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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1474/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1474/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
8.10.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Rossi Rosario Carmine (c.f.: ), C.F._2 presso il cui studio in Piedimonte Matese alla Via Cila n. 55 elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura generale ad lites per Notar del Persona_1
2.05.16 rep 31575, raccolta 14430, in atti, dall'avv. Paola Parente (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._3
Santa Lucia n. 81 elettivamente domicilia. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 8.03.2021, la parte attrice ha convenuto in giudizio la affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva Controparte_1 responsabilità per l'esondazione del Torrente Torano avvenuta il 21 dicembre 2019 venga condannata a risarcirle i danni subiti, nella misura complessiva di € 15.000,00 o “in quella diversa che dovesse risultare da apposita Ctu o ancora da decisione ex artt. 2056 e 1226
[c.c.], oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento” (cfr. pag. 16 del ricorso), con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione all'avv. Rossi Rosario
Carmine, dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto la ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, era proprietaria di un fabbricato destinato ad abitazione principale, sito nella periferia del Comune di Alife (CE) in prossimità del Ponte Meola e riportato in catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio n. 28, particella n. 5070, in virtù di atto di compravendita del 27.06.2016;
--l'immobile è un fabbricato indipendente a destinazione residenziale, composto da due livelli, piano terra e primo piano, ed è edificato su un terreno di sua proprietà;
--in particolare, il locale sito al piano terra, di circa 150 mq, era utilizzato come taverna, garage, magazzino e lavanderia;
--in data 21.12.2019 questo locale è stato gravemente danneggiato a seguito dell'esondazione del Torrente Torano che, in conseguenza di precipitazioni meteoriche, “è uscito dal proprio alveo – in un punto situato a 500 mt più a monte rispetto all'abitazione –
e percolando lungo la strada e i terreni limitrofi, ha raggiunto la proprietà dell'istante riversandovi all'interno in modo irruento le proprie acque” (cfr. pag. 2 del ricorso);
--l'ondata di piena ha raggiunto “in pochissimo tempo” il giardino antistante la casa, inondando “in maniera rapida e violenta” gli spazi posti al piano terra “contro ogni vano
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tentativo dei proprietari di poter fermare o rallentare l'afflusso delle acque o salvare i beni ivi presenti” (cfr. pag. 2 del ricorso);
--le abbondanti infiltrazioni, “raggiungendo un'altezza di circa 40 cm dal pavimenti”, hanno danneggiato i locali, ma anche le suppellettili e gli arredi ivi presenti (cfr. pag. 2 del ricorso);
--segnatamente, la natura violenta dell'esondazione ed il ristagno delle acque per un lasso di tempo considerevole “hanno ammalorato l'intera struttura, con inevitabile danneggiamento delle pareti e delle suppellettili presenti” (cfr. pag. 2 del ricorso);
--la causa dell'evento è da individuarsi “nella diminuita capacità di portata del torrente generata dall'assenza di interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari, addebitabili all'esclusiva responsabilità” della tenuta per legge alla cura, alla Controparte_1 pulizia, alla sorveglianza e alla custodia dei corsi d'acqua (cfr. pag. 2 del ricorso);
--in particolare, la mancata pulizia dell'alveo, l'accumulo di materiali alluvionali nonché rifiuti di varia natura “hanno quasi colmato la sezione idraulica – soprattutto nei punti di depressione, i quali risultano seriamente ostruiti da veri e propri sbarramenti che di conseguenza impediscono il regolare deflusso delle acque che in occasione di un minimo di aumento dei volumi idrici rompono gli argini naturali e si riversano nei fondi limitrofi”
(cfr. pag. 2 del ricorso);
--anche prima dell'evento il totale stato d'abbandono del torrente Torano era stato segnalato
(prot. n. 7838 del 16.07.2013) all'Ente comunale dai proprietari di fondi ed abitazioni limitrofe, ma senza esito;
--nessuno riscontro hanno ricevuto le due costituzioni in mora inoltrate a mezzo PEC nelle date 25.02.2020 e 28.07.2020 con relativo invito alla negoziazione assistita per la Regione.
La ricorrente, su questi presupposti in fatto, ed esposta, altresì, in punto di diritto, la responsabilità della sia con riferimento all'art. 2043 c.c., che in Controparte_1 riferimento all'art. 2051 c.c., ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) accertare e dichiarare la , in persone del l.r.p.t. responsabile dei Controparte_1 danni sofferti dalla ricorrente a causa delle inondazioni del Torrente Torano per gli eventi verificatisi il 21 Dicembre 2019;
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2) per l'effetto condannare ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. la , in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente nella misura di euro 15.000,00 o in quella diversa che dovesse risultare da apposita Ctu o ancora da decisione ex artt. 2056 e 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario” (cfr. pag. 16 del ricorso)
2. Con comparsa depositata in data 28.10.2022, si è costituita la Controparte_1 eccependo:
--la propria carenza di legittimazione passiva in favore della , Controparte_2 invocando a tal fine “competenze […] strumentali all'equilibrio idrico del bacino
Volturno” dell'Ente sulla base delle specifiche disposizioni normative richiamate in ricorso, nonché in favore del , a motivo dei compiti di Controparte_3 vigilanza e manutenzione sull'asta fluviale ad esso spettanti sia in via fattuale che in virtù del Piano di Classifica del 1973 (depositato in atti);
--la competenza del “sia come titolare dei sistemi di captazione delle Controparte_4 acque piovane (che, evidentemente, a causa dell'insufficienza della rete comunale, non sono defluite nei sistemi fognari di scolo ma si sono incanalate lungo le strade dell'abitato, come descritto dalla stessa controparte), sia come titolare della strada lungo la quale si sono incanalate le acque, che non hanno mai trovato un punto di deflusso fino ai fondi finitimi a quello attoreo), sia infine come soggetto istituzionalmente competente alla rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati negli alvei, ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006”
(cfr. pagg.
7-8 della comparsa di costituzione)
-- più in generale la competenza dei Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26/5/2016;
--l'assenza di poteri di polizia idraulica regionale “sconfessati dalle competenze ex lege dei
Consorzi, inequivocamente comprovati dalla delibera di G.R. n. 339/2019”, in atti (cfr. pag. 4 del ricorso);
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pag. 4 Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--gradatamente, nel merito, il difetto di prova dell'esistenza di un diretto ed esclusivo collegamento tra esondazione ed allagamento del fondo, in quanto, “allo stato, in assenza di prove tecniche sull'esistenza di un diretto ed esclusivo collegamento tra esondazione ed allagamento del suo fondo, non è da escludersi che l'alveo sia tracimato per inondazione di acque provenienti dall'abitato ed insufficientemente intercettate dal sistema fognario comunale, oppure che, ad esempio, il suo fondo si sia allagato poiché si trova in posizione decliviale rispetto a quello adiacente e non vi è stata da parte dell'attrice la predisposizione di idonei sistemi di scolo interpoderali, ovvero ancora è del tutto possibile che si siano determinati intasamenti del sistema pluviale di deflusso della proprietà attorea, […]” (cfr. pagg.
2-3 della comparsa di costituzione);
--la sussistenza di un dovere di cautela in capo alla ricorrente, avendo essa descritto il perdurante stato di abbandono dell'alveo e, per conseguenza, “confessato la sua previa conoscenza del pericolo, configurando inequivocamente i caratteri del fortuito/conoscibilità dell'evento” (cfr. pag. 4 della comparsa);
--l'inammissibilità della “consulenza tecnica di parte, del tutto atecnica, meramente descrittiva e fondata sull'apodittico e non scientifico sillogismo tra presenza di detriti sull'alveo - rottura degli argini - allagamento del fondo” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
--l'inammissibilità della prova testimoniale ed il carattere apodittico ed atecnico delle affermazioni del ricorrente implicanti valutazioni tecnico-idrauliche;
--l'eccezionalità dell'alluvione, sulla base dell'ordinanza n. 649 dell'11.3.2020 (depositata in atti) con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha riconosciuto la straordinarietà delle precipitazioni, individuando gli interventi di somma urgenza a tutela delle popolazioni, anche in riferimento al territorio in oggetto;
--la carenza di prova del quantum debeatur per mancanza di elementi idonei a fornire l'esatta determinazione delle richieste così come formulate, atteso che le allegazioni sono carenti e mancano idonei elementi probatori comprovanti i danni subiti (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
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Ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità Controparte_1 di tale ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta gestione consortile, nonché alla responsabilità del ed alle competenze degli altri Controparte_4 enti (Provincia) risultanti ex lege;
2) in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché improcedibile, prescritta, Controparte_1 inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze consortili del e degli altri enti CP_4 previste per legge;
3) in via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere la a CP_1 prova contraria con gli stessi capi e gli stessi testi” (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione).
3. Alla prima udienza dell'8.11.2022 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e
203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'espletamento della prova stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5 dicembre 2023 in trattazione scritta.
All'udienza del 5.12.2023, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 6.11.2024, poi rinviata per il carico del ruolo all'8.10.2025, sempre in modalità di trattazione scritta.
4. Acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, le comparse conclusionali e le note di trattazione, tempestivamente depositate dai ricorrenti, all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno ai beni, peraltro mai contestata dalla convenuta, si ricava in via documentale dell'atto di
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compravendita per notaio del 27.06.2016, che dimostra la proprietà Persona_2 dell'immobile indicato in ricorso.
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati all'immobile di proprietà, derivanti dall'esondazione del torrente Torano, avvenuta il 21 dicembre 2019, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'ing. del Persona_3
23/12/2019, allegata al ricorso.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est.
Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che il 21 dicembre 2019 il torrente Torano è esondato, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa, oltre a non essere contestata, risulta dalla relazione tecnico-peritale dell'ingegnere ed è stata Persona_3 confermata dai testi escussi.
Di contro, la non ha dato nessuna prova dell'eccezionalità dell'evento, Controparte_1 dedotto solo con riferimento all'emanazione dell'ordinanza n. 649 dell'11.3.2020
(depositata in atti) con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha riconosciuto la straordinarietà delle precipitazioni, ma senza nemmeno indicare quale sia il cd. tempo di ritorno della pioggia che ha provocato l'esondazione che oggi occupa.
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Orbene, è noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di
"caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore delle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dalla convenuta, nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni 200.
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Il cattivo stato di manutenzione del torrente, parimenti la circostanza che fosse invaso da detriti e vegetazione, emergono dalle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, il teste , vicino della signora , ha dichiarato: “Sì è Testimone_1 Parte_2 vero, […] perché ho constatato che la manutenzione è stata completamente assente nei 20 anni che ho abitato lì vicino al Torano;
infatti, l'alveo del Torano si è alzato a causa della mancata manutenzione e subito si allaga” (cfr. verbale di escussione testi in data
31.01.2023, pag. 10); il teste , marito della ricorrente, ha affermato: “Sì è Testimone_2 vero, […] non viene mai fatta la manutenzione e restano in loco gli alberi caduti e detriti di vario genere”, “che sono otto anni che io e mia moglie abitiamo lì e non abbiamo mai visto fare manutenzione alcuna” inoltre “gli argini del torrente sono in stato di degrado e abbandono e sono inesistenti;
c'è un metro [tra] il livello dell' acqua ed il terreno” (cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pag. 12); il teste , autore Persona_3 della perizia di parte ricorrente, ha confermato: “Si è vero, recandomi a casa di mia sorella, confinante dell'attrice, non ho mai visto operai addetti alla pulizia di rami ed alberi e di masserizie varie, tenuto conto che il Torrente proviene da Piedimonte Matese. Gli argini del torrente sono quasi inesistenti […]” (cfr. verbale di escussione teste in data
24.03.2023).
Del resto, la ricorrente ha riportato che già in passato i proprietari di fondi ed abitazioni limitrofe al Torrente avevano segnalato lo stato di incuria ed abbandono del corso d'acqua, con missiva protocollata presso gli uffici Comunali di con prot. n. 7838 del CP_4
16/07/2013, nella quale si denunciavano le frequenti e pregresse inondazioni. In aggiunta, la problematicità dei luoghi trova conferma nelle dichiarazioni del teste , il Testimone_1 quale ha spontaneamente affermato che “basta un po' di pioggia più intesa che a causa della mancata manutenzione l'acqua esonda appena trova un ostacolo allagando tutto quello che trova;
oramai gli argini sono troppo bassi e l'acqua subito sale ed esonda e ciò anche dove si trova il Ponte di Meola dove l'alveo del fiume è molto basso” e che ha venduto casa “proprio
per questi motivi
”(cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pagg. 10-11). Anche il testimone assicura il carattere ricorrente degli Testimone_2 eventi allagativi (cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pag. 12).
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Allo stesso tempo, nessuna prova vi è che la ricorrente abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito dalla CP_1
***
7. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
7.1. Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha fatto un lungo elenco di oggetti interessati dall'allagamento ed ha indicato l'importo dei presunti danni in € 15.000,00.
L'allegazione del danno è palesemente imprecisa, in quanto nella perizia di parte, che integra l'atto introduttivo del giudizio, si rinviene una generica lista di “attrezzatur[e] non funzionanti, completamente danneggiate” e di oggetti “danneggiati” (cfr. pag. 3 della perizia), Inoltre, la perizia è sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'effettiva entità dei pregiudizi subiti dalla ricorrente, il che, unitamente alla assoluta carenza di indicazioni sui danni concreti subiti dai singoli beni, impedisce di accreditare la validità del calcolo ivi contenuto.
Nell'elaborato del CTP, infatti, in particolare nella parte di stima dei danni, sono menzionati gli oggetti danneggiati ma in modo impreciso, senza indicarne la marca, il modello, l'anno di acquisto ed il valore iniziale;
dopo di che, il CTP si limita ad affermare – apoditticamente - che “per quanto riguarda la stima dei suddetti danni deve tenersi conto del valore venale dei beni danneggiati, tenuto conto comunque dell'usura. Perciò si ritiene che la stima dei danni, come indennizzo, ammonterebbe a circa € 15.000,00” (cfr. pag. 3 perizia di parte), dando dunque un valore assolutamente forfettario, oltre che onnicomprensivo, senza la minima indicazione sui singoli pregiudizi asseritamente verificatisi e senza specificarli per ognuno degli oggetti che si assumono danneggiati.
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La prova non è maggiormente chiarificatrice.
Le carenti allegazioni non sono superate dalle deposizioni dei testimoni, le quali, seppur riferiscono dell'allagamento del piano terra, sono comunque insufficienti ad una compiuta individuazione e valutazione dei danni effettivamente subiti.
In particolare, per quanto riguarda l'automobile, una Fiat 500, di cui viene assunta in perizia la sola rovina della moquette interna, inspiegabilmente il teste , che Testimone_2
è anche marito della ricorrente, dichiara che “la Fiat 500 era inutilizzabile perché si era riempita d'acqua” (cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pag. 10).
In generale, interrogati sui danni, i testimoni accreditano la tesi dell'assoluta distruzione di tutto quanto presente nel locale allagato.
Il teste ha riferito che “sono divenuti inservibili e sono stati buttati: il Testimone_3 motore elettrico del cancello di ingresso della tavernetta, autoclave del pozzo, citofono, attrezzi da lavoro elettrici ad esempio trapani, demolitori, flex, giochi della bambina elettrici, tagliaerba a scoppio, climatizzatore portatile, frigorifero, compressore, oltre a danneggiamenti all'impianto elettrico del piano terra”, analogamente “gli intonaci ed i mobili presenti nella tavernetta;
l'automobile FIAT 500 di mia moglie e la OPEL ASTRA mia sono rimaste danneggiate”.
Il teste ha detto che “è stato tutto distrutto perché molte cose erano Testimone_1 elettroniche e molte [altre] cose sono divenute inservibili;
tutte le attrezzature agricole, motori a scoppio del decespugliatore, taglia erba a scoppio, tagliasiepe, tutti attrezzi agricoli molto costosi ed anche i giochi elettronici della figlia della [signora] , il Parte_2 cancello e la pompa del pozzo erano inutilizzabili, anche l'auto nuova FIAT 500 era inutilizzabile perché si era riempita d acqua;
tanto lo so perché ho aiutato la signora
[...]
a pulire e a spalare l'acqua e non è stato semplice;
anche le mura interne dell' Pt_2 abitazione della tavernetta e ricovero hanno subito molti danni (cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pag. 10).
Invece il perito nel suo elaborato, confermato in sede di esame testimoniale, pur distinguendo tra danneggiamento completo e parziale dei beni presenti (cf doppio elenco),
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non attesta per nessuno dei beni, sia pur genericamente elencati, che fu distrutto e dunque che ne occorse lo smaltimento.
Pertanto, è inverosimile la dichiarazione dei testimoni che all'esito dell'allagamento tutto ciò che era presente nel locale allagato fu distrutto.
Si tratta di affermazioni che non risultano verosimili nella parte in cui parlano di completa inutilizzabilità dei beni ricoperti di acqua e del fatto che i beni mobili furono buttati, non solo in quanto vanno ben oltre la domanda, ma anche perchè non vi è documentazione alcuna dello smaltimento dei beni mobili in questione.
Dette dichiarazioni confermano semplicemente la presenza di molti oggetti nel seminterrato e che il locale fu ripulito in economia, atteso che non risulta in nessun modo il ricorso a terze persone o a imprese specializzate.
Né la prova della effettiva consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica, scattata dal perito “dopo qualche giorno allorquando le acque cominciarono a ritirarsi”
(cfr. verbale di escussione teste in data 24.03.2023, pag. 19) e allegata alla perizia stessa, da cui si può solo presumere l'allagamento dei locali siti al piano terra (in particolare, cfr. foto di cui alla pag. 10 della perizia), mancando una qualsiasi immagine degli spazi interni, mentre per il resto si rileva solo un giardino allagato in più parti, ove è possibile distinguere l'automobile citata dalla ricorrente ed il cancello automatico il cui motore sarebbe completamente danneggiato (in particolare, cfr. foto di cui alle pag. 8 e 10 della perizia) e, forse, un piccolo orto in lontananza (in particolare, cfr. foto di cui alla pag. 7 della perizia), ma non tutti gli altri oggetti, arredi e suppellettili elencati nella perizia.
Va poi considerato in punto di diritto, che per regola generale l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento;
corrispondentemente, i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi si è già espresso anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022 pubblicata il 15.09.2022, Cons.
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rel. dott. A. Del Franco), affermando che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Pertanto, le considerazioni che precedono impongono il ricorso alla liquidazione in via meramente equitativa, a rafforzare la cui indispensabilità vi è il rilievo che è stata una precisa scelta della ricorrente non fare accertare lo stato dei luoghi e i danni subiti nell'immediatezza dei fatti mediante accertamento tecnico preventivo.
Considerati:
- la grandezza del fabbricato e delle superfici interessate,
- la presenza di un cancello elettrico,
- la verosimile attuazione di attività di pulizia, nonché di imbiancatura dei locali, e di ripristino del cancello elettrico e di verifica/riparazione dell'impianto elettrico,
- la mancanza di qualunque indicazione del valore residuo dei beni mobili al momento dell'allagamento,
- il difetto di allegazione e prova di ciò che fu distrutto, solo danneggiato o soltanto ripulito;
- la carenza di prova documentale degli esborsi sostenuti per il ripristino, pur trattandosi dell'immobile di abitazione e pur essendo passati molti anni dai fatti, si reputa equo liquidare per le attività di ripristino, pulizia, tinteggiatura delle pareti del locale e verifica dell'impianto elettrico l'importo di euro 2.000,00; mentre per la pulizia o riparazione dei beni mobili menzionati ulteriori euro 1.000,00.
7.2. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
3.000,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria,
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né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
8. La legittimazione passiva CP_ Infine, una volta quantificati i danni, occorre dare atto della responsabilità dell' convenuto.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di cui ci si occupa CP_1 nel presente giudizio. Ci si richiama, a riguardo, a principi costantemente espressi dal
Tribunale adito (cfr. ex multis sentenza n. 1610/2023).
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte CP_1 dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti disposizioni: -
L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n.
616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate < i>
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allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque». - l'articolo 89 del d.lgs. n. 112 98, che, nel primo comma, conferisce alla regioni, nella a), relative «alla progettazione, realizzazione e gestione opere idrauliche di qualsiasi natura»; c), «ai compiti idraulica pronto intervento cui al regio decreto 25 luglio 1904, 523 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione limitazioni divieti all'esecuzione opera o anche fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado influire indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti conservazione dei beni>>”.
Inutile, di contro, è l'indagine volta ad accertare la sussistenza della legittimazione passiva del , della di e del Controparte_3 CP_2 CP_2 Controparte_4 la cui eventuale corresponsabilità non radica un litisconsorzio necessario e verso i quali nessuna domanda è stata proposta.
Si dà atto che sono generiche e sfornite di prova le difese volte a far valere le responsabilità di Comuni, non meglio individuati, per la presenza di rifiuti urbani, che non risultano aver inciso – i rifiuti – nella causazione del danno.
***
9. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate Controparte_1
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in dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, con riferimento al valore della lite determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Rossi
Rosario Carmine, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1474/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, dell'importo Controparte_1 complessivo di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(21.12.2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la a pagare alla Controparte_1 ricorrente la residua parte, che liquida in € 88,00 per esborsi documentati ed € 700,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Rossi Rosario Carmine, per dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 8/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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pag. 16 Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1474/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
8.10.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Rossi Rosario Carmine (c.f.: ), C.F._2 presso il cui studio in Piedimonte Matese alla Via Cila n. 55 elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura generale ad lites per Notar del Persona_1
2.05.16 rep 31575, raccolta 14430, in atti, dall'avv. Paola Parente (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._3
Santa Lucia n. 81 elettivamente domicilia. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 8.03.2021, la parte attrice ha convenuto in giudizio la affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva Controparte_1 responsabilità per l'esondazione del Torrente Torano avvenuta il 21 dicembre 2019 venga condannata a risarcirle i danni subiti, nella misura complessiva di € 15.000,00 o “in quella diversa che dovesse risultare da apposita Ctu o ancora da decisione ex artt. 2056 e 1226
[c.c.], oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento” (cfr. pag. 16 del ricorso), con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione all'avv. Rossi Rosario
Carmine, dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto la ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, era proprietaria di un fabbricato destinato ad abitazione principale, sito nella periferia del Comune di Alife (CE) in prossimità del Ponte Meola e riportato in catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio n. 28, particella n. 5070, in virtù di atto di compravendita del 27.06.2016;
--l'immobile è un fabbricato indipendente a destinazione residenziale, composto da due livelli, piano terra e primo piano, ed è edificato su un terreno di sua proprietà;
--in particolare, il locale sito al piano terra, di circa 150 mq, era utilizzato come taverna, garage, magazzino e lavanderia;
--in data 21.12.2019 questo locale è stato gravemente danneggiato a seguito dell'esondazione del Torrente Torano che, in conseguenza di precipitazioni meteoriche, “è uscito dal proprio alveo – in un punto situato a 500 mt più a monte rispetto all'abitazione –
e percolando lungo la strada e i terreni limitrofi, ha raggiunto la proprietà dell'istante riversandovi all'interno in modo irruento le proprie acque” (cfr. pag. 2 del ricorso);
--l'ondata di piena ha raggiunto “in pochissimo tempo” il giardino antistante la casa, inondando “in maniera rapida e violenta” gli spazi posti al piano terra “contro ogni vano
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tentativo dei proprietari di poter fermare o rallentare l'afflusso delle acque o salvare i beni ivi presenti” (cfr. pag. 2 del ricorso);
--le abbondanti infiltrazioni, “raggiungendo un'altezza di circa 40 cm dal pavimenti”, hanno danneggiato i locali, ma anche le suppellettili e gli arredi ivi presenti (cfr. pag. 2 del ricorso);
--segnatamente, la natura violenta dell'esondazione ed il ristagno delle acque per un lasso di tempo considerevole “hanno ammalorato l'intera struttura, con inevitabile danneggiamento delle pareti e delle suppellettili presenti” (cfr. pag. 2 del ricorso);
--la causa dell'evento è da individuarsi “nella diminuita capacità di portata del torrente generata dall'assenza di interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari, addebitabili all'esclusiva responsabilità” della tenuta per legge alla cura, alla Controparte_1 pulizia, alla sorveglianza e alla custodia dei corsi d'acqua (cfr. pag. 2 del ricorso);
--in particolare, la mancata pulizia dell'alveo, l'accumulo di materiali alluvionali nonché rifiuti di varia natura “hanno quasi colmato la sezione idraulica – soprattutto nei punti di depressione, i quali risultano seriamente ostruiti da veri e propri sbarramenti che di conseguenza impediscono il regolare deflusso delle acque che in occasione di un minimo di aumento dei volumi idrici rompono gli argini naturali e si riversano nei fondi limitrofi”
(cfr. pag. 2 del ricorso);
--anche prima dell'evento il totale stato d'abbandono del torrente Torano era stato segnalato
(prot. n. 7838 del 16.07.2013) all'Ente comunale dai proprietari di fondi ed abitazioni limitrofe, ma senza esito;
--nessuno riscontro hanno ricevuto le due costituzioni in mora inoltrate a mezzo PEC nelle date 25.02.2020 e 28.07.2020 con relativo invito alla negoziazione assistita per la Regione.
La ricorrente, su questi presupposti in fatto, ed esposta, altresì, in punto di diritto, la responsabilità della sia con riferimento all'art. 2043 c.c., che in Controparte_1 riferimento all'art. 2051 c.c., ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) accertare e dichiarare la , in persone del l.r.p.t. responsabile dei Controparte_1 danni sofferti dalla ricorrente a causa delle inondazioni del Torrente Torano per gli eventi verificatisi il 21 Dicembre 2019;
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2) per l'effetto condannare ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. la , in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente nella misura di euro 15.000,00 o in quella diversa che dovesse risultare da apposita Ctu o ancora da decisione ex artt. 2056 e 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario” (cfr. pag. 16 del ricorso)
2. Con comparsa depositata in data 28.10.2022, si è costituita la Controparte_1 eccependo:
--la propria carenza di legittimazione passiva in favore della , Controparte_2 invocando a tal fine “competenze […] strumentali all'equilibrio idrico del bacino
Volturno” dell'Ente sulla base delle specifiche disposizioni normative richiamate in ricorso, nonché in favore del , a motivo dei compiti di Controparte_3 vigilanza e manutenzione sull'asta fluviale ad esso spettanti sia in via fattuale che in virtù del Piano di Classifica del 1973 (depositato in atti);
--la competenza del “sia come titolare dei sistemi di captazione delle Controparte_4 acque piovane (che, evidentemente, a causa dell'insufficienza della rete comunale, non sono defluite nei sistemi fognari di scolo ma si sono incanalate lungo le strade dell'abitato, come descritto dalla stessa controparte), sia come titolare della strada lungo la quale si sono incanalate le acque, che non hanno mai trovato un punto di deflusso fino ai fondi finitimi a quello attoreo), sia infine come soggetto istituzionalmente competente alla rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati negli alvei, ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006”
(cfr. pagg.
7-8 della comparsa di costituzione)
-- più in generale la competenza dei Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26/5/2016;
--l'assenza di poteri di polizia idraulica regionale “sconfessati dalle competenze ex lege dei
Consorzi, inequivocamente comprovati dalla delibera di G.R. n. 339/2019”, in atti (cfr. pag. 4 del ricorso);
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--gradatamente, nel merito, il difetto di prova dell'esistenza di un diretto ed esclusivo collegamento tra esondazione ed allagamento del fondo, in quanto, “allo stato, in assenza di prove tecniche sull'esistenza di un diretto ed esclusivo collegamento tra esondazione ed allagamento del suo fondo, non è da escludersi che l'alveo sia tracimato per inondazione di acque provenienti dall'abitato ed insufficientemente intercettate dal sistema fognario comunale, oppure che, ad esempio, il suo fondo si sia allagato poiché si trova in posizione decliviale rispetto a quello adiacente e non vi è stata da parte dell'attrice la predisposizione di idonei sistemi di scolo interpoderali, ovvero ancora è del tutto possibile che si siano determinati intasamenti del sistema pluviale di deflusso della proprietà attorea, […]” (cfr. pagg.
2-3 della comparsa di costituzione);
--la sussistenza di un dovere di cautela in capo alla ricorrente, avendo essa descritto il perdurante stato di abbandono dell'alveo e, per conseguenza, “confessato la sua previa conoscenza del pericolo, configurando inequivocamente i caratteri del fortuito/conoscibilità dell'evento” (cfr. pag. 4 della comparsa);
--l'inammissibilità della “consulenza tecnica di parte, del tutto atecnica, meramente descrittiva e fondata sull'apodittico e non scientifico sillogismo tra presenza di detriti sull'alveo - rottura degli argini - allagamento del fondo” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
--l'inammissibilità della prova testimoniale ed il carattere apodittico ed atecnico delle affermazioni del ricorrente implicanti valutazioni tecnico-idrauliche;
--l'eccezionalità dell'alluvione, sulla base dell'ordinanza n. 649 dell'11.3.2020 (depositata in atti) con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha riconosciuto la straordinarietà delle precipitazioni, individuando gli interventi di somma urgenza a tutela delle popolazioni, anche in riferimento al territorio in oggetto;
--la carenza di prova del quantum debeatur per mancanza di elementi idonei a fornire l'esatta determinazione delle richieste così come formulate, atteso che le allegazioni sono carenti e mancano idonei elementi probatori comprovanti i danni subiti (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
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Ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità Controparte_1 di tale ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta gestione consortile, nonché alla responsabilità del ed alle competenze degli altri Controparte_4 enti (Provincia) risultanti ex lege;
2) in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché improcedibile, prescritta, Controparte_1 inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze consortili del e degli altri enti CP_4 previste per legge;
3) in via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere la a CP_1 prova contraria con gli stessi capi e gli stessi testi” (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione).
3. Alla prima udienza dell'8.11.2022 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e
203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'espletamento della prova stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5 dicembre 2023 in trattazione scritta.
All'udienza del 5.12.2023, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 6.11.2024, poi rinviata per il carico del ruolo all'8.10.2025, sempre in modalità di trattazione scritta.
4. Acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, le comparse conclusionali e le note di trattazione, tempestivamente depositate dai ricorrenti, all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno ai beni, peraltro mai contestata dalla convenuta, si ricava in via documentale dell'atto di
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compravendita per notaio del 27.06.2016, che dimostra la proprietà Persona_2 dell'immobile indicato in ricorso.
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati all'immobile di proprietà, derivanti dall'esondazione del torrente Torano, avvenuta il 21 dicembre 2019, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'ing. del Persona_3
23/12/2019, allegata al ricorso.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est.
Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che il 21 dicembre 2019 il torrente Torano è esondato, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa, oltre a non essere contestata, risulta dalla relazione tecnico-peritale dell'ingegnere ed è stata Persona_3 confermata dai testi escussi.
Di contro, la non ha dato nessuna prova dell'eccezionalità dell'evento, Controparte_1 dedotto solo con riferimento all'emanazione dell'ordinanza n. 649 dell'11.3.2020
(depositata in atti) con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha riconosciuto la straordinarietà delle precipitazioni, ma senza nemmeno indicare quale sia il cd. tempo di ritorno della pioggia che ha provocato l'esondazione che oggi occupa.
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Orbene, è noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di
"caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore delle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dalla convenuta, nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni 200.
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Il cattivo stato di manutenzione del torrente, parimenti la circostanza che fosse invaso da detriti e vegetazione, emergono dalle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, il teste , vicino della signora , ha dichiarato: “Sì è Testimone_1 Parte_2 vero, […] perché ho constatato che la manutenzione è stata completamente assente nei 20 anni che ho abitato lì vicino al Torano;
infatti, l'alveo del Torano si è alzato a causa della mancata manutenzione e subito si allaga” (cfr. verbale di escussione testi in data
31.01.2023, pag. 10); il teste , marito della ricorrente, ha affermato: “Sì è Testimone_2 vero, […] non viene mai fatta la manutenzione e restano in loco gli alberi caduti e detriti di vario genere”, “che sono otto anni che io e mia moglie abitiamo lì e non abbiamo mai visto fare manutenzione alcuna” inoltre “gli argini del torrente sono in stato di degrado e abbandono e sono inesistenti;
c'è un metro [tra] il livello dell' acqua ed il terreno” (cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pag. 12); il teste , autore Persona_3 della perizia di parte ricorrente, ha confermato: “Si è vero, recandomi a casa di mia sorella, confinante dell'attrice, non ho mai visto operai addetti alla pulizia di rami ed alberi e di masserizie varie, tenuto conto che il Torrente proviene da Piedimonte Matese. Gli argini del torrente sono quasi inesistenti […]” (cfr. verbale di escussione teste in data
24.03.2023).
Del resto, la ricorrente ha riportato che già in passato i proprietari di fondi ed abitazioni limitrofe al Torrente avevano segnalato lo stato di incuria ed abbandono del corso d'acqua, con missiva protocollata presso gli uffici Comunali di con prot. n. 7838 del CP_4
16/07/2013, nella quale si denunciavano le frequenti e pregresse inondazioni. In aggiunta, la problematicità dei luoghi trova conferma nelle dichiarazioni del teste , il Testimone_1 quale ha spontaneamente affermato che “basta un po' di pioggia più intesa che a causa della mancata manutenzione l'acqua esonda appena trova un ostacolo allagando tutto quello che trova;
oramai gli argini sono troppo bassi e l'acqua subito sale ed esonda e ciò anche dove si trova il Ponte di Meola dove l'alveo del fiume è molto basso” e che ha venduto casa “proprio
per questi motivi
”(cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pagg. 10-11). Anche il testimone assicura il carattere ricorrente degli Testimone_2 eventi allagativi (cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pag. 12).
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Allo stesso tempo, nessuna prova vi è che la ricorrente abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito dalla CP_1
***
7. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
7.1. Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha fatto un lungo elenco di oggetti interessati dall'allagamento ed ha indicato l'importo dei presunti danni in € 15.000,00.
L'allegazione del danno è palesemente imprecisa, in quanto nella perizia di parte, che integra l'atto introduttivo del giudizio, si rinviene una generica lista di “attrezzatur[e] non funzionanti, completamente danneggiate” e di oggetti “danneggiati” (cfr. pag. 3 della perizia), Inoltre, la perizia è sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'effettiva entità dei pregiudizi subiti dalla ricorrente, il che, unitamente alla assoluta carenza di indicazioni sui danni concreti subiti dai singoli beni, impedisce di accreditare la validità del calcolo ivi contenuto.
Nell'elaborato del CTP, infatti, in particolare nella parte di stima dei danni, sono menzionati gli oggetti danneggiati ma in modo impreciso, senza indicarne la marca, il modello, l'anno di acquisto ed il valore iniziale;
dopo di che, il CTP si limita ad affermare – apoditticamente - che “per quanto riguarda la stima dei suddetti danni deve tenersi conto del valore venale dei beni danneggiati, tenuto conto comunque dell'usura. Perciò si ritiene che la stima dei danni, come indennizzo, ammonterebbe a circa € 15.000,00” (cfr. pag. 3 perizia di parte), dando dunque un valore assolutamente forfettario, oltre che onnicomprensivo, senza la minima indicazione sui singoli pregiudizi asseritamente verificatisi e senza specificarli per ognuno degli oggetti che si assumono danneggiati.
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La prova non è maggiormente chiarificatrice.
Le carenti allegazioni non sono superate dalle deposizioni dei testimoni, le quali, seppur riferiscono dell'allagamento del piano terra, sono comunque insufficienti ad una compiuta individuazione e valutazione dei danni effettivamente subiti.
In particolare, per quanto riguarda l'automobile, una Fiat 500, di cui viene assunta in perizia la sola rovina della moquette interna, inspiegabilmente il teste , che Testimone_2
è anche marito della ricorrente, dichiara che “la Fiat 500 era inutilizzabile perché si era riempita d'acqua” (cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pag. 10).
In generale, interrogati sui danni, i testimoni accreditano la tesi dell'assoluta distruzione di tutto quanto presente nel locale allagato.
Il teste ha riferito che “sono divenuti inservibili e sono stati buttati: il Testimone_3 motore elettrico del cancello di ingresso della tavernetta, autoclave del pozzo, citofono, attrezzi da lavoro elettrici ad esempio trapani, demolitori, flex, giochi della bambina elettrici, tagliaerba a scoppio, climatizzatore portatile, frigorifero, compressore, oltre a danneggiamenti all'impianto elettrico del piano terra”, analogamente “gli intonaci ed i mobili presenti nella tavernetta;
l'automobile FIAT 500 di mia moglie e la OPEL ASTRA mia sono rimaste danneggiate”.
Il teste ha detto che “è stato tutto distrutto perché molte cose erano Testimone_1 elettroniche e molte [altre] cose sono divenute inservibili;
tutte le attrezzature agricole, motori a scoppio del decespugliatore, taglia erba a scoppio, tagliasiepe, tutti attrezzi agricoli molto costosi ed anche i giochi elettronici della figlia della [signora] , il Parte_2 cancello e la pompa del pozzo erano inutilizzabili, anche l'auto nuova FIAT 500 era inutilizzabile perché si era riempita d acqua;
tanto lo so perché ho aiutato la signora
[...]
a pulire e a spalare l'acqua e non è stato semplice;
anche le mura interne dell' Pt_2 abitazione della tavernetta e ricovero hanno subito molti danni (cfr. verbale di escussione testi in data 31.01.2023, pag. 10).
Invece il perito nel suo elaborato, confermato in sede di esame testimoniale, pur distinguendo tra danneggiamento completo e parziale dei beni presenti (cf doppio elenco),
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non attesta per nessuno dei beni, sia pur genericamente elencati, che fu distrutto e dunque che ne occorse lo smaltimento.
Pertanto, è inverosimile la dichiarazione dei testimoni che all'esito dell'allagamento tutto ciò che era presente nel locale allagato fu distrutto.
Si tratta di affermazioni che non risultano verosimili nella parte in cui parlano di completa inutilizzabilità dei beni ricoperti di acqua e del fatto che i beni mobili furono buttati, non solo in quanto vanno ben oltre la domanda, ma anche perchè non vi è documentazione alcuna dello smaltimento dei beni mobili in questione.
Dette dichiarazioni confermano semplicemente la presenza di molti oggetti nel seminterrato e che il locale fu ripulito in economia, atteso che non risulta in nessun modo il ricorso a terze persone o a imprese specializzate.
Né la prova della effettiva consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica, scattata dal perito “dopo qualche giorno allorquando le acque cominciarono a ritirarsi”
(cfr. verbale di escussione teste in data 24.03.2023, pag. 19) e allegata alla perizia stessa, da cui si può solo presumere l'allagamento dei locali siti al piano terra (in particolare, cfr. foto di cui alla pag. 10 della perizia), mancando una qualsiasi immagine degli spazi interni, mentre per il resto si rileva solo un giardino allagato in più parti, ove è possibile distinguere l'automobile citata dalla ricorrente ed il cancello automatico il cui motore sarebbe completamente danneggiato (in particolare, cfr. foto di cui alle pag. 8 e 10 della perizia) e, forse, un piccolo orto in lontananza (in particolare, cfr. foto di cui alla pag. 7 della perizia), ma non tutti gli altri oggetti, arredi e suppellettili elencati nella perizia.
Va poi considerato in punto di diritto, che per regola generale l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento;
corrispondentemente, i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi si è già espresso anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022 pubblicata il 15.09.2022, Cons.
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rel. dott. A. Del Franco), affermando che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Pertanto, le considerazioni che precedono impongono il ricorso alla liquidazione in via meramente equitativa, a rafforzare la cui indispensabilità vi è il rilievo che è stata una precisa scelta della ricorrente non fare accertare lo stato dei luoghi e i danni subiti nell'immediatezza dei fatti mediante accertamento tecnico preventivo.
Considerati:
- la grandezza del fabbricato e delle superfici interessate,
- la presenza di un cancello elettrico,
- la verosimile attuazione di attività di pulizia, nonché di imbiancatura dei locali, e di ripristino del cancello elettrico e di verifica/riparazione dell'impianto elettrico,
- la mancanza di qualunque indicazione del valore residuo dei beni mobili al momento dell'allagamento,
- il difetto di allegazione e prova di ciò che fu distrutto, solo danneggiato o soltanto ripulito;
- la carenza di prova documentale degli esborsi sostenuti per il ripristino, pur trattandosi dell'immobile di abitazione e pur essendo passati molti anni dai fatti, si reputa equo liquidare per le attività di ripristino, pulizia, tinteggiatura delle pareti del locale e verifica dell'impianto elettrico l'importo di euro 2.000,00; mentre per la pulizia o riparazione dei beni mobili menzionati ulteriori euro 1.000,00.
7.2. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
3.000,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria,
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né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
8. La legittimazione passiva CP_ Infine, una volta quantificati i danni, occorre dare atto della responsabilità dell' convenuto.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di cui ci si occupa CP_1 nel presente giudizio. Ci si richiama, a riguardo, a principi costantemente espressi dal
Tribunale adito (cfr. ex multis sentenza n. 1610/2023).
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte CP_1 dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti disposizioni: -
L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n.
616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate < i>
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allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque». - l'articolo 89 del d.lgs. n. 112 98, che, nel primo comma, conferisce alla regioni, nella a), relative «alla progettazione, realizzazione e gestione opere idrauliche di qualsiasi natura»; c), «ai compiti idraulica pronto intervento cui al regio decreto 25 luglio 1904, 523 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione limitazioni divieti all'esecuzione opera o anche fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado influire indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti conservazione dei beni>>”.
Inutile, di contro, è l'indagine volta ad accertare la sussistenza della legittimazione passiva del , della di e del Controparte_3 CP_2 CP_2 Controparte_4 la cui eventuale corresponsabilità non radica un litisconsorzio necessario e verso i quali nessuna domanda è stata proposta.
Si dà atto che sono generiche e sfornite di prova le difese volte a far valere le responsabilità di Comuni, non meglio individuati, per la presenza di rifiuti urbani, che non risultano aver inciso – i rifiuti – nella causazione del danno.
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9. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate Controparte_1
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in dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, con riferimento al valore della lite determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Rossi
Rosario Carmine, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1474/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, dell'importo Controparte_1 complessivo di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(21.12.2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la a pagare alla Controparte_1 ricorrente la residua parte, che liquida in € 88,00 per esborsi documentati ed € 700,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Rossi Rosario Carmine, per dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 8/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 1474/2021 r.g.a.c.c. Sentenza
pag. 16 Parte_3