somme , rispettivamente, di lire 2.870.000 e di lire 4.805.110, oltre gli interessi legali .
Con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello ha respinto l'impugnazione principale, proposta dal LL avverso la suindicata decisione, ed ha dichiarato inammissibile quella incidentale della IR .
Per quanto ancora rileva la Corte - dato atto che, nonostante la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della IR , il commissario liquidatore era nondimeno autorizzato a procedere, per conto del fondo di garanzia vittime della strada, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente al decreto di messa in liquidazione coatta, e che lo stesso commissario era, ai sensi dell'art. 23 legge 24.12.1969 n. 990, litisconsorte necessario nel giudizio promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 19 stessa legge - ha ritenuto tardivo l'appello proposto dal predetto commissario, con comparsa del 16 settembre 1995, avverso la sentenza, notificata il 31 gennaio precedente : ha motivato tale decisione osservando che nella specie si verteva in tema di distinte impugnazioni avanzate da due debitori solidali, ciascuno dei quali era tenuto ad osservare il termine per l'impugnazione previsto dalla legge , e che non era pertanto applicabile la norma di cui all'art. 334 c.p.c. riguardante le impugnazioni incidentali tardive .
Per la cassazione di tale decisione il commissario liquidatore della IR italiana ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il LL e, congiuntamente, il CI ed il AR . Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dalla società R.a.s., anch'essa parte del giudizio di appello . La ricorrente ha depositato memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, da essa proposto, deduce al riguardo la violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c. in relazione all'art. 331 stesso codice , e sostiene che, trattandosi di causa inscindibile, la proposizione dell'appello - principale - da parte del condebitore solidale LL consentiva ad essa ricorrente di proporre impugnazione incidentale tardiva contro qualunque capo della sentenza .
Il motivo è fondato .
Il presente giudizio ha, infatti, ad oggetto l'azione diretta esercitata, ai sensi degli artt. 18 e 23 legge 24.12.1969 n. 990, dai danneggiati signori CI e AR nei confronti del proprietario-danneggiante sig. LL e del suo assicuratore, la società ora ricorrente .
Orbene, per costante giurisprudenza, si configura in tal caso un'ipotesi di litisconsorzio necessario , che comporta l'inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione e quindi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse ( Cass. nn. 2453 e 4566 del 1982 e, da ultimo, Cass. 28.4.1997 n. 3624 ) . Segue da ciò che, per il combinato disposto degli artt. 334 e 331 c.p.c., la tempestiva - com'è giudicato - proposizione dell'appello principale del LL consentiva a tutte le altre parti, compreso l'assicuratore, di proporre appello incidentale tardivo . Come esposto in narrativa, la sentenza impugnata lo ha invece dichiarato inammissibile sul rilievo che, nella specie, i due appelli erano stati separatamente proposti dai due condebitori solidali : rilievo - osserva la Corte - erroneo perché coglie un solo e limitato aspetto della questione, dal momento che il vincolo solidale investe, per quanto premesso, due necessari litisconsorti . L'accoglimento del primo motivo importa l'assorbimento del secondo - che attiene al merito dell'appello non esaminato dalla Corte territoriale perché ritenuto inammissibile - e la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale la quale esaminerà nel merito le censure - diverse da quelle già vagliate in sede di esame dell'appello principale - oggetto dell'appello incidentale e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione .
p.q.m.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di CC .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 22 febbraio 1999 . Depositata in cancelleria il 26 maggio 1999.