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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.3585/2016
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3585\2016 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Bianco Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui studio in Foggia alla Via Onorato n. 30 è elettivamente domiciliata;
appellante contro
(c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari, presso i cui uffici a Bari in via Melo da Bari, 97 è elettivamente domiciliata;
appellata motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Foggia nr. 734\2015, per i seguenti motivi:
-violazione e\o errata applicazione degli artt. 156 e 429 c.p.c.;
-violazione e\o errata applicazione dell'art.112 cpc;
-violazione e\o errata applicazione degli artt.8 bis, comma 3, legge 386\1990 e 14 legge 689\81;
-violazione e\o errata applicazione dell'art.28 legge 689\81.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di:
-in via preliminare, dichiarare la nullità insanabile della sentenza appellata per violazione degli artt. 156
e 429 c.p.c.;
-sempre in via preliminare, accertata l'irritualità della costituzione dichiarare la contumacia della
; Controparte_1
pagina 2 di 7 -in via subordinata, accertata la tardività della costituzione, dichiarare la incorsa Controparte_1 nelle decadenze di cui all'art.416 c.p.c. con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta e delle eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate;
-nel merito previo accertamento della illegittimità della pretesa creditoria della Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità ed annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta con conseguente, condanna della alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 548,00, oltre Controparte_1
interessi di legge versati a titolo di sanzione amministrativa.
Si è costituita la chiedendo la conferma della sentenza appellata. Controparte_1
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
L'art.429 cpc è stato modificato dal D. L. 25 giugno 2008, n. 112 e il principio ispiratore della modifica
è quello di concentrazione del processo del lavoro, in base al quale viene sancito che il nucleo essenziale della sentenza, ovvero il dispositivo, venga letto in udienza subito dopo la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti. Infatti, la norma dispone che, una volta esaurita la discussione orale e all'esito delle conclusioni delle parti, il giudice definisce il giudizio con sentenza, procedendo alla lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La mancata lettura del dispositivo costituisce causa di nullità, che si converte in un motivo di impugnazione.
Quel che rileva al fine della validità della sentenza, quindi, è che il giudice dia lettura del dispositivo al termine della discussione orale e dopo avere consentito alle parti di depositare note conclusive, come è avvenuto, di fatto, nel caso di specie.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Giudice di primo grado, come può agevolmente desumersi dai verbali di causa del primo grado di giudizio, all'udienza del 24\04\2015, già fissata per la discussione, ha rinviato la causa, sostanzialmente per i medesimi incombenti, all' udienza del 15 maggio 2015, nella quale, così come prescritto dalle citate norme, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
Sulla natura del termine stabilito dall'art. 7 comma 7 D. Lgs n. 150 del 2011 e, quindi sulla costituzione della nel giudizio di primo grado, la Corte di Cassazione Sez. 6 – 2, con la Controparte_1
sentenza n. 16853 del 09/08/2016, ha stabilito che: “ in passato non si è dubitato che il termine di 10 giorni, assegnato alla amministrazione appunto per il solo deposito di tali documenti, non potesse avere natura perentoria, proprio perché, tra l'altro, consente una più compiuta conoscenza da parte del giudice e della stessa parte opponente di tutto ciò che è stato accertato e valutato dall'amministrazione ai fini della adozione e notifica dell'atto sanzionatorio. La nuova normativa, da un lato, indica un termine per il deposito in giudizio della documentazione strettamente inerente
pagina 3 di 7 all'atto opposto (comma 7) e, dall'altro, rende applicabile (comma 1) l'art. 416 cod. proc. civ. con le relative preclusioni quanto alla documentazione da produrre, di cui l'Amministrazione intenda avvalersi. Si tratta, quindi, di diversa documentazione, ben potendo, in astratto, la documentazione prevista e richiamata dall'art. 416 cod. proc. civ. riguardare non solo quella strettamente connessa all'atto impugnato, ma tutta quella di cui l'amministrazione intenda avvalersi in giudizio, certamente più ampia della prima. In tale contesto, si è di fronte ad una apparente duplicazione di norme, che rende necessario un coordinamento tra le stesse, per verificare se si tratti: a) di una mera ripetizione del contenuto di una norma già richiamata, rendendola quindi del tutto superflua;
b) di una specifica regolamentazione del regime del deposito dei soli atti strettamente collegati all'atto sanzionatorio. Il coordinamento si rende necessario non solo in ragione della diversa ampiezza del contenuto documentale, ma anche in ragione del limite di applicabilità del rito del lavoro espressamente contenuto nell'ultimo inciso del primo comma dell'art. 7 (“ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”). Alla luce dei limiti di applicabilità del rito del lavoro appena richiamati e in relazione alla specifica regolamentazione del deposito dei documenti prevista dal comma 7, ad avviso del Collegio, deve giungersi alla conclusione che il legislatore ha voluto specificamente regolare la sola questione del deposito in giudizio dei documenti strettamente collegati all'atto opposto. Tale specifica regolazione integra la deroga al rito del lavoro di cui all'inciso precedentemente richiamato. Una volta stabilita la diversa regolazione, rispetto all'art. 416 cod. proc. civ., dei soli documenti in questione, non resta che verificare se il termine di 10 giorni pure indicato nella norma di cui al settimo comma dell'art. 7, abbia o meno natura perentoria. Al riguardo, il
Collegio ritiene che il termine debba essere qualificato come ordinatorio, sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o della [una) previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione degli arresti ormai consolidati di questa Corte sulla natura di detto termine, nella specifica materia e nella vigenza della precedente normativa”.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la si è costituita in data 30. 01.2015 a Controparte_1
mezzo di memoria di costituzione e deposito della documentazione relativa al verbale di accertamento e, quindi, in modo conforme ai dettami di legge e agli insegnamenti della Cassazione.
In merito alla presunta violazione da parte della del termine di cui all'art. 8 bis, Controparte_1
co.3, legge 386\1990 e art 14 legge 689\81 si osserva quanto segue.
Nell'ordinamento italiano il carattere della perentorietà del termine può essere attribuito a una scadenza temporale solo da una espressa norma di legge(Secondo il principio generale ricavabile dalla norma processuale di cui all'art. 152 comma 2 c.p.c., ai sensi del quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”), cosicché solo la legge può
pagina 4 di 7 collegare in via generale al decorso del tempo il mutamento di una situazione giuridica, sia esso un potere dell'amministrazione (perenzione), sia esso un diritto o una facoltà del privato (decadenza)
(Consiglio di Stato, sez. VI – 8/4/2019 n. 2289).
Pertanto, in assenza di specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine va inteso come meramente sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto.
In proposito, è stato altresì osservato che “I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art.
2 della L. n. 241 del 1990, hanno, di norma, natura ordinatoria salvo che la legge di settore li qualifichi come perentori” (Consiglio di Stato, sez. VI – 25/5/2020 n. 3307).
La giurisprudenza ha anche sottolineato che “l'individuazione del termine come “perentorio” – oltre che dalla definizione come tale – discende in primo luogo dalla ragione della sua introduzione, normalmente consistente nell'esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento, in coerenza con la giurisprudenza prevalente, secondo cui, per i termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo, il carattere perentorio o meno deve essere ricavato dalla loro “ratio”
(cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25.2.14, n. 10) nonché dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare”(Così sez. I – 8/2/2018 n. 1519, confermata in appello dal Consiglio di Controparte_2
Stato, sez. IV – 12/10/2018 n. 5878). A detta conclusione sono pervenuti anche il Consiglio di Stato, sez. IV – 13/11/2017 n. 5190; sez. IV – 25/8/2015 n. 3985; T.A.R. Veneto, sez. I – 31/10/2019 n. 1182;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 4/3/2016 n. 449, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez.
III – 3/3/2017 n. 996).
Alla luce di tali principi, la natura perentoria dei termini viene sempre desunta dalla lettura combinata delle norme pertinenti e dalla loro ratio.
L'art. 8 bis della legge 386\1990 stabilisce espressamente che: “Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative 1. Nei casi previsti dall'ART. 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'ART. 2, il trattario da' comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente;
il pubblico ufficiale, se non e' stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'ART. 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il
pagina 5 di 7 protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'ART. 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'Art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica e' di 360 giorni.
4. L'interessato, entro 30 giorni dalla notifica, puo' presentare scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.”
Dalla lettura di tale norma si evince che il legislatore non ha voluto attribuire al termine in questione natura perentoria: la perentorietà nè è espressamente prevista né si può ricavare interpretativamente dal complesso della disposizione.
Tra l'altro nel caso di specie vi è agli atti prova che la ha tentato di notificare il verbale di CP_1 contestazione prima della emissione dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento due volte: la prima con consegna del plico in data 12.11.2009 e la seconda con consegna del plico in data 12.01.2010, ma a nessuna delle due notifiche è seguito il deposito di scritti difensivi da parte della sanzionata.
Conseguentemente, va rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria per essere stata l'ordinanza – ingiunzione notificata oltre il termine di 5 anni dall'accertamento, poiché contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il termine di prescrizione di cinque anni nel caso di specie deve farsi decorrere dal 12.01.2010, per cui considerato che l'ordinanza è stata notificata il 02\10\2014, la sanzione non è prescritta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al DM
in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e dei compensi del giudizio di che si liquidano complessivamente in € 332,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge ed al versamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 20 maggio 2025.
Il giudice
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