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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 22 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11424 dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CONTE Anna ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Mauro Amoruso, n. 96
– Ricorrente –
CONTRO
, in persona del Rettore pro tempore, prof. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MASSARELLI Bianca e dall'avv. Controparte_2
SARACINO Lucrezia ed elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura in
Bari, alla piazza Umberto I, n. 1 (Palazzo Ateneo)
– Resistente –
E
in persona del Controparte_3
Direttore Generale pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. DI LANDRO Michele ed elettivamente domiciliata in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Terzo chiamato in causa – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, , dipendente tecnico- Parte_1 amministrativo dell' conferito in convenzione presso Controparte_1
l chiedeva Controparte_3
l'adeguamento della già percepita indennità di equiparazione, di cui all'art. 1 della legge n. 200 del 1974 e all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, alla retribuzione del dirigente di
I livello, ex IX qualifica funzionale del S.S.N., per il periodo dal 01.12.2004 al
31.12.2020, e, per l'effetto, la condanna dell' a Controparte_1 corrispondere le relative differenze retributive nella misura di € 106.365,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva in via Controparte_1 principale l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, essendo già intervenuto giudicato fra le parti, nonché in via subordinata la prescrizione dei crediti vantati in relazione al periodo antecedente al 01.10.2019; infine, chiedeva la chiamata in causa dell' Controparte_3
in quanto legittimato passivo e tenuto per legge a garantire i fondi per il
[...] pagamento dell'indennità di equiparazione.
Autorizzata la chiamata in causa con provvedimento del 10.02.2025, l
[...] si costituiva in giudizio, Controparte_3 eccependo l'inammissibilità della chiamata di terzo ed il difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda e, in subordine, la prescrizione dei crediti eventualmente maturati nel periodo che precede i cinque anni dalla notifica della chiamata in causa.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
pag. 2/5 L'art. 1 della legge n. 200 del 1974 dispone che, a decorrere dal 1 marzo 1974, “a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università” è corrisposta una “indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità”.
Viene così estesa al personale universitario non medico, che svolge attività assistenziale, la disciplina, di cui all'art. 4 della legge n. 213 del 1971, prevista per il personale universitario medico e finalizzata all'equiparazione del trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità.
Nel caso di specie, il ricorrente ha già adito questa autorità giudiziaria al fine di vedere accertato e riconosciuto il diritto all'indennità di equiparazione, ottenendo provvedimenti (come la sentenza n. 279 del 2012, poi confermata dalla Corte d'Appello di Bari n. 2702/2017, o i decreti ingiuntivi n. 513 del 2013 e n. 291 del 2015) con cui veniva liquidata in suo favore la somma richiesta, ossia l'importo mensile pari ad €
780,07.
Si è, dunque, costituito fra le parti un giudicato sull'an e sul quantum, il cui vincolo, conformemente al principio del “ne bis in idem”, mira ad evitare la formazione di decisioni contrastanti ed eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche.
Pertanto, “la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica” (Cass. civ., sez. III, n. 8379 del 2009), come, nel caso in esame, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di equiparazione a seguito del conferimento in convenzione del presso il Pt_1 Controparte_3 nonché il suo ammontare.
pag. 3/5 Infatti, “l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
n. 8650 del 2010).
Il principio trova applicazione “anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. civ., sez. II, n. 7665 del 2023).
Di talché, atteso che il ha già chiesto ed ottenuto in diversi giudizi il pagamento Pt_1 dell'importo mensile pari ad € 780,07, a titolo di indennità di equiparazione ex lege
200/1974 e d.P.R. 761/1979, senza fare riserva di ulteriori somme, deve ritenersi formato il giudicato sull'importo della somma dovuta e conseguentemente la domanda va rigettata.
Le considerazioni svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese di lite, stante la natura interpretativa della questione, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_1 dell' terzo chiamato Controparte_3 in causa, con ricorso depositato in data 20/09/2024, così provvede: pag. 4/5 1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Bari, 22 settembre 2025
pag. 5/5
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 22 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11424 dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CONTE Anna ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Mauro Amoruso, n. 96
– Ricorrente –
CONTRO
, in persona del Rettore pro tempore, prof. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MASSARELLI Bianca e dall'avv. Controparte_2
SARACINO Lucrezia ed elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura in
Bari, alla piazza Umberto I, n. 1 (Palazzo Ateneo)
– Resistente –
E
in persona del Controparte_3
Direttore Generale pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. DI LANDRO Michele ed elettivamente domiciliata in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Terzo chiamato in causa – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, , dipendente tecnico- Parte_1 amministrativo dell' conferito in convenzione presso Controparte_1
l chiedeva Controparte_3
l'adeguamento della già percepita indennità di equiparazione, di cui all'art. 1 della legge n. 200 del 1974 e all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, alla retribuzione del dirigente di
I livello, ex IX qualifica funzionale del S.S.N., per il periodo dal 01.12.2004 al
31.12.2020, e, per l'effetto, la condanna dell' a Controparte_1 corrispondere le relative differenze retributive nella misura di € 106.365,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva in via Controparte_1 principale l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, essendo già intervenuto giudicato fra le parti, nonché in via subordinata la prescrizione dei crediti vantati in relazione al periodo antecedente al 01.10.2019; infine, chiedeva la chiamata in causa dell' Controparte_3
in quanto legittimato passivo e tenuto per legge a garantire i fondi per il
[...] pagamento dell'indennità di equiparazione.
Autorizzata la chiamata in causa con provvedimento del 10.02.2025, l
[...] si costituiva in giudizio, Controparte_3 eccependo l'inammissibilità della chiamata di terzo ed il difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda e, in subordine, la prescrizione dei crediti eventualmente maturati nel periodo che precede i cinque anni dalla notifica della chiamata in causa.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
pag. 2/5 L'art. 1 della legge n. 200 del 1974 dispone che, a decorrere dal 1 marzo 1974, “a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università” è corrisposta una “indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità”.
Viene così estesa al personale universitario non medico, che svolge attività assistenziale, la disciplina, di cui all'art. 4 della legge n. 213 del 1971, prevista per il personale universitario medico e finalizzata all'equiparazione del trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità.
Nel caso di specie, il ricorrente ha già adito questa autorità giudiziaria al fine di vedere accertato e riconosciuto il diritto all'indennità di equiparazione, ottenendo provvedimenti (come la sentenza n. 279 del 2012, poi confermata dalla Corte d'Appello di Bari n. 2702/2017, o i decreti ingiuntivi n. 513 del 2013 e n. 291 del 2015) con cui veniva liquidata in suo favore la somma richiesta, ossia l'importo mensile pari ad €
780,07.
Si è, dunque, costituito fra le parti un giudicato sull'an e sul quantum, il cui vincolo, conformemente al principio del “ne bis in idem”, mira ad evitare la formazione di decisioni contrastanti ed eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche.
Pertanto, “la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica” (Cass. civ., sez. III, n. 8379 del 2009), come, nel caso in esame, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di equiparazione a seguito del conferimento in convenzione del presso il Pt_1 Controparte_3 nonché il suo ammontare.
pag. 3/5 Infatti, “l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
n. 8650 del 2010).
Il principio trova applicazione “anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. civ., sez. II, n. 7665 del 2023).
Di talché, atteso che il ha già chiesto ed ottenuto in diversi giudizi il pagamento Pt_1 dell'importo mensile pari ad € 780,07, a titolo di indennità di equiparazione ex lege
200/1974 e d.P.R. 761/1979, senza fare riserva di ulteriori somme, deve ritenersi formato il giudicato sull'importo della somma dovuta e conseguentemente la domanda va rigettata.
Le considerazioni svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese di lite, stante la natura interpretativa della questione, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_1 dell' terzo chiamato Controparte_3 in causa, con ricorso depositato in data 20/09/2024, così provvede: pag. 4/5 1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Bari, 22 settembre 2025
pag. 5/5
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa